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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 05/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SINATRA ACHILLE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18570/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210043085555501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13174/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso n. r.g.r. 18570\2025, notificato il , la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 00430855 55 501 per un totale di € 407,66, al netto degli interessi, delle sanzioni e di ogni altro accessorio ex art. 39 co.9 D.L. 98/2011 che ha modificato l'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 per tassa automobilistica regionale anno 2018.
2. - La contribuente deduce i seguenti motivi.
1) Mancanza di titolo per l'iscrizione delle cartelle al ruolo e successiva notifica.
Come si evince dalla cartella esattoriale impugnata che in questa sede si considera integralmente trascritta, l'amministrazione risulta totalmente priva di titolo e non legittimata ad iscrivere le sanzioni al ruolo in quanto gli atti prodromici all'emissione della stessa, ovvero gli avvisi di accertamento e di liquidazione, non risulterebbero notificati alla ricorrente.
2) Inosservanza, da parte del concessionario, del termine di notifica previsto dall' art. 25, del d.p.r.
602/1973 e successive modifiche.
3) Nullità/annullabilità assoluta della cartella per omesso invio dell'avviso di liquidazione, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di istruttoria e difetto di allegazione;
4) Omesso invio dell'avviso bonario al contribuente prima dell'iscrizione al ruolo del tributo.
5) Assoluta mancanza dell'indicazione nominale del funzionario responsabile del procedimento.
6) Prescrizione dei crediti – Decadenza dall'azione.
3. - Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e ADER, che hanno eccepito la regolare notifica della pretesa entro i termini prescrizionali.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2025, nella quale la parte ricorrente ha chiesto, in via principale, darsi atto della cessata materia del contendere;
in subordine ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Occorre dare atto della richiesta svolta in via principale in udienza da pare ricorrente, che ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Ciò, in relazione al fatto che le resistenti hanno depositato i provvedimenti di discarico delle sanzioni irrogate con la cartella in questione e hanno chiesto, in ragione di tanto, la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna le resistenti alle spese di lite che liquida in euro 400,00 (quattrocento\00) oltre accessori e cut.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SINATRA ACHILLE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18570/2024 depositato il 14/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210043085555501 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13174/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso n. r.g.r. 18570\2025, notificato il , la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2021 00430855 55 501 per un totale di € 407,66, al netto degli interessi, delle sanzioni e di ogni altro accessorio ex art. 39 co.9 D.L. 98/2011 che ha modificato l'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992 per tassa automobilistica regionale anno 2018.
2. - La contribuente deduce i seguenti motivi.
1) Mancanza di titolo per l'iscrizione delle cartelle al ruolo e successiva notifica.
Come si evince dalla cartella esattoriale impugnata che in questa sede si considera integralmente trascritta, l'amministrazione risulta totalmente priva di titolo e non legittimata ad iscrivere le sanzioni al ruolo in quanto gli atti prodromici all'emissione della stessa, ovvero gli avvisi di accertamento e di liquidazione, non risulterebbero notificati alla ricorrente.
2) Inosservanza, da parte del concessionario, del termine di notifica previsto dall' art. 25, del d.p.r.
602/1973 e successive modifiche.
3) Nullità/annullabilità assoluta della cartella per omesso invio dell'avviso di liquidazione, per difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, mancanza di istruttoria e difetto di allegazione;
4) Omesso invio dell'avviso bonario al contribuente prima dell'iscrizione al ruolo del tributo.
5) Assoluta mancanza dell'indicazione nominale del funzionario responsabile del procedimento.
6) Prescrizione dei crediti – Decadenza dall'azione.
3. - Si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e ADER, che hanno eccepito la regolare notifica della pretesa entro i termini prescrizionali.
4. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 5.12.2025, nella quale la parte ricorrente ha chiesto, in via principale, darsi atto della cessata materia del contendere;
in subordine ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Occorre dare atto della richiesta svolta in via principale in udienza da pare ricorrente, che ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Ciò, in relazione al fatto che le resistenti hanno depositato i provvedimenti di discarico delle sanzioni irrogate con la cartella in questione e hanno chiesto, in ragione di tanto, la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna le resistenti alle spese di lite che liquida in euro 400,00 (quattrocento\00) oltre accessori e cut.