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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9675/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], residente Parte_1 in San Cipirello (PA), Via Roma, n. 45, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Via Vittorio Emanuele III, n. 3 a San Giuseppe Jato, presso lo
Studio professionale dell'Avv. Messeri Ciro Gianfranco, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE OPPONENTE
E
, nata a [...], il [...], 69, C.F. Controparte_1
CodiceFiscale_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'8 gennaio 2025, non costituita la parte convenuta, parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato in data
30 luglio 2024, l'attore conveniva in giudizio – dinnanzi a questo Parte_1
Tribunale – , rappresentando che Controparte_1
Il 15 maggio 2024, veniva notificato all'attore atto di precetto, da parte di per un importo di € 11.398,96, a titolo di mantenimento Controparte_1 parzialmente non corrisposto in favore dei figli delle parti.
Il titolo posto a base dell'atto di precetto consisteva nel decreto emesso da questo Tribunale in data 22 novembre 2018 e statuiva un contributo pari ad € 270,00 per la figlia Successivamente, il decreto del 2 febbraio 2022 stabiliva CP_2 un assegno di € 270,00 in favore del figlio . Per_1
Con l'atto di opposizione, il contestava il diritto della alla Pt_1 CP_1 somma precettata per inesatta indicazione della somma dovuta, avendo, a suo dire, il corrisposto un importo maggiore di quanto richiesto dall'opposta. Pt_1
Riteneva, inoltre, il , che l'importo indicato come dovuto al figlio Pt_1
era errato, per la diversa decorrenza del dovere di corrispondere Per_1
l'assegno rispetto a quello per la figlia Per di più, la avrebbe CP_2 CP_1 percepito l'”assegno unico universale” dal 1° marzo 2022, sicché la precettante avrebbe dovuto, semmai, decurtare dall'importo richiesto la somma ricevuta a quest'ultimo titolo, spettante, piuttosto, al . Pt_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli retrostanti al precetto, dichiararsi la nullità o l'inefficacia parziale dello stesso, con vittoria di spese e compensi.
Nonostante rituale notificazione, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con nota di deposito del 2 gennaio 2025, il procuratore di parte attrice depositava rinuncia all'atto di precetto redatta dal procuratore di CP_1
all'uopo abilitato con procura rilasciatagli e allegata all'atto di precetto
[...] notificato.
All'udienza dell'8 gennaio 2025, il procuratore di parte opponente chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§§§
Orbene, va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis,
Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto
Tribunale di Palermo 2 di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie tale disinteresse appare essere stato manifestato: il fatto sopravvenuto provenendo da parte convenuta, infatti, non risulta in alcun modo posto in contestazione da parte attrice, la quale nulla ha opposto o eccepito al riguardo, chiedendo, anzi, la cessazione della materia del contendere.
§§§
L'esito del giudizio ed il contegno processuale osservato dalle parti giustificano la decisione di lasciare le spese di lite a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore nei confronti di parte opposta, con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato il 30 luglio 2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione in opposizione a precetto, notificato il 30 luglio 2024;
2) lascia le spese di lite a carico di parte attrice.
Palermo, lì 17 gennaio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
3
Tribunale di Palermo 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9675/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...], residente Parte_1 in San Cipirello (PA), Via Roma, n. 45, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Via Vittorio Emanuele III, n. 3 a San Giuseppe Jato, presso lo
Studio professionale dell'Avv. Messeri Ciro Gianfranco, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE OPPONENTE
E
, nata a [...], il [...], 69, C.F. Controparte_1
CodiceFiscale_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'8 gennaio 2025, non costituita la parte convenuta, parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, regolarmente notificato in data
30 luglio 2024, l'attore conveniva in giudizio – dinnanzi a questo Parte_1
Tribunale – , rappresentando che Controparte_1
Il 15 maggio 2024, veniva notificato all'attore atto di precetto, da parte di per un importo di € 11.398,96, a titolo di mantenimento Controparte_1 parzialmente non corrisposto in favore dei figli delle parti.
Il titolo posto a base dell'atto di precetto consisteva nel decreto emesso da questo Tribunale in data 22 novembre 2018 e statuiva un contributo pari ad € 270,00 per la figlia Successivamente, il decreto del 2 febbraio 2022 stabiliva CP_2 un assegno di € 270,00 in favore del figlio . Per_1
Con l'atto di opposizione, il contestava il diritto della alla Pt_1 CP_1 somma precettata per inesatta indicazione della somma dovuta, avendo, a suo dire, il corrisposto un importo maggiore di quanto richiesto dall'opposta. Pt_1
Riteneva, inoltre, il , che l'importo indicato come dovuto al figlio Pt_1
era errato, per la diversa decorrenza del dovere di corrispondere Per_1
l'assegno rispetto a quello per la figlia Per di più, la avrebbe CP_2 CP_1 percepito l'”assegno unico universale” dal 1° marzo 2022, sicché la precettante avrebbe dovuto, semmai, decurtare dall'importo richiesto la somma ricevuta a quest'ultimo titolo, spettante, piuttosto, al . Pt_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli retrostanti al precetto, dichiararsi la nullità o l'inefficacia parziale dello stesso, con vittoria di spese e compensi.
Nonostante rituale notificazione, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Con nota di deposito del 2 gennaio 2025, il procuratore di parte attrice depositava rinuncia all'atto di precetto redatta dal procuratore di CP_1
all'uopo abilitato con procura rilasciatagli e allegata all'atto di precetto
[...] notificato.
All'udienza dell'8 gennaio 2025, il procuratore di parte opponente chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
§§§
Orbene, va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis,
Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto
Tribunale di Palermo 2 di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie tale disinteresse appare essere stato manifestato: il fatto sopravvenuto provenendo da parte convenuta, infatti, non risulta in alcun modo posto in contestazione da parte attrice, la quale nulla ha opposto o eccepito al riguardo, chiedendo, anzi, la cessazione della materia del contendere.
§§§
L'esito del giudizio ed il contegno processuale osservato dalle parti giustificano la decisione di lasciare le spese di lite a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore nei confronti di parte opposta, con atto di citazione in opposizione a precetto, notificato il 30 luglio 2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da nei confronti di con atto di Parte_1 Controparte_1 citazione in opposizione a precetto, notificato il 30 luglio 2024;
2) lascia le spese di lite a carico di parte attrice.
Palermo, lì 17 gennaio 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
3
Tribunale di Palermo 3