Decreto cautelare 6 luglio 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Ordinanza collegiale 22 novembre 2024
Sentenza 17 febbraio 2025
Decreto cautelare 13 marzo 2025
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, decreto cautelare 13/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00971/2025 REG.PROV.CAU.
N. 02082/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2025, proposto da
EL RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Attina', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, Commissione Interministeriale Ripam, Associazione Formez Pa, Commissione Esaminitrice del Concorso, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00106/2025, resa tra le parti, annullamento:
a)- dell’Avviso, pubblicato sul sito di Formez PA in data 03/12/2024, inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta sostenuta dal ricorrente relativamente al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 (cinquantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 20 unità nel profilo di "Funzionario informatico- Analista Programmatore" (Codice 05) Codice Concorso: CALABRIA/COD/05”;
b)- dell’esito della prova scritta relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 (cinquantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 20 unità nel profilo di "Funzionario informatico- Analista Programmatore" (Codice 05) Codice Concorso: CALABRIA/COD/05”, sostenuta dal ricorrente in data 02/12/2024 e visionabile nell’area riservata della piattaforma ‘formez.concorsismart.it’, nella parte in cui in relazione al quesito n 4, è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante (all. 1 ric I gr.);
c)- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
d)- dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute dal ricorrente;
e)- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, per quanto occorrer possa: del bando di concorso (all 2 ric I gr. ) nella parte in cui si prevede che il questionario si compone di otto quesiti situazionali “relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata” con la relativa attribuzione dei punteggi (0; 0,375; 0,75), nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente; delle istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta (all 3 ric I gr.)
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito n 4, con rettifica in aumento del punteggio ottenuto e alla conseguente ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che non sussistono i presupposti per la tutela monocratica, anche in relazione al contenuto della domanda di accertamento del punteggio, così come richiesto;
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 3 aprile 2025, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO