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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 312/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna DI GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Brigida LANZA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/04/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del
1 ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 22/01/2025, e Parte_1 Pt_2
, avendo intrattenuto una relazione sentimentale ed una convivenza more uxorio, poi
[...]
cessata, dalla quale è nato, a Catania, il 27/06/2016, il figlio , hanno Persona_1
chiesto al Tribunale la regolamentazione dei diritti afferenti al figlio minorenne alle seguenti condizioni:
“a) il figlio minore rimarrà a vivere unitamente alla genitrice in Via Montanara n. 87/D Per_1
presso l'abitazione della stessa, con affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne condivideranno ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e a scelte di ogni altro genere nell'interesse del minore tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del proprio figlio minore in conformità a quanto statuito dall'art. 337 ter co. 2 c.c.;
b) quanto al diritto di visita padre-figlio minore: a settimane alterne, il lunedì e il mercoledì con impegno del Sig. di andare a prendere il figlio minore all'uscita da scuola alle ore 13.30 Pt_2
e riaccompagnarlo a casa dalla mamma ore 20.00 e il sabato dalle ore 10.00 fino alle ore 18.30
della domenica con pernottamento presso l'abitazione del papà; il mercoledì e il venerdì con impegno del Sig. di andare a prendere il figlio minore all'uscita da scuola alle ore 13.30 Pt_2
e riaccompagnarlo a casa dalla mamma alle ore 20.00 il mercoledì e alle ore 22.00 il venerdì.
Il Sig. si impegna ad accompagnare alle attività extrascolastiche e ludiche Pt_2 Per_1
ricadenti nei giorni relativi all'esercizio del proprio diritto di visita.
Le parti convengono che, durante il periodo estivo, l'orario di rientro di presso l'abitazione Per_1
della mamma è fissato alle ore 22.00.
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, cinque giorni consecutivi con la mamma e con il papà
alternando di anno in anno la vigilia di Natale con il giorno di Natale e la notte del 31 dicembre con il giorno di Capodanno.
Per le festività di Pasqua, tre giorni consecutivi dal venerdì santo alle ore 10.00 alla domenica di
2 Pasqua alle ore 18.30 e dalla domenica di Pasqua dalle ore 18.30 al martedì fino alle ore 18.30 ad anni alterni con la mamma e con il papà.
Le parti convengono che l'alternanza avrà inizio nel 2025 nel seguente modo: dal venerdì santo alla domenica di Pasqua con la mamma e i successivi giorni con il papà.
Gli altri giorni festivi (8 dicembre, 25 aprile, 01 maggio, ecc.) alternati di anno in anno con i genitori.
Quanto alle vacanze estive, 15 giorni a luglio e 15 giorni ad agosto da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio o, in caso di disaccordo, con alternanza negli anni dall'01 al 15
luglio e dall'01 al 15 agosto, con sospensione dell'ordinario diritto di visita durante i due mesi di luglio e agosto.
Le parti convengono che, quando l'uno genitore organizzerà un viaggio con il figlio minore fuori dal territorio siciliano, avrà cura di comunicarlo all'altro genitore con impegno a specificare il luogo e la durata della vacanza.
Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso insieme con entrambi i genitori che divideranno i costi, previa comunicazione, relativi all'organizzazione della festa di compleanno.
La festa della mamma e la festa del papà rispettivamente con la mamma e con il papà.
Il giorno del compleanno dei genitori, lo trascorrerà rispettivamente con la mamma e con Per_1
il papà.
c) Il Sig. verserà la somma mensile di euro 400,00 a titolo di mantenimento ordinario del Pt_2
figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida vigenti ed adottate dal
Tribunale di Catania. I genitori divideranno al 50% l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS.
Le parti convengono che il Sig. verserà la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento Pt_2
ordinario nei mesi di Luglio e Agosto solo in funzione e a condizione che lo stesso trascorra con il bambino i 15 giorni come sopra concordato.
d) Le parti concordano che tale accordo ha effetto sin dal momento della firma alla presenza dei
3 rispettivi procuratori.
e) Le parti chiedono che l'udienza di prima comparizione si svolga con deposito di note scritte,
essendo tale ricorso firmato congiuntamente dalle parti alla presenza dei rispettivi difensori e rinunciando pertanto alla comparizione personale dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire al figlio minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 312/2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla regolamentazione dei diritti afferenti al figlio , nato a [...] il Persona_1
27/06/2016, alle condizioni integralmente riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse del predetto minore.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23/04/2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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