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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 5106/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.12.2023 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESI CAROLA MARTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Viale Matteotti n. 58;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MORLOTTI ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cairoli n. 96;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NO in data 07/09/2013, (atto n.7, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013); separati consensualmente con sentenza n. 625/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 14.06.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in epigrafe in NO (PV) con rito concordatario in data 07/09/2013 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO n. 7 Parte II Serie A anno 2013, con
pag. 1 di 3 ordine alla Cancelleria di procedere alle rituali comunicazioni all'Ufficiale di Stato
Civile competente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 625/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, il Collegio ritiene di non pronunciarsi in materia di spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n NO (PV) il giorno 07/09/2013
[...] Controparte_1
(atto n. 7, parte II, serie A, anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
pag. 2 di 3 Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 5106/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.12.2023 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MARCHESI CAROLA MARTINA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Pavia, Viale Matteotti n. 58;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MORLOTTI ALESSANDRA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Corso Cairoli n. 96;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NO in data 07/09/2013, (atto n.7, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013); separati consensualmente con sentenza n. 625/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato il 14.06.2024;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in epigrafe in NO (PV) con rito concordatario in data 07/09/2013 con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO n. 7 Parte II Serie A anno 2013, con
pag. 1 di 3 ordine alla Cancelleria di procedere alle rituali comunicazioni all'Ufficiale di Stato
Civile competente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.12.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 c.p.c.
Con sentenza n. 625/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato dalle parti congiuntamente, il Collegio ritiene di non pronunciarsi in materia di spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da n NO (PV) il giorno 07/09/2013
[...] Controparte_1
(atto n. 7, parte II, serie A, anno 2013);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 21.01.2025
pag. 2 di 3 Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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