Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2025, proposto da
AZ AJ, rappresentato e difeso dall'avvocato Piero Lucà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Crotone – Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 4 ottobre 2025;
- di ogni atto (anche istruttorio) presupposto, connesso o consequenziale del provvedimento di diniego, ancorché ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato in fatto che:
a) con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, la Prefettura di Crotone ha revocato ad AZ AJ il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
b) nel provvedimento si legge, a sua motivazione, che «l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da "stagionale" a "subordinato" non può essere accolta da questo Ufficio in quanto il PDS è scaduto il 05/09/2023 e l'istanza è stata presentata il 04/04/2024, 180 giorni dopo la scadenza, lasso di tempo che non appare giustificato» ;
c) lo straniero si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale domandando l’annullamento del provvedimento sfavorevole e deducendo in fatto di aver effettivamente richiesto la conversione del permesso di soggiorno prima della sua scadenza, il 29 agosto 2023, ma di aver erroneamente utilizzato un kit postale spedito con assicurata n. 055978354329 anziché il portale Ali, sul quale aveva regolarizzato la propria posizione solo il 4 aprile 2024, data in cui – essendosi recato all’appuntamento fissatogli dalla Questura di Crotone a seguito della ricezione del kit postale - aveva scoperto l’errore;
d) in punto di diritto, ha lamentato la violazione degli artt. 5 e 24 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, evidenziando come il ritardo nella presentazione della domanda di conversione attraverso lo strumento corretto è dovuto anche all’intempestività dell’operato dell’amministrazione, che ha convocato solo per il 4 aprile 2024 il ricorrente, che pure aveva richiesto la conversione del titolo di soggiorno già il 29 agosto 2023; egli, d’altra parte, era in buona fede convinto di aver regolarmente presentato la domanda di cui si tratta, per la presentazione quale – d’altra parte – non sarebbe previsto un termine perentorio;
e) costituitasi l’amministrazione, è stata svolta una breve istruttoria che ha accertato come non vi fosse stato un parere ostativo da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, come invece appariva dalla lettura del provvedimento;
f) alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, sussistendone i presupposi e previo avviso alle parti il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in diritto che:
g) la censura di parte ricorrente, avverso la ritenuta rilevanza decisiva della scadenza del permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda di conversione, è fondata, anche alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, 30 giugno 2025, n. 1147, Id. 19 maggio 2025, n. 854 e 18 febbraio 2025, n. 344);
h) è stato, infatti, riconosciuto – con argomentazioni che il Collegio ribadisce – che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati, l’inequivoca volontà di integrazione dello straniero nel territorio e nel tessuto sociale, nonché l’esito favorevole del procedimento per l’attribuzione della quota di conversione del titolo (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 2023 n. 5604, secondo il quale “[l] a sussistenza di un titolo di soggiorno in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di conversione risulta peraltro smentita dalla giurisprudenza di questa Sezione che, sia pure con riferimento alla conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro, ha ritenuto che il termine di scadenza del permesso di soggiorno “sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione” (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2022, n. 7995). Valorizzando infatti la ratio legis, per il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro assume spessore preponderante una valutazione prospettica dell’Amministrazione in ordine alla congruità e alla stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente. Ciò che rileva, dunque, sono i presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza di conversione che riposano in via precipua sull’esistenza di un contratto di lavoro idoneo all’ottenimento del titolo nonché sull’attribuzione della quota fissata dai Decreti flussi per gli ingressi per motivi di lavoro. Rispetto a questi presupposti sostanziali, assume carattere recessivo il dato formale della tempestività dell’istanza e il fatto che il procedimento di conversione sia avviato nel periodo di validità del titolo di soggiorno da convertire ”);
i) vanno poi valorizzati gli elementi specifici del caso concreto, illustrati alla lett. c) : il ricorrente aveva bensì proposto tempestivamente la domanda di conversione, utilizzando però un canale erroneo;
l) l’amministrazione, quindi, non avrebbe dovuto ignorare tali fatti, ma, pur dinanzi alla scadenza del permesso di soggiorno sulla cui base era stata presentata l’istanza di conversione, conservava infatti poteri discrezionali in ordine alla valutazione dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del nuovo titolo invocato, valutazione dalla quale non poteva esimersi per il mero rilievo dell’avvenuta scadenza del permesso di soggiorno;
m) il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato;
n) quale effetto della presente sentenza, l’amministrazione dovrà senza indugio riavviare il procedimento esaminando la posizione del ricorrente previa partecipazione di questi al procedimento, al fine di verificare tutti gli altri presupposti per l’eventuale conversione, senza considerare la suddetta scadenza del permesso di soggiorno al momento della presentazione della relativa domanda;
o) la peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese e competenze di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con gli effetti conformativi supra indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
AN LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | VO LE |
IL SEGRETARIO