Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 23/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2022, proposto da
IH Xu, in qualità di titolare dell’impresa individuale “CAFFE’ GIOBERTI DI XU HAIHUA”, con sede in Vercelli, Via Gioberti 48, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Roccioletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pavia, viale Gorizia 75;
contro
Comune di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Deangelis e Daniele Capolupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 72979 del 6 dicembre 2021, con il quale il Comune di Vercelli ha rigettato l’istanza di reinstallazione degli apparecchi per il gioco presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 26 legge regionale Piemonte n. 19/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vercelli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 22.11.2021 la sig.ra IH Xu, in qualità di titolare dell’impresa individuale “CAFFE’ GIOBERTI DI XU HAIHUA”, con sede in Vercelli, Via Gioberti 48, ha presentato al Comune di Vercelli richiesta di reinstallazione, ai sensi dell’art. 26 l.r. n. 19/2021, degli apparecchi per il gioco, in precedenza dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016.
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Comune di Vercelli – dopo avere rilevato di avere “… disposto l’obbligo, a far data dal 1/10/2017, di presentazione di tutte le istanze e comunicazioni tramite il portale SUAP summenzionato (“Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”) , pena l’inammissibilità delle stesse… ” – ha rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente sulla scorta della seguente motivazione: “ […] nel caso specifico, ovvero attività di somministrazione al pubblico (Bar), non risulta applicabile l’art. 26 della L.R. 19/21 (reinstallazione) ma è necessario presentare apposita SCIA di installazione ai sensi dell’art. 16 della medesima legge con conseguente verifica del rispetto della distanza dai luoghi sensibili di cui al medesimo articolo (qualunque attestazione in merito a tali distanze sarà oggetto di verifica e qualora non sia veritiera sarà segnalata agli organi competenti) […] ”.
Avverso tale provvedimento, la sig.ra IH Xu ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vercelli resistendo al ricorso.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 30 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Comune di Vercelli ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui è stata specificata la sussistenza dell’obbligo, a pena di inammissibilità, di presentazione di tutte le istanze e comunicazioni tramite il portale denominato “Sportello Unico Digitale delle Attività Produttive”. Secondo l’Amministrazione resistente il provvedimento impugnato, essendo fondato su un’ulteriore autonoma ragione giustificatrice non espressamente censurata (l’asserita inammissibilità dell’istanza per la modalità di presentazione della stessa), rimarrebbe valido ed efficace anche in caso di accoglimento del ricorso.
L’eccezione è infondata.
Il provvedimento impugnato reca solamente nelle premesse la necessità della presentazione dell’istanza in una determinata modalità, a pena di inammissibilità della stessa, ma non afferma espressamente che quella presentata dalla ricorrente nel caso di specie sarebbe stata da considerare inammissibile.
In ogni caso, il Comune ha provveduto ad esaminare nel merito l’istanza della ricorrente, come si desume chiaramente dalla motivazione del diniego, e l’ha rigettata nel merito, con la conseguenza che alcun onere di impugnazione della parte del provvedimento nella quale è stata specificata la modalità da adottare nella presentazione dell’istanza può ritenersi sussistere in capo alla ricorrente.
Superata l’eccezione preliminare, deve essere esaminato nel merito il ricorso.
Con il primo e il secondo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 26, comma 2, l.r. n. 19/2021 e per eccesso di potere.
I motivi devono ritenersi infondati.
Occorre premettere che, in base all’art. 26 l.r. n. 19/2021, “ 1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016, hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016. 2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'articolo 18 […] ”.
Il legislatore regionale, per quanto di interesse nel presente giudizio, ha quindi previsto la possibilità per i “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (comma 2), presso cui erano collocati apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016, di presentare istanza per reinstallarli nei limiti e secondo la disciplina espressamente prevista dalla legge regionale.
Ciò premesso, parte ricorrente sostiene che tra “i titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”, cui la predetta norma regionale consente la possibilità di reinstallare gli apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della precedente legge regionale n. 9/2016, dovrebbero essere ricompresi anche i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 1, commi 533, 533 bis e 533 ter , l. n. 266/2005, come modificato dall’art. 1, comma 82, l. n. 220/2010 (c.d. elenco “RIES”), tra i quali rientrerebbe la ricorrente.
Tale impostazione, ad avviso del Collegio, non risulta condivisibile.
In disparte la difficoltà di equiparare il rilascio di un’autorizzazione all’iscrizione ad un elenco che avviene mediante la sola verifica formale della presentazione di tutte le prescritte autocertificazioni (art. 6, comma 6, decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9.09.2011), salvo successivo accertamento a campione della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti iscritti (art. 11, comma 1, d.m. cit.), si deve rilevare che l’interpretazione prospettata dalla ricorrente avrebbe l’effetto di estendere la legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016 a tutti i soggetti presso cui tali apparecchi erano collocati (essendo obbligatoria per tutti l’iscrizione all’elenco c.d. “RIES”, cfr. art. 3 d.m. cit.), e ciò in contrasto sia con la lettera dell’art. 26 l.r. n. 19/2021 sia con la ratio della disciplina regionale.
Ed invero, l’estensione indiscriminata della legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco a tutti i soggetti titolari di esercizi presso i quali erano installati tali apparecchi (e come tali obbligatoriamente iscritti nell’elenco c.d. “RIES”, cfr. in particolare l’art. 3, comma 1 e comma 4, lett. b), d.m. cit.) non risulta compatibile né con la delimitazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza, individuati in modo specifico dall’art. 26 l.r. n. 19/2021 solamente nei titolari di sale da gioco e sale scommesse (comma 1) e nei titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2), né con la finalità della legge regionale n. 19/2021 (cfr. art. 1), recante come oggetto “ Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) ”, la quale, sotto tale profilo, si pone in linea di continuità rispetto alla previgente disciplina della l.r. n. 9/2016 (cfr. art. 1).
Pertanto, ad avviso del Collegio, pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione, deve ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune resistente nel provvedimento impugnato – secondo la quale per “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, cui fa riferimento l’art. 26, comma 2, d.l. n. 19/2021, devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 – risulti quella maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.
Ferme restando le suesposte argomentazioni, si deve altresì rilevare che nella fattispecie in esame sussistono in ogni caso dubbi sulla persistenza dell’interesse al ricorso atteso che – a fronte delle difese del Comune resistente nelle quali è stato rappresentato nel presente giudizio il mancato rispetto da parte dell’esercizio commerciale in questione delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dall’art. 16 l.r. n. 19/2021 – la ricorrente non ha contestato né tali circostanze di fatto né la necessità di rispettare le distanze minime in caso di reinstallazione degli apparecchi per il gioco ai sensi dell’art. 26 l.r. n. 19/2021, con la conseguenza che, anche a seguito dell’eventuale riconoscimento in capo alla medesima della legittimazione alla presentazione dell’istanza, potrebbe comunque prospettarsi, sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel presente giudizio, il rigetto della stessa per mancanza dei presupposti.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione delle obiettive difficoltà interpretative della normativa regionale applicabile alla presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO