TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8039 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13806/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13806/2020 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in San Prisco alla Via Parito 50 presso Parte_1
l'avv. Elisa Pascucci, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Racconigi (Cuneo) alla Voa Controparte_1
Ormesano 6/A
pagina 1 di 15 in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_2
Aniello Falcone 332 presso l'avv. Marcello Picciotti, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata.
Con sentenza 45140/2019 il GdP di Napoli ha rigettato la domanda con cui
[...]
aveva chiesto di dichiarare il conducente dell'autocarro Mercedes tg. Parte_1
EH229ZM di proprietà di responsabile esclusivo di un sinistro Controparte_1
verificatosi in data 29/4/2013 in Napoli tra il suddetto veicolo e l'autovettura Fiat Panda tg. DH718ZI di proprietà dell'attrice ed assicurata per la Rca con – e CP_2
condannare quest'ultima a risarcire i danni subiti dal proprio autoveicolo nell'evento, da liquidare in € 1446,19 Iva esclusa, o in diversa somma da accertare, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di accogliere la domanda proposta in primo grado Parte_1
condannando a pagare in proprio favore la somma di € 854,93 Iva esclusa, CP_2
o diversa somma da determinare oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita chiedendo di confermare CP_2
la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso del presente grado è stato sentito a chiarimenti il CTU cinematico di primo grado ing.
[...]
; ora la causa va decisa. Persona_1
Il GdP ha rigettato la domanda di risarcimento così motivando: “Parte istante, pur essendone onerata, non ha messo a disposizione del c.t.u. il proprio veicolo, né vi è prova di una sua alienazione. Nelle foto prodotte dall'istante in numero di cinque, ad pagina 2 di 15 eccezione di una, non risulta riprodotta la targa e nell'unico rilievo fotografico con targa non si evincono i danni lamentati e comunque non si evincono dallo stesso danni riconducibili in via esclusiva alla dinamica come dedotta. Ne deriva il rigetto della domanda nel merito, non risultando provati i danni lamentati e il nesso di causalità come descritto in citazione. In ogni caso l'attrice non può giovarsi della presunzione di cui all'art. 2054, II comma, c.c., dell'eguale concorso nella produzione del danno, atteso che la citata presunzione di legge concerne la misura del concorso alla produzione del danno da parte dei partecipanti allo scontro, ma non esonera la parte danneggiata dall'onere di provare in via preliminare danni e nesso di causalità. Il fatto storico, peraltro, risulta contestato dalla convenuta.”
Nell'atto d'appello si critica la sentenza impugnata per le seguenti ragioni: a) non è vero che l'attore in primo grado non abbia messo la propria autovettura danneggiata a disposizione del CTU: ciò accadde durante il secondo accesso delle operazioni peritali, che lo stesso CTU aveva fissato nel verbale del primo per il 25/7/2016 alle ore 19.30 in
Napoli alla Via Caravaggio;
a quel secondo accesso il CTU non si era presentato senza giustificarsi – ma, come comunicato dal difensore dell'attore al CTU con messaggio pec del 9/10/2016 (rimasto senza risposta, come altri solleciti telefonici, messaggi in segreteria telefonica, messaggi di posta elettronica), in quella sede il CTP di CP_2
aveva eseguito misurazioni della Fiat Panda danneggiata e ne scattato ben 18 fotografie;
la stessa difesa di aveva depositato una pec del 30/8/2018 nella quale CP_2
confermava quanto sopra ed inviava nuovamente al CTU i rilievi fotografici scattati dal proprio CTP nel secondo accesso delle operazioni peritali;
b) non è vero che i danni all'autovettura Fiat Panda lamentati dalla parte attrice in primo grado, non siano stati dimostrati;
prima di tutto “sono stati provati e descritti con dovizia di particolari dal teste sig. ”, e confermati con dichiarazione più sintetica dall'altro teste, Testimone_1
conducente del veicolo di in occasione dell'incidente; lo stesso Tes_2 Pt_1
CTU nominato in primo grado aveva ritenuto riconducibili al sinistro per cui è causa danni per € 779,94 (Iva inclusa) oltre una sosta tecnica per € 75, per un totale di €
pagina 3 di 15 854,94 – e il GdP non aveva spiegato perché si fosse discostato dalla valutazione del
CTU; c) il fatto che la convenuta responsabile civile aveva contestato il Controparte_1
sinistro, sulla base di quanto dichiarato dal sig. , al quale l'autocarro Mercedes Parte_2
era stato noleggiato, non dimostra nulla: come riferito dal teste (conducente Tes_2
dell'autovettura Fiat Panda), il conducente dell'autocarro Mercedes gli aveva fornito una serie di propri dati personali, tra i quali la patente, e gli aveva riferito che sull'autocarro c'era una franchigia assicurativa (ciò è stato asserito pure dal teste : ciò spiega il Tes_1
suo interesse a disconoscere il sinistro. Così come concepito, l'appello è ammissibile ex art. 342 cpc: si comprende la parte della sentenza impugnata che si intende appellare, ossia quella in cui la domanda viene rigettata;
si capisce quali modifiche vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, ossia che il sinistro si verificò come dedotto in citazione ed il veicolo di Pt_1
riportò i danni lamentati nell'atto di citazione introduttivo, o almeno quelli riconosciuti dal CTU nominato in primo grado;
le circostanze da cui deriva la violazione di legge sono il non aver compreso dagli atti che l'autovettura Fiat Panda era stata messa a disposizione del CTU, che risultavano provati i danni riportati dal veicolo di Pt_1
nell'evento per cui è causa, che la negazione del sinistro da parte di era CP_1
irrilevante – e la loro rilevanza, perché senza tali violazioni il GdP avrebbe accolto la domanda proposta in primo grado.
Costituendosi nel presente grado, ha reiterato l'eccezione di CP_2
improcedibilità della domanda di , eccezione già sollevata nella comparsa di Pt_1
risposta depositata in primo grado e superata dal GdP, come si legge in sentenza,
“avendo l'attrice ottemperato agli obblighi di legge, come risulta dalla richiesta risarcitoria stragiudiziale in atti”. La domanda sarebbe improcedibile, secondo parte convenuta/appellata, perché non avrebbe mai consentito a “di Pt_1 CP_2
effettuare i necessari accertamenti peritali stragiudiziali sulla sua autovettura”; in Pt_ particolare, non avrebbe risposto a diverse richieste in tal senso rivoltele da Pt_1
incaricata da “di svolgere gli accertamenti di perizia del caso
[...] CP_2
pagina 4 di 15 sull'autovettura tg. DH718ZF”. L'art. 148.1 Cod.Ass. stabilisce: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.”; quindi, se fosse vero quanto sostenuto da parte appellata, e non avendo l'appellante mai presentato una fattura a quest'ultima non sarebbe stata tenuta a formulare un'offerta, ma la CP_2
domanda non sarebbe comunque improcedibile, e avrebbe sempre avuto diritto Pt_1
al risarcimento, nel caso la domanda fosse stata fondata. In ogni caso, si osservi quanto segue. L'attrice/appellante inviò la richiesta di risarcimento a spa con CP_2
raccomandata del 20/7/2013, nella quale si asseriva che l'autovettura di ed i Pt_1
relativi rilevi fotografici sarebbero restati a disposizione della compagnia assicurativa esclusivamente presso lo studio dell'avv. Matilde Gammino (all'epoca legale dell'asserita danneggiata) “dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, previo pagina 5 di 15 appuntamento telefonico”. Nel fascicolo di primo grado di si rinvengono due CP_2
ricevute di un gestore di poste private, srl Blitz Service Distribuzione, del 31/7 e
9/8/2013, che attestano che due plichi spediti da furono consegnati a Pt_3 [...]
presso l'avv. Gammino;
ma non si conosce il contenuto di tali plichi, quindi Parte_1
non è dato sapere se contenessero la richiesta di poter svolgere gli accertamenti sul veicolo di , nel luogo e negli intervalli di tempo indicati nella richiesta di Pt_1
risarcimento. L'eccezione è dunque inammissibile ed in ogni caso infondata.
Esaminando il primo motivo d'impugnazione, va detto che, a prescindere dalle argomentazioni svolte dalla parte appellante, il non mettere il veicolo, che si assume essere stato danneggiato in un sinistro stradale, a disposizione del CTU nominato nel corso del giudizio di risarcimento, di per sé non implica necessariamente che la domanda debba essere rigettata - qualora i danni possano essere dimostrati con mezzi prova diversi dall'ispezione diretta del veicolo, come fotografie e prove testimoniali. Al più, il non aver consentito al CTU di ispezionare il veicolo che si assume danneggiato in un certo sinistro, potrebbe essere considerato un indizio sfavorevole per chi chiede il risarcimento. Per il resto, al primo accesso delle operazioni peritali del 13/7/2016 il
CTU, poiché non erano disponibili i veicoli coinvolti nel sinistro, rinviò al 25/7/2016 invitando le parti a consentirgli di ispezionarli;
il 25/7/2016 non fu verbalizzato alcun accesso, e il successivo si tenne il 6/2/2017, e neppure in questa sede le parti sottoposero i veicoli coinvolti all'ispezione del CTU;
con messaggio pec del 30/8/2018, depositato in primo grado dalla stessa parte convenuta/appellata costituita alla udienza del
5/9/2018, il difensore di inviò sia a parte attrice/appellante che al CTU n. 18 CP_2
fotografie, quasi tutte relative all'autovettura Fiat Panda tg. DH718ZI, scrivendo:
“Allego le fotografie scattate dal mio CTP in occasione di accesso peritale”; tuttavia, la difesa della convenuta evidenziò in quella udienza che il veicolo risultava riparato, e che parte attrice non aveva prodotto fattura attestante le spese di riparazione, e tali circostanze non risultano smentite dalla odierna appellante, per cui effettivamente non risulta che l'attrice abbia consentito al CTU di ispezionare il veicolo danneggiato in pagina 6 di 15 nessuno dei due accessi che si svolsero effettivamente, non rilevando che il secondo accesso si sia svolto in una data diversa da quella originariamente programmata, né gli abbia messo a disposizione altre fotografie, diverse da quelle effettivamente esaminate dal CTU. Resta però vero quanto detto inizialmente: di per sé, i danni possono essere provati anche solo con prova testimoniale e fotografie, fermo restando però che la condotta in questione costituisce un indizio sfavorevole alla parte che l'ha tenuta, liberamente valutabile in questa sede.
Quanto al terzo punto esaminato nell'atto d'appello, effettivamente, come dedotto dalla difesa di , il fatto che il proprietario del veicolo che si assume ne abbia Pt_1
danneggiato un altro (in questo caso ), neghi la circostanza, è irrilevante, Controparte_1
trattandosi di dichiarazioni di parte prive di valore probatorio o anche solo indiziario.
Si passa quindi ad esaminare il secondo motivo d'impugnazione, relativo al merito, ossia alla questione se sia provato o meno che nel sinistro dedotto in giudizio l'autovettura
Fiat Panda di abbia subito i danni lamentati dall'attrice/appellante in questa Pt_1
sede; su questo punto vertono tutte le ulteriori difese svolte dall'appellata CP_2
In primo luogo, la difesa di ripropone l'eccezione, già tempestivamente CP_2
sollevata in corso di causa di primo grado e richiamata poi all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al GdP riportandosi alla comparsa conclusionale che la menzionava, secondo cui il teste sarebbe stato incapace a deporre ex art. Tes_2
pagina 7 di 15 teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti.”; pertanto, la deposizione resa da in primo grado è Tes_2
inutilizzabile. Resta da esaminare la deposizione resa dal teste , che si Testimone_3
riporta integralmente dai verbali di primo grado:
pagina 8 di 15 pagina 9 di 15 pagina 10 di 15 pagina 11 di 15
In base a quanto riferito dal teste il conducente dell'autocarro Mercedes di Tes_1 [...]
andrebbe considerato responsabile esclusivo dell'incidente per cui è causa, CP_1
avendo superato l'autovettura Fiat Panda senza rispettare un'adeguata distanza laterale dal veicolo sorpassato, così violando l'art. 148 Cod. Strada e finendo per collidere col veicolo sorpassato;
nessuna colpa potrebbe essere attribuita al conducente dell'autovettura Fiat Panda, anche se circolava sulla sinistra violando l'art. 143
Cod.Strada, perché tale violazione non avrebbe concorso a determinare l'evento, ed a parte il fatto che comunque l'autocarro Mercedes, sempre in forza dell'art. 148
Cod.Strada, non avrebbe dovuto superare sulla destra: la collocazione dei due veicoli sulla destra o sulla sinistra non rileverebbe in questo caso, dato che procedevano in semicarreggiata chiusa e nella medesima direzione;
il sinistro sarebbe stato determinato unicamente dal fatto che l'autocarro Mercedes non avrebbe rispettato, nel sorpassare, la distanza laterale – mentre dalla deposizione risulta che l'autovettura Fiat procedeva regolarmente, senza deviare dalla proprio traiettoria.
Resterebbero dunque da valutare i danni subiti dall'autovettura Fiat Panda dell'appellante nel sinistro in questione. Il GdP ha rigettato la domanda perché di 5 fotografie depositate dalla parte attrice in primo grado per documentare il danno subito, in quattro di esse non risulta raffigurata la targa del veicolo fotografato – e quindi, si deduce, non sono riconoscibili come immagini dell'autovettura di;
mentre in Pt_1
una sola fotografia è raffigurata la targa, ma non sono visibili danni. Come si legge nell'atto d'appello, però, il teste ha prima descritto i danni che egli vedeva sulla Tes_1
carrozzeria della Fiat Panda, poi ha riconosciuto le fotografie prodotte dalla parte attrice come raffiguranti detto veicolo dopo il sinistro. Non c'è motivo di dubitare di tale riconoscimento, dato che del resto né il CTU e neppure i CC.TT.PP. della convenuta sia quello che ha redatto una relazione di parte prima del presente giudizio CP_2
( , sia quello che ha assistito nel corso del presente giudizio ( Pt_3 CP_2 [...]
, che del resto firmava la relazione di hanno evidenziato ragioni per Per_2 Pt_3
pagina 12 di 15 dubitare di tale riconoscimento – salve le contestazioni sulla riconducibilità dei danni al sinistro per cui è causa, di cui tra poco si dirà. Per inciso, non può ritenersi inattendibile il teste perché ha riconosciuto l'autovettura Fiat Panda con i danni riportati dopo Tes_1
il sinistro per cui è causa, come se fossero stati tutti riconducibili a tale evento, quando invece il CTU ha accertato che non tutti i danni raffigurati nelle fotografie esaminate lo sono: infatti, il teste certo non aveva osservato attentamente l'autovettura di Pt_1
prima del sinistro, perché non ne avrebbe avuto motivo;
e dunque, quando ha osservato attentamente quel veicolo, lo ha visto con tutti danni che in quel momento presentava, e non essendo un tecnico, certo non ha avuto modo di rilevare che certi danni erano preesistenti. Il motivo per cui il GdP ha rigettato la domanda, dunque, non è fondato: le fotografie prodotte dalla parte attrice in primo grado potrebbero riferirsi alla Fiat Panda di dopo il sinistro. Non vi sarebbe dunque ragione di dubitare delle conclusioni Pt_1
raggiunte dal CTU di primo grado, che sono queste: “
Non risulta che le parti abbiano ritualmente contestato la relazione del CTU nel termine ex art. 195 cpc, né hanno mai contestato che il CTU abbia loro trasmesso la relazione.
Tuttavia, dopo che il CTU aveva depositato la propria relazione, parte convenuta in pagina 13 di 15 primo grado, tramite il proprio CTP ha mosso una serie di critiche alla Per_2
ricostruzione del CTU – critiche riprodotte nella comparsa di risposta di in CP_2
questo grado. Sono critiche incentrate su due punti: i danni riportati dall'autovettura Fiat
Panda secondo parte appellata hanno natura antero/postero, e non postero/antero, come ci si aspetterebbe se l'autocarro Mercedes, come riferito dal teste, procedendo nella stessa direzione della Fiat Panda fosse andato a colpire l'autovettura di da dietro Pt_1
per poi proseguire in avanti;
e poi, considerata la natura verticale della parete laterale sinistra dell'autocarro Mercedes, “sarebbe stato impossibile per questo imprimere una traccia radente ad una fascia altimetrica intermedia della porta anteriore, senza coinvolgere i punti di maggiore esposizione laterale del veicolo attoreo.”; ed inoltre, “la morfologia postero laterale sinistra del presunto responsabile non mostra ingombri in grado di produrre le distinte tracce parallele visibili sul parafango anteriore destro del veicolo attoreo. E' chiaro infatti che il furgone in questione avrebbe dovuto imprimere una univoca traccia continua, coerente con le dimensioni e la morfologia della struttura posteriore” . In questo grado di appello il CTU ha potuto per la prima volta prendere visione delle osservazioni critiche della parte appellata, ed all'ultima udienza ha fatto presente che “secondo lui il punto d'impatto visibile nelle fotografie (non ha potuto visionare i veicoli) attesta l'urto subito e la conseguente strisciata;
comunque fa presente che anche se fosse stata l'autovettura ad urtare, la posizione reciproca dei veicoli resterebbe la stessa.; per il resto si riporta alla relazione, facendo presente che il punto d'impatto dovrebbe essere quello con maggior deformazione della carrozzeria, per poi andare a ridursi.”. In definitiva, dalla fotografie in atti si nota il punto d'impatto al terzo medio centro anteriore destro della Panda, e poi andando ulteriormente verso Pt_4
la parte anteriore la deformazione della carrozzeria si restringe, come ci si aspetterebbe da un urto, appunto, postero/antero; l'autocarro Mercedes avrebbe urtato l'altro veicolo con la propria parte terzo posteriore sinistra del cassone. Tuttavia, il CTU non ha risposto sull'altro punto: il mancato coinvolgimento dei punti di maggiore esposizione laterale dell'autovettura Fiat Panda, e l'inspiegabile presenza delle due tracce parallele.
pagina 14 di 15 In effetti, nella sua relazione il CTU non ha spiegato analiticamente in che modo l'impatto della fiancata dell'autocarro avrebbe potuto causare quelle specifiche tracce sulla carrozzeria della Fiat Panda: non ha descritto analiticamente l'impatto. Su questi punti, poi, non solo il CTU non ha risposto, ma neppure la parte appellata ha argomentato nulla: eppure, da sole queste due considerazioni, non validamente contrastate sul piano tecnico, smentiscono che possa essersi verificato l'urto così come descritto dal teste – essendo incompatibili i danni sulla Fiat Panda con le Tes_1
caratteristiche dell'autocarro Mercedes che li avrebbe provocati. Ciò, almeno sulla base delle considerazioni della parte appellata, che valgono come argomentazioni difensive dirimenti, a meno che la parte appellante non avesse risposto sul punto dimostrando il contrario, il che non è stato.
Pertanto, seppur per ragioni diverse da quelle addotte dal GdP, la domanda proposta da va rigettata e la sentenza impugnata va confermata. Pt_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(causa, in grado d'appello,
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13806/2020 RGAC tra:
appellante; appellate;
così Parte_1 Controparte_3
provvede:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente CP_2
grado, che liquida in € 1.300 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 16/9/2025 Il giudice unico pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
246 cpc, essendo egli il conducente al momento del sinistro del veicolo che si assume danneggiato. Tale eccezione fu rigettata dal GdP con ordinanza del 17/4/2015 in base ad una vecchia giurisprudenza di legittimità; ma attualmente vale il principio enunciato da
Cass. 13501/2022: “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13806/2020 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in San Prisco alla Via Parito 50 presso Parte_1
l'avv. Elisa Pascucci, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Racconigi (Cuneo) alla Voa Controparte_1
Ormesano 6/A
pagina 1 di 15 in persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via CP_2
Aniello Falcone 332 presso l'avv. Marcello Picciotti, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di risposta
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata.
Con sentenza 45140/2019 il GdP di Napoli ha rigettato la domanda con cui
[...]
aveva chiesto di dichiarare il conducente dell'autocarro Mercedes tg. Parte_1
EH229ZM di proprietà di responsabile esclusivo di un sinistro Controparte_1
verificatosi in data 29/4/2013 in Napoli tra il suddetto veicolo e l'autovettura Fiat Panda tg. DH718ZI di proprietà dell'attrice ed assicurata per la Rca con – e CP_2
condannare quest'ultima a risarcire i danni subiti dal proprio autoveicolo nell'evento, da liquidare in € 1446,19 Iva esclusa, o in diversa somma da accertare, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello chiedendo di accogliere la domanda proposta in primo grado Parte_1
condannando a pagare in proprio favore la somma di € 854,93 Iva esclusa, CP_2
o diversa somma da determinare oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita chiedendo di confermare CP_2
la sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
nel corso del presente grado è stato sentito a chiarimenti il CTU cinematico di primo grado ing.
[...]
; ora la causa va decisa. Persona_1
Il GdP ha rigettato la domanda di risarcimento così motivando: “Parte istante, pur essendone onerata, non ha messo a disposizione del c.t.u. il proprio veicolo, né vi è prova di una sua alienazione. Nelle foto prodotte dall'istante in numero di cinque, ad pagina 2 di 15 eccezione di una, non risulta riprodotta la targa e nell'unico rilievo fotografico con targa non si evincono i danni lamentati e comunque non si evincono dallo stesso danni riconducibili in via esclusiva alla dinamica come dedotta. Ne deriva il rigetto della domanda nel merito, non risultando provati i danni lamentati e il nesso di causalità come descritto in citazione. In ogni caso l'attrice non può giovarsi della presunzione di cui all'art. 2054, II comma, c.c., dell'eguale concorso nella produzione del danno, atteso che la citata presunzione di legge concerne la misura del concorso alla produzione del danno da parte dei partecipanti allo scontro, ma non esonera la parte danneggiata dall'onere di provare in via preliminare danni e nesso di causalità. Il fatto storico, peraltro, risulta contestato dalla convenuta.”
Nell'atto d'appello si critica la sentenza impugnata per le seguenti ragioni: a) non è vero che l'attore in primo grado non abbia messo la propria autovettura danneggiata a disposizione del CTU: ciò accadde durante il secondo accesso delle operazioni peritali, che lo stesso CTU aveva fissato nel verbale del primo per il 25/7/2016 alle ore 19.30 in
Napoli alla Via Caravaggio;
a quel secondo accesso il CTU non si era presentato senza giustificarsi – ma, come comunicato dal difensore dell'attore al CTU con messaggio pec del 9/10/2016 (rimasto senza risposta, come altri solleciti telefonici, messaggi in segreteria telefonica, messaggi di posta elettronica), in quella sede il CTP di CP_2
aveva eseguito misurazioni della Fiat Panda danneggiata e ne scattato ben 18 fotografie;
la stessa difesa di aveva depositato una pec del 30/8/2018 nella quale CP_2
confermava quanto sopra ed inviava nuovamente al CTU i rilievi fotografici scattati dal proprio CTP nel secondo accesso delle operazioni peritali;
b) non è vero che i danni all'autovettura Fiat Panda lamentati dalla parte attrice in primo grado, non siano stati dimostrati;
prima di tutto “sono stati provati e descritti con dovizia di particolari dal teste sig. ”, e confermati con dichiarazione più sintetica dall'altro teste, Testimone_1
conducente del veicolo di in occasione dell'incidente; lo stesso Tes_2 Pt_1
CTU nominato in primo grado aveva ritenuto riconducibili al sinistro per cui è causa danni per € 779,94 (Iva inclusa) oltre una sosta tecnica per € 75, per un totale di €
pagina 3 di 15 854,94 – e il GdP non aveva spiegato perché si fosse discostato dalla valutazione del
CTU; c) il fatto che la convenuta responsabile civile aveva contestato il Controparte_1
sinistro, sulla base di quanto dichiarato dal sig. , al quale l'autocarro Mercedes Parte_2
era stato noleggiato, non dimostra nulla: come riferito dal teste (conducente Tes_2
dell'autovettura Fiat Panda), il conducente dell'autocarro Mercedes gli aveva fornito una serie di propri dati personali, tra i quali la patente, e gli aveva riferito che sull'autocarro c'era una franchigia assicurativa (ciò è stato asserito pure dal teste : ciò spiega il Tes_1
suo interesse a disconoscere il sinistro. Così come concepito, l'appello è ammissibile ex art. 342 cpc: si comprende la parte della sentenza impugnata che si intende appellare, ossia quella in cui la domanda viene rigettata;
si capisce quali modifiche vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, ossia che il sinistro si verificò come dedotto in citazione ed il veicolo di Pt_1
riportò i danni lamentati nell'atto di citazione introduttivo, o almeno quelli riconosciuti dal CTU nominato in primo grado;
le circostanze da cui deriva la violazione di legge sono il non aver compreso dagli atti che l'autovettura Fiat Panda era stata messa a disposizione del CTU, che risultavano provati i danni riportati dal veicolo di Pt_1
nell'evento per cui è causa, che la negazione del sinistro da parte di era CP_1
irrilevante – e la loro rilevanza, perché senza tali violazioni il GdP avrebbe accolto la domanda proposta in primo grado.
Costituendosi nel presente grado, ha reiterato l'eccezione di CP_2
improcedibilità della domanda di , eccezione già sollevata nella comparsa di Pt_1
risposta depositata in primo grado e superata dal GdP, come si legge in sentenza,
“avendo l'attrice ottemperato agli obblighi di legge, come risulta dalla richiesta risarcitoria stragiudiziale in atti”. La domanda sarebbe improcedibile, secondo parte convenuta/appellata, perché non avrebbe mai consentito a “di Pt_1 CP_2
effettuare i necessari accertamenti peritali stragiudiziali sulla sua autovettura”; in Pt_ particolare, non avrebbe risposto a diverse richieste in tal senso rivoltele da Pt_1
incaricata da “di svolgere gli accertamenti di perizia del caso
[...] CP_2
pagina 4 di 15 sull'autovettura tg. DH718ZF”. L'art. 148.1 Cod.Ass. stabilisce: “Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.”; quindi, se fosse vero quanto sostenuto da parte appellata, e non avendo l'appellante mai presentato una fattura a quest'ultima non sarebbe stata tenuta a formulare un'offerta, ma la CP_2
domanda non sarebbe comunque improcedibile, e avrebbe sempre avuto diritto Pt_1
al risarcimento, nel caso la domanda fosse stata fondata. In ogni caso, si osservi quanto segue. L'attrice/appellante inviò la richiesta di risarcimento a spa con CP_2
raccomandata del 20/7/2013, nella quale si asseriva che l'autovettura di ed i Pt_1
relativi rilevi fotografici sarebbero restati a disposizione della compagnia assicurativa esclusivamente presso lo studio dell'avv. Matilde Gammino (all'epoca legale dell'asserita danneggiata) “dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, previo pagina 5 di 15 appuntamento telefonico”. Nel fascicolo di primo grado di si rinvengono due CP_2
ricevute di un gestore di poste private, srl Blitz Service Distribuzione, del 31/7 e
9/8/2013, che attestano che due plichi spediti da furono consegnati a Pt_3 [...]
presso l'avv. Gammino;
ma non si conosce il contenuto di tali plichi, quindi Parte_1
non è dato sapere se contenessero la richiesta di poter svolgere gli accertamenti sul veicolo di , nel luogo e negli intervalli di tempo indicati nella richiesta di Pt_1
risarcimento. L'eccezione è dunque inammissibile ed in ogni caso infondata.
Esaminando il primo motivo d'impugnazione, va detto che, a prescindere dalle argomentazioni svolte dalla parte appellante, il non mettere il veicolo, che si assume essere stato danneggiato in un sinistro stradale, a disposizione del CTU nominato nel corso del giudizio di risarcimento, di per sé non implica necessariamente che la domanda debba essere rigettata - qualora i danni possano essere dimostrati con mezzi prova diversi dall'ispezione diretta del veicolo, come fotografie e prove testimoniali. Al più, il non aver consentito al CTU di ispezionare il veicolo che si assume danneggiato in un certo sinistro, potrebbe essere considerato un indizio sfavorevole per chi chiede il risarcimento. Per il resto, al primo accesso delle operazioni peritali del 13/7/2016 il
CTU, poiché non erano disponibili i veicoli coinvolti nel sinistro, rinviò al 25/7/2016 invitando le parti a consentirgli di ispezionarli;
il 25/7/2016 non fu verbalizzato alcun accesso, e il successivo si tenne il 6/2/2017, e neppure in questa sede le parti sottoposero i veicoli coinvolti all'ispezione del CTU;
con messaggio pec del 30/8/2018, depositato in primo grado dalla stessa parte convenuta/appellata costituita alla udienza del
5/9/2018, il difensore di inviò sia a parte attrice/appellante che al CTU n. 18 CP_2
fotografie, quasi tutte relative all'autovettura Fiat Panda tg. DH718ZI, scrivendo:
“Allego le fotografie scattate dal mio CTP in occasione di accesso peritale”; tuttavia, la difesa della convenuta evidenziò in quella udienza che il veicolo risultava riparato, e che parte attrice non aveva prodotto fattura attestante le spese di riparazione, e tali circostanze non risultano smentite dalla odierna appellante, per cui effettivamente non risulta che l'attrice abbia consentito al CTU di ispezionare il veicolo danneggiato in pagina 6 di 15 nessuno dei due accessi che si svolsero effettivamente, non rilevando che il secondo accesso si sia svolto in una data diversa da quella originariamente programmata, né gli abbia messo a disposizione altre fotografie, diverse da quelle effettivamente esaminate dal CTU. Resta però vero quanto detto inizialmente: di per sé, i danni possono essere provati anche solo con prova testimoniale e fotografie, fermo restando però che la condotta in questione costituisce un indizio sfavorevole alla parte che l'ha tenuta, liberamente valutabile in questa sede.
Quanto al terzo punto esaminato nell'atto d'appello, effettivamente, come dedotto dalla difesa di , il fatto che il proprietario del veicolo che si assume ne abbia Pt_1
danneggiato un altro (in questo caso ), neghi la circostanza, è irrilevante, Controparte_1
trattandosi di dichiarazioni di parte prive di valore probatorio o anche solo indiziario.
Si passa quindi ad esaminare il secondo motivo d'impugnazione, relativo al merito, ossia alla questione se sia provato o meno che nel sinistro dedotto in giudizio l'autovettura
Fiat Panda di abbia subito i danni lamentati dall'attrice/appellante in questa Pt_1
sede; su questo punto vertono tutte le ulteriori difese svolte dall'appellata CP_2
In primo luogo, la difesa di ripropone l'eccezione, già tempestivamente CP_2
sollevata in corso di causa di primo grado e richiamata poi all'udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al GdP riportandosi alla comparsa conclusionale che la menzionava, secondo cui il teste sarebbe stato incapace a deporre ex art. Tes_2
pagina 7 di 15 teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti.”; pertanto, la deposizione resa da in primo grado è Tes_2
inutilizzabile. Resta da esaminare la deposizione resa dal teste , che si Testimone_3
riporta integralmente dai verbali di primo grado:
pagina 8 di 15 pagina 9 di 15 pagina 10 di 15 pagina 11 di 15
In base a quanto riferito dal teste il conducente dell'autocarro Mercedes di Tes_1 [...]
andrebbe considerato responsabile esclusivo dell'incidente per cui è causa, CP_1
avendo superato l'autovettura Fiat Panda senza rispettare un'adeguata distanza laterale dal veicolo sorpassato, così violando l'art. 148 Cod. Strada e finendo per collidere col veicolo sorpassato;
nessuna colpa potrebbe essere attribuita al conducente dell'autovettura Fiat Panda, anche se circolava sulla sinistra violando l'art. 143
Cod.Strada, perché tale violazione non avrebbe concorso a determinare l'evento, ed a parte il fatto che comunque l'autocarro Mercedes, sempre in forza dell'art. 148
Cod.Strada, non avrebbe dovuto superare sulla destra: la collocazione dei due veicoli sulla destra o sulla sinistra non rileverebbe in questo caso, dato che procedevano in semicarreggiata chiusa e nella medesima direzione;
il sinistro sarebbe stato determinato unicamente dal fatto che l'autocarro Mercedes non avrebbe rispettato, nel sorpassare, la distanza laterale – mentre dalla deposizione risulta che l'autovettura Fiat procedeva regolarmente, senza deviare dalla proprio traiettoria.
Resterebbero dunque da valutare i danni subiti dall'autovettura Fiat Panda dell'appellante nel sinistro in questione. Il GdP ha rigettato la domanda perché di 5 fotografie depositate dalla parte attrice in primo grado per documentare il danno subito, in quattro di esse non risulta raffigurata la targa del veicolo fotografato – e quindi, si deduce, non sono riconoscibili come immagini dell'autovettura di;
mentre in Pt_1
una sola fotografia è raffigurata la targa, ma non sono visibili danni. Come si legge nell'atto d'appello, però, il teste ha prima descritto i danni che egli vedeva sulla Tes_1
carrozzeria della Fiat Panda, poi ha riconosciuto le fotografie prodotte dalla parte attrice come raffiguranti detto veicolo dopo il sinistro. Non c'è motivo di dubitare di tale riconoscimento, dato che del resto né il CTU e neppure i CC.TT.PP. della convenuta sia quello che ha redatto una relazione di parte prima del presente giudizio CP_2
( , sia quello che ha assistito nel corso del presente giudizio ( Pt_3 CP_2 [...]
, che del resto firmava la relazione di hanno evidenziato ragioni per Per_2 Pt_3
pagina 12 di 15 dubitare di tale riconoscimento – salve le contestazioni sulla riconducibilità dei danni al sinistro per cui è causa, di cui tra poco si dirà. Per inciso, non può ritenersi inattendibile il teste perché ha riconosciuto l'autovettura Fiat Panda con i danni riportati dopo Tes_1
il sinistro per cui è causa, come se fossero stati tutti riconducibili a tale evento, quando invece il CTU ha accertato che non tutti i danni raffigurati nelle fotografie esaminate lo sono: infatti, il teste certo non aveva osservato attentamente l'autovettura di Pt_1
prima del sinistro, perché non ne avrebbe avuto motivo;
e dunque, quando ha osservato attentamente quel veicolo, lo ha visto con tutti danni che in quel momento presentava, e non essendo un tecnico, certo non ha avuto modo di rilevare che certi danni erano preesistenti. Il motivo per cui il GdP ha rigettato la domanda, dunque, non è fondato: le fotografie prodotte dalla parte attrice in primo grado potrebbero riferirsi alla Fiat Panda di dopo il sinistro. Non vi sarebbe dunque ragione di dubitare delle conclusioni Pt_1
raggiunte dal CTU di primo grado, che sono queste: “
Non risulta che le parti abbiano ritualmente contestato la relazione del CTU nel termine ex art. 195 cpc, né hanno mai contestato che il CTU abbia loro trasmesso la relazione.
Tuttavia, dopo che il CTU aveva depositato la propria relazione, parte convenuta in pagina 13 di 15 primo grado, tramite il proprio CTP ha mosso una serie di critiche alla Per_2
ricostruzione del CTU – critiche riprodotte nella comparsa di risposta di in CP_2
questo grado. Sono critiche incentrate su due punti: i danni riportati dall'autovettura Fiat
Panda secondo parte appellata hanno natura antero/postero, e non postero/antero, come ci si aspetterebbe se l'autocarro Mercedes, come riferito dal teste, procedendo nella stessa direzione della Fiat Panda fosse andato a colpire l'autovettura di da dietro Pt_1
per poi proseguire in avanti;
e poi, considerata la natura verticale della parete laterale sinistra dell'autocarro Mercedes, “sarebbe stato impossibile per questo imprimere una traccia radente ad una fascia altimetrica intermedia della porta anteriore, senza coinvolgere i punti di maggiore esposizione laterale del veicolo attoreo.”; ed inoltre, “la morfologia postero laterale sinistra del presunto responsabile non mostra ingombri in grado di produrre le distinte tracce parallele visibili sul parafango anteriore destro del veicolo attoreo. E' chiaro infatti che il furgone in questione avrebbe dovuto imprimere una univoca traccia continua, coerente con le dimensioni e la morfologia della struttura posteriore” . In questo grado di appello il CTU ha potuto per la prima volta prendere visione delle osservazioni critiche della parte appellata, ed all'ultima udienza ha fatto presente che “secondo lui il punto d'impatto visibile nelle fotografie (non ha potuto visionare i veicoli) attesta l'urto subito e la conseguente strisciata;
comunque fa presente che anche se fosse stata l'autovettura ad urtare, la posizione reciproca dei veicoli resterebbe la stessa.; per il resto si riporta alla relazione, facendo presente che il punto d'impatto dovrebbe essere quello con maggior deformazione della carrozzeria, per poi andare a ridursi.”. In definitiva, dalla fotografie in atti si nota il punto d'impatto al terzo medio centro anteriore destro della Panda, e poi andando ulteriormente verso Pt_4
la parte anteriore la deformazione della carrozzeria si restringe, come ci si aspetterebbe da un urto, appunto, postero/antero; l'autocarro Mercedes avrebbe urtato l'altro veicolo con la propria parte terzo posteriore sinistra del cassone. Tuttavia, il CTU non ha risposto sull'altro punto: il mancato coinvolgimento dei punti di maggiore esposizione laterale dell'autovettura Fiat Panda, e l'inspiegabile presenza delle due tracce parallele.
pagina 14 di 15 In effetti, nella sua relazione il CTU non ha spiegato analiticamente in che modo l'impatto della fiancata dell'autocarro avrebbe potuto causare quelle specifiche tracce sulla carrozzeria della Fiat Panda: non ha descritto analiticamente l'impatto. Su questi punti, poi, non solo il CTU non ha risposto, ma neppure la parte appellata ha argomentato nulla: eppure, da sole queste due considerazioni, non validamente contrastate sul piano tecnico, smentiscono che possa essersi verificato l'urto così come descritto dal teste – essendo incompatibili i danni sulla Fiat Panda con le Tes_1
caratteristiche dell'autocarro Mercedes che li avrebbe provocati. Ciò, almeno sulla base delle considerazioni della parte appellata, che valgono come argomentazioni difensive dirimenti, a meno che la parte appellante non avesse risposto sul punto dimostrando il contrario, il che non è stato.
Pertanto, seppur per ragioni diverse da quelle addotte dal GdP, la domanda proposta da va rigettata e la sentenza impugnata va confermata. Pt_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(causa, in grado d'appello,
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13806/2020 RGAC tra:
appellante; appellate;
così Parte_1 Controparte_3
provvede:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente CP_2
grado, che liquida in € 1.300 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 16/9/2025 Il giudice unico pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
246 cpc, essendo egli il conducente al momento del sinistro del veicolo che si assume danneggiato. Tale eccezione fu rigettata dal GdP con ordinanza del 17/4/2015 in base ad una vecchia giurisprudenza di legittimità; ma attualmente vale il principio enunciato da
Cass. 13501/2022: “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre