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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13442 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 22267/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22267/2025 promossa da: nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Elida Muca ed elettivamente domiciliato in Genova alla Via XX Settembre 20/84 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1 in persona del ministro
[...] pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 13.05.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, valutate le circostanze di fatto e gli elementi di diritto sopra analizzati, accogliere: - il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare datato 18.03.2025 e notificato in data 14.04.2025, avente prot. N. 2374 (doc. 1), e ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, in quanto ingiusto e/o illegittimo, con conseguente ordine di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del figlio Per_1 nato in [...] il [...]. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
[...] oltre spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con provvedimento del 21.05.2025 il Giudice adito ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 01.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa del 07.08.2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e
“in considerazione della volontà manifestata dalla Sede diplomatica di procedere ad un
1 riesame in autotutela della domanda di visto del ricorrente (cfr. comunicazione dell a ,” ha insistito per la concessione di un congruo rinvio Controparte_1 CP_1 vòlto a verificare l'esito del procedimento di riesame.
Con note del 14.08.2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto dell'avvenuto rilascio – in data 12.08.2025 - del visto per ricongiungimento familiare in favore di figlio del ricorrente, chiedendo conseguentemente al Giudice adito Persona_1 di dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
*****
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 12.08.2025, il Controparte_1
ha provveduto al rilascio del visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore di nato in [...] il [...], figlio del Persona_1 ricorrente, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 13.05.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell CP_1
a a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze
[...] CP_1 organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 22267/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
01/10/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 22267/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22267/2025 promossa da: nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Elida Muca ed elettivamente domiciliato in Genova alla Via XX Settembre 20/84 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1 in persona del ministro
[...] pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 13.05.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore - ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, valutate le circostanze di fatto e gli elementi di diritto sopra analizzati, accogliere: - il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, annullare il provvedimento di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare datato 18.03.2025 e notificato in data 14.04.2025, avente prot. N. 2374 (doc. 1), e ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, in quanto ingiusto e/o illegittimo, con conseguente ordine di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del figlio Per_1 nato in [...] il [...]. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
[...] oltre spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con provvedimento del 21.05.2025 il Giudice adito ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 01.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con comparsa del 07.08.2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio e
“in considerazione della volontà manifestata dalla Sede diplomatica di procedere ad un
1 riesame in autotutela della domanda di visto del ricorrente (cfr. comunicazione dell a ,” ha insistito per la concessione di un congruo rinvio Controparte_1 CP_1 vòlto a verificare l'esito del procedimento di riesame.
Con note del 14.08.2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto dell'avvenuto rilascio – in data 12.08.2025 - del visto per ricongiungimento familiare in favore di figlio del ricorrente, chiedendo conseguentemente al Giudice adito Persona_1 di dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
*****
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 12.08.2025, il Controparte_1
ha provveduto al rilascio del visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore di nato in [...] il [...], figlio del Persona_1 ricorrente, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 13.05.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell CP_1
a a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze
[...] CP_1 organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 22267/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
01/10/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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