Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 14 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 906/2020 R.G. vertente
fra
, c.f.: e la Parte_1 C.F._1 [...]
, p.iva e c.f.: in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_1
protempore, rappresentati e difesi, dall'avv. Giovanni Francesco Paternoster, ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio, in Matera Vico XX Settembre n. 6, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
, in persona del Controparte_1
Dirigente dott. , rappresentato e difeso dal dott. Mario Romaniello, dott. Salvatore Controparte_2
Bitetti, d.ssa Carmina D'Andrea, d.ssa Giuseppina Sansone, ed elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio, in Potenza, alla via Isca del Pioppo n. 41;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 17.3.2020 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adivano il giudice del lavoro ed esponevano che, con ordinanza-ingiunzione n. 246/A del 12.12.2019 notificata il 19.12.2019 e ordinanza-ingiunzione n. 246/B del 12.12.2019 notificata il 19.12.2019, l di Pt_3
a seguito di accesso ispettivo su segnalazione del lavoratore , previa CP_1 Parte_4
riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra la e come rapporto CP_3 Parte_4
lettera/contratto di assunzione per il rapporto di lavoro subordinato con decorrenza 03/01/2017 e di non aver effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego, decorrente dal 03/01/2017, nonché per il periodo dal 25/03/2017 al 30/04/2017, di non aver effettuato, alla di Potenza, le preventive comunicazioni relative alle Pt_3
prestazioni di lavoro intermittente svolte da . Parte_4
Contestava nel merito l'accertamento ispettivo con riferimento alle valutazioni degli ispettori verbalizzanti, eccepiva che il lavoratore per i primi tre mesi di assunzione aveva svolto lavoro occasionale accessorio per poche ore al giorno (3/4 ore) , secondo necessità, settimanalmente quale addetto alla griglieria e alla preparazione della carne e dal 25.3.2017 al 30.4.2017 era stato assunto con contratto di lavoro intermittente con la sola mansione di grigliare la carne per due ore giornaliere dalle 20.30 alle 22,30 circa. Contestava nel merito la trasformazione operata dall' del CP_1
rapporto di lavoro occasionale in apporto di lavoro a tempo pieno.
Tanto premesso, la parte opponente adiva il Tribunale e domandava, in via preliminare, la sospensione della esecutività delle ordinanze-ingiunzioni, annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ00000/2018-169-01 del 5.5.2018 e il verbale unico di accertamento n.
PZ00000/2018-169-01 del 5.2.2018 e annullare le relative ordinanze-ingiunzioni emesse;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., ed eccepita la tardività del ricorso, domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa, previa riunione dei procedimenti iscritti a seguito dei separati ricorsi, veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e prova per testi e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente si osserva che la contestazione dell'illecito nel termine prescritto è tempestiva .
La legge n. 689/1981 all'art. 14, comma primo, prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” precisando, al comma secondo:
“Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento” e, infine, all'ultimo comma: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In relazione alla norma di cui al secondo comma della richiamata disposizione, di rilievo nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile, ha, a più riprese, statuito che: “In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere
a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione” (ex multis Cass. civ. sez. II, sentenza n. 9311 del 18.04.2007 nonché Cass. civ. sez. lav. sentenza n. 3115 del 17.02.2004 secondo cui: “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge n. 689 del 1981, il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica non può essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con l'epoca in cui la piena conoscenza dell'illecito è idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata”).
L'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'opposto non è fondata, risultando in atti avvenuto nei termini il deposito del ricorso con le modalità telematiche.
Ciò posto, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente deduce che l'illecito di cui alle ordinanze ingiunzioni e relativi verbali di accertamento e notificazione sia privo di motivazione, oltre che per vizio metodologico seguito dagli ispettori verbalizzanti soprattutto con riferimento alla operata conversione del rapporto di lavoro occasionale Par in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno. Deduce la mancanza di prova offerta dall' e quindi l'infondatezza della contestazione.
L'argomentazione non è condivisibile.
Dalla documentazione versata al fascicolo d'ufficio si evince che il verbale di accesso riporta quanto avvenuto e verificato in quella sede, le operazioni compiute dai verbalizzanti e le persone presenti sul posto. Le conclusioni cui pervengono gli ispettori delegati fondano sulle dichiarazioni spontanee oltre che del denunciante, di di , da , ex dipendente Persona_1 Parte_1 Testimone_1
della e cliente della braceria e da , ex dipendente della CP_3 Persona_2 Controparte_3
Par All'esito degli accertamenti, dall'esame documentale nonché dalle dichiarazioni acquisite, l' ha rilevato che il , occupato “formalmente” dalla con prestazioni di lavoro Parte_4 CP_3
accessorio per 3 o 4 ore giornaliere dal 03/01/2017 al 23/03/2017 e con contratto di lavoro intermittente dal 24/03/2017 al 30/04/2017, ha “in realtà” prestato attività lavorativa per 6 ore giornaliere per sei giorni a settimana. Quindi pur in presenza di rapporto di lavoro accessorio invero la prestazione lavorativa per 6 ore giornaliere e per 6 giorni a settimana risulta difforme in base alla normativa di riferimento, sicchè risulta corretto l'operato dell' nel ritenere mascherato un vero CP_4
e proprio rapporto subordinato con riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione e l'impianto sanzionatorio è rappresentato dalle violazioni tipiche legate al disconoscimento del rapporto di lavoro e cioè l'omessa consegna della lettera di assunzione e l'omessa comunicazione obbligatoria Unificato Lav di assunzione, e il correlato recupero contributivi e assicurativi calcolati sulla base imponibile stabilita dall'art. 1, Legge n. 389/1989. Par L' ha assolto all'onere probatorio attraverso l'acquisizione documentale effettuata presso l'azienda e le dichiarazioni rese dai lavoratori in rapporto con la ricostruendo la “durata” CP_3
della prestazione resa. L'incrocio tra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle acquisite in corso di Par causa consente di ritenere corretto l'operato dell' , laddove la discrasia tra le ore lavorative indicate dal teste , fratello del ricorrente e da attuale dipendente, non risultano idonee CP_3 Persona_1
a scalfire il precedente quadro ricostruito dagli ispettori, risultando inverosimile l'impiego di un lavoratore per sole due ore al giorno, solo per grigliare la carne e non per la preparazione della brace e pulizia della griglia, solo considerando il normale orario di servizio di un ristorante certamente non limitato a due ore serali per di più specializzato come “griglieria”, e il fatto che né il né la CP_3
riferiscono chi se non il , si occupasse di preparare prima e pulire dopo la griglia Per_1 Pt_4
utilizzata dal per due ore. Si tratta di testi evidentemente non indifferenti alla causa per motivi Pt_4
diversi. Su queste basi fattuali, vista la documentazione in atti, si ritiene infondato il dedotto vizio di motivazione in ricorso.
Pertanto, l'ordinanza ingiunzione contiene quindi gli elementi di fatto rispetto ai quali, tra l'altro, la parte ricorrente dimostra con la presente impugnazione di aver ben compreso le motivazioni e gli elementi sulle quali fondano, con la logica conseguenza che l'atto ha raggiunto il suo scopo, sicchè la domanda deve essere rigettata per infondatezza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e 147/2008, in base all'oggetto, al valore e alle fasi della causa, con aumento ex art. 4 co. 2.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla e da , Parte_5 Parte_1
con ricorso depositato il 17.3.2020, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 246/A del 12.12.2019 notificata il 19.12.2019 e l'ordinanza-ingiunzione n. 246/B del 12.12.2019 notificata il
19.12.2019;
2) condanna le parti ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida complessivamente in € 1.705.00 oltre spese generali ed accessori come per legge, se dovuti.
Potenza, 14 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla