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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 666 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
( C.F. , nato a [...] il 22 giugno Parte_1 C.F._1
1960, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, viale Sicilia 126, presso lo studio dell' avv. Salvatore Buttiglieri, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
(già , con sede Controparte_1 Controparte_2
legale in San Donato Milanese, Piazza Vanoni, 1, (P. Iva , in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
via Adolfo Ravà n. 75, presso lo studio degli avv.ti Luca Polverino e Luigi
Coluccino, che la rappresentano e difendono, congiuntamente o separatamente,
giusta procura agli atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 22 novembre
2024.
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
opponendo il decreto ingiuntivo n. 55/2021 del 1 marzo Controparte_2
2021, notificato in data 17 marzo 2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 5.689,16 (oltre spese ed interessi), quale corrispettivo per la fornitura di gas.
L'opponente eccepiva l' inammissibilità del d.i. in quanto non basato su prova scritta ex art 634 c.p.c.; la nullità del d.i. per carenza di prova;
l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione;
l'infondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata in quanto contemplativa degli interessi riconosciuti ai sensi del D.lgs 231/02 sulla sorte capitale liquidata benchè non applicabili nei rapporti intercorrenti tra professionista e consumatore.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
(già giusta variazione di
[...] Controparte_3
denominazione sociale a far data dal giorno 7 marzo 2022), contestando integralmente l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto, conclusasi la fase istruttoria puramente documentale, la causa all'udienza indicata in epigrafe veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 cpc per note conclusive e repliche.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere, invero, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero stati
2 applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di servizi e/o forniture deve trovare applicazione, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il principio a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ. Sez.Un. 30/10/2011
n.13533; cfr. Cass. civile sez.III 28/1/2002 n.982 e Cass.Civ. 15/10/1999
n.11629).
Alla stregua di quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti di somministrazione di energia e gas naturale, a fronte della contestazione da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del relativo corrispettivo, secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. .
Pertanto, nell'ipotesi di contestazione il somministrante deve provare la quantità
di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (cfr. Cass
10313/2004-13193/2011).
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie e segnatamente della produzione documentale in atti, deve escludersi che l'opposta abbia fornito una prova adeguata della pretesa creditoria dalla stessa vantata.
Tale non è certamente l'estratto conto né tantomeno le fatture versate in questo procedimento, per lo più basate su consumi stimati e non effettivi.
Ebbene a fronte della contestazione dei consumi da parte del destinatario della fornitura sarebbe stato onere dell' fornire la prova dell'esatta ricostruzione CP_1
di essi e della corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore.
3 Ciò in quanto, considerato che, per stessa ammissione della opposta, in mancanza
Cont di autolettura da parte del cliente finale, vrebbe emesso le fatture sulla scorta delle letture rilevate dal misuratore dalla società di distribuzione e che il credito monitoriamente azionato risulterebbe, dunque, esser stato determinato proprio in ragione di tali dati, va da sé che essa, per dimostrare il proprio diritto, avrebbe dovuto necessariamente produrre, nei termini di rito, le fatture del distributore medesimo o comunque i dati di lettura ad esso riferibili (cfr ex pluribus
Trib.Roma 12622/2024)
In conclusione, la pretesa creditoria della è sfornita di prova circa la CP_2
quantità dei metri cubi di gas erogati.
Il prezzo della fornitura deve essere commisurato all'effettivo consumo e non può
essere determinato secondo altri criteri presuntivi che prescindano dalla reale situazione.
Ne consegue che l'opposizione va accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento ai criteri indicati nel D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 55/2021,
emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 1 marzo 2021.
- Condanna l' opposta al rimborso in favore di delle spese di lite Parte_1
che liquida ed in 2.546,50 per compensi professionali, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'erario, essendo l'opponente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Cosi deciso in Caltanissetta, 10 aprile 2025
Il GOP
Elvira Gambino
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