TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2489/2024 RG avente ad oggetto: “carta docente – contratto a tempo determinato”
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avvocato SPERANZONI Parte_1
RENATO ed elettivamente domiciliata Indirizzo Telematico
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. Dottori , FAVARO STEFANO e Persona_1
RO MA IA ed elettivamente domiciliato in VIA FORTE
MARGHERA 191 30173 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio proviene dallo stralcio della causa n. 1591/24 nella quale, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, con sentenza n. 757/24 questa Giudice ha così statuito «1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in parte motiva
( aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 e aa.ss. Parte_2 Parte_3
2022/2023), usufruendo dell'importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica”
1 e condanna il all'adozione d'ogni atto necessario per Controparte_1 consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Si dà atto altresì che la ricorrente ha diritto alla carta docente per l'anno scolastico Parte_3
2023/2024 ai sensi dell'art. 15, del d.l. 69 del 13/6/2023 convertito con modificazioni dalla L. 103 del 10/8/2023; 3) Condanna il resistente CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 700 + 30% per la seconda ricorrente per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore delle ricorrenti dichiaratosi anticipatario», ed in attesa della decisione della CGUE nella causa C-268/24 sul rinvio pregiudiziale del
Tribunale di Lecce sulla compatibilità con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato in allegato alla Direttiva 1999/70/CE della mancata attribuzione della c.d. carta docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ai docenti non di ruolo incaricati di effettuare supplenze di breve durata.
In data 3/7/25 è intervenuta l'attesa pronuncia della CGUE e all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa.
*** ***
1. La posizione di è stata stralciata poiché nell'a.s. Parte_1
2023/2024 ha prestato servizio in virtù di alcune supplenze brevi e saltuarie.
2. Si intende qui richiamata la motivazione della sentrenza n. 757/2024 che ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla c.d. carta docente ex art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015per gli anni in cui avevano prestato servizio con supplenze annuali o sino al termine delle attività.
3. Si è osservato che sul punto è da ultimo intervenuta Cass. L. 29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la
Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
2 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”, rimanendo da approfondire la questione relativa al diritto della Carta Docente per le altre tipologie di supplenze (brevi e saltuarie).
4. Quanto a queste ultime infatti Cass. 29961/2023 (pp. 28-29, punto
10) ha espressamente affermato che “ (...) Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti”
(id. est, la finalizzazione alla didattica annuale) “ e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di
3 assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4, co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. (...)”.
5. Il S.C. peraltro nella ricerca dei parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni con i docenti a tempo indeterminato, ha escluso che possa costituire un riferimento idoneo quello al lavoratore a tempo indeterminato part time (punto 7.2) e il dato normativo dei 180 giorni (punto 7.5).
6. Ciò posto la sentenza della CGUE C- 268/24 del 3/7/25 ha concluso nel senso che « La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».
7. Secondo la CGUE la carta docente costituisce un beneficio a favore dei docenti che rientra nella nozione di “condizione d'impiego” e che sarebbe discriminatorio non riconoscere a detto personale precario con supplenze brevi e saltuarie solo per la sua condizione di precarietà, a parità di mansioni svolte, anche in considerazione delle esigenze formative che sussistono per i
4 docenti precari non meno che per i docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche. In particolare la CGUE osserva al punto 70 che «Nel caso di specie,(...) i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto, che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento», con la conseguenza che, punto 71, « i docenti non di ruolo incaricatici di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, (...) appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata». In tale contesto peraltro punto 72 « la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo». Ed infine punto 73 «la differenza di trattamento in parola (...) sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, (...), i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole».
8. Alla luce di tale decisione ritiene pertanto la Giudicante di dover ribadire quanto già a suo tempo sostenuto e cioè che si debba verificare anno per anno se il servizio svolto sia tale da dare luogo a quella esigenza formativa per il cui soddisfacimento la Carta docente è stata istituita e quindi
5 se le supplenze per la loro durata : a) rendevano opportuna/necessaria una formazione del docente e b) gli richiedevano lo svolgimento di attività di vera e propria docenza, ciò che deve escludersi solo per incarichi di durata estremamente ridotta nei quali verosimilmente vi è da ritenere che il docente non sia in grado di svolgere attività propriamente didattica.
9. Alla luce di tali argomentazioni deve dunque accertarsi il diritto della ricorrente al bonus formazione oggetto di causa per gli anni scolastici di seguito riportati avendo in tali anni prestato servizio in virtù di supplenze sino a termine delle attività didattiche o annuali come di seguito indicato: a.s.
2019/2020 supplenza al 31/08, a.s. 2020/2021 supplenza al 31/08, a.s.
2021/2022 supplenza al 31/08 e a.s. 2022/2023 supplenza al 31/08.
10. Per quanto riguarda invece l'a.s. 2023/2024: la ricorrente ha prestato servizio dal 14/09/2023 al 20/09/2023 (7)+ 04/10/2023 al 10/10/2023 (7) +
25/01/2024 al 26/01/2024 (2)+ 14/05/2024 al 18/05/2024 (5) quindi complessivamente 21 giorni presso scuole diverse: Strà, Albignasego e
Trebaseleghe. Ritiene la giudicante che la brevità delle supplenze di non più di una settimana presso diverse scuole impedisca di svolgere una attività propriamente didattica.
11. Tanto premesso, in merito alle conseguenze, come confermato dalla
S.C. con sentenza 29961/2023 ai predetti docenti incaricati di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999 “ ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”
12. Per conto ha precisato la S.C. ai docenti sopra indicati “ ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale,
6 siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
13. Alla ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuta la carta docente in forma specifica in quanto attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche atteso che risulta essere inserita nelle GPS bienni 2024-2026.
14. Deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal in CP_1 riferimento all'a.s. 2018/2019, atteso che il ricorso è stato notificato in data
4/9/2024 mentre la supplenza ha avuto decorrenza dal 5/10/2018 ove la S.C.
29961/2023 citata ha precisato che la prescrizione dell'adempimento in forma specifica è quinquennale (punto 19) e ritenuto ( punto 20) che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2,
L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
Consorzio Fiammiferi, punto 49)” tuttavia affermando che (punto 20.1) “ Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del
2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, a tale
7 diversa interpretazione occorre dare adesione in ragione della funzione nomofilattica della decisione.
15. Conclusivamente, con le precisazioni di cui sopra, accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica per gli anni indicati in ricorso, il resistente deve essere condannato a porre in CP_1 essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari, con interessi o rivalutazione come sopra indicato dalla S.C.
16. Sussistono pertanto gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% attesa la soccombenza reciproca (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018), per la restante parte vengono poste a carico del e vengono liquidate CP_1 come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e
DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio complesse ma con carattere di serialità), dei contrasti giurisprudenziali come in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, usufruendo dell'importo di €
500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna il Controparte_1 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8 2) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di lite CP_1 che liquida per tale parte in € 600,00 per compensi di avvocato oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 08/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
9