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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. AN Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4728/2021 R.G. promossa da avv. Marco Gavezzoli) Parte_1
ATTORE contro
(avv.ti Isabella Paderni e Carolina Tinti) Controparte_1
CONVENUTA con la chiamata di avv.ti Katia Pedercini e Controparte_2 Controparte_3
AN Pedercini)
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi confinanti siti a Bagolino (BS).
L'attore ha esercitato azione volta ad accertare, ai sensi dell'art. 950 c.c., il confine fra il proprio fondo (mappale 8643) e quello di proprietà della sig.ra Controparte_1
(mappale 2812) e, per l'effetto, conseguire la restituzione della porzione ancora indebitamente occupata oltre alla eventuale riduzione in pristino di quanto mutato.
La convenuta si è opposta alla domanda e, per il caso di suo accoglimento, ha proposto domanda di garanzia (riduzione del prezzo per euro 35.000,00 e risarcimento del danno) nei confronti dei suoi danti causa, sig.ri AN e Controparte_3
1 Questi ultimi sono intervenuti contestando la ricostruzione del confine prospettata dall'attore e proponendo domanda subordinata di usucapione «per pacifico ed ininterrotto godimento uti dominus protrattosi almeno sin dal 1987» (domanda a cui ha aderito anche la convenuta: cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 21 dicembre
2022). In ogni caso, hanno chiesto il rigetto della domanda di riduzione del prezzo.
La causa è stata istruita mediante espletamento di c.t.u. a firma dell'ing. , Per_1
la quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data 30 gennaio 2024.
Non sono state assunte prove orali (si confermano, sul punto, le determinazioni istruttorie adottate con ordinanza del 22 marzo 2024).
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. Per
L'accertamento del confine operato dalla c.t.u., ing. implica «che il muro di contenimento, il muretto in pietra e il muro divisorio tra il portico e la lavanderia si trovano tutti e per intero sul mappale 8643 di proprietà (pag. 21 elaborato Pt_1
peritale).
Il confine è rappresentato graficamente – in rosso – nell'elaborato a pag. 22 della c.t.u. (disegno B.11), ove è altresì evidenziata in blu l'area del fondo attoreo occupata dalla convenuta, avente la superficie di mq 13,68. La medesima area è visibile alla fotografia C.1 a pag. 23 della c.t.u.
Per
Le conclusioni dell'ing. sono ampiamente argomentate e sono state rassegnate dopo aver considerato le osservazioni dei c.t.p. ed avervi adeguatamente replicato. Non vi sono, dunque, ragioni per discostarsi da queste conclusioni (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009).
Nonostante gli accertamenti svolti dalla c.t.u. siano favorevoli all'attore, la sua domanda non può essere accolta.
Il tema residuo è stabilire se debba prevalere il confine accertato dalla c.t.u. sulla base del tipo mappale n. 4676.1 del 22/05/1987 Pratica n.BS0274094, reperito in originale presso l'Agenzia delle Entrate, ovvero quello materializzato in loco (coincidente col muro
2 in pietre a vista). Per brevità, chiameremo il primo “confine reale” e il secondo “confine apparente”1.
Di regola, la prevalenza va assegnata al confine reale, ricavabile dai titoli di acquisto (o, in via residuale, dalle risultanze catastali). L'azione di cui all'art. 950 c.c., infatti, ha proprio la finalità di allineare il confine apparente a quello reale. Nondimeno, quest'ordine di prevalenza non è assoluto, perché incontra il limite dell'usucapione.
Quando il confine apparente è rimasto evidente, fisso ed immutato per il tempo necessario all'usucapione, si realizza un'inversione di prospettiva, perché è il confine reale a doversi uniformare a quello apparente. In questi casi, per effetto dell'usucapione, il confine apparente diviene il nuovo confine reale, che supera quello in precedenza risultante dai titoli di acquisto o dalle mappe catastali.
Quanto appena descritto è ciò che è avvenuto nella fattispecie concreta.
Sin dalla loro tempestiva costituzione in giudizio, i terzi chiamati – danti causa della convenuta – hanno eccepito che «dal 1970 in poi il confine è sempre stato individuato dal muro per cui è causa» e che «quanto meno dal 1987 in poi l'area cortilizia dell'immobile oggi di proprietà di ha sempre avuto l'attuale Controparte_1
estensione ed è sempre stata liberamente goduta e manutenuta dai proprietari succedutisi nel tempo». Queste puntuali allegazioni non sono state mai specificatamente contestate dall'attore. Anche volendo ipotizzare che la contestazione sia implicita nella datazione del rifacimento della recinzione al 1995 (cfr. pag. 3 della citazione, paragrafo § 7), si avrebbe comunque – per stessa ammissione attorea – una stabilità dei luoghi di causa e del confine fisico-materiale per oltre un ventennio (il giudizio è stato introdotto nel 2021).
La stabilità ultraventennale della divisione fisica fra i fondi integra, all'evidenza,
i requisiti dell'usucapione che, per la precisione, investirà proprio l'area evidenziata in blu nel disegno B.11 a pag. 22 dell'elaborato peritale.
Ciò comporta l'assorbimento della domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
4.
L'attore dovrà rifondere le spese di lite alla convenuta, nonché ai terzi chiamati
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024). La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva sul solo attore.
Non viene emessa condanna dell'attore a rifondere alla convenuta i costi del c.t.p., poiché la sig.ra in data 20 maggio 2025, ha prodotto un preventivo, ma non ha CP_1
dimostrato di aver saldato tali compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara, a favore della parte convenuta, l'usucapione ultraventennale della piena ed esclusiva proprietà dell'area evidenziata in blu nel disegno B.11 a pag. 22 dell'elaborato peritale;
per l'effetto,
2. dichiara che il confine fra il mappale 8643 e il mappale 2812 coincide con quello fisicamente riscontrabile in loco;
3. respinge le domande attoree;
4. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
5. condanna l'attore a rifondere ai terzi chiamati le spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
6. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico dell'attore.
Brescia, 11 giugno 2025
Il giudice
AN Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per “reale” s'intende “giuridicamente reale”, ossia un confine che è stabilito come tale per il diritto, a prescindere dal fatto che esso corrisponda, o meno, a quello concretamente riscontrabile presso i fondi interessati. L'aggettivo “apparente” non va qui preso nel senso di “che pare ma non è (contrapposto a reale)”, bensì in quello di “chiaro, visibile, manifesto”. Di regola, infatti, il confine apparente altro non è che il confine (giuridicamente) reale.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. AN Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4728/2021 R.G. promossa da avv. Marco Gavezzoli) Parte_1
ATTORE contro
(avv.ti Isabella Paderni e Carolina Tinti) Controparte_1
CONVENUTA con la chiamata di avv.ti Katia Pedercini e Controparte_2 Controparte_3
AN Pedercini)
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi confinanti siti a Bagolino (BS).
L'attore ha esercitato azione volta ad accertare, ai sensi dell'art. 950 c.c., il confine fra il proprio fondo (mappale 8643) e quello di proprietà della sig.ra Controparte_1
(mappale 2812) e, per l'effetto, conseguire la restituzione della porzione ancora indebitamente occupata oltre alla eventuale riduzione in pristino di quanto mutato.
La convenuta si è opposta alla domanda e, per il caso di suo accoglimento, ha proposto domanda di garanzia (riduzione del prezzo per euro 35.000,00 e risarcimento del danno) nei confronti dei suoi danti causa, sig.ri AN e Controparte_3
1 Questi ultimi sono intervenuti contestando la ricostruzione del confine prospettata dall'attore e proponendo domanda subordinata di usucapione «per pacifico ed ininterrotto godimento uti dominus protrattosi almeno sin dal 1987» (domanda a cui ha aderito anche la convenuta: cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata il 21 dicembre
2022). In ogni caso, hanno chiesto il rigetto della domanda di riduzione del prezzo.
La causa è stata istruita mediante espletamento di c.t.u. a firma dell'ing. , Per_1
la quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data 30 gennaio 2024.
Non sono state assunte prove orali (si confermano, sul punto, le determinazioni istruttorie adottate con ordinanza del 22 marzo 2024).
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3. Per
L'accertamento del confine operato dalla c.t.u., ing. implica «che il muro di contenimento, il muretto in pietra e il muro divisorio tra il portico e la lavanderia si trovano tutti e per intero sul mappale 8643 di proprietà (pag. 21 elaborato Pt_1
peritale).
Il confine è rappresentato graficamente – in rosso – nell'elaborato a pag. 22 della c.t.u. (disegno B.11), ove è altresì evidenziata in blu l'area del fondo attoreo occupata dalla convenuta, avente la superficie di mq 13,68. La medesima area è visibile alla fotografia C.1 a pag. 23 della c.t.u.
Per
Le conclusioni dell'ing. sono ampiamente argomentate e sono state rassegnate dopo aver considerato le osservazioni dei c.t.p. ed avervi adeguatamente replicato. Non vi sono, dunque, ragioni per discostarsi da queste conclusioni (per il consolidato orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del c.t.u., circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale, cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009).
Nonostante gli accertamenti svolti dalla c.t.u. siano favorevoli all'attore, la sua domanda non può essere accolta.
Il tema residuo è stabilire se debba prevalere il confine accertato dalla c.t.u. sulla base del tipo mappale n. 4676.1 del 22/05/1987 Pratica n.BS0274094, reperito in originale presso l'Agenzia delle Entrate, ovvero quello materializzato in loco (coincidente col muro
2 in pietre a vista). Per brevità, chiameremo il primo “confine reale” e il secondo “confine apparente”1.
Di regola, la prevalenza va assegnata al confine reale, ricavabile dai titoli di acquisto (o, in via residuale, dalle risultanze catastali). L'azione di cui all'art. 950 c.c., infatti, ha proprio la finalità di allineare il confine apparente a quello reale. Nondimeno, quest'ordine di prevalenza non è assoluto, perché incontra il limite dell'usucapione.
Quando il confine apparente è rimasto evidente, fisso ed immutato per il tempo necessario all'usucapione, si realizza un'inversione di prospettiva, perché è il confine reale a doversi uniformare a quello apparente. In questi casi, per effetto dell'usucapione, il confine apparente diviene il nuovo confine reale, che supera quello in precedenza risultante dai titoli di acquisto o dalle mappe catastali.
Quanto appena descritto è ciò che è avvenuto nella fattispecie concreta.
Sin dalla loro tempestiva costituzione in giudizio, i terzi chiamati – danti causa della convenuta – hanno eccepito che «dal 1970 in poi il confine è sempre stato individuato dal muro per cui è causa» e che «quanto meno dal 1987 in poi l'area cortilizia dell'immobile oggi di proprietà di ha sempre avuto l'attuale Controparte_1
estensione ed è sempre stata liberamente goduta e manutenuta dai proprietari succedutisi nel tempo». Queste puntuali allegazioni non sono state mai specificatamente contestate dall'attore. Anche volendo ipotizzare che la contestazione sia implicita nella datazione del rifacimento della recinzione al 1995 (cfr. pag. 3 della citazione, paragrafo § 7), si avrebbe comunque – per stessa ammissione attorea – una stabilità dei luoghi di causa e del confine fisico-materiale per oltre un ventennio (il giudizio è stato introdotto nel 2021).
La stabilità ultraventennale della divisione fisica fra i fondi integra, all'evidenza,
i requisiti dell'usucapione che, per la precisione, investirà proprio l'area evidenziata in blu nel disegno B.11 a pag. 22 dell'elaborato peritale.
Ciò comporta l'assorbimento della domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati.
4.
L'attore dovrà rifondere le spese di lite alla convenuta, nonché ai terzi chiamati
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024). La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
Il costo della c.t.u. graverà in via definitiva sul solo attore.
Non viene emessa condanna dell'attore a rifondere alla convenuta i costi del c.t.p., poiché la sig.ra in data 20 maggio 2025, ha prodotto un preventivo, ma non ha CP_1
dimostrato di aver saldato tali compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara, a favore della parte convenuta, l'usucapione ultraventennale della piena ed esclusiva proprietà dell'area evidenziata in blu nel disegno B.11 a pag. 22 dell'elaborato peritale;
per l'effetto,
2. dichiara che il confine fra il mappale 8643 e il mappale 2812 coincide con quello fisicamente riscontrabile in loco;
3. respinge le domande attoree;
4. condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in euro
7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
5. condanna l'attore a rifondere ai terzi chiamati le spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa;
6. pone definitivamente il costo della c.t.u. a carico dell'attore.
Brescia, 11 giugno 2025
Il giudice
AN Tinelli
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per “reale” s'intende “giuridicamente reale”, ossia un confine che è stabilito come tale per il diritto, a prescindere dal fatto che esso corrisponda, o meno, a quello concretamente riscontrabile presso i fondi interessati. L'aggettivo “apparente” non va qui preso nel senso di “che pare ma non è (contrapposto a reale)”, bensì in quello di “chiaro, visibile, manifesto”. Di regola, infatti, il confine apparente altro non è che il confine (giuridicamente) reale.
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