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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n. 3985/2021 R.G.
REP UB B LICA IT ALI AN A
IN NO ME D EL P O P O LO ITA LIA NO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3985/2021 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052
c.c./appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Altamura n. 33/2021, depositata in data 12.02.2021, non notificata,
vertente tra
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Altamura Parte_1
(Ba), presso il Palazzo di Città, alla Piazza Municipio n.1, e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Picerno, giusta determina dirigenziale n. 685 del 3.05.2023 e procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 11.10.2023,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Edmondo Caccuri n. 7, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Adriano Pallesca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 15.06.2021,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.02.2025 celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 2,
c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione in appello del 15.03.2021, ritualmente notificato a mezzo PEC in pari data, il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di n. 33/2021, depositata Parte_1 Pt_1 in data 12.02.2021 e non notificata (n. R.G. 609/2019), con la quale il Giudice di prima istanza ha accolto la domanda attorea ex art. 2051 c.c., condannando il medesimo al pagamento, in favore di CP_2
della somma di €. 1.978,66, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro e le spese di Controparte_1 giudizio.
1 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. In particolare, nel primo grado di giudizio, deduceva: 1) che, in data 18.05.2018, in Controparte_1
alle ore 17.45 circa, si trovava nel perimetro urbano del medesimo Comune di alla guida Pt_1 Pt_1 della propria autovettura, modello Renault Clio tg. EV707LL, e che, mentre percorreva a velocità moderata il
Viale Martiri 1799, giunto in prossimità dell'intersezione con la Via Ottavio Serena, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra con l'intento di immettersi nella medesima strada, collideva con uno dei dissuasori fissi ivi installati, con la fiancata laterale sinistra della propria autovettura;
2) che, a seguito dell'urto, intervenivano gli agenti della Polizia Locale presso il luogo del sinistro e che questi ultimi redigevano apposito verbale;
3) che, lungo il perimetro di accesso alla Via Ottavio Serena erano allineati quattro dissuasori, di cui, i primi due, partendo da sinistra, installati in modo permanente mentre i restanti, nella posizione centrale della carreggiata, erano posizionati a scomparsa e al momento del sinistro si presentavano ritratti al suolo, per consentire il transito dei veicoli e l'accesso dei medesimi nella zona a traffico limitato, di cui la predetta Via Ottavio Serena ne costituisce uno dei varchi di accesso;
4) infine che, al momento del sinistro, i predetti dissuasori e la segnaletica apposta in prossimità del varco di via Ottavio Serena non risultava corrispondente alle prescrizioni del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.03.2019, si costituiva nel giudizio di primo grado il
, il quale chiedeva rigettarsi la domanda attorea siccome infondata in fatto e in Parte_1 diritto, ritenendo esclusa sia la responsabilità dell'ente comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ragione della condotta imprudente del conducente idonea a integrare il caso fortuito, sia la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., attesa la prevedibilità e visibilità del pilone fisso, e instava, in via subordinata, per il riconoscimento della concorrente responsabilità dell'attore nella produzione dell'evento, modulando l'entità del risarcimento sulla base del menzionato concorso di colpa e dell'effettivo pregiudizio sofferto, e in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di prime cure, accoglieva la domanda attorea, ritenendo sussistente la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendo il sinistro “stato Pt_1 cagionato da un ostacolo presente in un'area di proprietà comunale, e sotto la sua custodia”, e riconosceva il risarcimento dei danni subiti dal evidenziando che, “nessun dubbio vi è in ordine alla verificazione CP_1 dell'evento dannoso, nei termini descritti nell'atto introduttivo, in quanto gli assunti di parte attrice sul tema non sono in contestazione e risultano comunque confermati dal rapporto della Polizia Locale di , Pt_1 intervenuta sul luogo e nell'immediatezza del fatto. Nessun dubbio, vi è, neppure, sul carattere insidioso dell'ostacolo, atteso che, come si vede nelle fotografie in atti, esso, di colore grigio, come il manto stradale, si mimetizza con lo stesso manto. Dalle fotografie risulta anche chiaro che lo strumento, al servizio della zona
a traffico limitato, è privo di corona luminosa e di soluzioni cromatiche che lo rendano visibile. […] Orbene non v'è dubbio che l'attore abbia provato non solo il nesso di causalità tra l'evento dannoso ed il bene in CP_ custodia, ma anche la pericolosità del bene stesso e la colpa dell' convenuto, per non aver provveduto ad una corretta manutenzione dello strumento stradale ed alla sua corretta apposizione. Dal canto suo, invece, il non ha provato il caso fortuito, neppure sotto l'aspetto dell'invocata responsabilità Parte_1 del danneggiato, che, come si è detto, è certamente da escludere sulla base delle argomentazioni sopra svolte”; per l'effetto, dunque, condannava il al pagamento, in favore del della somma Parte_1 CP_1 di € 1.978,66, oltre gli interessi legali della domanda dal giorno del sinistro e spese del giudizio. 2 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. Avverso detta sentenza proponeva appello il il quale chiedeva la riforma integrale Parte_1 della sentenza dell'impugnata nei seguenti termini “in punto di fatto e di an debeatur, ritenere non provata la dinamica del sinistro, con conseguente riforma della impugnata sentenza per difetto di prova e rigetto della avversa domanda risarcitoria. Ancora, ritenuta sussistente la colpa in capo al danneggiato, consistita nel non aver prestato la minima diligenza nell'effettuare la svolta a sinistra, ritenere interrotto, per questa ragione, il nesso di causalità tra condotta ed evento ex art. 2043 ovvero ritenere sussistente il caso fortuito con effetto liberatorio per la P.A., ove si ritenesse di inquadrare la fattispecie sub art. 2051 c.c.” e, per l'effetto, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado dal e la condanna di quest'ultimo al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. si costituiva nel presente giudizio d'appello con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 15.06.2021, depositata telematicamente in pari data, il quale, nel merito, contestava tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito dal appellante in ordine alla gravata sentenza del Giudice di primo grado, Pt_1 sostenendo la correttezza dell'assetto motivazionale, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di primo grado e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.02.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di udienza in Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ridotti ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1 c.p.c.
L'appello è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, ai fini della valutazione della corretta qualificazione della richiesta risarcitoria effettuata dal giudice di prime cure, va evidenziato che, ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - compete al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali. Nondimeno, la qualificazione giuridica operata dal giudice di prime cure non è vincolante per il giudice d'appello. Ed infatti, sul punto, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all'art. 2043
c.c., non vincola il giudice d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata” (così, ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11805); ed ancora: “In tema di risarcimento dei danni, l'applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l'attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l'onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso la possibilità di porre in discussione l'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., non avendo l'appellato né formulato contestazioni sul punto 3 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. né riproposto le argomentazioni a sostegno della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.)” (Cass. civ., sez. III,
08 maggio 2015, n. 9294).
Ciò premesso in merito alla qualificazione giuridica della domanda, vale, altresì, precisare che, la giurisprudenza di legittimità, in merito alla responsabilità della P.A. per i danni da beni demaniali (come, nella specie, deve ritenersi il “paletto dissuasore” comunale), ha statuito che “In tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell'art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l'anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest'ultima l'onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia” (cfr., Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 12821 del 19/06/2015; in senso conforme v. anche Cass. civ., 19.03.2013, n. 6811 secondo cui “con riferimento alla responsabilità da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043
c.c.”).
In altri termini, il discrimen tra le due fattispecie di responsabilità è rappresentato dalla possibilità in astratto di esercitare da parte del custode un potere di controllo e vigilanza sulla cosa oggetto della custodia, con la conseguenza che, soltanto ove tale potere non sia effettivamente esigibile, la fattispecie è riconducibile sotto l'egida dell'art. 2043 c.c.; con la conseguenza che, la qualificazione della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone una relazione di custodia tra il soggetto ritenuto responsabile e la cosa.
A tal fine, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è qualificabile come custode, colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa.
Orbene, nella specie, l'attore ha dedotto in primo grado che il pregiudizio da lui patito, e di cui ha chiesto ristoro, gli sarebbe derivato dall'illegittimo posizionamento di un dissuasore fisso da parte del Parte_1 con cui sarebbe entrato in collisione mentre effettuava la svolta a sinistra per immettersi nella strada
[...] di Via Ottavio Serena, sita in con la conseguenza che, condivisibilmente con quanto affermato dal Pt_1 giudice di prime cure, la fattispecie risulta correttamente inquadrata nell'alveo della cornice normativa prevista dall'art. 2051 c.c., trattandosi di un bene, quello con cui è avvenuto il sinistro prospettato dall'attore, sul quale
è astrattamente esercitabile di fatto un potere di controllo e vigilanza, esigibile, secondo la giurisprudenza di legittimità, da parte di colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (ex multis, Cass. civ., 19.02.2008, n.
4279; Cass. civ., 19.05.2011, n. 11016).
4 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. Inquadrata in questi termini la domanda attorea, l'odierno Comune appellante, con i motivi di appello ha denunciato una asserita errata ricostruzione dei fatti di causa ed una erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio cui sarebbe incorso il giudice di prime cure in violazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c.
Nel corso del giudizio di primo grado sono state infatti assunte le seguenti fonti di prova:
- prova documentale;
- prova testimoniale;
- consulenza tecnica d'ufficio.
Ebbene, l'istruttoria compiuta in primo grado, contrariamente a quanto prospettato dall'ente comunale, ha consentito di raggiungere un soddisfacente riscontro in ordine all'effettiva dinamica del sinistro e alla conseguente responsabilità del medesimo ente comunale.
Ed invero, nella vicenda de qua, la dinamica del sinistro è sostanzialmente incontestata tra le parti, e risulta dal “Rilievo sinistro stradale” redatto dagli agenti della Polizia Municipale di intervenuti Pt_1 nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro, nonché dalla documentazione in atti e dalle risultanze della consulenza tecnica (cfr. doc. 8, fasc. 1° grado, parte appellata).
In particolare, il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea evidenziando, correttamente,
l'indiscussa verificazione del sinistro nei termini descritti dall'attore nell'atto introduttivo sulla base di due considerazioni: la mancata contestazione da parte dell'ente convenuto e le evidenze probatorie risultanti dal rapporto della Polizia Locale di intervenuta sul luogo e nell'immediatezza del fatto. Pt_1
Nel suddetto rapporto, invero, con riferimento alla parte relativa alle “Dinamiche del sinistro”, gli agenti verbalizzanti, intervenuti nell'immediatezza dei fatti - essendo indicato, in corrispondenza dell'orario di arrivo degli agenti sul luogo, le ore 17:55 - hanno accertato che “il conducente del veicolo sopra indicato (modello
Renault Clio targata EV707LL di proprietà di – n.d.r.) percorreva Piazza Zanardelli in Controparte_1 direzione viale Martiri, giunto all'intersezione con via Ottavio Serena nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra in direzione della stessa, collideva con la fiancata laterale sinistra dell'autovettura Reanult Clio targata EV707LL con il dissuasore fisso sito sulla sede stradale” (cfr. doc. 8, fasc. 1° grado, parte appellata).
Ad ogni modo, in disparte ogni valutazione circa l'efficacia probatoria del verbale e del rapporto degli agenti verbalizzanti, non colgono comunque nel segno le osservazioni mosse dall'ente comunale rispetto alla mancanza di prova del sinistro de quo, atteso che, in tal caso, appare dirimente la circostanza secondo cui la dinamica dell'evento non risulta specificamente contestata da parte dell'appellante, avendo quest'ultimo mosso i primi effettivi e specifici rilievi critici soltanto nelle note conclusive (cfr. p. 1, note conclusive del giudizio di primo grado) alle quali, tuttavia, deve attribuirsi, come noto, “una funzione meramente illustrativa
e non può contenere domande o eccezion nuove, né contestazioni non già formulate in precedenza” (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 17464/2010).
Ed invero, esaminato il tenore delle osservazioni mosse nella comparsa di costituzione del Pt_1 appaiono pienamente condivisibili le argomentazioni sul punto articolate dal Giudice di pace nella sentenza impugnata;
in particolare, il primo giudice ha evidenziato come “Nessun dubbio vi è in ordine alla verificazione dell'evento dannoso, nei termini descritti nell'atto introduttivo, in quanto gli assunti di parte attrice sul tema non sono in contestazione e risultano comunque confermati dal rapporto della Polizia Locale di. Altamura, 5 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. intervenuta sul luogo e nell'immediatezza dei fatti”, ritenendo tardive e, dunque, inammissibili le contestazioni in merito alla dinamica del sinistro sollevate da parte dell'ente comunale soltanto nelle note conclusive.
Al riguardo risulta dirimente la stessa giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte appellata nella comparsa di costituzione in appello, la quale ha evidenziato che “Il procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione (art. 320 c.p.c., comma 1), è, in effetti, contrassegnato dallo stesso regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina. L'art. 320 c.p.c., comma 3, prevede, invero, che il giudice di pace, nella prima udienza, dopo aver interrogato liberamente le parti e tentato la conciliazione, ove quest'ultima non riesca, invita le stesse a
"precisare definitivamente i fatti" che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. La predetta locuzione normativa, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, equivale a quella che, nel giudizio ordinario, è prevista dalla norma dell'art. 183 c.p.c., comma 4, in fine, nel senso che le parti, entro (e non oltre) la predetta udienza, possono precisare le domande e le eccezioni ovvero emendare le une e le altre attraverso nuove deduzioni di fatti storici, e cioè di nuovi fatti costitutivi ad integrazione di quelli allegati dall'attore in citazione e di nuovi fatti estintivi, impeditivi o modificativi ad integrazione di quelli allegati nella comparsa di risposta o oralmente all'udienza dal convenuto (Cass. n. 4376 del 2000, in motiv.), fermo restando, peraltro, il divieto di proporre domande nuove (Cass. n. 27007 del 2005; Cass. n. 10331 del 2008), a meno che, come consentito dall'art. 183
c.p.c., comma 4, implicitamente richiamato dall'art. 311 c.p.c., non siano conseguenza dell'attività difensiva della controparte. Entro la prima udienza, pertanto, come lascia trasparire l'espressione "precisare definitivamente", che allude ad una implicita comminatoria di decadenza, le parti debbono articolare le loro difese in fatto, siano esse a fondamento di domande o di eccezioni: il rinvio ad altra udienza, previsto dell'art.
320 c.p.c., comma 4, è consentito, in effetti, solo per "ulteriori produzioni e richieste di prova" che si rendano necessarie a seguito delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice di pace, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse (Cass. n. 3339 del 2001; Cass. n. 20840 del
2017; Cass. n. 12454 del 2008; Cass. n. 2480 del 2002)” (cfr. Cass. civ., sez. II, 22.11.2019, n.30552; in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. II, 06.09.2017, n. 20840).
Nel caso di specie ben emerge dagli atti come parte convenuta, odierna appellante, nella comparsa di costituzione di primo grado non abbia formulato alcuna censura alla prospettata ricostruzione del sinistro operata dall'attore nel proprio atto introduttivo, ma ha solamente operato contestazioni generiche rispetto alla sussistenza del caso fortuito;
né, in ogni caso, risultano dalla mera corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti, evidenze di segno contrario stante il mero e semplice diniego della responsabilità dell'ente, effettuato con le comunicazioni dell'8.10.2018 (cfr. doc. 14, fasc. 1° grado, parte appellata) e del 23.01.2019 (cfr. doc.
16 fasc. 1° grado, parte appellata).
Fermo quanto finora detto, per una differente conclusione nei termini auspicati dall'appellante, alcun rilievo può essere dato alla circostanza secondo la quale il rapporto redatto dagli agenti di polizia sia stato prodotto in copia da parte del Colonna, atteso che, in base al disposto di cui all'art. 2714 c.c., le copie di atti pubblici fanno fede come l'originale; sicché, considerato il corretto rilascio delle suddette copie -essendo queste ultime 6 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. contrassegnate dalle marche da bollo attestanti l'avvenuto versamento dei diritti di copia- e il loro mancato disconoscimento da parte dell'ente comunale nel corso del giudizio di primo grado, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia fatto corretta interpretazione dell'art. 2700 c.c. nella parte in cui ha attribuito valore di copia semplice al verbale redatto dagli agenti della polizia municipale di Pt_1
Infine, la dinamica del sinistro e il relativo nesso causale con il danno subito dal risultano accertati CP_1 anche all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, a firma del dott. ove è Persona_1 stata riconosciuta la compatibilità tra i danni riportati dall'autovettura del ed i fatti di causa, CP_1 precisando che “le introflessioni e abrasioni presenti sulle port della Renault risultano morfologicamente riconducibili al contatto e strisciamento contro la superficie liscia e cilindrica del (cfr. relazione in Pt_2 atti), demandando correttamente gli ulteriori apprezzamenti rispetto alla dinamica del sinistro e alle relative responsabilità alla esclusiva valutazione dell'autorità giurisdizionale, all'esito dell'attività istruttoria espletata e sulla scorta delle risultanze probatorie in atti.
Procedendo, quindi, all'esame nel merito delle ulteriori censure, l'appellante ha, altresì, denunciato l'errata lettura della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., cui sarebbe incorso il giudice di pace di nella sentenza Pt_1 gravata.
Anche tale doglianza è tuttavia priva di pregio giuridico.
Sul punto, come noto, vale, anzitutto, la pena richiamare i generali principi in materia di responsabilità per cose in custodia, secondo cui tale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode: indispensabile, al fine della sua sussistenza, è infatti il solo rapporto eziologico tra cosa ed evento.
Come la giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte, “la radicale oggettivizzazione” dell'ipotesi normativa “rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta)” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 29.01.2013, n. 2094).
I profili della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. sono stati puntualmente delineati dalla giurisprudenza di legittimità che ha più volte affermato il principio secondo cui si tratta di responsabilità oggettiva che trova il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la cosa e colui che esercita l'effettivo potere su di essa: in altri termini, il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito (cfr. Cass. civ., n. 15383/2006; Cass. civ., n. 2563/2007; Cass. civ., n. 25243/2006).
In proposito, la tesi interpretativa che appare preferibile è quella sostenuta dalla più autorevole dottrina e dalla più accreditata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. civ., 7.04.2010, n. 8229; Cass. civ.,
5.12.2008, n. 28811, e succ. conformi), in base alla quale si ritiene che l'art. 2051 c.c. stabilisca a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità e non una mera presunzione di colpa;
la responsabilità del custode si connota cioè come responsabilità oggettiva (e non come responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta), ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso ed alla sussistenza di una effettiva relazione di custodia tra la res ed il soggetto presunto responsabile;
ne consegue che la prova liberatoria deve avere ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile, interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno, a nulla rilevando invece la diligente osservanza da parte del custode degli obblighi di vigilanza e di manutenzione su di lui gravanti (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 7 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. 12401/2013; Cass. civ., n. 22684/2013; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n. 8229/2010 cit.; Cass. civ., n.
20427/2008; Cass. civ., n. 4279/2008; Cass. civ., n. 10040/2006; più recentemente, Cass. civ., sez. 6-3, ord.
22.12.2017, n. 30775; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 30.10.2018, n. 27724, secondo cui “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”; v. anche, Cass. civ., sez. 3, 10.06.2020, n.
11096, in cui si evidenzia che “Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., integra invero un'ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito”).
Per dirla in altri termini, una volta riconosciuta la sussistenza di un rapporto di custodia con la res sussumibile entro lo schema dell'art. 2051 c.c., solo la prova del caso fortuito può escludere la sussistenza della responsabilità del soggetto a cui è affidata la custodia del bene.
La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del custode per i danni arrecati dai beni dei quali ha la concreta disponibilità, incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.
Tale orientamento è stato riaffermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale, in senso conforme al precedente consolidato orientamento ha affermato che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rientrando invece nell'oggetto dell'accertamento del giudice solo il profilo relativo al giudizio di causalità (cfr. Cass. S.U., ord.
30.06.2022, n. 20943; in questo senso v. anche Cass. civ., sez. 3, sent. n. 11942/2023 secondo cui “non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio nessuna responsabilità senza colpa, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri”; Cass. civ., sez. 3, sent. n.
2480/2018; Cass. civ., sez. 3, sent. n. 2481/2018). 8 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. La responsabilità del custode è esclusa, invece, come è stato efficacemente sottolineato dalla Suprema
Corte, “allorché la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato;
si verifica in questo caso il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno”. “Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.”; come noto, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. 3, n.12663/2024; Cass. civ., sez. 3, ord. 4.04.2019, n. 9319; in senso conforme, già Cass. civ., n. 581/2001; Cass. civ, sez. 3, ord.
1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482, 2483; Cass. civ, sez. 6, ord. 3.07.2018, n. 17324; Cass. civ, sez. 3, ord.
29.01.2019, n. 2345; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 3.04.2019, n. 9315; Cass. civ., sez. 3, 13.02.2019, n. 4160; Cass. civ., sez. 3, ord. 19.02.2020, n. 4178; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 27.08.2020, n. 17873; Cass. civ., ord. n.
25460/2020, per la quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., primo comma, cod, civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”; Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 21675/2023).
E difatti, la giurisprudenza di legittimità più di recente ha ribadito che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile
e inevitabile” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23.05.2023, n. 14228).
9 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. Pertanto, riconosciuta la sussistenza del rapporto di custodia da ricondurre nello schema dell'art. 2051 c.c solo la prova del caso fortuito può escludere la responsabilità dell'ente custode del bene: la sequenza muove, invero, dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per poi proseguire con la verifica del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e concludersi con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale quest'ultimo è liberato soltanto attraverso la prova del caso fortuito.
Ed invero, la responsabilità del convenuto resta esclusa in presenza del caso fortuito, la cui prova grava sulla medesima parte, per effetto della presunzione iuris tantum, ovvero se l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, potendosi eventualmente ritenere, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione della incidenza causale, la responsabilità del custode, sempre che tale concorso sia stato dedotto e provato.
Conseguentemente, sul piano probatorio, spetta al danneggiato provare il pregiudizio subito e il relativo nesso di causalità tra questo e il dinamismo connaturato alla cosa, mentre compete all'ente convenuto custode dimostrare la sussistenza del caso fortuito, nei termini sopra precisati, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, ben potendo, non solo il fatto del terzo ma anche il comportamento colposo del danneggiato, integrante il fortuito “liberatorio”, rilevare sotto il profilo interruttivo del nesso eziologico,
“purché detto fatto costituisca la causa esclusiva ed autonoma del danno” (ex ceteris, Cass. civ., n.
22684/2013; Cass. civ., n. 378/2013; Cass. civ., n. 15720/2011; Cass. civ., n. 21328/2010; Cass. civ., n.
28811/2008; Cass. civ., n. 4279/2008).
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorrerà dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile il danno (cfr. Cass. civ., sez. 3, 5.02.2013, n. 2660, ove si evidenzia “(…) la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo”, trattandosi di presupposti che “(…) debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi”; più recentemente, Cass. civ., sez. 6, 1.02.2021, n. 2184, secondo cui “In tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione,
a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene”).
Come ha avuto modo di affermare più volte la Suprema Corte, in tema in tema di responsabilità ex art. 2051
c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il verificarsi del secondo (cfr. Cass. civ., n. 11526/2017; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 30.10.2018, n. 27724; Cass. S.U., n.
20943/2022, cit.).
10 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. Pertanto, l'accertamento del nesso causale non può che procedere, come detto, anche con la verifica contestuale del comportamento tenuto dallo stesso danneggiato (o da terzi), essendo evidente che la cosa (e la eventuale situazione di potenziale pericolo, da essa rappresentata) può degradare, in applicazione delle regole predette, a concausa del danno o scemare a mera occasione di esso a seconda che vi siano comportamenti dolosi o colposi che abbiano più o meno concorso alla produzione dell'evento ovvero lo abbiano addirittura determinato (circa la possibilità logica di un concorso dì cause, anche nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., cfr. Cass. civ., sez. 3, 08.08.2007, n. 17377; Cass. civ., 20.07.2002 n. 10641).
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile e segnalabile,
o riconducibile a cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta colposa della stessa vittima danneggiata, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
In tale prospettiva la possibilità di riscontrare nel comportamento del danneggiato un tasso di imprudenza e di disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, deve essere scrutinata alla luce dell'assetto dato dalla Suprema Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., nonché tenendo conto del contesto spaziale e temporale in cui ha avuto luogo l'incidente.
Avuto riguardo al compendio probatorio in esame, emerge, anzitutto, che le circostanze in cui si è verificato il sinistro militano nel senso dell'evidente carattere pericoloso della cosa in custodia, con la conseguenza che il pur utilizzando una adeguata diligenza e adottando tutte le necessarie cautele, non avrebbe CP_1 comunque potuto evitare il verificarsi del sinistro.
La presenza del paletto dissuasore, infatti, non era adeguatamente segnalata e non era facilmente intercettabile dal rappresentando la mera presenza del dissuasore malfunzionante una situazione di CP_1 pericolo di cui il danneggiato non avrebbe potuto tempestivamente avvedersi.
L'istruttoria compiuta in primo grado ha, infatti, permesso di accertare che il dissuasore presente al margine sinistro della strada, al momento dell'evento (i.e. 18.05.2018, alle 17:45 circa) non fosse correttamente segnalato e visibile.
In particolare, il giudice di prime cure ha evidenziato, correttamente, che il pilomat, in ragione delle sue caratteristiche, fosse dotato di una intrinseca pericolosità, essendo quest'ultima stata dimostrata dal CP_1 sia attraverso le prove documentali sia attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del giudizio.
Quanto alle prime, invero, dall'esame della documentazione emerge che il dissuasore con cui l'attore sarebbe entrato in collisione risulta essere stato posizionato in violazione delle regole cautelari in materia di segnaletica stradale e, in particolare, delle prescrizioni contenuti nell'art. 42 del D.lgs. 285/1992, in base al quale il paletto dissuasore è riconducibile tra i c.d. segnali complementari, e negli artt. 175 e 180 del D.P.R. n.
495 del 1992, che contiene le modalità di impiego e di apposizione dei predetti segnali, imposte agli enti
11 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. pubblici al fine di preservare la sicurezza degli utenti della strada e la corretta circolazione nelle zone urbane
(cfr. doc. 3, fasc. 1° grado, parte appellante).
In particolare, l'art. 180 prescrive che “i dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini” e che, tra gli usi possibili, è consentito l'impiego dei medesimi per funzioni accessorie, quali la delimitazione di zone pedonali, fermo restando in ogni caso che la loro installazione non deve costituire fonte di pericolo per la circolazione e che deve essere garantita la visibilità anche in condizioni notturne, adottando profili, colorazioni e modalità di impiego che li rendano particolarmente visibili (cfr. doc. 12, fasc. 1° grado, parte appellata).
Ne segue che, risulta documentalmente provato che l'ente comunale non abbia ottemperato alle suddette prescrizioni legali in ordine ai criteri per l'installazione e manutenzione della segnaletica stradale, atteso che il dissuasore fisso in questione non presenta alcuna delle caratteristiche sopra richiamate - convergono in questo senso l'assenza di un'adeguata segnaletica idonea a segnalare la presenza del pilomat ovvero la tonalità del grigio, simile a quella dell'asfalto (cfr. doc. 11 e doc. fotografico allegato al verbale di polizia) - e che parte appellante, a fronte delle evidenze attoree in atti, non ha fornito adeguato riscontro probatorio utile a desumere circostanze di segno contrario, ma si è limitata a formulare contestazioni generiche circa la regolare istallazione dell'oggetto in questione.
Sulla scorta di tale considerazione, dunque, il Giudice di Pace ha, opportunamente, messo in evidenza il carattere insidioso dell'ostacolo, determinato, oltre che dalla sua ubicazione, soprattutto, dalla carenza “della corona luminosa e di soluzioni cromatiche che lo rendano immediatamente visibile”, al punto tale da renderlo un fattore imprevedibile, anche con l'impiego della ordinaria diligenza e nonostante l'ora diurna;
irregolarità che, peraltro, sono state confermate dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero i testi , e , tutti escussi all'udienza del 04.11.2019, Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 della cui attendibilità non vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare, avendo questi ultimi dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa per aver assistito al sinistro in quanto impiegati presso il negozio di telefonia Wind, ubicato in alla Via Ottavio Serena n. 26 (i.e. nelle immediate vicinanze Pt_1 dell'intersezione teatro del sinistro), hanno sostanzialmente riferito il malfunzionamento della corona luminosa e del segnale luminoso posizionato in prossimità dei pilomat per un arco di tempo sufficientemente lungo (i.e.
a partire da 2017), tale da ricomprendere anche il momento in cui è avvenuto il sinistro di cui è causa (i.e.
18.05.2018).
In particolare, il teste ha dichiarato “con riferimento alla circostanza n.2 del verbale del Tes_1
20.05.2019 confermo che adesso sono funzionanti ma al momento del sinistro non erano funzionanti” e che
“il semaforino non è funzionante”; anche i testi e , ascoltati sulle stesse Testimone_2 Testimone_3 circostanze, hanno confermato il non corretto funzionamento sia dei pilomat sia dei dispositivi luminosi, precisando il teste che “soltanto da circa un mese a questa parte ho notato la presenza di lucette Tes_2 attorno alla corona” (cfr. verbale di udienza del 04.11.2019).
Il teste , anch'egli ascoltato all'udienza del 04.11.2019, nel confermare le medesime circostanze, Tes_4 ha riferito che “in occasione del Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria il 17.11.2017 ha 12 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. presentato interpellanza avente ad oggetto il mancato funzionamento dei pilomat nella città di ” e Pt_1 che “a fine novembre 2017 i pilomat dissuasori installati in presso Via Ottavio Serena non erano Pt_1 funzionanti come pure segnalatomi da alcuni concittadini”, e, ancora, che “ i pilomat/dissuasori installati in
presso via Ottavio Serena attualmente non sono funzionanti”. Del pari, anche il teste Pt_1 Testimone_5 ha riferito che “i pilomat installati in alla via Ottavio Serena risultano perennemente non Pt_1 funzionanti, così come ho constatato personalmente e come pure segnalato da numerosi concittadini” e, in merito alla presenza di dispositivi luminosi, ha riferito che “i dispositivi luminosi ci sono ma non sono funzionanti” e che “il semaforino non è funzionante” (cfr. verbale di udienza del 04.11.2019).
Tali ultime dichiarazioni, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, hanno trovato conforto nella interpellanza del 22.01.2019, nella parte in cui viene fatto riferimento alla presenza alle estremità della carreggiata di pilomat fissi quali fattori di frequente rischio per le automobili che si trovano a transitare in quella zona, con ciò evidentemente ricomprendendo anche il dissuasore in questione (cfr. doc. 5, fasc. 1° grado, parte appellata).
Sul punto, dunque, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, e avallato dallo stesso giudice di pace nella sentenza gravata, appare sufficientemente provata la scarsa visibilità del dissuasore fisso, atteso che, peraltro, a seguito del sinistro in esame, è stato necessario l'intervento degli agenti della Polizia
Municipale al fine di mettere in sicurezza il dissuasore con cui il entrò in collisione (cfr. doc. 11, fasc. CP_1
1° grado, parte appellata).
Coerentemente, pertanto, il giudice di pace, ha ritenuto la deposizione dei testi conferente rispetto alle circostanze dedotte dall'attore in ragione dei profili di idonea attendibilità dei testi escussi, al punto da consentire la ricostruzione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, ritenendo pertanto sussistente la prova in ordine al nesso di causalità e alla connaturata pericolosità della cosa in custodia.
Del resto, è ben noto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito consolidate secondo il quale il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione anche una o alcune delle risultanze dell'istruttoria espletata, i cui risultati vengono acquisiti al giudizio cedendo alla disponibilità delle parti che resta confinata sul piano meramente introduttivo del mezzo di prova, così esaurendo il proprio onere motivazionale senza dover ulteriormente apprezzare le ragioni per le quali le altre risultanze non sono state ritenute rilevanti ed adeguate ai fini decisori (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 5231/2001, secondo cui, “La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre
a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”; in senso conforme Cass civ., n. 11933/2003; Cass. civ., n. 16034/2002; Cass. civ., n. 5964/2001; Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362, secondo cui, «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni 13 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata»; Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
D'altronde, merita di essere evidenziato che, a fronte delle evidenze probatorie fornite da parte attrice nel giudizio di primo grado rispetto al carattere pericoloso dei predetti dissuasori, il quadro rappresentato dall'ente convenuto, odierno appellante, risulta privo di sufficienti riscontri probatori in ordine alla asserita condotta colposa posta in essere dal danneggiato ed idonea ad interrompere il nesso di causalità, risultando in atti, come innanzi già evidenziato, mere contestazioni generiche circa le condizioni di tempo e di luogo in cui è avvenuto il sinistro;
ora, atteso che, in base alle peculiarità evidenziate in merito alla responsabilità ex art. 2051 c.c., idonea ad integrare il caso fortuito è soltanto la condotta colposamente incauta del danneggiato, del cui onere probatorio è incaricato il custode responsabile, nella fattispecie in esame deve ritenersi che le circostanze in cui si è verificato il sinistro non sono suscettibili di configurare una condotta imprudente e negligente del in quanto la presenza della luce solare non rende “meno pericolosa” la cosa in custodia ove essa non CP_1 sia correttamente installata e adeguatamente mantenuta né l'elezione della residenza presso il Comune di
è idonea a sancire una presunzione di conoscenza dell'intero territorio comunale e della relativa Pt_1 segnaletica da parte del cittadino ivi abitante.
Ne segue che, la scarsa visibilità del diffusore e la sua collocazione, non opportunamente segnalata, hanno impedito al danneggiato di avere la concreta possibilità di percepire e prevedere la situazione di pericolo;
ciò che impedisce di ritenere reciso il nesso eziologico tra l'evento ed il danno subito dal nonché di CP_1 ritenere correttamente configurata l'esclusiva responsabilità dell'ente custode nella causazione del sinistro, essendo stato comprovato che l'irregolare posizionamento del paletto dissuasore sia stata la causa esclusiva del sinistro de quo.
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure ha dunque compiutamente illustrato, nella sia pur sintetica parte motivazionale della impugnata sentenza, le ragioni del proprio convincimento, e ciò in relazione e con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, 13.07.2004, n. 12912).
L'appello, dunque, è manifestamente infondato e deve essere integralmente rigettato.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e le stesse vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore di parte appellata, giusta la natura ed il valore dichiarato della controversia, in base ai parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M. n. 147/2022, tabella 2, seconda colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627).
Infine, vale la pena rammentare che nulla deve essere disposto con riferimento ai presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già 14 Dott. Luca Sforza
n. 3985/2021 R.G. versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, atteso che, come evidenziato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (cfr. Cass. S.U., 20.02.2020, n. 4315), situazione, quest'ultima, ricorrente nella fattispecie in esame in cui il pagamento del contributo unificato è escluso in ragione della qualità soggettiva dell'Ente appellante, trovando pacifica applicazione il principio per il quale “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo” (cfr. Cass. civ., sez.
6-lav., ord. 29.01.2016, n. 1778; in senso conforme, Cass. civ., sez. 3, 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 33/2021, depositata in Cancelleria in
[...] Pt_1 data 12.02.2021 e non notificata, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle Parte_1 spese del giudizio d'appello sostenute da che liquida in complessivi €. 1.276,00 Controparte_1 per compensi professionali (già ridotti del 50% ex art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge.
Così deciso in Bari, il 29.06.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
15 Dott. Luca Sforza