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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/06/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 359/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 6.05.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata alla Via Roma, n. 97– 88811 IR Marina C.F._1
(KR) - presso lo studio dell'avv. CASACCHIO GALLO PASQUALE (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Via Rosario, II Trav., n. 1 – 88816 STRONGOLI (KR) - presso lo studio dell'avv. CACCAVANO ANTONIO (cod. fisc. - pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per mandato Email_2
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 17.3.2025, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in IR (KR), il 27.2.2015, Parte_2
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IR (KR), al n. 1 – parte I – anno 2015); di non aver avuto figli;
difatti, con sentenza n. 917/22 pubblicata il 30/11/2022, il Tribunale di Crotone, accertava definitivamente il disconoscimento giudiziale della paternità di nei confronti di e nei confronti di;
Parte_2 CP_1 Parte_3
che con decreto n. 32/2020, pronunciato il 27.02.2020 (R.G. n. 2062/2019), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione, ovvero domandavano la conferma delle seguenti:
- i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque vorranno, anche all'estero, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento personale;
- i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
Con decreto di assegnazione della causa emesso in data 22.3.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 5.05.2025 le parti, depositavano congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 25.03.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 6.05.2025, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] Parte_1
a AR (CS) cod. fisc. e nato il [...] a C.F._1 Parte_2
NE (CZ) cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito civile in C.F._3
IR (KR), il 27.2.2015 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IR (KR), al n. 1 – parte I – anno 2015 - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 359/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 6.05.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata alla Via Roma, n. 97– 88811 IR Marina C.F._1
(KR) - presso lo studio dell'avv. CASACCHIO GALLO PASQUALE (cod. fisc.
- pec: , che la C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e nato il [...] a [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Via Rosario, II Trav., n. 1 – 88816 STRONGOLI (KR) - presso lo studio dell'avv. CACCAVANO ANTONIO (cod. fisc. - pec: C.F._4
che lo rappresenta e difende per mandato Email_2
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 17.3.2025, e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in IR (KR), il 27.2.2015, Parte_2
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IR (KR), al n. 1 – parte I – anno 2015); di non aver avuto figli;
difatti, con sentenza n. 917/22 pubblicata il 30/11/2022, il Tribunale di Crotone, accertava definitivamente il disconoscimento giudiziale della paternità di nei confronti di e nei confronti di;
Parte_2 CP_1 Parte_3
che con decreto n. 32/2020, pronunciato il 27.02.2020 (R.G. n. 2062/2019), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione, ovvero domandavano la conferma delle seguenti:
- i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque vorranno, anche all'estero, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, ciascuno provvederà al proprio mantenimento personale;
- i coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo.
Con decreto di assegnazione della causa emesso in data 22.3.2025, il Presidente del. autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 5.05.2025 le parti, depositavano congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 25.03.2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 6.05.2025, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata il [...] Parte_1
a AR (CS) cod. fisc. e nato il [...] a C.F._1 Parte_2
NE (CZ) cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito civile in C.F._3
IR (KR), il 27.2.2015 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di IR (KR), al n. 1 – parte I – anno 2015 - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli