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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2391/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRANA PIER LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA CANALINO N.20 MODENA presso il difensore avv. GRANA PIER LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCIARI MORENO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA RADICI IN PIANO 48/A SASSUOLO presso il difensore avv.
MERCIARI MORENO
CONVENUTO/I
Oggetto: pagamento somme di denaro, appalto, Sfinge. Pt_2
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Modena adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra ragione che riterrà di diritto, In via preliminare: rigettare l'istanza di provvisoria esecutorietà formulata ex adverso;
In via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 681/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 29.03.2024 (R.G. 1554/2024), in favore della società CP_1 rigettando ogni domanda di pagamento formulata nei confronti dell'opponente
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, da quantificarsi ai Parte_1 sensi del D.M. 55/2014, come da aggiornato dal D.M. 147/2022. Con ogni riserva, nel merito e istruttoria”.
1 di 8 Parte convenuta:
“disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, ed accertati i fatti in premessa descritti, In via preliminare: Voglia il Tribunale Ill.mo concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'avversa opposizione basata su prova scritta né di pronta o facile soluzione.
Nel merito, in via principale: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere l'opposizione spiegata dall'attrice opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 681/2024, n. 1554/2024 R.G. del Tribunale di Modena, e per l'effetto e in ogni caso Voglia condannare la società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della convenuta opposta società CP_1 della somma di 110.061,39 in linea capitale, oltre agli interessi sul credito capitale al tasso previsto
[...] dal D.lgs. n. 231/2002 dalla data della fatture sino al saldo effettivo, nonchè alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel relativo provvedimento, con ogni idonea e conseguente statuizione.
Con espressa riserva di proporre successiva domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. all'esito dell'istruttoria e/o comunque entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con in ogni caso vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 marzo 2024, la società otteneva dal Tribunale di Modena il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 681/2024 (R.G. n. 1554/2024) con il quale veniva ingiunto alla società
[...] il pagamento della somma di € 110.061,39 in linea capitale, oltre Parte_1
interessi e spese, in relazione a crediti derivanti da tre contratti di appalto stipulati nel 2015 per lavori di ristrutturazione post-sisma di immobili siti in San Prospero (MO).
Con atto di citazione notificato il 10 maggio 2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando integralmente la pretesa creditoria azionata in via monitoria e chiedendone la revoca.
L'opponente deduceva, in particolare, che: a) la pretesa creditoria era tardiva, essendo stata avanzata a 6-
8 anni dalla chiusura dei lavori;
b) gli importi richiesti erano già stati integralmente saldati, come dimostrato dalle fatture emesse a saldo dall'opposta; c) le opere extra-contratto erano già state conteggiate e pagate separatamente;
d) le varianti dovevano considerarsi ricomprese nell'importo dei contributi regionali autorizzati, come pattuito contrattualmente.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La convenuta opposta insisteva inoltre per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 22 aprile 2025, all'esito di un tentativo di conciliazione rivelatosi infruttuoso, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
2 di 8 §§§§§§§
1. La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 681/2024 emesso dal
Tribunale di Modena per l'importo di € 110.061,39, oltre interessi e spese, con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento in favore della di Parte_1 Controparte_1
pretesi crediti derivanti dall'esecuzione di tre contratti d'appalto intercorsi fra le parti.
I tre contratti, sottoscritti nel 2015, riguardavano la ristrutturazione post-sisma di altrettanti immobili attigui siti in San Prospero (MO), località Staggia, Via Bosco n. 27-29: un fabbricato ad uso abitativo
(Mappale 50) e due fabbricati ad uso deposito (Mappali 51 e 52).
Il primo contratto, sottoscritto il 05.02.2015, concerneva i lavori di riparazione, rinforzo locale e miglioramento sismico dell'immobile ad uso abitativo identificato al Foglio 5, Mappale 50, Sub 2-3, per un corrispettivo iniziale di € 300.478,36, ridotto a € 298.975,98 per effetto dello sconto dello 0,5%.
L'intervento era finanziato con contributo MUDE.
Il secondo contratto, sottoscritto il 06.02.2015, riguardava i lavori di riparazione, rinforzo locale e miglioramento sismico dell'immobile ad uso deposito identificato al Foglio 5, Mappale 51, per un corrispettivo iniziale di € 214.157,95, ridotto a € 213.087,13 per effetto dello sconto dello 0,5%.
L'intervento era finanziato con contributo SFINGE.
Il terzo contratto, sottoscritto il 05.03.2015, aveva ad oggetto i lavori di riparazione, rinforzo locale e miglioramento sismico dell'immobile ad uso deposito identificato al Foglio 5, Mappale 52, per un corrispettivo iniziale di € 87.125,74, ridotto a € 86.690,11 per effetto dello sconto dello 0,5%.
L'intervento era finanziato con contributo MUDE.
Nel caso di specie, tutti e tre i contratti d'appalto prevedevano espressamente all'art. 8 che "la forma dell'appalto fosse da intendersi a corpo" e che "nella determinazione del prezzo a corpo sono compresi nel costo globale le forniture dei materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente i lavori". Era inoltre previsto che eventuali varianti dovessero essere approvate per iscritto dalla Direzione Lavori e dovessero comunque rientrare nell'importo complessivo del contributo autorizzato.
2. Con riferimento al contratto relativo al Mappale 50, l'opposizione è fondata.
Risulta documentalmente che, a fronte della riduzione del contributo MUDE che ha portato il corrispettivo da € 298.975,98 (già comprensivo dello sconto dello 0,5%) a € 292.389,70, le parti hanno concordato di eliminare alcune lavorazioni inizialmente previste nel computo metrico estimativo, per un valore corrispondente alla riduzione del contributo (€ 6.586,27). In particolare, è stata eliminata la fornitura e posa dei serramenti in alluminio sulla scala esterna che conduce al piano primo,
3 di 8 originariamente preventivata per € 6.052,00 (voce A17050 del CME), oltre ad alcune finiture minori come la sostituzione delle vasche con piatti doccia.
Tale modifica consensuale dell'oggetto del contratto risulta provata: i) dalla sottoscrizione da parte dell'impresa del computo metrico consuntivo redatto dal Direttore Lavori in data 07.05.2018, CP_1
nel quale sono evidenziate in rosso le lavorazioni non eseguite e portate in detrazione;
ii) dall'approvazione della contabilità finale del SAL conclusivo;
iii) dall'emissione da parte della stessa della fattura n. 5 del 07.05.2018 espressamente qualificata "a saldo" dell'intera opera;
iv) dalla CP_1
dichiarazione sottoscritta dall'impresa che confermava la correttezza di tutti gli importi della contabilità di cantiere, riproducendo e accettando nuovamente il computo metrico consuntivo del SAL finale.
Quanto alle opere extra-contratto relative al Mappale 50, esse sono state già regolarmente contabilizzate a parte dalla Direzione Lavori per l'importo di € 7.591,72, approvato dall'impresa in data 07.05.2018, e integralmente saldate con le fatture n. 1 del 07.03.2018 di € 4.033,07 e n. 3 del 12.04.2018 di € 3.558,65.
Le ulteriori lavorazioni di cui l'impresa chiede ora il pagamento (spicconatura intonaco, assistenze murarie, montaggio porte interne, carico e trasporto rottami, calo in basso materiali, linea vita, marciapiede esterno) devono ritenersi già comprese nel corrispettivo a corpo, come indicato nella relazione del Direttore Lavori. Per fare alcuni esempi: la spicconatura dell'intonaco era inclusa nella voce
A05033 relativa all'intonaco armato;
l'assistenza agli impianti sanitari e di riscaldamento nella voce
1.6.I.1; il montaggio delle porte nella voce A18014; il carico, trasporto e oneri di discarica nelle voci delle demolizioni;
il calo in basso nel noleggio della gru;
la linea vita nella voce A07066.a.
Ad ogni modo, si osserva che trattandosi di appalto a corpo, tutte queste lavorazioni, in quanto necessarie per la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte, non potevano che ritenersi già comprese nel corrispettivo globale pattuito, non potendo essere considerate varianti che, secondo l'art. 8 del contratto, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori e comunque rientrare nell'importo del contributo autorizzato.
La pretesa creditoria della relativa al Mappale 50 è pertanto infondata, essendo stato il CP_1
corrispettivo integralmente saldato in conformità agli accordi tra le parti.
3. Anche con riferimento al contratto relativo al Mappale 51, l'opposizione è fondata.
Il contratto d'appalto del 06.02.2015 prevedeva un corrispettivo iniziale di € 214.157,95, ridotto a €
213.087,13 per effetto dello sconto dello 0,5%, corrispondente sia al contributo SFINGE richiesto sia all'importo del computo metrico estimativo allegato al contratto. Come per il Mappale 50, era espressamente previsto che l'importo potesse essere ridotto in sede di erogazione del contributo e che l'impresa avrebbe comunque applicato lo sconto dello 0,5% agli importi delle lavorazioni effettivamente
4 di 8 realizzate.
A fronte della riduzione del contributo SFINGE, che ha portato il corrispettivo a € 192.013,72, le parti hanno concordato di eliminare alcune lavorazioni inizialmente previste nel computo metrico estimativo, per un valore corrispondente alla riduzione (€ 21.073,41).
Tale accordo risulta provato: i) dalla sottoscrizione da parte dell'impresa del nuovo computo CP_1 metrico consuntivo in data 10.11.2017, che prevede il corrispettivo ridotto di € 192.013,72; ii) dalla dichiarazione espressa rilasciata dall'impresa in data 31.10.2017 di non avere ulteriori riserve;
iii) dall'emissione da parte della stessa della fattura n. 2 dell'08.03.2018 espressamente qualificata CP_1
"a saldo" dell'intera opera.
Quanto alle lavorazioni di cui l'impresa chiede ora il pagamento, esse erano già comprese nel corrispettivo a corpo, come indicato nella relazione del Direttore Lavori.
Per fare alcuni esempi: la spicconatura dell'intonaco era inclusa nella voce A05033 relativa all'intonaco armato;
il calo in basso era ricompreso nell'utilizzo della gru già impiegata per il Mappale 50. Per quanto riguarda il carico e trasporto rottami in discarica, la contestazione è infondata poiché, come evidenziato dal Direttore Lavori, per questo immobile non sono state eseguite opere di demolizione significative, essendo stati recuperati i coppi vecchi della copertura e riutilizzata in cantiere la terra di scavo delle fondazioni.
Ad ogni modo, si osserva che trattandosi di appalto a corpo le lavorazioni in questione dovevano ritenersi già comprese nel corrispettivo globale pattuito, in quanto necessarie per la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte e ciò vale anche per le voci non specificamente contestate nella relazione del
Direttore Lavori (oneri di conferimento in discarica per € 130,65, installazione linea vita per € 1.354,73),
Le stesse non potevano essere considerate varianti che, secondo l'art. 8 del contratto, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori e comunque rientrare nell'importo del contributo autorizzato.
La pretesa creditoria della relativa al Mappale 51 è pertanto infondata, essendo stato il CP_1
corrispettivo integralmente saldato in conformità agli accordi tra le parti.
4. Anche con riferimento al contratto relativo al Mappale 52, l'opposizione è fondata.
Preliminarmente, va rilevato che il computo metrico estimativo prodotto dall'opposta (doc. 5 del fascicolo monitorio, pp. 21-40), firmato unicamente dall'impresa, non può essere considerato attendibile in quanto: i) non corrisponde ad alcun computo metrico presente nella contabilità della pratica;
ii) reca la data del 07.05.2018, incompatibile sia con la data di sottoscrizione del contratto (05.03.2015) sia con la data di ultimazione dei lavori (21.12.2016).
5 di 8 Come per i precedenti immobili, a fronte della riduzione del contributo MUDE che ha portato il corrispettivo da € 86.690,11 (già comprensivo dello sconto dello 0,5%) a € 78.668,95, le parti hanno concordato di eliminare alcune lavorazioni inizialmente previste nel computo metrico estimativo, per un valore corrispondente alla riduzione del contributo (€ 8.021,16).
L'accordo sulla modifica dell'oggetto del contratto e sul minor corrispettivo risulta provato: i) dall'emissione da parte della della fattura n. 10 del 20.12.2016 espressamente qualificata "a CP_1
saldo" dell'intera opera;
ii) dalla successiva modifica della fattura per mero errore di calcolo, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 03.04.2017 con cui l'impresa confermava la correttezza dell'importo complessivamente fatturato.
Quanto alle lavorazioni di cui l'impresa chiede ora il pagamento, esse erano già comprese nel corrispettivo a corpo, come indicato nella relazione del Direttore Lavori.
Per fare alcuni esempi: la spicconatura dell'intonaco era inclusa nella voce A05033 relativa all'intonaco armato;
per quanto riguarda il carico e trasporto rottami in discarica, la contestazione è infondata poiché, come evidenziato dal Direttore Lavori, per questo immobile non sono state eseguite opere di demolizione significative, essendo stati recuperati i coppi vecchi della copertura e riutilizzata in cantiere la terra di scavo delle fondazioni;
quanto agli architravi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non si tratta di putrelle in ferro accoppiate sui portoni del deposito, bensì della voce A03019.b già contabilizzata per € 662,34.
Ad ogni modo, si osserva che trattandosi di appalto a corpo tutte le lavorazioni in questione dovevano ritenersi già comprese nel corrispettivo globale pattuito, in quanto necessarie per la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte.
Le stesse non potevano essere considerate varianti che, secondo l'art. 8 del contratto, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori e comunque rientrare nell'importo del contributo autorizzato.
La pretesa creditoria della relativa al Mappale 52 è pertanto infondata, essendo stato il CP_1
corrispettivo integralmente saldato in conformità agli accordi tra le parti.
5. Con specifico riferimento alle pretese relative alla realizzazione dei marciapiedi esterni, deve ritenersi provata l'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale tali opere sarebbero state eseguite dall'impresa a titolo di compensazione di alcune problematiche esecutive emerse durante i lavori.
Tale conclusione si fonda su una pluralità di elementi convergenti e tra loro coerenti: in primo luogo,
l'emissione da parte dell'impresa di fatture espressamente qualificate "a saldo" per ciascun immobile, senza alcuna riserva in merito ai costi dei marciapiedi;
in secondo luogo, il rilascio di dichiarazioni di
6 di 8 assenza di riserve sulla contabilità finale;
in terzo luogo, la circostanza che la contabilità di tutti e tre i cantieri sia stata sempre redatta in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Rappresentante Tecnico dell'impresa, e da entrambi sottoscritta per approvazione, senza che venisse sollevata alcuna contestazione in merito ai marciapiedi;
in quarto luogo, la circostanza che, quando effettivamente esistenti, le opere extra-contratto (come nel caso delle fognature) erano state regolarmente contabilizzate e fatturate separatamente, con ciò dimostrando che le parti seguivano una prassi contabile che prevedeva la separata evidenziazione delle lavorazioni non comprese nel corrispettivo a corpo;
infine, quanto attestato dal Direttore Lavori nella sua relazione tecnica circa l'esistenza di tale specifico accordo compensativo. La convergenza di tali elementi, valutati nel loro complesso, consente di ritenere dimostrato che la realizzazione dei marciapiedi esterni rientrasse in un'intesa tra le parti volta a definire in via compensativa alcune criticità emerse in corso d'opera, senza dar luogo ad ulteriori pretese economiche.
6. Va infine esaminata la questione, sollevata dall'opposta, relativa alle voci del prezziario regionale e alla loro presunta esclusione dai computi metrici.
L'opposta sostiene che alcune lavorazioni (come ad es. la spicconatura dell'intonaco nella voce A05033) sarebbero state escluse dai computi metrici. Tale tesi non può essere condivisa.
Come correttamente rilevato dall'opponente, nei prezziari regionali per le opere pubbliche ciascuna lavorazione è identificata da un codice univoco che rimanda alla descrizione analitica dell'opera. Per evidenti ragioni di praticità e sintesi, nei computi metrici la descrizione può essere riportata in forma abbreviata o per estratto, ma ciò che rileva ai fini dell'individuazione della lavorazione e del suo contenuto è il codice univoco di riferimento.
Del resto, sarebbe illogico ipotizzare che l'utilizzo del codice del prezziario, cui corrisponde un determinato prezzo unitario, possa riferirsi solo ad alcune delle componenti della lavorazione descritta sotto quel codice.
Tale interpretazione è confermata dalla stessa struttura dei computi metrici in atti, nei quali le descrizioni delle lavorazioni (in particolare quelle più articolate come la voce A05033) sono riportate riproducendo le prime righe della descrizione presente nel prezziario, seguite da puntini di sospensione e dalle righe finali, a dimostrazione che si tratta di una mera sintesi espositiva che non incide sul contenuto della lavorazione identificata dal codice.
La tesi dell'opposta, secondo cui le sub-lavorazioni non espressamente riportate nella descrizione sintetica sarebbero state escluse pur mantenendo lo stesso prezzo unitario previsto dal prezziario, si rivela quindi infondata, oltre che contraria ai principi di logica e ragionevolezza che devono presiedere
7 di 8 all'interpretazione del contratto
7. In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022 (medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisoria), seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2391/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 681/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 29.03.2024;
2) condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 406,50 per anticipazioni, €
[...]
9.142 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2391/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GRANA PIER LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA CANALINO N.20 MODENA presso il difensore avv. GRANA PIER LUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCIARI MORENO, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA RADICI IN PIANO 48/A SASSUOLO presso il difensore avv.
MERCIARI MORENO
CONVENUTO/I
Oggetto: pagamento somme di denaro, appalto, Sfinge. Pt_2
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale di Modena adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa e/o per ogni altra ragione che riterrà di diritto, In via preliminare: rigettare l'istanza di provvisoria esecutorietà formulata ex adverso;
In via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 681/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 29.03.2024 (R.G. 1554/2024), in favore della società CP_1 rigettando ogni domanda di pagamento formulata nei confronti dell'opponente
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, da quantificarsi ai Parte_1 sensi del D.M. 55/2014, come da aggiornato dal D.M. 147/2022. Con ogni riserva, nel merito e istruttoria”.
1 di 8 Parte convenuta:
“disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, ed accertati i fatti in premessa descritti, In via preliminare: Voglia il Tribunale Ill.mo concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'avversa opposizione basata su prova scritta né di pronta o facile soluzione.
Nel merito, in via principale: Voglia il Tribunale Ill.mo respingere l'opposizione spiegata dall'attrice opponente, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 681/2024, n. 1554/2024 R.G. del Tribunale di Modena, e per l'effetto e in ogni caso Voglia condannare la società in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della convenuta opposta società CP_1 della somma di 110.061,39 in linea capitale, oltre agli interessi sul credito capitale al tasso previsto
[...] dal D.lgs. n. 231/2002 dalla data della fatture sino al saldo effettivo, nonchè alle spese del procedimento monitorio così come liquidate nel relativo provvedimento, con ogni idonea e conseguente statuizione.
Con espressa riserva di proporre successiva domanda di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. all'esito dell'istruttoria e/o comunque entro l'udienza di precisazione delle conclusioni. Con in ogni caso vittoria di spese, compensi professionali ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29 marzo 2024, la società otteneva dal Tribunale di Modena il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 681/2024 (R.G. n. 1554/2024) con il quale veniva ingiunto alla società
[...] il pagamento della somma di € 110.061,39 in linea capitale, oltre Parte_1
interessi e spese, in relazione a crediti derivanti da tre contratti di appalto stipulati nel 2015 per lavori di ristrutturazione post-sisma di immobili siti in San Prospero (MO).
Con atto di citazione notificato il 10 maggio 2024, Parte_1
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando integralmente la pretesa creditoria azionata in via monitoria e chiedendone la revoca.
L'opponente deduceva, in particolare, che: a) la pretesa creditoria era tardiva, essendo stata avanzata a 6-
8 anni dalla chiusura dei lavori;
b) gli importi richiesti erano già stati integralmente saldati, come dimostrato dalle fatture emesse a saldo dall'opposta; c) le opere extra-contratto erano già state conteggiate e pagate separatamente;
d) le varianti dovevano considerarsi ricomprese nell'importo dei contributi regionali autorizzati, come pattuito contrattualmente.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando integralmente le avverse deduzioni e Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. La convenuta opposta insisteva inoltre per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 22 aprile 2025, all'esito di un tentativo di conciliazione rivelatosi infruttuoso, le parti precisavano le conclusioni come da rispettive memorie ex art. 171-ter c.p.c. e il Giudice tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
2 di 8 §§§§§§§
1. La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 681/2024 emesso dal
Tribunale di Modena per l'importo di € 110.061,39, oltre interessi e spese, con il quale è stato ingiunto alla società il pagamento in favore della di Parte_1 Controparte_1
pretesi crediti derivanti dall'esecuzione di tre contratti d'appalto intercorsi fra le parti.
I tre contratti, sottoscritti nel 2015, riguardavano la ristrutturazione post-sisma di altrettanti immobili attigui siti in San Prospero (MO), località Staggia, Via Bosco n. 27-29: un fabbricato ad uso abitativo
(Mappale 50) e due fabbricati ad uso deposito (Mappali 51 e 52).
Il primo contratto, sottoscritto il 05.02.2015, concerneva i lavori di riparazione, rinforzo locale e miglioramento sismico dell'immobile ad uso abitativo identificato al Foglio 5, Mappale 50, Sub 2-3, per un corrispettivo iniziale di € 300.478,36, ridotto a € 298.975,98 per effetto dello sconto dello 0,5%.
L'intervento era finanziato con contributo MUDE.
Il secondo contratto, sottoscritto il 06.02.2015, riguardava i lavori di riparazione, rinforzo locale e miglioramento sismico dell'immobile ad uso deposito identificato al Foglio 5, Mappale 51, per un corrispettivo iniziale di € 214.157,95, ridotto a € 213.087,13 per effetto dello sconto dello 0,5%.
L'intervento era finanziato con contributo SFINGE.
Il terzo contratto, sottoscritto il 05.03.2015, aveva ad oggetto i lavori di riparazione, rinforzo locale e miglioramento sismico dell'immobile ad uso deposito identificato al Foglio 5, Mappale 52, per un corrispettivo iniziale di € 87.125,74, ridotto a € 86.690,11 per effetto dello sconto dello 0,5%.
L'intervento era finanziato con contributo MUDE.
Nel caso di specie, tutti e tre i contratti d'appalto prevedevano espressamente all'art. 8 che "la forma dell'appalto fosse da intendersi a corpo" e che "nella determinazione del prezzo a corpo sono compresi nel costo globale le forniture dei materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi e quant'altro necessario per eseguire compiutamente i lavori". Era inoltre previsto che eventuali varianti dovessero essere approvate per iscritto dalla Direzione Lavori e dovessero comunque rientrare nell'importo complessivo del contributo autorizzato.
2. Con riferimento al contratto relativo al Mappale 50, l'opposizione è fondata.
Risulta documentalmente che, a fronte della riduzione del contributo MUDE che ha portato il corrispettivo da € 298.975,98 (già comprensivo dello sconto dello 0,5%) a € 292.389,70, le parti hanno concordato di eliminare alcune lavorazioni inizialmente previste nel computo metrico estimativo, per un valore corrispondente alla riduzione del contributo (€ 6.586,27). In particolare, è stata eliminata la fornitura e posa dei serramenti in alluminio sulla scala esterna che conduce al piano primo,
3 di 8 originariamente preventivata per € 6.052,00 (voce A17050 del CME), oltre ad alcune finiture minori come la sostituzione delle vasche con piatti doccia.
Tale modifica consensuale dell'oggetto del contratto risulta provata: i) dalla sottoscrizione da parte dell'impresa del computo metrico consuntivo redatto dal Direttore Lavori in data 07.05.2018, CP_1
nel quale sono evidenziate in rosso le lavorazioni non eseguite e portate in detrazione;
ii) dall'approvazione della contabilità finale del SAL conclusivo;
iii) dall'emissione da parte della stessa della fattura n. 5 del 07.05.2018 espressamente qualificata "a saldo" dell'intera opera;
iv) dalla CP_1
dichiarazione sottoscritta dall'impresa che confermava la correttezza di tutti gli importi della contabilità di cantiere, riproducendo e accettando nuovamente il computo metrico consuntivo del SAL finale.
Quanto alle opere extra-contratto relative al Mappale 50, esse sono state già regolarmente contabilizzate a parte dalla Direzione Lavori per l'importo di € 7.591,72, approvato dall'impresa in data 07.05.2018, e integralmente saldate con le fatture n. 1 del 07.03.2018 di € 4.033,07 e n. 3 del 12.04.2018 di € 3.558,65.
Le ulteriori lavorazioni di cui l'impresa chiede ora il pagamento (spicconatura intonaco, assistenze murarie, montaggio porte interne, carico e trasporto rottami, calo in basso materiali, linea vita, marciapiede esterno) devono ritenersi già comprese nel corrispettivo a corpo, come indicato nella relazione del Direttore Lavori. Per fare alcuni esempi: la spicconatura dell'intonaco era inclusa nella voce
A05033 relativa all'intonaco armato;
l'assistenza agli impianti sanitari e di riscaldamento nella voce
1.6.I.1; il montaggio delle porte nella voce A18014; il carico, trasporto e oneri di discarica nelle voci delle demolizioni;
il calo in basso nel noleggio della gru;
la linea vita nella voce A07066.a.
Ad ogni modo, si osserva che trattandosi di appalto a corpo, tutte queste lavorazioni, in quanto necessarie per la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte, non potevano che ritenersi già comprese nel corrispettivo globale pattuito, non potendo essere considerate varianti che, secondo l'art. 8 del contratto, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori e comunque rientrare nell'importo del contributo autorizzato.
La pretesa creditoria della relativa al Mappale 50 è pertanto infondata, essendo stato il CP_1
corrispettivo integralmente saldato in conformità agli accordi tra le parti.
3. Anche con riferimento al contratto relativo al Mappale 51, l'opposizione è fondata.
Il contratto d'appalto del 06.02.2015 prevedeva un corrispettivo iniziale di € 214.157,95, ridotto a €
213.087,13 per effetto dello sconto dello 0,5%, corrispondente sia al contributo SFINGE richiesto sia all'importo del computo metrico estimativo allegato al contratto. Come per il Mappale 50, era espressamente previsto che l'importo potesse essere ridotto in sede di erogazione del contributo e che l'impresa avrebbe comunque applicato lo sconto dello 0,5% agli importi delle lavorazioni effettivamente
4 di 8 realizzate.
A fronte della riduzione del contributo SFINGE, che ha portato il corrispettivo a € 192.013,72, le parti hanno concordato di eliminare alcune lavorazioni inizialmente previste nel computo metrico estimativo, per un valore corrispondente alla riduzione (€ 21.073,41).
Tale accordo risulta provato: i) dalla sottoscrizione da parte dell'impresa del nuovo computo CP_1 metrico consuntivo in data 10.11.2017, che prevede il corrispettivo ridotto di € 192.013,72; ii) dalla dichiarazione espressa rilasciata dall'impresa in data 31.10.2017 di non avere ulteriori riserve;
iii) dall'emissione da parte della stessa della fattura n. 2 dell'08.03.2018 espressamente qualificata CP_1
"a saldo" dell'intera opera.
Quanto alle lavorazioni di cui l'impresa chiede ora il pagamento, esse erano già comprese nel corrispettivo a corpo, come indicato nella relazione del Direttore Lavori.
Per fare alcuni esempi: la spicconatura dell'intonaco era inclusa nella voce A05033 relativa all'intonaco armato;
il calo in basso era ricompreso nell'utilizzo della gru già impiegata per il Mappale 50. Per quanto riguarda il carico e trasporto rottami in discarica, la contestazione è infondata poiché, come evidenziato dal Direttore Lavori, per questo immobile non sono state eseguite opere di demolizione significative, essendo stati recuperati i coppi vecchi della copertura e riutilizzata in cantiere la terra di scavo delle fondazioni.
Ad ogni modo, si osserva che trattandosi di appalto a corpo le lavorazioni in questione dovevano ritenersi già comprese nel corrispettivo globale pattuito, in quanto necessarie per la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte e ciò vale anche per le voci non specificamente contestate nella relazione del
Direttore Lavori (oneri di conferimento in discarica per € 130,65, installazione linea vita per € 1.354,73),
Le stesse non potevano essere considerate varianti che, secondo l'art. 8 del contratto, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori e comunque rientrare nell'importo del contributo autorizzato.
La pretesa creditoria della relativa al Mappale 51 è pertanto infondata, essendo stato il CP_1
corrispettivo integralmente saldato in conformità agli accordi tra le parti.
4. Anche con riferimento al contratto relativo al Mappale 52, l'opposizione è fondata.
Preliminarmente, va rilevato che il computo metrico estimativo prodotto dall'opposta (doc. 5 del fascicolo monitorio, pp. 21-40), firmato unicamente dall'impresa, non può essere considerato attendibile in quanto: i) non corrisponde ad alcun computo metrico presente nella contabilità della pratica;
ii) reca la data del 07.05.2018, incompatibile sia con la data di sottoscrizione del contratto (05.03.2015) sia con la data di ultimazione dei lavori (21.12.2016).
5 di 8 Come per i precedenti immobili, a fronte della riduzione del contributo MUDE che ha portato il corrispettivo da € 86.690,11 (già comprensivo dello sconto dello 0,5%) a € 78.668,95, le parti hanno concordato di eliminare alcune lavorazioni inizialmente previste nel computo metrico estimativo, per un valore corrispondente alla riduzione del contributo (€ 8.021,16).
L'accordo sulla modifica dell'oggetto del contratto e sul minor corrispettivo risulta provato: i) dall'emissione da parte della della fattura n. 10 del 20.12.2016 espressamente qualificata "a CP_1
saldo" dell'intera opera;
ii) dalla successiva modifica della fattura per mero errore di calcolo, accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 03.04.2017 con cui l'impresa confermava la correttezza dell'importo complessivamente fatturato.
Quanto alle lavorazioni di cui l'impresa chiede ora il pagamento, esse erano già comprese nel corrispettivo a corpo, come indicato nella relazione del Direttore Lavori.
Per fare alcuni esempi: la spicconatura dell'intonaco era inclusa nella voce A05033 relativa all'intonaco armato;
per quanto riguarda il carico e trasporto rottami in discarica, la contestazione è infondata poiché, come evidenziato dal Direttore Lavori, per questo immobile non sono state eseguite opere di demolizione significative, essendo stati recuperati i coppi vecchi della copertura e riutilizzata in cantiere la terra di scavo delle fondazioni;
quanto agli architravi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, non si tratta di putrelle in ferro accoppiate sui portoni del deposito, bensì della voce A03019.b già contabilizzata per € 662,34.
Ad ogni modo, si osserva che trattandosi di appalto a corpo tutte le lavorazioni in questione dovevano ritenersi già comprese nel corrispettivo globale pattuito, in quanto necessarie per la realizzazione dell'opera secondo la regola dell'arte.
Le stesse non potevano essere considerate varianti che, secondo l'art. 8 del contratto, avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori e comunque rientrare nell'importo del contributo autorizzato.
La pretesa creditoria della relativa al Mappale 52 è pertanto infondata, essendo stato il CP_1
corrispettivo integralmente saldato in conformità agli accordi tra le parti.
5. Con specifico riferimento alle pretese relative alla realizzazione dei marciapiedi esterni, deve ritenersi provata l'esistenza di un accordo tra le parti in base al quale tali opere sarebbero state eseguite dall'impresa a titolo di compensazione di alcune problematiche esecutive emerse durante i lavori.
Tale conclusione si fonda su una pluralità di elementi convergenti e tra loro coerenti: in primo luogo,
l'emissione da parte dell'impresa di fatture espressamente qualificate "a saldo" per ciascun immobile, senza alcuna riserva in merito ai costi dei marciapiedi;
in secondo luogo, il rilascio di dichiarazioni di
6 di 8 assenza di riserve sulla contabilità finale;
in terzo luogo, la circostanza che la contabilità di tutti e tre i cantieri sia stata sempre redatta in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Rappresentante Tecnico dell'impresa, e da entrambi sottoscritta per approvazione, senza che venisse sollevata alcuna contestazione in merito ai marciapiedi;
in quarto luogo, la circostanza che, quando effettivamente esistenti, le opere extra-contratto (come nel caso delle fognature) erano state regolarmente contabilizzate e fatturate separatamente, con ciò dimostrando che le parti seguivano una prassi contabile che prevedeva la separata evidenziazione delle lavorazioni non comprese nel corrispettivo a corpo;
infine, quanto attestato dal Direttore Lavori nella sua relazione tecnica circa l'esistenza di tale specifico accordo compensativo. La convergenza di tali elementi, valutati nel loro complesso, consente di ritenere dimostrato che la realizzazione dei marciapiedi esterni rientrasse in un'intesa tra le parti volta a definire in via compensativa alcune criticità emerse in corso d'opera, senza dar luogo ad ulteriori pretese economiche.
6. Va infine esaminata la questione, sollevata dall'opposta, relativa alle voci del prezziario regionale e alla loro presunta esclusione dai computi metrici.
L'opposta sostiene che alcune lavorazioni (come ad es. la spicconatura dell'intonaco nella voce A05033) sarebbero state escluse dai computi metrici. Tale tesi non può essere condivisa.
Come correttamente rilevato dall'opponente, nei prezziari regionali per le opere pubbliche ciascuna lavorazione è identificata da un codice univoco che rimanda alla descrizione analitica dell'opera. Per evidenti ragioni di praticità e sintesi, nei computi metrici la descrizione può essere riportata in forma abbreviata o per estratto, ma ciò che rileva ai fini dell'individuazione della lavorazione e del suo contenuto è il codice univoco di riferimento.
Del resto, sarebbe illogico ipotizzare che l'utilizzo del codice del prezziario, cui corrisponde un determinato prezzo unitario, possa riferirsi solo ad alcune delle componenti della lavorazione descritta sotto quel codice.
Tale interpretazione è confermata dalla stessa struttura dei computi metrici in atti, nei quali le descrizioni delle lavorazioni (in particolare quelle più articolate come la voce A05033) sono riportate riproducendo le prime righe della descrizione presente nel prezziario, seguite da puntini di sospensione e dalle righe finali, a dimostrazione che si tratta di una mera sintesi espositiva che non incide sul contenuto della lavorazione identificata dal codice.
La tesi dell'opposta, secondo cui le sub-lavorazioni non espressamente riportate nella descrizione sintetica sarebbero state escluse pur mantenendo lo stesso prezzo unitario previsto dal prezziario, si rivela quindi infondata, oltre che contraria ai principi di logica e ragionevolezza che devono presiedere
7 di 8 all'interpretazione del contratto
7. In conclusione, l'opposizione deve essere integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022 (medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisoria), seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della convenuta opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n.
2391/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 681/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 29.03.2024;
2) condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 406,50 per anticipazioni, €
[...]
9.142 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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