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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7525/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Presidente dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R. G. 7525/2020, avente ad oggetto:
“responsabilità ex art. 2051 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Franco Maria Merlino per procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
C. F.: in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Calabretta per procura in atti;
- parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
P. IVA rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti. , n. q. di titolare dell'omonima impresa, Parte_2
c.f. p.i , rappresentato e difeso C.F._2 P.IVA_3
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti La Rosa Antonino e dall'avv. Loretta Ravidà, entrambi del Foro di Barcellona P.G., giusta procura in atti;
c.f. e p.i , in persona del procuratore CP_3 P.IVA_4
speciale Avv. , in forza di procura speciale per Notar Controparte_4
Dott. in Milano, n. repertorio 159.900 del 01 luglio Persona_1
2014, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Ambron e Paolo Ambron, come da procura in atti.
(P.I. in persona del Controparte_5 P.IVA_5
procuratore ad negotia, dr. rappresentata Controparte_6
e difesa dall'avv. Salvatore Caragliano giusta procura in atti.
-terzi chiamati- all'udienza dell'8 aprile 2025 le parti precisano le conclusioni come da verbale in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
ha chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
comune di e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non, subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 30 luglio 2016, mentre a bordo del proprio motociclo percorreva viale Regina
Margherita in territorio di , incidente verificatosi a causa delle CP_1
condizioni della strada.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il comune di CP_1
chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di (o e, nel merito, ha chiesto di Controparte_2 CP_7
rigettare le domande attrici e, in via subordinata, di dichiarare un concorso di colpa della parte attrice, con conseguente riduzione del risarcimento e compensazione delle spese legali. In caso di condanna, ha chiesto che fosse condannata a rimborsare al Controparte_2
le somme dovute all'attore, in base al grado di CP_1
corresponsabilità accertato.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si è costituita la Controparte_2
chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in
[...]
causa di e della ditta;
nel merito, ha CP_3 Parte_2
chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la limitazione del risarcimento al solo danno provato, con riduzione per concorso di colpa della parte attrice, condannando esclusivamente il comune e/o i terzi chiamati. In ulteriore subordine, ha chiesto che fossero accertate le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti, con condanna nei limiti della quota ascrivibile a e con manleva da parte dei terzi CP_2
chiamati. Infine, ha chiesto il rigetto delle richieste di cumulo interessi e rivalutazione.
Autorizzata l'ulteriore chiamata in giudizio, si è costituita la ditta e ha chiesto in via preliminare il differimento Parte_2
dell'udienza per consentire la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, nel merito, ha Controparte_5
chiesto il rigetto della domanda attrice e, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia di Ha altresì chiesto il Controparte_2
riconoscimento del concorso di colpa della parte attrice, con riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché la condanna di a manlevare la ditta in caso Controparte_5
di accoglimento della domanda di garanzia di . CP_2
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto di CP_3
dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio, nonché il rigetto delle pretese attrici e della domanda di manleva di . In via subordinata, ha chiesto la CP_2
condanna diretta della ditta in caso di accertamento Parte_2
di responsabilità e, in ulteriore subordine, la propria manleva da parte della ditta . Parte_2
Autorizzata la chiamata in causa della società di assicurazione, si è costituita e ha chiesto il rigetto della Controparte_5
domanda di garanzia della ditta e di ogni altra domanda nei Parte_2
propri confronti. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'esclusivo apporto causale della parte attrice e, conseguentemente, il rigetto o la riduzione delle pretese risarcitorie;
inoltre, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità e la relativa quota degli eventuali committenti, escludendo ogni solidarietà.
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice e rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, all'udienza dell'8 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, le domande di parte attrice appaiono infondate e vanno, di conseguenza, rigettate.
Il caso in esame va ascritto alla disciplina di cui all'art. 2051 c. c.
In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia,
l'evoluzione giurisprudenziale ha segnato un passaggio rilevante: dal primitivo modello fondato su una presunzione aggravata di colpa del custode, si è approdati a una configurazione oggettiva della responsabilità, incentrata sul mero accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di provare esclusivamente la sussistenza del danno e la relazione causale con la cosa in custodia;
grava invece sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo a spezzare tale nesso (Cass. 7763/2007; Cass.
20427/2008; Cass. 5658/2010).
La giurisprudenza ha stabilito che il caso fortuito può ravvisarsi non soltanto in fattori naturali o eventi terzi, ma anche nella condotta stessa della vittima, ove essa, per imprudenza, imperizia o disattenzione, risulti dotata di autonoma e assorbente capacità causale, tale da interrompere il collegamento eziologico con la cosa (Cass. 22807/2009;
Cass. 4476/2011).
In particolare, laddove la cosa si presenti priva di una dinamica propria e il danno derivi dall'interazione dell'uomo con una sua condizione statica (quale, ad esempio, un'insidia sul suolo pubblico), assume rilievo determinante la prova della pericolosità oggettiva dello stato dei luoghi. Perché si configuri responsabilità del custode, è necessario che la situazione fosse tale da rendere il danno altamente probabile, se non inevitabile, in assenza di cautele particolari (Cass.
2660/2013).
Da ciò discende che la responsabilità del custode debba escludersi ogniqualvolta la situazione pericolosa fosse visibile e superabile con l'adozione di una condotta improntata a normale diligenza, sì da degradare la cosa al rango di mera occasione del danno. In simili ipotesi, è proprio la condotta imprudente del danneggiato a rivestire funzione causale esclusiva o prevalente (Cass. 2480/2019; Cass.
38584/2021).
In definitiva, tanto nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quanto in quella aquiliana ex art. 2043 c.c., il comportamento del danneggiato, ove improntato a negligenza o a cieco affidamento, può integrare il caso fortuito, ovvero concorrere causalmente alla produzione del danno, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ossequio al dovere generale di cautela e al principio di autoresponsabilità.
In ordine alla controversia sottoposta al vaglio di questo Tribunale,
e all'esito di una puntuale disamina del compendio probatorio ritualmente acquisito, non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto idonei a fondare l'accoglimento delle pretese attoree.
Difetta, innanzitutto, la possibilità di pervenire ad una ricostruzione fattuale univoca, coerente e processualmente attendibile, tale da consentire l'individuazione di un nesso eziologico certo, diretto ed esclusivo tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso allegato in atti.
La prova dell'an, come noto, è onere precipuo e ineludibile della parte istante;
nel caso di specie, tale prova è stata surrogata essenzialmente da riproduzioni fotografiche e da dichiarazioni testimoniali.
Orbene, in merito al materiale fotografico versato in atti, si deve rilevare che alcune delle immagini prodotte documentano una porzione di sede stradale priva di qualsivoglia elemento topografico identificativo, tale da consentire di ancorare il rilievo visivo al luogo preciso in cui il sinistro avrebbe avuto luogo.
Altre fotografie, pur riconducibili in via meramente indicativa al tratto di strada menzionato, non sono in grado di indicare con chiarezza quale specifica sezione del manto abbia costituito, secondo l'assunto attoreo, la causa efficiente dell'evento lesivo.
Inoltre, siffatte rappresentazioni non appaiono idonee a restituire contezza della natura, dell'entità e della pericolosità dell'asserita insidia, né soddisfano, sotto il profilo tecnico-giuridico, i rigorosi requisiti di gravità, non visibilità e non prevedibilità che la giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabili per configurare la responsabilità dell'ente custode ex art. 2051 c.c.
Infatti, quanto emerge dalle fotografie è una realtà infrastrutturale segnata da una diffusa e macroscopica condizione di dissesto: una carreggiata caratterizzata da una generalizzata ondulazione del fondo, da avvallamenti e dislivelli che, lungi dal costituire un'insidia celata, si manifestano in tutta la loro evidenza.
Siamo, dunque, in presenza non già di un tranello invisibile e imprevedibile, ma di un degrado omogeneo, costante e percepibile, che esige dall'utente della strada un comportamento prudente, informato a principi di elementare diligenza.
L'esistenza di tali irregolarità impone una condotta di guida adeguatamente cauta, la quale — secondo la giurisprudenza più avvertita — rappresenta un dovere giuridico derivante dal principio di autoresponsabilità (Corte Cost., sent. n. 156/1999; Cass., sez. III civ., sent. n. 6034/2018). La parte attrice ha altresì individuato, quale causa primaria della perdita di controllo del motociclo, la presenza di brecciolino sull'asfalto. Ebbene, tale allegazione, priva di riscontro documentale, si confronta con fotografie che, al massimo, mostrano una porzione di manto stradale con tonalità cromatica difforme, ma di cui non è dato evincere né la consistenza, né la rilevanza fisica, né l'effettiva incidenza rispetto alla traiettoria del mezzo.
Inoltre, si segnala in atti una nota del Comando della Polizia
Municipale del Comune di , la quale testualmente riferisce che CP_1
“non vi sono atti afferenti al sinistro verificatosi in data 30/07/2016 in viale Regina Margherita”. Tale circostanza, sebbene non conclusiva in sé, rafforza il quadro di incertezza in ordine alla stessa occorrenza fattuale del sinistro.
Per quanto concerne, infine, la prova testimoniale, il teste Tes_1
ha dichiarato di aver assistito alle conseguenze del sinistro ma
[...]
non al suo verificarsi, riferendo di aver notato “la persona a terra” e di non poter conoscere “le cause dell'incidente”.
Il testimone ha aggiunto una circostanza molto rilevante ai fini della decisione: quella strada già da molto tempo era interessata dai lavori, tant'è che vi erano lamentele delle persone ivi residenti o, comunque, frequentatori assudi (come lo stesso testimone che gestiva in quella via un esercizio commerciale); in ogni caso, il giorno dell'incidente, i lavori erano finiti da qualche giorno, e il solco era stato ricoperto, anche se non livellato con il resto della strada, e vi era del brecciolino.
Tale dichiarazione, pertanto, risulta giuridicamente irrilevante ai fini dell'accertamento del nesso causale, considerato che dalla stessa può desumersi solo che i lavori avevano interessato tutta la via, addirittura tutto il paese, ma che, comunque, il giorno dell'incidente erano già stati completati da un paio di giorni;
il testimone non ha saputo dire nulla sulle modalità dell'incidente.
Quanto ai testimoni, e a Testimone_2 Testimone_3
prescindere dalle questioni della loro attendibilità (il primo ha riferito una storia un po' inverosimile sui motivi per cui seguiva il – Parte_1
dovevano andare al mare, avevano tutti appuntamento sotto casa dei genitori del , ma lo seguivano per andare a casa del Parte_1
, il quale aveva dimenticato qualcosa a casa sua;
il secondo Parte_1
non ricorda perché seguiva con la moto il ), comunque, le Parte_1
loro dichiarazioni, pur concordi nell'affermare la presenza di un solco sul manto stradale, forniscono versioni divergenti circa la sua profondità, quantificandola rispettivamente in 2 cm e in 10 cm, così da rendere inattendibile la prova nella parte in cui si vorrebbe fondata su una precisa descrizione del pericolo.
In ogni caso, i testimoni hanno concordemente descritto le condizioni della sede viaria: il ha dichiarato che “la strada Tes_2
era piena di terriccio e brecciolino” e che “era evidente l'esecuzione dei lavori non ultimati o comunque con i luoghi non puliti”; il ha asserito che “era tutto sporco e vi era anche tanta Tes_3
sabbia”.
Quanto alle modalità dell'incidente, appare poco credibile che i testimoni, che seguivano con un'altra moto l'attore, potessero essere certi delle cause delle incidente, potendo solo accorgersi della caduta e non anche dei motivi della stessa.
Tali deposizioni, comunque, sulle caratteristiche della strada, pienamente convergenti, unitamente a quelli dell'altro testimone, , consentono di affermare che la situazione di degrado Testimone_1
fosse manifesta, percepibile, e pertanto non idonea ad integrare gli estremi dell'insidia o del trabocchetto nel senso richiesto dalla giurisprudenza più rigorosa. La presenza evidente di elementi potenzialmente insidiosi esclude in radice la responsabilità del custode, traslando l'onere del comportamento diligente sull'utente della strada.
In altri termini, l'evidente situazione dei luoghi (cfr. dichiarazioni di , sul fatto che i residenti, e comunque tutti i cittadini di Tes_1
, erano ben consapevoli di questi lavori), come anche risultante CP_1
dalle fotografie prodotte dall'attore (tutta la strada era interessata da questo solco), imponeva al motociclista un'attenzione particolare, considerato che l'asserito solco interessava tutta la carreggiata e che il conosceva bene i luoghi in quanto, come detto dai testimoni Parte_1
sentiti, era la strada che congiungeva l'abitazione dei suoi genitori con quella propria e, pertanto, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.
In altri termini, la condotta del danneggiato è interruttiva del nesso eziologico sulla scorta della premessa che tanto più la situazione di possibile danno è percepibile quanto più incidente deve essere considerata la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attore
(cfr. in questo senso Cass. 23462/2022).
Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà ex art. 2 Cost., che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Ne consegue che il sinistro va ascritto, in via esclusiva, alla condotta colposa della parte attrice, che, non avendo adeguatamente modulato la propria condotta di guida in relazione alle condizioni ambientali, ha omesso di esercitare quella diligenza esigibile ex art. 1227 c.c.
Quanto alle spese processuali, la parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti del comune di CP_1
nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in considerazione della non particolare complessità deile questioni trattate;
sussistono, invece, giustificati motivi per compensare tra tutte le altre parti le spese processuali.
PQM
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
7525/2020 rigetta le domande di parte attrice;
condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore del comune di , spese che liquida in CP_1
complessivi euro 2.540,00 per compensi, di cui euro 460,00 per fase di studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra tutte le altre parti.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025
Il Presidente in funzione di Giudice unico
(dott. ssa Grazia Longo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Presidente dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice Unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero R. G. 7525/2020, avente ad oggetto:
“responsabilità ex art. 2051 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Franco Maria Merlino per procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
C. F.: in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Calabretta per procura in atti;
- parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
P. IVA rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Santo Spagnolo giusta procura in atti. , n. q. di titolare dell'omonima impresa, Parte_2
c.f. p.i , rappresentato e difeso C.F._2 P.IVA_3
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti La Rosa Antonino e dall'avv. Loretta Ravidà, entrambi del Foro di Barcellona P.G., giusta procura in atti;
c.f. e p.i , in persona del procuratore CP_3 P.IVA_4
speciale Avv. , in forza di procura speciale per Notar Controparte_4
Dott. in Milano, n. repertorio 159.900 del 01 luglio Persona_1
2014, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Massimo Ambron e Paolo Ambron, come da procura in atti.
(P.I. in persona del Controparte_5 P.IVA_5
procuratore ad negotia, dr. rappresentata Controparte_6
e difesa dall'avv. Salvatore Caragliano giusta procura in atti.
-terzi chiamati- all'udienza dell'8 aprile 2025 le parti precisano le conclusioni come da verbale in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
ha chiamato in giudizio dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
comune di e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali CP_1
e non, subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 30 luglio 2016, mentre a bordo del proprio motociclo percorreva viale Regina
Margherita in territorio di , incidente verificatosi a causa delle CP_1
condizioni della strada.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il comune di CP_1
chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di (o e, nel merito, ha chiesto di Controparte_2 CP_7
rigettare le domande attrici e, in via subordinata, di dichiarare un concorso di colpa della parte attrice, con conseguente riduzione del risarcimento e compensazione delle spese legali. In caso di condanna, ha chiesto che fosse condannata a rimborsare al Controparte_2
le somme dovute all'attore, in base al grado di CP_1
corresponsabilità accertato.
Autorizzata la chiamata in giudizio, si è costituita la Controparte_2
chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in
[...]
causa di e della ditta;
nel merito, ha CP_3 Parte_2
chiesto il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la limitazione del risarcimento al solo danno provato, con riduzione per concorso di colpa della parte attrice, condannando esclusivamente il comune e/o i terzi chiamati. In ulteriore subordine, ha chiesto che fossero accertate le quote di responsabilità dei soggetti coinvolti, con condanna nei limiti della quota ascrivibile a e con manleva da parte dei terzi CP_2
chiamati. Infine, ha chiesto il rigetto delle richieste di cumulo interessi e rivalutazione.
Autorizzata l'ulteriore chiamata in giudizio, si è costituita la ditta e ha chiesto in via preliminare il differimento Parte_2
dell'udienza per consentire la chiamata in garanzia della propria compagnia assicurativa, nel merito, ha Controparte_5
chiesto il rigetto della domanda attrice e, in subordine, il rigetto della domanda di garanzia di Ha altresì chiesto il Controparte_2
riconoscimento del concorso di colpa della parte attrice, con riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché la condanna di a manlevare la ditta in caso Controparte_5
di accoglimento della domanda di garanzia di . CP_2
La società costituitasi in giudizio, ha chiesto di CP_3
dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio, nonché il rigetto delle pretese attrici e della domanda di manleva di . In via subordinata, ha chiesto la CP_2
condanna diretta della ditta in caso di accertamento Parte_2
di responsabilità e, in ulteriore subordine, la propria manleva da parte della ditta . Parte_2
Autorizzata la chiamata in causa della società di assicurazione, si è costituita e ha chiesto il rigetto della Controparte_5
domanda di garanzia della ditta e di ogni altra domanda nei Parte_2
propri confronti. In via subordinata, ha chiesto l'accertamento dell'esclusivo apporto causale della parte attrice e, conseguentemente, il rigetto o la riduzione delle pretese risarcitorie;
inoltre, ha chiesto che fosse accertata la responsabilità e la relativa quota degli eventuali committenti, escludendo ogni solidarietà.
Conclusa la fase istruttoria, durante la quale sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice e rigettata la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, all'udienza dell'8 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in punto di fatto, le domande di parte attrice appaiono infondate e vanno, di conseguenza, rigettate.
Il caso in esame va ascritto alla disciplina di cui all'art. 2051 c. c.
In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia,
l'evoluzione giurisprudenziale ha segnato un passaggio rilevante: dal primitivo modello fondato su una presunzione aggravata di colpa del custode, si è approdati a una configurazione oggettiva della responsabilità, incentrata sul mero accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso.
Ne consegue che il danneggiato ha l'onere di provare esclusivamente la sussistenza del danno e la relazione causale con la cosa in custodia;
grava invece sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo a spezzare tale nesso (Cass. 7763/2007; Cass.
20427/2008; Cass. 5658/2010).
La giurisprudenza ha stabilito che il caso fortuito può ravvisarsi non soltanto in fattori naturali o eventi terzi, ma anche nella condotta stessa della vittima, ove essa, per imprudenza, imperizia o disattenzione, risulti dotata di autonoma e assorbente capacità causale, tale da interrompere il collegamento eziologico con la cosa (Cass. 22807/2009;
Cass. 4476/2011).
In particolare, laddove la cosa si presenti priva di una dinamica propria e il danno derivi dall'interazione dell'uomo con una sua condizione statica (quale, ad esempio, un'insidia sul suolo pubblico), assume rilievo determinante la prova della pericolosità oggettiva dello stato dei luoghi. Perché si configuri responsabilità del custode, è necessario che la situazione fosse tale da rendere il danno altamente probabile, se non inevitabile, in assenza di cautele particolari (Cass.
2660/2013).
Da ciò discende che la responsabilità del custode debba escludersi ogniqualvolta la situazione pericolosa fosse visibile e superabile con l'adozione di una condotta improntata a normale diligenza, sì da degradare la cosa al rango di mera occasione del danno. In simili ipotesi, è proprio la condotta imprudente del danneggiato a rivestire funzione causale esclusiva o prevalente (Cass. 2480/2019; Cass.
38584/2021).
In definitiva, tanto nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. quanto in quella aquiliana ex art. 2043 c.c., il comportamento del danneggiato, ove improntato a negligenza o a cieco affidamento, può integrare il caso fortuito, ovvero concorrere causalmente alla produzione del danno, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ossequio al dovere generale di cautela e al principio di autoresponsabilità.
In ordine alla controversia sottoposta al vaglio di questo Tribunale,
e all'esito di una puntuale disamina del compendio probatorio ritualmente acquisito, non ricorrono i presupposti di fatto e di diritto idonei a fondare l'accoglimento delle pretese attoree.
Difetta, innanzitutto, la possibilità di pervenire ad una ricostruzione fattuale univoca, coerente e processualmente attendibile, tale da consentire l'individuazione di un nesso eziologico certo, diretto ed esclusivo tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso allegato in atti.
La prova dell'an, come noto, è onere precipuo e ineludibile della parte istante;
nel caso di specie, tale prova è stata surrogata essenzialmente da riproduzioni fotografiche e da dichiarazioni testimoniali.
Orbene, in merito al materiale fotografico versato in atti, si deve rilevare che alcune delle immagini prodotte documentano una porzione di sede stradale priva di qualsivoglia elemento topografico identificativo, tale da consentire di ancorare il rilievo visivo al luogo preciso in cui il sinistro avrebbe avuto luogo.
Altre fotografie, pur riconducibili in via meramente indicativa al tratto di strada menzionato, non sono in grado di indicare con chiarezza quale specifica sezione del manto abbia costituito, secondo l'assunto attoreo, la causa efficiente dell'evento lesivo.
Inoltre, siffatte rappresentazioni non appaiono idonee a restituire contezza della natura, dell'entità e della pericolosità dell'asserita insidia, né soddisfano, sotto il profilo tecnico-giuridico, i rigorosi requisiti di gravità, non visibilità e non prevedibilità che la giurisprudenza di legittimità ritiene indispensabili per configurare la responsabilità dell'ente custode ex art. 2051 c.c.
Infatti, quanto emerge dalle fotografie è una realtà infrastrutturale segnata da una diffusa e macroscopica condizione di dissesto: una carreggiata caratterizzata da una generalizzata ondulazione del fondo, da avvallamenti e dislivelli che, lungi dal costituire un'insidia celata, si manifestano in tutta la loro evidenza.
Siamo, dunque, in presenza non già di un tranello invisibile e imprevedibile, ma di un degrado omogeneo, costante e percepibile, che esige dall'utente della strada un comportamento prudente, informato a principi di elementare diligenza.
L'esistenza di tali irregolarità impone una condotta di guida adeguatamente cauta, la quale — secondo la giurisprudenza più avvertita — rappresenta un dovere giuridico derivante dal principio di autoresponsabilità (Corte Cost., sent. n. 156/1999; Cass., sez. III civ., sent. n. 6034/2018). La parte attrice ha altresì individuato, quale causa primaria della perdita di controllo del motociclo, la presenza di brecciolino sull'asfalto. Ebbene, tale allegazione, priva di riscontro documentale, si confronta con fotografie che, al massimo, mostrano una porzione di manto stradale con tonalità cromatica difforme, ma di cui non è dato evincere né la consistenza, né la rilevanza fisica, né l'effettiva incidenza rispetto alla traiettoria del mezzo.
Inoltre, si segnala in atti una nota del Comando della Polizia
Municipale del Comune di , la quale testualmente riferisce che CP_1
“non vi sono atti afferenti al sinistro verificatosi in data 30/07/2016 in viale Regina Margherita”. Tale circostanza, sebbene non conclusiva in sé, rafforza il quadro di incertezza in ordine alla stessa occorrenza fattuale del sinistro.
Per quanto concerne, infine, la prova testimoniale, il teste Tes_1
ha dichiarato di aver assistito alle conseguenze del sinistro ma
[...]
non al suo verificarsi, riferendo di aver notato “la persona a terra” e di non poter conoscere “le cause dell'incidente”.
Il testimone ha aggiunto una circostanza molto rilevante ai fini della decisione: quella strada già da molto tempo era interessata dai lavori, tant'è che vi erano lamentele delle persone ivi residenti o, comunque, frequentatori assudi (come lo stesso testimone che gestiva in quella via un esercizio commerciale); in ogni caso, il giorno dell'incidente, i lavori erano finiti da qualche giorno, e il solco era stato ricoperto, anche se non livellato con il resto della strada, e vi era del brecciolino.
Tale dichiarazione, pertanto, risulta giuridicamente irrilevante ai fini dell'accertamento del nesso causale, considerato che dalla stessa può desumersi solo che i lavori avevano interessato tutta la via, addirittura tutto il paese, ma che, comunque, il giorno dell'incidente erano già stati completati da un paio di giorni;
il testimone non ha saputo dire nulla sulle modalità dell'incidente.
Quanto ai testimoni, e a Testimone_2 Testimone_3
prescindere dalle questioni della loro attendibilità (il primo ha riferito una storia un po' inverosimile sui motivi per cui seguiva il – Parte_1
dovevano andare al mare, avevano tutti appuntamento sotto casa dei genitori del , ma lo seguivano per andare a casa del Parte_1
, il quale aveva dimenticato qualcosa a casa sua;
il secondo Parte_1
non ricorda perché seguiva con la moto il ), comunque, le Parte_1
loro dichiarazioni, pur concordi nell'affermare la presenza di un solco sul manto stradale, forniscono versioni divergenti circa la sua profondità, quantificandola rispettivamente in 2 cm e in 10 cm, così da rendere inattendibile la prova nella parte in cui si vorrebbe fondata su una precisa descrizione del pericolo.
In ogni caso, i testimoni hanno concordemente descritto le condizioni della sede viaria: il ha dichiarato che “la strada Tes_2
era piena di terriccio e brecciolino” e che “era evidente l'esecuzione dei lavori non ultimati o comunque con i luoghi non puliti”; il ha asserito che “era tutto sporco e vi era anche tanta Tes_3
sabbia”.
Quanto alle modalità dell'incidente, appare poco credibile che i testimoni, che seguivano con un'altra moto l'attore, potessero essere certi delle cause delle incidente, potendo solo accorgersi della caduta e non anche dei motivi della stessa.
Tali deposizioni, comunque, sulle caratteristiche della strada, pienamente convergenti, unitamente a quelli dell'altro testimone, , consentono di affermare che la situazione di degrado Testimone_1
fosse manifesta, percepibile, e pertanto non idonea ad integrare gli estremi dell'insidia o del trabocchetto nel senso richiesto dalla giurisprudenza più rigorosa. La presenza evidente di elementi potenzialmente insidiosi esclude in radice la responsabilità del custode, traslando l'onere del comportamento diligente sull'utente della strada.
In altri termini, l'evidente situazione dei luoghi (cfr. dichiarazioni di , sul fatto che i residenti, e comunque tutti i cittadini di Tes_1
, erano ben consapevoli di questi lavori), come anche risultante CP_1
dalle fotografie prodotte dall'attore (tutta la strada era interessata da questo solco), imponeva al motociclista un'attenzione particolare, considerato che l'asserito solco interessava tutta la carreggiata e che il conosceva bene i luoghi in quanto, come detto dai testimoni Parte_1
sentiti, era la strada che congiungeva l'abitazione dei suoi genitori con quella propria e, pertanto, avrebbe dovuto tenere una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.
In altri termini, la condotta del danneggiato è interruttiva del nesso eziologico sulla scorta della premessa che tanto più la situazione di possibile danno è percepibile quanto più incidente deve essere considerata la condotta del danneggiato, in presenza di molteplici e visibili sconnessioni, percepibili con minima attenzione data l'ora diurna e la piena visibilità e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attore
(cfr. in questo senso Cass. 23462/2022).
Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà ex art. 2 Cost., che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Ne consegue che il sinistro va ascritto, in via esclusiva, alla condotta colposa della parte attrice, che, non avendo adeguatamente modulato la propria condotta di guida in relazione alle condizioni ambientali, ha omesso di esercitare quella diligenza esigibile ex art. 1227 c.c.
Quanto alle spese processuali, la parte attrice va condannata al pagamento delle spese processuali nei confronti del comune di CP_1
nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) e dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in considerazione della non particolare complessità deile questioni trattate;
sussistono, invece, giustificati motivi per compensare tra tutte le altre parti le spese processuali.
PQM
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
7525/2020 rigetta le domande di parte attrice;
condanna al pagamento delle spese Parte_1
processuali in favore del comune di , spese che liquida in CP_1
complessivi euro 2.540,00 per compensi, di cui euro 460,00 per fase di studio della controversia, euro 389,00 per fase introduttiva, euro 840,00 per fase trattazione e/o istruttoria ed euro 851,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra tutte le altre parti.
Così deciso in Catania il 12 giugno 2025
Il Presidente in funzione di Giudice unico
(dott. ssa Grazia Longo)