TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/09/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 5.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4520 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nato il giorno 07.11.1969 in SORRENTO e Parte_1 residente in [...]di SORRENTO, C.F.: CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in PIANO di SORRENTO al Corso ITALIA n.243, presso lo studio dell'avv. Vittoria SAVARESE che lo rappresenta e difende come da procura trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8 con l'avv. Sergio SICA che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex lege n.222/984.
CONCLUSIONI: quelle delle rispettive note sostitutive finali.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 12.10.2022 il sig. sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE
1 ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno previsto dalla Legge n.222/984.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a CP_1 consulenza tecnica.
Il responso peritale veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto il ricorrente contestava le conclusioni del C.T.U.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 17 luglio 2023 il sig.
[...] introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti Pt_1 connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel giudizio “di merito” l' che CP_1 sollecitava il rigetto della avversa iniziativa giudiziale per esaustività del responso peritale.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione sulla base di nuovo approfondimento peritale stante la ritenuta inconcludenza dei “chiarimenti” richiesti al primo C.T.U.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 5.9.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno “ordinario” di invalidità previsto dalla Legge da ultimo citata. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
2 ◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato formalizzato il 5.7.2023 a fronte del decreto di “avviso” del giorno 4.7.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 17.07.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Nella fattispecie in esame il dr. nella fase Controparte_2 preventiva, aveva accertato, a carico del sig. Parte_1 una condizione clinica così sintetizzata: CEFALEA POST-TRAUMATICA; ANSIA;
DISTURBO DELL'ATTENZIONE E DELLA CONCENTRAZIONE;
LIEVE ALTERAZIONE DELLA PERSONALITA'; POLIARTROSI. Il -primo- perito, dopo avere dato atto che il ricorrente era stato nelle more riconosciuto invalido al 76% dall'apposita Commissione Medica concludeva la propria relazione sostenendo che non risultano infermità tali da determinare riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali (L 222/84)>, senza alcun rilievo critico funzionale a perimetrare un tale responso.
I rilievi attorei restano incentrati sulla asserita incoerenza intrinseca ed estrinseca desumibile dall'elaborato peritale e sulla mancata corretta valutazione del quadro menomativo complessivo.
Tali contestazioni hanno indotto il precedente Istruttore a sollecitare “chiarimenti” al dr. C. IMPERATORE. Questi, tuttavia, confermava il precedente responso senza alcuna effettiva delucidazione ulteriore.
Si rendeva, pertanto, necessario dare ingresso ad un secondo accertamento medico legale con incarico affidato ad altro professionista, anche per avere contezza di un esame obiettivo mai esplicitato nelle due pregresse relazioni. (4)
La dr.ssa , sulla base della visita effettuata il Persona_1 giorno 8 aprile 2025 e della nuova documentazione sanitaria in atti versata, conclude la sua analisi con il seguente responso diagnostico. Il sig. … è affetto da artrosi polidistrettuale con Parte_1 discopatie e una sofferenza di tipo assonale a carico del nervo peroneale profondo sinistro associata a segni di sofferenza muscolare neurogena di tipo assonale da lieve (tibiale anteriore sx) a discreta (estensore breve dita sx) da cronica radicolopatia sx L4-L5; è poi
3 affetto da lieve insufficienza mitralica e da esiti di trauma cranico con disturbo neurocognitivo lieve e con lieve modificazione della personalità e da disturbi di ansia. Presenta infine un deficit percettivo all'orecchio destro. Tra marzo ed aprile 2025 ha effettuato una serie di controlli che hanno portato alla diagnosi di miopatia central core (CCD, Central Core Disease), che è una malattia neuromuscolare ereditaria, caratterizzata da debolezza muscolare ed ipotonia. Considerando la sua attività lavorativa (saldatore) riteniamo che le sue patologie riducano la sua capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini dall'epoca di marzo 2025, ossia da quando è stata attestata la miopatia central core.> (5)
Le conclusioni raggiunte dalla dr.ssa sono rimaste Per_2 impermeabili a qualsivoglia obiezione di parte. Esse, peraltro, correttamente fotografano una condizione psico-fisica in evoluzione peggiorativa riscontrata sia su base documentale che all'esame clinico diretto del sig. Parte_1
Pertanto, sulla base di detta evoluzione peggiorativa del quadro clinico-menomativo, in epoca successiva anche alla iscrizione a ruolo del ricorso “post-ATP”, resta valorizzabile una situazione complessiva che integra pienamente il requisito sanitario legittimante l'assegno
“ordinario” di invalidità. (6)
Va, in definitiva, riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'assegno previsto dalla Legge n.222/984 con decorrenza marzo 2025, come da responso licenziato dal secondo perito.
In questi termini, la domanda attorea va accolta. Le spese di lite vanno compensate per l'intero, il requisito sanitario essendo emerso in epoca successiva alla conclusione della “fase preventiva” e alla stessa iscrizione al R.G. del contenzioso “post- dissenso”.
Le spese della duplice consulenza tecnica, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'assegno previsto dalla Legge n.222/984 a decorrere dal mese di marzo 2025;
3. compensa per intero fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti le consulenze tecniche di ufficio espletate, liquidate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 5.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4520 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa DA
nato il giorno 07.11.1969 in SORRENTO e Parte_1 residente in [...]di SORRENTO, C.F.: CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in PIANO di SORRENTO al Corso ITALIA n.243, presso lo studio dell'avv. Vittoria SAVARESE che lo rappresenta e difende come da procura trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via SAVORITO n.8 con l'avv. Sergio SICA che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità ex lege n.222/984.
CONCLUSIONI: quelle delle rispettive note sostitutive finali.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 12.10.2022 il sig. sulla scorta dell'esito negativo della fase Parte_1
“amministrativa”, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE
1 ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'assegno previsto dalla Legge n.222/984.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell il Giudice dava ingresso a CP_1 consulenza tecnica.
Il responso peritale veniva comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto il ricorrente contestava le conclusioni del C.T.U.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 17 luglio 2023 il sig.
[...] introduceva la domanda per il riconoscimento dei diritti Pt_1 connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica.
Si costituiva anche nel giudizio “di merito” l' che CP_1 sollecitava il rigetto della avversa iniziativa giudiziale per esaustività del responso peritale.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con l'atto introduttivo, previa formalizzazione del provvedimento di “non omologa” delle risultanze peritali “preventive” per mancato accordo sulle stesse e riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., veniva mandata in decisione sulla base di nuovo approfondimento peritale stante la ritenuta inconcludenza dei “chiarimenti” richiesti al primo C.T.U.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 5.9.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti del seguente incedere argomentativo.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati termini e modalità stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'assegno “ordinario” di invalidità previsto dalla Legge da ultimo citata. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
2 ◼ il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato formalizzato il 5.7.2023 a fronte del decreto di “avviso” del giorno 4.7.2023;
◼ il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il giorno 17.07.2023 e, quindi, nei trenta giorni successivi;
◼ l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione.
Il ricorso, pertanto, risulta introdotto validamente, in ossequio alle disposizioni di cui ai commi 6° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C. (3)
Nella fattispecie in esame il dr. nella fase Controparte_2 preventiva, aveva accertato, a carico del sig. Parte_1 una condizione clinica così sintetizzata: CEFALEA POST-TRAUMATICA; ANSIA;
DISTURBO DELL'ATTENZIONE E DELLA CONCENTRAZIONE;
LIEVE ALTERAZIONE DELLA PERSONALITA'; POLIARTROSI. Il -primo- perito, dopo avere dato atto che il ricorrente era stato nelle more riconosciuto invalido al 76% dall'apposita Commissione Medica concludeva la propria relazione sostenendo che non risultano infermità tali da determinare riduzione capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini personali (L 222/84)>, senza alcun rilievo critico funzionale a perimetrare un tale responso.
I rilievi attorei restano incentrati sulla asserita incoerenza intrinseca ed estrinseca desumibile dall'elaborato peritale e sulla mancata corretta valutazione del quadro menomativo complessivo.
Tali contestazioni hanno indotto il precedente Istruttore a sollecitare “chiarimenti” al dr. C. IMPERATORE. Questi, tuttavia, confermava il precedente responso senza alcuna effettiva delucidazione ulteriore.
Si rendeva, pertanto, necessario dare ingresso ad un secondo accertamento medico legale con incarico affidato ad altro professionista, anche per avere contezza di un esame obiettivo mai esplicitato nelle due pregresse relazioni. (4)
La dr.ssa , sulla base della visita effettuata il Persona_1 giorno 8 aprile 2025 e della nuova documentazione sanitaria in atti versata, conclude la sua analisi con il seguente responso diagnostico. Il sig. … è affetto da artrosi polidistrettuale con Parte_1 discopatie e una sofferenza di tipo assonale a carico del nervo peroneale profondo sinistro associata a segni di sofferenza muscolare neurogena di tipo assonale da lieve (tibiale anteriore sx) a discreta (estensore breve dita sx) da cronica radicolopatia sx L4-L5; è poi
3 affetto da lieve insufficienza mitralica e da esiti di trauma cranico con disturbo neurocognitivo lieve e con lieve modificazione della personalità e da disturbi di ansia. Presenta infine un deficit percettivo all'orecchio destro. Tra marzo ed aprile 2025 ha effettuato una serie di controlli che hanno portato alla diagnosi di miopatia central core (CCD, Central Core Disease), che è una malattia neuromuscolare ereditaria, caratterizzata da debolezza muscolare ed ipotonia. Considerando la sua attività lavorativa (saldatore) riteniamo che le sue patologie riducano la sua capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini dall'epoca di marzo 2025, ossia da quando è stata attestata la miopatia central core.> (5)
Le conclusioni raggiunte dalla dr.ssa sono rimaste Per_2 impermeabili a qualsivoglia obiezione di parte. Esse, peraltro, correttamente fotografano una condizione psico-fisica in evoluzione peggiorativa riscontrata sia su base documentale che all'esame clinico diretto del sig. Parte_1
Pertanto, sulla base di detta evoluzione peggiorativa del quadro clinico-menomativo, in epoca successiva anche alla iscrizione a ruolo del ricorso “post-ATP”, resta valorizzabile una situazione complessiva che integra pienamente il requisito sanitario legittimante l'assegno
“ordinario” di invalidità. (6)
Va, in definitiva, riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'assegno previsto dalla Legge n.222/984 con decorrenza marzo 2025, come da responso licenziato dal secondo perito.
In questi termini, la domanda attorea va accolta. Le spese di lite vanno compensate per l'intero, il requisito sanitario essendo emerso in epoca successiva alla conclusione della “fase preventiva” e alla stessa iscrizione al R.G. del contenzioso “post- dissenso”.
Le spese della duplice consulenza tecnica, liquidate come da separati provvedimenti, restano a carico del resistente . CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor Dionigio VERASANI, definitivamente pronunciando, così provvede:
4 1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea siccome veicolata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C. e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara la ricorrenza del requisito sanitario legittimante l'assegno previsto dalla Legge n.222/984 a decorrere dal mese di marzo 2025;
3. compensa per intero fra le parti le spese di lite;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese CP_1 inerenti le consulenze tecniche di ufficio espletate, liquidate come da separati provvedimenti.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5