CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RENZI MAURO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia - Viale Giulio Richard 5 20143 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica Via Ravasi 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117202400111996391000 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
CHIEDE
Tutto quanto sopra esposto consente di concludere insistendo nella richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 117202400111996391000 per violazione delle norme endoprocedimentali, per inesistenza giuridica della notifica dei prodromici ruoli nn. 2024/004732 e 2024/004801.
Di voler infine condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese, diritti ed ono-rari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA –
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA
che codesta Onorevole Corte di giustizia tributaria di primo grado voglia:
Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexis, d.lgs. 546/1992
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
nel merito, gradatamente:
- dichiarare l'estraneità/carenza di legittimazione passiva nei confronti dell'Agente della riscossione con conseguente estromissione dal presente giudizio;
in ogni caso:
- rigettare il ricorso di parte avversa nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva
Il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Lombardia con controdeduzioni depositate in data 24/01/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con atto depositato il 04/03/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va rilevato che parte ricorrente afferma che la cartella di pagamento n. 117202400111996391000 relativa al mancato pagamento del Contributo unificato per l'anno 2024 il cui atti prodromici, ruoli nn. 2024/004732
Recupero Crediti anno 2024 e 2024/004801 Recupero Crediti anno 2024, non risultano mai essere stati notificati e pertanto mai pervenuti nella sfera di conoscenza legale del contribuente e se ne eccepisce l'illegittimità per omessa notifica degli stessi.
Diversamente parte resistente ha provato con documentazione in atti che gli inviti al pagamento del contributo unificato tributario sono stati notificati nel domicilio eletto del difensore in data 19 febbraio 2024 per quanto riguarda il procedimento RGA 3/2024 ed in data 26 febbraio 2024 per quanto riguarda il procedimento RGA
339/2024, procedimenti dai quali è scaturito l'obbligo al pagamento di che trattasi.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sussiste alcun vizio di nullità della cartella di pagamento impugnata atteso che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 200,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Varese il 27/11/2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Mauro Renzi
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RENZI MAURO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 671/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia - Viale Giulio Richard 5 20143 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Varese - Piazza Della Repubblica Via Ravasi 21100 Varese VA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 117202400111996391000 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
CHIEDE
Tutto quanto sopra esposto consente di concludere insistendo nella richiesta di annullamento della cartella di pagamento n. 117202400111996391000 per violazione delle norme endoprocedimentali, per inesistenza giuridica della notifica dei prodromici ruoli nn. 2024/004732 e 2024/004801.
Di voler infine condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese, diritti ed ono-rari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Resistente/Appellato:
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA –
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA
che codesta Onorevole Corte di giustizia tributaria di primo grado voglia:
Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexis, d.lgs. 546/1992
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
nel merito, gradatamente:
- dichiarare l'estraneità/carenza di legittimazione passiva nei confronti dell'Agente della riscossione con conseguente estromissione dal presente giudizio;
in ogni caso:
- rigettare il ricorso di parte avversa nei confronti dell'Agente della Riscossione in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 parte ricorrente si opponeva agli atti come sopra indicati rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Si costituiva
Il Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Lombardia con controdeduzioni depositate in data 24/01/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione con atto depositato il 04/03/2025 rassegnando le conclusioni come sopra riportate.
All'odierna udienza il ricorso veniva deciso nei termini indicati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va rilevato che parte ricorrente afferma che la cartella di pagamento n. 117202400111996391000 relativa al mancato pagamento del Contributo unificato per l'anno 2024 il cui atti prodromici, ruoli nn. 2024/004732
Recupero Crediti anno 2024 e 2024/004801 Recupero Crediti anno 2024, non risultano mai essere stati notificati e pertanto mai pervenuti nella sfera di conoscenza legale del contribuente e se ne eccepisce l'illegittimità per omessa notifica degli stessi.
Diversamente parte resistente ha provato con documentazione in atti che gli inviti al pagamento del contributo unificato tributario sono stati notificati nel domicilio eletto del difensore in data 19 febbraio 2024 per quanto riguarda il procedimento RGA 3/2024 ed in data 26 febbraio 2024 per quanto riguarda il procedimento RGA
339/2024, procedimenti dai quali è scaturito l'obbligo al pagamento di che trattasi.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sussiste alcun vizio di nullità della cartella di pagamento impugnata atteso che gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 200,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte in composizione Monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 200,00 per ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Varese il 27/11/2025.
Il Giudice Monocratico
Dott. Mauro Renzi