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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR RT IS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2471/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI FRANCESCA e Parte_1 C.F._1 opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1 PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni 2-10-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2024 convenendo in Parte_1 giudizio e per essa chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e più ampia declaratoria, respinta l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento ivi impugnato per i motivi in atto rappresentati, in via preliminare ed in rito:- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
e per essa di , per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
nel merito:- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito reclamato da parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando che nulla deve Parte_1
pagina 1 di 4 all'ingiungente, per i motivi sopra meglio esposti, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo altresì ogni domanda di merito in cui quella dallo stesso portata dovesse essere convertita.In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi in base alla tariffa forense vigente, rimborso forf. 15%, Iva e Cna se ed in quanto dovuti” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita la società opposta chiedendo la conferma del DI opposto.
***
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione e l'incertezza del quantum della pretesa azionata in via monitoria.
1. Sulla legittimazione attiva e il quantum del credito.
La ricorrente sin dalla fase monitoria ha fornito prova del credito azionato producendo a tal fine: i) il contratto di finanziamento sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. rispettivamente in qualità di Pt_2 Pt_1 obbligato principale e coobbligata;
ii) estratto conto analitico;
iii) documentazione attestante la legittimazione ad agire;
iv) le comunicazioni di avvenuta cessione del credito con contestuale intimazione al pagamento (DOCC.
3-8 del fascicolo monitorio).
Parte opponente non contesta in ogni caso in modo specifico il titolo, il quantum richiesto ed il dedotto inadempimento.
Sulla titolarità del credito l'opposta ha documentato in particolare le vicende traslative che hanno CP_ determinato il subingresso di nella titolarità del credito azionato in sede monitoria: • Parte_3
e stipulavano, in qualità di coobbligati, un contratto di prestito personale con NE NC Parte_1
S.p.A. (cfr. DOC. 3 del fascicolo monitorio); • NE NC S.p.A., con atto del 15-07-2009, veniva fusa per incorporazione all'interno di (DOC. 12); • con atto Controparte_3 Controparte_3 del 22-03-2013, conferiva il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di credito al consumo in favore di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. (DOC. 13); quest'ultima cambiava denominazione sociale in Accedo S.p.A. (DOC. 14), e, successivamente, Intesa Sanpaolo S.p.A. (
DOC. 15); • quest'ultima, in data 07-06-2016, stipulava un contratto di cessione di crediti con
Creditech S.p.A., al cui interno confluiva la posizione vantata nei confronti dell'odierno opponente (cfr.
DOCC. 16-17); • Creditech S.p.A. cambiava denominazione sociale in (cfr. Controparte_4
DOC. 18).
A riprova, parte opposta ha depositato documentazione attestante il trasferimento del credito in favore di DOCC. 5-6-7-8). Controparte_2
pagina 2 di 4 ha prodotto non solo il contratto di cessione del credito (all. 5 alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta) e copia della documentazione attestante la sua notifica al debitore ceduto (all. 6 alla comparsa di costituzione), ma anche l'elenco dei singoli crediti ceduti tra i quali compare quello per cui è causa (all. 8 alla comparsa di costituzione).
A fronte della genericità dell'eccezione di parte opponete e della documentazione in esame, la società opposta ha dunque dimostrato la titolarità del credito.
2. Sulla eccepita prescrizione del credito
Il dies a quo in tema di prescrizione coincide unicamente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto di mutuo. La giurisprudenza è infatti consolidata sul punto: nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo
(Cass. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).
Nel caso di specie, l'opponente ha rilevato (e la circostanza è incontestata) che il credito azionato è sorto con la sottoscrizione anche da parte del convenuto del contratto di finanziamento perfezionato in data 24/26.05.2006 con NE NC SP e l'erogazione dello stesso (doc. 3 fascicolo monitorio e docc.
2 e 3 parte opponente). Trattandosi di obbligazione restitutoria rateizzata, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle n. 72 rate contrattualmente pattuite e, così, dal 26.05.2012.
Rileva poi l'opponente che alla scadenza del termine decennale di prescrizione - 26.05.2022 – nessun atto interruttivo è mai stato notificato al debitore.
L'opposta ha dedotto di aver compiuto tuttavia atti interruttivi della prescrizione, in particolare con le comunicazioni di cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento (DOCC. pag. 5 6-7 del fascicolo monitorio).
La diffida ad adempiere prodotta da parte ricorrente veniva invero inviata all'opponente solo in data
23.01.2023 e ricevuta dal in data 27.01.2023 (doc. 7 fascicolo monitorio), quando il termine era Pt_1 quindi già ampiamente scaduto.
La diffida di pagamento diretta al a mezzo raccomandata del 22-2-2011, reca una data Pt_1 antecedente la scadenza dell'ultima rata e di inizio di decorrenza del termine di prescrizione.
La comunicazione del 29-6-2016 diretta all'obbligato principale è invece una mera Parte_3
pagina 3 di 4 informativa sulla segnalazione a “sofferenza” nella Centrale Rischi e non una diffida di pagamento idonea ad interrompere il termine di prescrizione (doc. 22 opposta). A mente del 2943 c.c. la prescrizione infatti è interrotta solo da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: ossia (art. 1219 c.c.) una intimazione o richiesta fatta per iscritto, assente nel caso di specie.
L'opposta ha sostenuto infine come medio tempore siano intervenuti alcuni pagamenti, ma, nonostante la specifica contestazione sul punto di parte opponente, la società opposta non ha fornito di essi idonei elementi di prova: né circa la loro effettiva esecuzione, né in ordine al soggetto che li avrebbe disposti e con quali causali, dovendo così escludersi la sussistenza di un qualsivoglia riconoscimento implicito dell'intero debito residuo al quale ricollegare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c.
Dall'esame dell'estratto conto depositato emergerebbe un pagamento parziale nel 2018 il quale è intervenuto prima del decorso del termine di prescrizione e dunque, da un lato, non integra una rinuncia alla prescrizione, né tantomeno può integrare un riconoscimento univoco dell'intero residuo debito, in assenza di indicazione della causale e del soggetto che ha disposto il pagamento.
Per le ragioni esposte il credito azionato risulta prescritto per decorso di dieci anni rispetto allo scadere dell'ultima rata prevista in contratto ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- accerta l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna l'opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 17 ottobre 2025
Il Giudice
AR RT IS
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AR RT IS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2471/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI FRANCESCA e Parte_1 C.F._1 opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1 PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni 2-10-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2024 convenendo in Parte_1 giudizio e per essa chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e più ampia declaratoria, respinta l'eventuale istanza avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento ivi impugnato per i motivi in atto rappresentati, in via preliminare ed in rito:- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Controparte_2
e per essa di , per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
nel merito:- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito reclamato da parte ricorrente per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando che nulla deve Parte_1
pagina 1 di 4 all'ingiungente, per i motivi sopra meglio esposti, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo altresì ogni domanda di merito in cui quella dallo stesso portata dovesse essere convertita.In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, da liquidarsi in base alla tariffa forense vigente, rimborso forf. 15%, Iva e Cna se ed in quanto dovuti” (cfr. atto di citazione in opposizione).
Si è costituita la società opposta chiedendo la conferma del DI opposto.
***
L'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione e l'incertezza del quantum della pretesa azionata in via monitoria.
1. Sulla legittimazione attiva e il quantum del credito.
La ricorrente sin dalla fase monitoria ha fornito prova del credito azionato producendo a tal fine: i) il contratto di finanziamento sottoscritto dalla sig.ra e dal sig. rispettivamente in qualità di Pt_2 Pt_1 obbligato principale e coobbligata;
ii) estratto conto analitico;
iii) documentazione attestante la legittimazione ad agire;
iv) le comunicazioni di avvenuta cessione del credito con contestuale intimazione al pagamento (DOCC.
3-8 del fascicolo monitorio).
Parte opponente non contesta in ogni caso in modo specifico il titolo, il quantum richiesto ed il dedotto inadempimento.
Sulla titolarità del credito l'opposta ha documentato in particolare le vicende traslative che hanno CP_ determinato il subingresso di nella titolarità del credito azionato in sede monitoria: • Parte_3
e stipulavano, in qualità di coobbligati, un contratto di prestito personale con NE NC Parte_1
S.p.A. (cfr. DOC. 3 del fascicolo monitorio); • NE NC S.p.A., con atto del 15-07-2009, veniva fusa per incorporazione all'interno di (DOC. 12); • con atto Controparte_3 Controparte_3 del 22-03-2013, conferiva il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di credito al consumo in favore di Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.A. (DOC. 13); quest'ultima cambiava denominazione sociale in Accedo S.p.A. (DOC. 14), e, successivamente, Intesa Sanpaolo S.p.A. (
DOC. 15); • quest'ultima, in data 07-06-2016, stipulava un contratto di cessione di crediti con
Creditech S.p.A., al cui interno confluiva la posizione vantata nei confronti dell'odierno opponente (cfr.
DOCC. 16-17); • Creditech S.p.A. cambiava denominazione sociale in (cfr. Controparte_4
DOC. 18).
A riprova, parte opposta ha depositato documentazione attestante il trasferimento del credito in favore di DOCC. 5-6-7-8). Controparte_2
pagina 2 di 4 ha prodotto non solo il contratto di cessione del credito (all. 5 alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta) e copia della documentazione attestante la sua notifica al debitore ceduto (all. 6 alla comparsa di costituzione), ma anche l'elenco dei singoli crediti ceduti tra i quali compare quello per cui è causa (all. 8 alla comparsa di costituzione).
A fronte della genericità dell'eccezione di parte opponete e della documentazione in esame, la società opposta ha dunque dimostrato la titolarità del credito.
2. Sulla eccepita prescrizione del credito
Il dies a quo in tema di prescrizione coincide unicamente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento del contratto di mutuo. La giurisprudenza è infatti consolidata sul punto: nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo
(Cass. 2004/2301; 2010/19291; 2011/17798).
Nel caso di specie, l'opponente ha rilevato (e la circostanza è incontestata) che il credito azionato è sorto con la sottoscrizione anche da parte del convenuto del contratto di finanziamento perfezionato in data 24/26.05.2006 con NE NC SP e l'erogazione dello stesso (doc. 3 fascicolo monitorio e docc.
2 e 3 parte opponente). Trattandosi di obbligazione restitutoria rateizzata, il termine decennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle n. 72 rate contrattualmente pattuite e, così, dal 26.05.2012.
Rileva poi l'opponente che alla scadenza del termine decennale di prescrizione - 26.05.2022 – nessun atto interruttivo è mai stato notificato al debitore.
L'opposta ha dedotto di aver compiuto tuttavia atti interruttivi della prescrizione, in particolare con le comunicazioni di cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento (DOCC. pag. 5 6-7 del fascicolo monitorio).
La diffida ad adempiere prodotta da parte ricorrente veniva invero inviata all'opponente solo in data
23.01.2023 e ricevuta dal in data 27.01.2023 (doc. 7 fascicolo monitorio), quando il termine era Pt_1 quindi già ampiamente scaduto.
La diffida di pagamento diretta al a mezzo raccomandata del 22-2-2011, reca una data Pt_1 antecedente la scadenza dell'ultima rata e di inizio di decorrenza del termine di prescrizione.
La comunicazione del 29-6-2016 diretta all'obbligato principale è invece una mera Parte_3
pagina 3 di 4 informativa sulla segnalazione a “sofferenza” nella Centrale Rischi e non una diffida di pagamento idonea ad interrompere il termine di prescrizione (doc. 22 opposta). A mente del 2943 c.c. la prescrizione infatti è interrotta solo da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: ossia (art. 1219 c.c.) una intimazione o richiesta fatta per iscritto, assente nel caso di specie.
L'opposta ha sostenuto infine come medio tempore siano intervenuti alcuni pagamenti, ma, nonostante la specifica contestazione sul punto di parte opponente, la società opposta non ha fornito di essi idonei elementi di prova: né circa la loro effettiva esecuzione, né in ordine al soggetto che li avrebbe disposti e con quali causali, dovendo così escludersi la sussistenza di un qualsivoglia riconoscimento implicito dell'intero debito residuo al quale ricollegare l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c.
Dall'esame dell'estratto conto depositato emergerebbe un pagamento parziale nel 2018 il quale è intervenuto prima del decorso del termine di prescrizione e dunque, da un lato, non integra una rinuncia alla prescrizione, né tantomeno può integrare un riconoscimento univoco dell'intero residuo debito, in assenza di indicazione della causale e del soggetto che ha disposto il pagamento.
Per le ragioni esposte il credito azionato risulta prescritto per decorso di dieci anni rispetto allo scadere dell'ultima rata prevista in contratto ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1 [...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- accerta l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna l'opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 264,00 per esborsi ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ferrara, 17 ottobre 2025
Il Giudice
AR RT IS
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