Ordinanza presidenziale 3 marzo 2025
Ordinanza presidenziale 3 marzo 2025
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01541/2021 REG.RIC.
N. 01560/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per entrambi i ricorsi:
DELL'ORDINANZA DI DINIEGO DELLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO PROT. N. -OMISSIS- NOTIFICATA IL 09/06/2021 E DELL'ORDINANZA N. -OMISSIS-DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE NOTIFICATA IL 16/06/2021.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini nell’ambito del ricorso n. 1541/21 R.G.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. AR ON e udito per parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 6.08.2021 e iscritto successivamente a ruolo con i nn. R.G. 1541 e 1560 del 2021, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- di diniego della domanda di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-e della susseguente ordinanza n. -OMISSIS- di ingiunzione di demolizione.
Al riguardo il ricorrente ha esposto che:
- con ordinanza prot. n. -OMISSIS-, notificata il 09/06/2021, il Capo Ripartizione VII del Comune di Carini gli ha comunicato il diniego della domanda di condono edilizio prot. n. -OMISSIS-;
- con successiva ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il 16/06/2021, il Capo Ripartizione X del Comune di Carini gli ha, quindi, ingiunto la demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate nel suo fondo di -OMISSIS-, riportate al catasto fabbricati al foglio -OMISSIS-, già in parte oggetto di istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 47/85 ed assunta al protocollo del Comune di Carini al n. -OMISSIS-, prat. n. -OMISSIS-.
All’uopo ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. VIOLAZIONE DI LEGGE PER CONTRASTO TRA LE ORDINANZE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE E L’ORDINAMENTO GIURIDICO; ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEALE COOPERAZIONE DI CUI ALLA MEDESIMA LEGGE ;
2. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O, COMUNQUE, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO O INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA .
Con ordinanze n. 75 e n. 76/2025 il Presidente, visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm., ha sollecitato il deposito dei provvedimenti impugnati.
Il Comune di Carini si è costituito in giudizio con atto del 20 gennaio 2026, provvedendo al deposito dei provvedimenti oggetto del giudizio.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, i due ricorsi (recanti rispettivamente nn. R.G. 1541 e 1560 del 2021) possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza ex art. 70 c.p.a., stanti la piena connessione soggettiva e l’obiettiva identità dei provvedimenti impugnati e delle censure articolate.
Col primo motivo il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego di condono per falsa applicazione dell’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto fondato esclusivamente sulla realizzazione di ampliamenti ai manufatti oggetto dell’iniziale domanda di condono. Di contro, l’art. 35 cit. prevede: « decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità » le opere oggetto della domanda.
Invoca in tal senso la sentenza con cui la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che, in mancanza di una espressa norma di divieto, la realizzazione di lavori nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria non può da sola giustificare il diniego del condono, occorrendo verificare se essi hanno inciso in modo radicale sui beni oggetto del condono impedendo all’amministrazione di valutare, per la diversità degli immobili, la sussistenza dei presupposti per la concessione del condono (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 3943 del 2015).
Assume che, nel caso di specie, non risulta che gli interventi successivi, singolarmente considerati, abbiano inciso in maniera così radicale sull’immobile oggetto della domanda di condono in modo tale da rendere oggettivamente impossibile il loro esame, ovvero di essere oggetto di autonomo intervento sanzionatorio. Non risulta, infatti, che tali opere, per la loro autonoma identificazione, possano impedire una valutazione di quelle originariamente oggetto della domanda di condono. L’amministrazione comunale ben avrebbe dovuto, pertanto, da un lato, verificare se sussistono i presupposti per il condono delle opere “originariamente” realizzate, dall’altro, accertare la natura degli interventi successivi posti in essere dal ricorrente ed applicare in relazione ad essi le sanzioni demolitorie o pecuniarie previste dalla legge.
Il motivo è infondato.
La questione posta dalla parte ricorrente impone un confronto tra i due principali orientamenti giurisprudenziali in materia.
Secondo un primo indirizzo, minoritario, la realizzazione di opere ulteriori non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’istanza di sanatoria, purché l’intervento originario risulti ancora materialmente riconoscibile e autonomamente valutabile. In questa prospettiva, l’Amministrazione è tenuta a verificare se l’abuso originario – così come rappresentato nell’istanza – sia ancora identificabile. Qualora la risposta sia affermativa, si dovrà procedere all’esame della sua sanabilità, riservando invece una distinta valutazione, anche sanzionatoria, agli interventi successivi. La presenza di modifiche, dunque, non rileva in termini assoluti, ma solo nella misura in cui esse rendano non più intellegibile l’opera originaria (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3943/2015, e da T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sent. n. 4584/2024).
A tale orientamento si contrappone una diversa ricostruzione, prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa e condivisa dalla Sezione (T.A.R. Palermo, sez. V, 23/04/2025, n. 891), secondo cui l’esecuzione di opere non autorizzate nel corso del procedimento di sanatoria determina l’improcedibilità dell’istanza, salvo che si tratti di meri interventi di completamento, espressamente previsti dall’art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985. Secondo questa lettura, le modifiche sopravvenute incidono direttamente sull’oggetto del potere valutativo dell’Amministrazione, impedendole di verificare se quanto dichiarato in sede di istanza corrisponda allo stato dei luoghi. La perdita di corrispondenza tra bene rappresentato e bene esistente rende, per ciò solo, irrilevante ogni eventuale ripristino successivo e compromette definitivamente la procedibilità della domanda (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 727 del 23 gennaio 2024).
Tanto chiarito sugli orientamenti in campo, occorre a questo punto ricostruire il quadro fattuale, integrando la lacunosa esposizione compiuta dal ricorrente negli atti introduttivi del presente giudizio con le informazioni ricavabili dal contenuto dei provvedimenti impugnati.
Dalla lettura degli atti gravati, risulta che il ricorrente, insieme alla moglie, ha acquistato nel 1988 un edificio di civile abitazione realizzato in area distinta in catasto al foglio di mappa n. -OMISSIS- per il quale la venditrice (-OMISSIS-) aveva presentato domanda di condono edilizio nel 1986 per una superficie dichiarata di mq 64,15. L’edificio in oggetto è stato demolito per metà dal ricorrente (come si apprende dalla denuncia della polizia municipale n. 50 de 26.09.1991 richiamata nel provvedimento di diniego del condono), che negli anni successivi ha realizzato tre distinte unità immobiliari (cfr. ordinanza di demolizione, pag. 2):
- una prima unità, contraddistinta in catasto al fg.-OMISSIS-, costituente “bene comune non censibile dal 3/10/2016”;
- una seconda unità, fg. -OMISSIS-, composta di n. 7 vani della superficie catastale totale di mq 159 e aree scoperte di mq 153 (è questo il fabbricato risultante dalla trasformazione e successivo ampliamento dell’immobile oggetto di istanza di condono edilizio, attualmente ricadente nella -OMISSIS-, essendo stata soppressa la-OMISSIS- con tipo mappale del 16/06/1988);
- una terza unità, fg. -OMISSIS- composta di n. 6 vani, della superficie catastale totale di mq 122 ed aree scoperte di mq 113.
Risulta chiaramente che l’immobile originario, demolito per metà, ricostruito e ampliato, non esiste più nella sua originaria conformazione e accanto a esso sono stati edificati abusivamente altri due fabbricati, per l’ultimo dei quali (quello di cui al -OMISSIS- -OMISSIS- sub 3: v. ordinanza di demolizione impugnata a pag. 3, secondo capoverso) il ricorrente è stato già destinatario di due ordinanze di demolizione non adempiute (la n. -OMISSIS-), come da ordinanza di accertamento dell’inottemperanza n.-OMISSIS-.
L’art. 35, comma 14 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 consente, in pendenza della domanda di condono e a determinate condizioni, meri interventi di completamento, da intendersi come opere di finitura del fabbricato non ancora interamente ultimato al tempo della presentazione della domanda di condono. Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha posto in essere consistenti interventi di ampliamento sul manufatto oggetto dell’istanza di condono (fino al triplo della superficie coperta originaria dell’immobile) che non rientrano nella nozione di “completamento” sottesa alla predetta disposizione normativa e precludono, per ciò solo, la sanatoria in virtù dell’orientamento giurisprudenziale prevalente sopra illustrato.
Allo stesso risultato si perverrebbe, invero, anche qualora si aderisse all’indirizzo minoritario sopra riportato – secondo cui la realizzazione di opere ulteriori non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’istanza di sanatoria, purché l’intervento originario risulti ancora materialmente riconoscibile e autonomamente valutabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 3943 del 2015) – poiché, nel caso di specie, in seguito ai radicali interventi di trasformazione eseguiti dal ricorrente (consistenti nella parziale demolizione, ricostruzione e nell’ampliamento della superficie coperta), il bene oggetto della domanda di condono non è allo stato più identificabile né riconoscibile nella sua originaria consistenza.
Con il secondo motivo il ricorrente censura, poi, il difetto di motivazione del diniego di condono e, conseguentemente, dell’ordinanza di demolizione, essendosi il Comune limitato a richiamare acriticamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 3943/2015 senza motivare in ordine alla natura degli interventi realizzati dal ricorrente.
La censura non è meritevole di favorevole apprezzamento.
Come noto, la motivazione del provvedimento amministrativo assolve alla funzione di rendere ostensibili al destinatario i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione (art. 3, L. 241/1990).
Nel caso in esame, la stigmatizzata carenza motivazionale riguarda in verità il solo provvedimento di diniego del condono edilizio, in quanto il provvedimento conseguenziale di demolizione reca esattamente l’indicazione degli interventi realizzati dal ricorrente dopo la presentazione della domanda di condono edilizio, interventi la cui natura era non di meno nota al ricorrente, che non può pertanto in alcun modo ritenersi pregiudicato nell’esercizio delle sue facoltà difensive dalla enfatizzata lacuna motivazionale dell’atto a monte.
Il ricorrente si duole infine che l’amministrazione comunale, nell’adottare l’ordinanza di demolizione, non ha valutato se le opere abusive contestate fossero o meno rimuovibili senza pregiudizio per le precedenti porzioni dell’edificio già oggetto di istanza di condono edilizio e, quindi, se sussistessero presupposti applicativi della sanzione alternativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 33, comma 2, ovvero dell’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 in luogo della sproporzionata sanzione ripristinatoria, in tal modo violando espressamente l’obbligo di istruttoria e di motivazione.
La censura è infondata.
Come chiarito in giurisprudenza, “ con il termine ‘fiscalizzazione’ dell'abuso, funzionale ad evidenziare sinteticamente e già a livello definitorio la sua sostanziale monetizzazione, si intende un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione. In particolare, si può accedere alla fiscalizzazione sia in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito a ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001); sia a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l'applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, comma 01); sia infine all'esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38). Ma non nell'ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una 'nuova opera' in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (art. 31) ”.
Nel caso di specie, difetta sicuramente il presupposto applicativo della monetizzazione ex art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, vale a dire l’esecuzione di interventi in parziale difformità da quelli legittimamente assentiti con permesso di costruire, posto che la vicenda contenziosa in esame verte sopra interventi edilizi giammai assentiti, neppure in parte, dall’amministrazione comunale e tutti, quindi, nella stessa misura abusivi.
Similmente, non sembrano riscontrabili nella fattispecie i presupposti applicativi dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.
Fermo restando che, secondo consolidata giurisprudenza “ L'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, prevista dall'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, ha carattere eccezionale e derogatorio. Non compete all'amministrazione valutare preventivamente la possibilità di applicazione della sanzione pecuniaria prima di emettere l'ordine di demolizione. La dimostrazione dell'impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione senza pregiudizio per la parte conforme incombe sul privato interessato e deve essere rigorosa ” (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 03/11/2025, n. 8514), il ricorrente non dimostra che le opere effettuate siano riconducibili alla nozione di ristrutturazione edilizia.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001 per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente (Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328). Nel caso in esame non solo non è stata fornita alcuna prova in tal senso, ma addirittura la consistenza dell’incremento volumetrico fa propendere per la qualificazione dell’intervento edilizio abusivo in termini di “nuova costruzione” con conseguente inapplicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione ai sensi dell’art. 33, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Per tali ragioni, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi n. 1541/21 e n. 1560/21 R.G., li rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Carini le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
AR ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ON | AN TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.