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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2024 promossa da:
(C.F. c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 ANDREA GIANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), Via Giulio Cesare n. 37, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI
Come rassegnate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 21/05/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso cumulativo per separazione giudiziale e Parte_1 scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis. 49 c.p.c. nei confronti della coniuge
[...]
deducendo che: essi hanno intrattenuto una breve relazione sentimentale a CP_1 distanza, sino a quando, alla fine del mese di febbraio 2023, quest'ultima si è trasferita dagli Stati Uniti in Italia, per cominciare la convivenza;
il 09.09.2023 gli stessi hanno contratto matrimonio civile a Camaiore (LU), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune optando, quanto al regime patrimoniale della famiglia, per la separazione dei beni, e stabilendo la residenza familiare a Camaiore (LU), via
Monticello, 377 – int. 2, presso un immobile condotto in locazione;
il matrimonio non è stato trascritto negli U.S.A; dopo 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio, ovvero circa alla fine del mese di marzo 2024, la moglie ha dimostrato insofferenza per la vita coniugale e gli ha manifestato l'intenzione di voler divorziare e tornare a vivere nel paese natale;
difatti, il 30.04.2024 ella è effettivamente tornata negli U.S.A., portando con sé i propri effetti personali e ribadendo l'intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale;
dall'unione coniugale non sono nati figli e i coniugi non hanno né beni in comproprietà, né conti correnti cointestati;
egli lavora come barman presso la società con sede in Lido CP_2 di Camaiore (LU), viale Europa, 150 e, negli ultimi 3 anni, ha avuto i redditi risultanti dalla documentazione depositata;
la moglie, invece, nel periodo di permanenza in Toscana, non ha svolto alcun lavoro, potendo godere delle consistenti somme ricavate dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà mentre, prima di venire in Italia, era consulente per una società di software;
essendo venuta meno la convivenza e stante l'intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale, egli si è determinato a proporre ricorso per ottenere la separazione personale dalla coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con assegnazione a sé della casa coniugale sita a Camaiore, via Monticello 377, int. 2, dallo stesso attualmente abitata, insieme ai mobili e agli arredi ivi contenuti, affinché lo stesso possa viverci sino alla scadenza del contratto di locazione e/o sino alla risoluzione anticipata di detto contratto, nonché dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti pagina 2 di 4 reciprocamente ad alcun obbligo. Ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi ex art. CP_1
143 c.p.c. presso la casa coniugale, suo attuale luogo di residenza – non essendo noto altro indirizzo di residenza o di domicilio, in Italia o all'estero - come risulta dal certificato depositato dal ricorrente il 07.02.2025, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 21.05.2025 il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione tra i coniugi e, in considerazione della sua mutata residenza, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale di cui alle conclusioni del ricorso. Il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come risultante dal contenuto del ricorso. Nessuna altra domanda è da decidere in relazione alle condizioni della separazione, stante l'assenza di figli, la rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale, l'assenza di domande di contribuzione economica.
La causa dovrà poi essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronunzia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
10.12.1995 e nata in [...] il [...], uniti in CP_1 matrimonio il 09.09.2023 a Camaiore (LU) con atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2023, parte 1, atto n. 42;
pagina 3 di 4 II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV) Spese al definitivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1626/2024 promossa da:
(C.F. c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 ANDREA GIANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Viareggio (LU), Via Giulio Cesare n. 37, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI
Come rassegnate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 21/05/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso cumulativo per separazione giudiziale e Parte_1 scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis. 49 c.p.c. nei confronti della coniuge
[...]
deducendo che: essi hanno intrattenuto una breve relazione sentimentale a CP_1 distanza, sino a quando, alla fine del mese di febbraio 2023, quest'ultima si è trasferita dagli Stati Uniti in Italia, per cominciare la convivenza;
il 09.09.2023 gli stessi hanno contratto matrimonio civile a Camaiore (LU), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune optando, quanto al regime patrimoniale della famiglia, per la separazione dei beni, e stabilendo la residenza familiare a Camaiore (LU), via
Monticello, 377 – int. 2, presso un immobile condotto in locazione;
il matrimonio non è stato trascritto negli U.S.A; dopo 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio, ovvero circa alla fine del mese di marzo 2024, la moglie ha dimostrato insofferenza per la vita coniugale e gli ha manifestato l'intenzione di voler divorziare e tornare a vivere nel paese natale;
difatti, il 30.04.2024 ella è effettivamente tornata negli U.S.A., portando con sé i propri effetti personali e ribadendo l'intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale;
dall'unione coniugale non sono nati figli e i coniugi non hanno né beni in comproprietà, né conti correnti cointestati;
egli lavora come barman presso la società con sede in Lido CP_2 di Camaiore (LU), viale Europa, 150 e, negli ultimi 3 anni, ha avuto i redditi risultanti dalla documentazione depositata;
la moglie, invece, nel periodo di permanenza in Toscana, non ha svolto alcun lavoro, potendo godere delle consistenti somme ricavate dalla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà mentre, prima di venire in Italia, era consulente per una società di software;
essendo venuta meno la convivenza e stante l'intollerabilità della prosecuzione della vita matrimoniale, egli si è determinato a proporre ricorso per ottenere la separazione personale dalla coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con assegnazione a sé della casa coniugale sita a Camaiore, via Monticello 377, int. 2, dallo stesso attualmente abitata, insieme ai mobili e agli arredi ivi contenuti, affinché lo stesso possa viverci sino alla scadenza del contratto di locazione e/o sino alla risoluzione anticipata di detto contratto, nonché dichiarare i coniugi economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti pagina 2 di 4 reciprocamente ad alcun obbligo. Ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione.
La convenuta nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi ex art. CP_1
143 c.p.c. presso la casa coniugale, suo attuale luogo di residenza – non essendo noto altro indirizzo di residenza o di domicilio, in Italia o all'estero - come risulta dal certificato depositato dal ricorrente il 07.02.2025, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 21.05.2025 il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione tra i coniugi e, in considerazione della sua mutata residenza, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale di cui alle conclusioni del ricorso. Il Giudice ha dichiarato la contumacia della convenuta e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, come risultante dal contenuto del ricorso. Nessuna altra domanda è da decidere in relazione alle condizioni della separazione, stante l'assenza di figli, la rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale, l'assenza di domande di contribuzione economica.
La causa dovrà poi essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., come da separata ordinanza.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronunzia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
I) Pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
10.12.1995 e nata in [...] il [...], uniti in CP_1 matrimonio il 09.09.2023 a Camaiore (LU) con atto regolarmente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune all'anno 2023, parte 1, atto n. 42;
pagina 3 di 4 II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV) Spese al definitivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 21/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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