Art. 10.
Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: "sentenza di rinvio a giudizio" sono sostituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a giudizio".
Nel codice di procedura penale e in qualsiasi altra disposizione di legge le parole: "sentenza di rinvio a giudizio" sono sostituite dalle parole: "ordinanza di rinvio a giudizio".