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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/07/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco presidente dott. Gaetano Catalani giudice rel. dott. Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1558/2024 R.G., avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avv. MATTATELLI ANTONIO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto –
All'udienza in trattazione scritta del 26/6/2026, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/12/2024 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19/11/1999 in
Marocco con , dal quale si era separato Controparte_1 consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 21/4/2021 e dalla cui unione erano nati i figli (il 20/3/2004) e (il 23/10/2005), Per_1 Persona_2 chiedendo, a modifica degli accordi di separazione, che fosse posto a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento della sola figlia mediante il pagamento dell'importo Per_1 mensile di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto alla ragazza.
Il ricorrente motivava la propria domanda rappresentando che il figlio maggiorenne convivente con la madre sebbene formalmente residente presso Persona_3
l'abitazione paterna, svolge attività lavorativa, mentre la figlia maggiorenne vive a Per_1
Bari per motivi di studio e ritorna presso l'abitazione materna nei periodi in cui non frequenta i corsi universitari.
La resistente non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di comparizione personale dei coniugi del 27/3/2025.
Sentito il ricorrente, con ordinanza del 2/4/2025 il Giudice relatore, tenendo conto di quanto dichiarato dal in merito alle condizioni dei due figli maggiorenni nonché Pt_1 del comportamento processuale della che, non costituendosi in giudizio, non CP_1 aveva provato l'interesse ad opporsi alla richiesta del ricorrente, anche in relazione alla revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio revocava l'obbligo del Persona_3 ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne e poneva Persona_3
a suo carico l'obbligo di corrispondere alla resistente l'importo mensile di € 200,00 a titolo di contribuito al mantenimento della sola figlia da rivalutarsi annualmente secondo Per_1 gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per la figlia;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'assenza di richieste istruttorie, rinviava all'udienza del 26/6/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Con note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., il difensore del ricorrente precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva con separata nota esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero dalla documentazione in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in data
19/11/1999, si sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo
Tribunale del 21/4/2021.
In considerazione del protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, deve ritenersi sussistente il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo gli estremi previsti dall'articolo 3, n. 2, lett. b della legge 898/70 e successive modifiche. Relativamente alle statuizioni economiche, in assenza di nuovi elementi, si confermano i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 2/4/2025.
In particolare, quanto alla revoca del mantenimento posto a carico del ricorrente per il figlio maggiorenne si evidenzia che la resistente, beneficiaria Persona_3 dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente in favore del predetto figlio, con la mancata costituzione in giudizio ha dimostrato di non avere alcun interesse ad opporsi alla domanda formulata dal ricorrente, confermando in tal modo che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica.
Rispetto alla figlia maggiorenne studentessa universitaria non economica Per_1 economicamente, si conferma l'importo mensile di € 200,00 posto a carico del ricorrente a titolo di contribuito al suo mantenimento, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla richiesta del ricorrente di corrispondere il mantenimento direttamente alla figlia si osserva che, per giurisprudenza consolidata, non è possibile disporsi che Per_1 il contributo al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti venga versato direttamente a questi ultimi in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte dei figli stessi, permanendo, in caso di convivenza con l'altro genitore, come nel caso di specie, la legittimazione sul punto in capo a tale genitore (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. VI, ord. 14/4-
11/6/2021, n. 16589: “La mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere”): conseguentemente, in assenza di intervento nel presente giudizio della figlia maggiorenne, con formulazione di domanda di percezione diretta del proprio mantenimento, il dovrà continuare a versare alla madre convivente il contributo al Pt_1 mantenimento della stessa.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente nonché dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9/12/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 19/11/1999 in MOHAMMEDIA (MAROCCO); Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019,
Parte II, Serie C, numero 1;
3) conferma integralmente i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 2/4/2025;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
16/7/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco