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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51283/25 V.G.
a istanza di nata a [...] il [...] (c.f. , residente in [...] C.F._1
Dehon, n. 61 e , nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Sicilia, n. 137, presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Santis, (c.f. ), che li rappresenta e C.F._3 difende in forza di procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo, ex art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma avente ad oggetto: dichiarazione di esecutività di sentenza ecclesiastica
Conclusioni:
CHIEDONO concordemente - non avendo nulla da eccepire sia sostanzialmente sia proceduralmente alla pronunzia ecclesiastica - in virtù dell'art. 8, n. 2, della Legge n. 121/1985 che la Corte di Appello adita Voglia, dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma emessa il 18.2.2025 (depositata il 28.2.2025 e pubblicata il 26.3.2025) e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 17.6.2025, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio tra la Sig.ra e il Sig. , Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario a Roma il 17.6.2023 e trascritto nei registi dello stato civile del predetto Comune al n. 00121, parte 2, serie A dell'anno 2024, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle conseguenziali trascrizioni ed annotazioni. Con compensazione tra le Parti delle spese di procedura e degli oneri di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 , premesso di Parte_3 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario a Roma il 17.6.2023, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 00121, parte 2, serie A dell'anno 2024 ai sensi dell'art. 63, co. 2, d.P.R. n. 396/2000 e premesso che con sentenza definitiva emessa il 18.2.2025, depositata il 28.2.2025 e pubblicata il 26.3.2025, il Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma aveva dichiarato la nullità del vincolo matrimoniale per esclusione del bonum prolis da parte della moglie e che la suddetta decisione era stata munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 17.6.2025, ritenute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge italiana per la declaratoria di efficacia nella Repubblica italiana della predetta sentenza ecclesiastica, chiedevano congiuntamente di dichiarare esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana la suddetta sentenza ecclesiastica, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle annotazioni di legge.
Acquisito, in data 23 ottobre 2025, il parere del Procuratore Generale, la causa veniva trattenuta in decisione da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Sussistono, infatti, nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale firmato a Roma il 18/2/1984, che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense dell'11/2/1929, ratificato con la legge n. 121/85.
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo prevede la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, su domanda delle parti o di una di esse, ove la Corte d'Appello competente accerti con sentenza: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Nel caso di specie, osserva questa Corte che:
- il Giudice ecclesiastico (Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma) era competente a conoscere della causa di nullità di matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico e successivamente trascritto agli effetti civili;
- nel procedimento innanzi al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
- la sentenza del Tribunale Ecclesiastico deve considerarsi passata in giudicato, ai sensi del punto 4, lett. b), n. 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama reso esecutivo con l. n. 121/1985, essendo stata munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in data 17 giugno 2025 (Prot. N. 57833/25EC;
- non esiste altra sentenza pronunciata da un Giudice italiano passata in giudicato che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica;
- non esiste fra le stesse parti un processo pendente davanti ad un Giudice italiano instaurato prima del procedimento ecclesiastico ed avente ad oggetto la nullità del matrimonio;
- la pronuncia di cui si chiede la declaratoria di efficacia non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, in quanto la nullità del matrimonio è stata pronunciata per esclusione di un elemento essenziale del matrimonio (bonum prolis) da parte della donna, la cui volontà, come risulta inequivocabilmente dal contenuto della sentenza, era stata resa ben manifesta all'atro coniuge, il quale ha dato pienamente conferma di tale circostanza, anteriormente al matrimonio. Al riguardo, giova ricordare che la Suprema Corte ha costantemente affermato che la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio. Con sentenza n. 2678/84 La Suprema Corte ha affermato che la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo dell'unione coniugale. Da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19809/08, dopo avere distinto le cause di incompatibilità delle sentenze di altri ordinamenti, che annullino il matrimonio, con l'ordine pubblico italiano in assolute e relative, ed avere affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono essere delibate anche in caso di incompatibilità relativa.
Questa Corte condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui: "..la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta né conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole..." (v. tra le altre Cass. n. 16999/07)). La stessa Corte di legittimità ha infine affermato che La dichiarazione d'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero non sia stata conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto, in tal caso, si pone in contrasto con l'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, che è tuttavia ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al suo titolare va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente, non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la dichiarazione d'esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello (Cassazione civile sez. I, 28/01/2005, n.1822).
Va, infine, evidenziato che nel caso di specie la convivenza fra le parti «come coniugi», quale elemento essenziale del «matrimonio-rapporto», si è protratta per un tempo inferiore ai tre anni. Con le precisazioni di cui sopra, dunque, la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano.
Deve pertanto essere dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Essendovi accordo tra le parti circa la delibazione, nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso congiuntamente proposto in data 31 luglio 2025 da e da Parte_1 [...]
, acquisito il parere favorevole del P.G., così provvede: Parte_2
1) dichiara produttiva di effetti civili ed esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Prima Istanza del Vicariato di Roma in data 18 febbraio 2025 e pubblicata in data 26 marzo 2025, con relativo decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 17 giugno 2025, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario a Roma il 17 giugno 2023 tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2 trascritto nei registi dello stato civile del predetto Comune al n. 00121, parte 2, serie A dell'anno 2024;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51283/25 V.G.
a istanza di nata a [...] il [...] (c.f. , residente in [...] C.F._1
Dehon, n. 61 e , nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Sicilia, n. 137, presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo De Santis, (c.f. ), che li rappresenta e C.F._3 difende in forza di procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo, ex art. 83 c.p.c.
RICORRENTI
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Roma avente ad oggetto: dichiarazione di esecutività di sentenza ecclesiastica
Conclusioni:
CHIEDONO concordemente - non avendo nulla da eccepire sia sostanzialmente sia proceduralmente alla pronunzia ecclesiastica - in virtù dell'art. 8, n. 2, della Legge n. 121/1985 che la Corte di Appello adita Voglia, dichiarare l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma emessa il 18.2.2025 (depositata il 28.2.2025 e pubblicata il 26.3.2025) e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 17.6.2025, la quale ha dichiarato la nullità del matrimonio tra la Sig.ra e il Sig. , Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario a Roma il 17.6.2023 e trascritto nei registi dello stato civile del predetto Comune al n. 00121, parte 2, serie A dell'anno 2024, con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alle conseguenziali trascrizioni ed annotazioni. Con compensazione tra le Parti delle spese di procedura e degli oneri di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 , premesso di Parte_3 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario a Roma il 17.6.2023, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 00121, parte 2, serie A dell'anno 2024 ai sensi dell'art. 63, co. 2, d.P.R. n. 396/2000 e premesso che con sentenza definitiva emessa il 18.2.2025, depositata il 28.2.2025 e pubblicata il 26.3.2025, il Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma aveva dichiarato la nullità del vincolo matrimoniale per esclusione del bonum prolis da parte della moglie e che la suddetta decisione era stata munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data 17.6.2025, ritenute sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge italiana per la declaratoria di efficacia nella Repubblica italiana della predetta sentenza ecclesiastica, chiedevano congiuntamente di dichiarare esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana la suddetta sentenza ecclesiastica, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di provvedere alle annotazioni di legge.
Acquisito, in data 23 ottobre 2025, il parere del Procuratore Generale, la causa veniva trattenuta in decisione da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Sussistono, infatti, nella specie le condizioni per il riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico, attesa la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'Accordo e relativo Protocollo addizionale firmato a Roma il 18/2/1984, che ha apportato modifiche al Concordato Lateranense dell'11/2/1929, ratificato con la legge n. 121/85.
L'art. 8 comma 2 dell'Accordo prevede la dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, su domanda delle parti o di una di esse, ove la Corte d'Appello competente accerti con sentenza: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Nel caso di specie, osserva questa Corte che:
- il Giudice ecclesiastico (Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di prima istanza del Vicariato di Roma) era competente a conoscere della causa di nullità di matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico e successivamente trascritto agli effetti civili;
- nel procedimento innanzi al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano;
- la sentenza del Tribunale Ecclesiastico deve considerarsi passata in giudicato, ai sensi del punto 4, lett. b), n. 2 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama reso esecutivo con l. n. 121/1985, essendo stata munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in data 17 giugno 2025 (Prot. N. 57833/25EC;
- non esiste altra sentenza pronunciata da un Giudice italiano passata in giudicato che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica;
- non esiste fra le stesse parti un processo pendente davanti ad un Giudice italiano instaurato prima del procedimento ecclesiastico ed avente ad oggetto la nullità del matrimonio;
- la pronuncia di cui si chiede la declaratoria di efficacia non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, in quanto la nullità del matrimonio è stata pronunciata per esclusione di un elemento essenziale del matrimonio (bonum prolis) da parte della donna, la cui volontà, come risulta inequivocabilmente dal contenuto della sentenza, era stata resa ben manifesta all'atro coniuge, il quale ha dato pienamente conferma di tale circostanza, anteriormente al matrimonio. Al riguardo, giova ricordare che la Suprema Corte ha costantemente affermato che la dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario per esclusione del "bonum prolis" nella ipotesi in cui detta intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata dall'altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di diversità di disciplina dell'ordinamento canonico rispetto all'ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di quest'ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono l'istituto del matrimonio. Con sentenza n. 2678/84 La Suprema Corte ha affermato che la non menzione della procreazione tra i doveri nascenti dal matrimonio non significa che, se un diverso ordinamento valorizzi tale circostanza, si verifichi un radicale contrasto con qualche principio fondamentale dell'ordinamento statuale, che non solo non prevede alcun principio essenziale di "non procreazione", ma configura il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato, cioè, alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, anche se non essenziale sviluppo dell'unione coniugale. Da ultimo, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19809/08, dopo avere distinto le cause di incompatibilità delle sentenze di altri ordinamenti, che annullino il matrimonio, con l'ordine pubblico italiano in assolute e relative, ed avere affermato che nella ipotesi di delibazione di sentenze di ordinamenti stranieri rileva ogni tipo di incompatibilità (sia essa assoluta che relativa), hanno ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato, possono essere delibate anche in caso di incompatibilità relativa.
Questa Corte condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui: "..la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, di uno dei "bona matrimonii", cioè la divergenza unilaterale fra volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro coniuge, ovvero che questi l'abbia in concreto conosciuta, oppure che non l'abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Allorché la nullità venga fondata su una simulazione unilaterale non conosciuta né conoscibile, la delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, - nel cui ambito va compreso il principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole..." (v. tra le altre Cass. n. 16999/07)). La stessa Corte di legittimità ha infine affermato che La dichiarazione d'esecutività nell'ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, a causa dell'esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, qualora detta esclusione sia rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, ovvero non sia stata conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, in quanto, in tal caso, si pone in contrasto con l'inderogabile principio della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, che è tuttavia ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al suo titolare va riconosciuto il diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte e, conseguentemente, non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda la dichiarazione d'esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello (Cassazione civile sez. I, 28/01/2005, n.1822).
Va, infine, evidenziato che nel caso di specie la convivenza fra le parti «come coniugi», quale elemento essenziale del «matrimonio-rapporto», si è protratta per un tempo inferiore ai tre anni. Con le precisazioni di cui sopra, dunque, la citata sentenza, passata in giudicato secondo l'ordinamento canonico, non contrasta con l'ordine pubblico italiano.
Deve pertanto essere dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali.
Essendovi accordo tra le parti circa la delibazione, nulla si dispone per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso congiuntamente proposto in data 31 luglio 2025 da e da Parte_1 [...]
, acquisito il parere favorevole del P.G., così provvede: Parte_2
1) dichiara produttiva di effetti civili ed esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Prima Istanza del Vicariato di Roma in data 18 febbraio 2025 e pubblicata in data 26 marzo 2025, con relativo decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 17 giugno 2025, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio celebrato con rito concordatario a Roma il 17 giugno 2023 tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2 trascritto nei registi dello stato civile del predetto Comune al n. 00121, parte 2, serie A dell'anno 2024;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)