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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 17.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5591 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Elena Barretta e Giuseppe De Rosa. Presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, alla via Aurelio Bosco Lucarelli n. 7
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Annarita Colantuono ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio
1 Avvocatura – Funzione Affari Legali – dell' sita in Salerno alla via S. CP_2
Leonardo;
Resistente
OGGETTO: Indennità per lavoro festivo infrasettimanale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1.11.2024 premesso di essere Parte_1
dipendente dell Controparte_1
, con la qualifica di infermiera professionale, esponeva:
[...]
- che nel corso della sua attività lavorativa aveva sempre osservato un orario di lavoro di 36 ore settimanali ed a turni rotativi nelle 24 ore e ciò anche nei giorni festivi, civili e religiosi, infrasettimanali;
- che per le prestazioni rese nelle giornate festive infrasettimanali la normativa applicabile, ossia la legge n. 260/1949, così come modificata dall'art. 5 della legge n. 90/1954, prevede il diritto del lavoratore a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario,
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
- che il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle festività infrasettimanali era stato previsto, inoltre, dalla legge n. 520/1952;
- che la contrattazione collettiva di settore e, in particolare, l'art. 9 del C.C.N.L.
del 20.9.2001, integrativo della Contrattazione Collettiva del 7.4.1999, poi
2 riconfermato dall'art. 29, comma 6, del nuovo C.C.N.L. relativo al triennio
2016/2018, aveva stabilito il diritto dei dipendenti a godere del riposo nelle feste infrasettimanali o, in alternativa, alla monetarizzazione dell'attività svolta in quelle giornate;
- che, in mancanza di una preclusione legislativa espressa, sussisteva la piena compatibilità per il personale del comparto sanità tra l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 (oggi recepito dall'art. 86 del
C.C.N.L. Comparto Sanità del 21.05.2018) e quella di cui all'art. 9 del CCNL
20.9.2001;
- che, infatti, quando le parti collettive avevano inteso stabilire l'incompatibilità
di talune indennità con altri emolumenti l'avevano fatto espressamente (art. 44,
commi 7 e 17, del C.C.N.L. 1.9.1995);
- che l'art. 9 del C.C.N.L. 20.9.2001 non conteneva alcun richiamo all'onnicomprensività, ma prescriveva l'attribuzione dell'indennità in misura fissa e a prescindere dai criteri fissati per il calcolo del lavoro straordinario festivo;
- che, quindi, i due trattamenti economici accessori erano tra loro cumulabili,
perché finalizzati a compensare disagi di natura diversa;
- che dal gennaio 2021 l' convenuta aveva Controparte_1
usufruito delle sue prestazioni lavorative (previste nei turni ordinari a scorrimento regolare), anche nelle giornate festive civili e religiose
3 infrasettimanali, ma le ore di lavoro riferibili a dette prestazioni non erano mai state a lei “compensate”;
- che l'eventuale mancata preventiva richiesta da parte del lavoratore di usufruire del riposo compensativo entro trenta giorni non poteva considerarsi circostanza ostativa alla liquidazione di tale emolumento;
- che la condotta della parte datoriale rappresentava una grave violazione dei principi che regolano il sinallagma contrattuale, essendosi tradotta in un ingiusto e immotivato arricchimento in suo danno;
- che, infatti, in ragione delle ore lavorative effettuate in giornate festive infrasettimanali, risultanti dalle marcature temporale aziendali, ella aveva maturato il diritto ad ottenere il relativo compenso aggiuntivo;
- che, con l'adozione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del 2.11.2022, il lavoro festivo infrasettimanale espletato dai dipendenti del settore era disciplinato dall'art. 106, comma 5, e, a partire dal 2023, era stato regolarmente retribuito dall' . Controparte_1
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno affinché accertasse e dichiarasse il suo diritto ad ottenere il pagamento dell'attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali, nel periodo dal 1° maggio 2021 al 31 dicembre 2022 e, per l'effetto, condannasse l' Controparte_3
al pagamento, in suo favore, della somma lorda complessiva di €
[...]
4 1.065,18, ovvero di quella, maggiore o minore, determinata in corso di causa,
con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 5.11.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l'
[...]
si costituiva in giudizio, ancorchè Controparte_1
tardivamente, e deduceva che la ricorrente sarebbe stata “pagata sul ruolo stipendiale di marzo”.
Indi, disposto un rinvio per la necessità di verificare l'effettiva corresponsione alla della somma da lei rivendicata per l'azionata causale e ricevute le Pt_1
note a firma del solo procuratore di parte ricorrente, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da Parte_1
con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento
5 positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che il procuratore della parte ricorrente, con le note di trattazione scritta trasmesse telematicamente in data
28.3.2025, ha evidenziato che la sua assistita ha ricevuto l'importo a lei spettante per l'azionata causale, mediante l'accredito della somma all'interno della busta paga di marzo 2025, ed ha altresì prodotto il cedolino riportante la predetta somma, per un totale di € 1.065,18.
È di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo l'
[...]
resistente erogato alla lavoratrice la somma da lei rivendicata a CP_1
titolo di lavoro festivo infrasettimanale prestato nell'arco temporale che va dal
1° maggio 2021 al 31 dicembre 2022.
6 Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato Parte_1
l'1.11.2024.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere poste nella misura della metà a carico dell' , rimanendo compensate tra le parti per il residuo Controparte_1
ammontare, e ciò in considerazione della condotta serbata dalla stessa, che,
sebbene in epoca successiva alla proposizione del ricorso, ha provveduto alla corresponsione della somma dovuta alla per il titolo azionato. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 5591 del ruolo generale del Lavoro
dell'anno 2024 promosso da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da con il ricorso depositato l'1.11.2024; Parte_1
2) condanna l' al pagamento, in favore della Controparte_1
ricorrente, della metà delle spese del giudizio, che liquida, per intero, in €
321,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a.
come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
7 Salerno, 17.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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