CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2023, n. 11523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11523 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IC CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore Avv. Pierluigi Grassi, che ha chiesto annullasi senza rinvio la sentenza impugnata per carenza della condizione di procedibilità o, in via gradata, laddove ritenga di dover comunque concedere alla vittima il termine previsto dall'art. 85 del testo della riforma, di voler rinviare il processo a data successiva al 30 Marzo, termine ultimo perché la persona offesa possa esercitare il diritto di querela. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11523 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/10/2019 del Tribunale di Vasto Carlo De Felice, all'esito di giudizio ordinario, veniva condannato, concessegli le circostanze atte- nuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 648 cod. pen., perché, a fini di profitto consistente nell'utilizzazione del veicolo, riceveva l'autovettura Su- zuki Vitara targata CB224787, provento di furto commesso in Termoli FI dicembre 2016 ai danni di IA DA. In San Salvo, in data 11.12.2016. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 24/3/2022, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, diversamente qualificando il fatto ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il De Felice, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione della legge penale per diversità tra il fatto accertato e quello originariamente contestato in relazione all'art. 521 c.p.p., non essendo presenti nella contestazione del capo di incolpa- zione (per il reato di ricettazione) gli elementi di fatto tipici della circostanza ag- gravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. ritenuta rispetto al delitto riqualifi- cato in ipotesi di furto, onde la necessità di procedersi ad una pronuncia di pro- scioglimento per difetto di querela rispetto al reato di furto semplice Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. 3. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha 2 dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. Ed invero, i motivi del proposto ricorso paiono trascurare che come il diritto di correlazione tra l'accusa e la sentenza, in caso di riqualificazione giuridica del fatto, in ossequio al rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sia fun- zionale al necessario rispetto del diritto di difesa e alla possibilità che, in caso di ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (vedi, tra le altre Sez. 4 n. 23186 del 13/04/2016, rv. 268995), tanto che nella materia specifica per cui vi è condanna si è affermato come: "in caso di riqualifi- cazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di im- putazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza" (Sez. 5 n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; conforme, Sez. 2 n. 18729 del 14/4/2016, Rv. 266758). Nel caso in esame, quindi, sebbene dal capo di imputazione l'aggravante della "esposizione del bene a pubblica fede" ex art. 625 co. 1 n. 7 c.p. non sia indicata mediante tale locuzione normativa, la fattispecie circostanziale risultava immedia- tamente percepibile in tutti i suoi elementi costitutivi, a fronte di una contestazione originaria di ricettazione che indicava chiaramente la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, fornendo proprio la natura del bene sot- tratto (un'autovettura) gli elementi dai quali era agevole prospettare la suddetta esposizione a pubblica fede. 3 Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto vieppiù come nel caso in esame la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di furto non sia stata solo sufficien- temente prevedibile per l'imputato, ma finanche sollecitata dalla Difesa in sede di discussione, la doglianza in diritto risulta manifestamente infondata. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1 marzo 2023 Il Co igliere es sore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e del difensore Avv. Pierluigi Grassi, che ha chiesto annullasi senza rinvio la sentenza impugnata per carenza della condizione di procedibilità o, in via gradata, laddove ritenga di dover comunque concedere alla vittima il termine previsto dall'art. 85 del testo della riforma, di voler rinviare il processo a data successiva al 30 Marzo, termine ultimo perché la persona offesa possa esercitare il diritto di querela. Penale Sent. Sez. 4 Num. 11523 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/10/2019 del Tribunale di Vasto Carlo De Felice, all'esito di giudizio ordinario, veniva condannato, concessegli le circostanze atte- nuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato p. e p. dall'art. 648 cod. pen., perché, a fini di profitto consistente nell'utilizzazione del veicolo, riceveva l'autovettura Su- zuki Vitara targata CB224787, provento di furto commesso in Termoli FI dicembre 2016 ai danni di IA DA. In San Salvo, in data 11.12.2016. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 24/3/2022, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, diversamente qualificando il fatto ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen. e rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il De Felice, deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione della legge penale per diversità tra il fatto accertato e quello originariamente contestato in relazione all'art. 521 c.p.p., non essendo presenti nella contestazione del capo di incolpa- zione (per il reato di ricettazione) gli elementi di fatto tipici della circostanza ag- gravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. ritenuta rispetto al delitto riqualifi- cato in ipotesi di furto, onde la necessità di procedersi ad una pronuncia di pro- scioglimento per difetto di querela rispetto al reato di furto semplice Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. 3. I motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha 2 dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 5. Ed invero, i motivi del proposto ricorso paiono trascurare che come il diritto di correlazione tra l'accusa e la sentenza, in caso di riqualificazione giuridica del fatto, in ossequio al rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sia fun- zionale al necessario rispetto del diritto di difesa e alla possibilità che, in caso di ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (vedi, tra le altre Sez. 4 n. 23186 del 13/04/2016, rv. 268995), tanto che nella materia specifica per cui vi è condanna si è affermato come: "in caso di riqualifi- cazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di im- putazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza" (Sez. 5 n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403; conforme, Sez. 2 n. 18729 del 14/4/2016, Rv. 266758). Nel caso in esame, quindi, sebbene dal capo di imputazione l'aggravante della "esposizione del bene a pubblica fede" ex art. 625 co. 1 n. 7 c.p. non sia indicata mediante tale locuzione normativa, la fattispecie circostanziale risultava immedia- tamente percepibile in tutti i suoi elementi costitutivi, a fronte di una contestazione originaria di ricettazione che indicava chiaramente la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, fornendo proprio la natura del bene sot- tratto (un'autovettura) gli elementi dai quali era agevole prospettare la suddetta esposizione a pubblica fede. 3 Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto vieppiù come nel caso in esame la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di furto non sia stata solo sufficien- temente prevedibile per l'imputato, ma finanche sollecitata dalla Difesa in sede di discussione, la doglianza in diritto risulta manifestamente infondata. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 1 marzo 2023 Il Co igliere es sore Il Presidente