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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/10/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Avv.
ST OV UC, ha pronunciato la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 10158/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione come da verbale,
TRA la (C.F. e partita IVA: ), già denominata con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
Bitonto (BA), Strada Privata Crocifisso n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Sofia Zaccheo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato, sito in Bari, alla Via Dante Alighieri n.
24;
- attrice - contro la (partita IVA: ), con sede legale in Casamassima (BA), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv.
BE AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato, sito in Putignano
(BA), in Viale C. Colombo n. 23;
- convenuta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1382/2014 reso dal Tribunale di Bari in data 1 aprile
2014.
All'udienza del 5 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori di parte attrice, come trascritte nel relativo verbale, la causa é stata riservata in decisione, all'esito della camera di consiglio previa lettura del dispositivo e deposito della sentenza, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo. Con atto di citazione del 16 giugno 2014, notificato in data 17 giugno 2014, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1382/2014, reso in data 1.4.2014 e notificato il 13.5.2014, con cui il Tribunale di Bari aveva ingiunto all'opponente il pagamento - in favore della
[...]
- della somma di €. 5.378,36 oltre interessi come da domanda e spese del giudizio Controparte_2 monitorio liquidate in €. 930,00 (di cui €. 130,00 per esborsi), oltre IVA e CAP come per legge.
In particolare, la aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo deducendo: Controparte_2
i) di aver svolto in favore della “attività promozionali di rivelazione catena PAM”, emettendo Parte_1 in ragione di dette attività la fattura n. 2431 del 30.9.2009, del complessivo importo di €. 4.061,40; ii) di non aver ricevuto il relativo pagamento;
iii) di aver invitato la , con missive del 22.3.2013 e del Parte_2
25.4.2013, ad effettuare il pagamento, senza successo;
iv) di aver diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di €. 4.061,40 oltre interessi fino al 31.12.2013, quantificati in €. 1.316,96, ed interessi successivi dal 1.1.2014 e fino al soddisfo.
La con l'atto di citazione, ha sostenuto di non essersi mai obbligata alla corresponsione di Parte_1 un compenso in favore dell'odierna opposta nella misura indicata in fattura da quest'ultima, eccependo la carenza di prove in ordine alla sussistenza dell'obbligazione ed alla quantificazione operata dall'odierna convenuta.
L'opponente ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, trattandosi di un diritto di credito derivante da prestazione d'opera ed atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo provvedimento monitorio (avvenuta in data 13.5.2014).
L'odierna attrice ha altresì evidenziato la carenza di prova scritta del credito ex art. 633, I co., n. 1 c.c., in quanto la fattura emessa dalla non avrebbe integrato documentazione idonea Controparte_2
a tal fine.
In fatto, la ha dedotto: i) di commercializzare olio ed altri prodotti alimentari;
ii) di rivolgersi Parte_1 ad agenzie di pubblicità e promozione al fine di promuovere la propria attività e le relative vendite;
iii) che l'inserimento del proprio prodotto nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata avviene solo all'esito di trattative e di valutazione in ordine ai risultati della vendita del prodotto;
iv) di aver commissionato all'odierna opposta l'attività relativa alla cura degli acquisti, a fini promozionali, dei propri prodotti presso l'operatore PAM;
v) che detta attività non era stata svolta dalla società convenuta;
vi) che la PAM non aveva inserito i prodotti presso i propri punti vendita, con conseguente danno Pt_1 per l'odierna attrice, giustificando il mancato inserimento in ragione della “effettuazione di acquisti per importi rilevanti da parte di un'agenzia commerciale nel periodo di primo inserimento”; vii) che, dunque, nel periodo di primo inserimento, i prodotti erano stati acquistati dall'odierna opposta, che dunque non avrebbe effettuato la propria prestazione promozionale;
viii) di aver contestato la prima richiesta di pagamento del 26.4.2013, chiedendo alla Creditrice la trasmissione dei documenti a supporto del credito, trasmessi poi in data 6.6.2013; ix) che da detta documentazione sarebbe emersa la mancata prestazione dell'obbligazione da parte della con conseguente inadempimento ex art. 1218 Controparte_2
c.c.
In ragione di quanto innanzi, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“
1. revocare, annullare e porre nel nulla il d.i. n. 1382/2014, emesso dal Tribunale di Bari, depositato in
Cancelleria il 1°/4/2014, in accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c., nel giudizio rubricato sub n.
3704/14 R.G., in quanto infondato, inammissibile e nullo, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede;
2. nel merito, accertare e dichiarare che alcuna prestazione contrattuale è stata resa dalla opposta in favore della ovvero, in via gradata, l'inadempimento contrattuale della opposta, con ogni Parte_1 conseguenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza della eccezione spiegata dalla opponente;
3. in ogni caso, rigettare la avversa domanda di pagamento perché comunque ed in ogni caso, palesemente infondata, sia in punto di fatto, che di diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede;
4. in via gradata, rideterminare le somme eventualmente dovute dalla in conseguenza degli Parte_1 inadempimenti denunciati, ove provata dalla opposta la prestazione dedotta;
5. con vittoria di spese e competenze di causa”.
La si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2 in data 24.10.2014, chiedendo: i) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
ii) nel merito, in via preliminare, l'accertamento della decadenza della dalla garanzia per vizi ex art. 1667 e ss. c.c.; iii) il rigetto dell'opposizione proposta Parte_1 dalla e di ogni ulteriore domanda proposta da quest'ultima; iv) la condanna, in via Parte_1 riconvenzionale, della al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati nella misura di Parte_1
€. 2.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
v) la condanna dell'odierna opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
La società convenuta, in particolare, ha dedotto in fatto: i) di aver svolto le attività promozionali di rilevazione dei prodotti dell'opponente presso la catena PAM, emettendo in ragione di dette attività la fattura n. 2431 del 30.9.2009, al cui pagamento la avrebbe dovuto provvedere nel termine di Parte_1
60 giorni dall'emissione della fattura;
ii) di aver sollecitato il pagamento con missiva inviata in data
22.3.2013 e successivamente prodotto i documenti a sostegno del proprio diritto di credito in data
6.6.2013; iii) di aver, pertanto, depositato ricorso per decreto ingiuntivo.
In diritto, la ha: Controparte_2
i) rilevato l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto di credito, in quanto soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, interrotto per la prima volta con la missiva del 22.3.2014;
ii) eccepito l'intervenuta decadenza dell'odierna opponente dalla garanzia per vizi ex artt. 1667 ss. c.c. in relazione al mancato svolgimento dell'attività promozionale da parte di essa opposta, dovendo il contratto tra le parti essere qualificato come contratto di appalto di servizi, come tale assoggettato alla disciplina dettata dagli artt. 1667 ss. c.c. e, dunque, al termine di 60 giorni dalla scoperta per la denunzia dei vizi e delle difformità da parte del committente;
iii) dedotto l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla per aver essa opposta Parte_1 compiutamente eseguito le obbligazioni a proprio carico secondo le indicazioni dell'odierna attrice, come risulta dalle rilevazioni e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti;
iv) evidenziato l'infondatezza delle doglianze dell'opponente in merito alla quantificazione del credito e degli interessi;
v) chiesto la condanna dell'odierna attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., quantificato in €.
2.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale.
Con provvedimento reso in data 30.9.2015, il Giudice avv. Vito Antonio Benedizione ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività proposta dall'odierna opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta, fissando l'udienza del 18.11.2015 per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 18.11.2015, assegnati i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 18.5.2016.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie istruttorie, chiedendo l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi.
Espletata la prova orale, pervenuta la causa da altro giudicante, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese evidenziato che - nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
In altri termini, chi agisce per il pagamento di corrispettivi per prestazioni che afferma eseguite è tenuto a fornire prova della loro esatta esecuzione, onere che nell'opposizione a decreto ingiuntivo compete in linea di principio a parte convenuta opposta in quanto riveste il ruolo processuale di attrice sostanziale nel passaggio dalla sommarietà della fase monitoria alla cognizione piena del giudizio di opposizione. Al convenuto opposto spetta fornire prova dell'esecuzione dell'opera per il cui pagamento agisce in giudizio mentre all'attore opponente, occorrendo, spetta la prova del pagamento integrale del corrispettivo pattuito.
Infatti, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si verifichi lo spostamento della competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con
l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus” (Cass. civ., II sez., 4.3.2020, n. 6091).
La Corte di Cassazione ha rilevato, dunque, che i documenti di provenienza unilaterale dal creditore - quali le fatture commerciali “non sottoscritti dall'acquirente - allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito
(o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c.” (Cass. civ., III sez., 12.7.2023, n. 19944; Cass. civ., II sez.,
4.10.2024, n. 26048).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti, occorre precisare quanto segue in ordine alle risultanze dell'attività istruttoria compiuta nell'ambito del presente giudizio.
L'interrogatorio formale della legale rappresentante della assunto all'udienza del 5.7.2017, Parte_1 non consente di superare quanto documentalmente provato, in particolare con riferimento alla missiva del
9.7.2009 di “rilevazione e acquisto prodotti” (all. 7 del fascicolo di parte opposta). Sotto altro profilo, la legale rappresentante di parte opponente ha espressamente dichiarato che “era stato dato incarico di acquistare il nostro prodotto in vendita in tali supermercati dalla catena PAM al fine di evidenziare un interesse pubblico all'acquisto”.
La prova espletata a mezzo del teste sig.ra all'udienza del 2.5.2018 ha confermato Testimone_1 che la fattura n. 1415 del 30.5.2009 è stata emessa in relazione della “attività di rilevazione” presso la catena PAM.
Durante l'interrogatorio formale reso all'udienza del 3.10.2018, il legale rappresentante della
[...]
sig. si è limitato (per quanto qui rileva) a dichiarare la falsità di Controparte_2 Testimone_2 quanto indicato nella circostanza n. 8) della memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. della Parte_1
(“verificato che nei primi mesi del 2009 le vendite dei prodotti presso i supermercati Pam non Pt_1 avevano raggiunto i limiti utili per il collocamento in pianta stabile nelle vendite dell'operatore commerciale, la richiedeva all'agenzia di promozione nella persona del Suo Pt_1 CP_2 amministratore, ancora nei primi mesi del 2009, di effettuare, in aggiunta alle attività di merchandising svolte e ormai esaurite, l'acquisto di prodotti a marchio attraverso alcune “massaie”, all'uopo Pt_1 espressamente contattate dalla e indotte ad effettuare acquisiti predeterminati, così che CP_2
l'operatore della GDO registrasse le vendite e si inducesse a inserire stabilmente il prodotto nei propri scaffali per la vendita”). La prova espletata a mezzo del teste sig. , escusso all'udienza del 5.6.2019, ha confermato Testimone_3 lo svolgimento dell'attività indicata nella fattura n. 2431/2009, precisando di non avervi materialmente assistito e, tuttavia, di non rilevare anomalie nella relativa documentazione.
Alla successiva udienza del 16.2.2022 il teste di parte opponente, sig.ra , ha invece Controparte_3 affermato la veridicità di quanto indicato al punto 8) della memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. della
(e precedentemente negato dal sig. . Parte_1 Tes_2
Quanto alle risultanze dell'interrogatorio formale, le stesse possono assumere valore probatorio solo nei limiti previsti per l'incombente e quindi in relazione alle sole dichiarazioni che il legale rappresentante renda a sé sfavorevoli ed in questa prospettiva non forniscono elementi rilevanti ai fini di causa.
Peraltro, l'unica circostanza ammessa dalla legale rappresentante della riguarda il Parte_1 conferimento dell'incarico all'acquisto dei prodotti presso i supermercati della catena PAM che, tuttavia, non ha mai costituito oggetto di contestazione.
L'opponente ha contestato l'esatto svolgimento della prestazione, sia con la missiva del 26.4.2013 sia con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. A nulla rileva, dunque, quanto evidenziato dall'opposta in ordine alla mancata contestazione della commissione ad essa opposta dell'opera di promozione, giacché il fatto costitutivo del credito risiede non solo nella conclusione del contratto di affidamento dell'incarico, ma anche nel corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico della
Controparte_2
Tanto evidenziato in ordine alle risultanze istruttorie, si rileva quanto segue.
In via preliminare, è infondata e deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
L'art. 2946 c.c., come noto, detta la regola generale della prescrizione decennale dei diritti (ivi compresi i diritti di credito), applicabile laddove la legge non disponga diversamente.
Nel caso di specie, la si è limitata ad affermare “l'intervenuta prescrizione del diritto Parte_1 derivante per prestazione d'opera” (pag. 2 della citazione), senza indicare in alcun modo il termine di prescrizione ritenuto applicabile e l'eventuale prova dell'inerzia dell'odierna opposta.
Il riferimento alla qualificazione del contratto come contratto d'opera, tuttavia, consente di soffermarsi sulla inapplicabilità della prescrizione presuntiva prevista per i soli contratti d'opera intellettuale dall'art. 2956 c.c.
La norma in esame sancisce, come noto, la prescrizione presuntiva triennale dei crediti dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese.
Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che - seppur il contratto di promozione commerciale nella G.D.O. sia un contratto atipico - la relativa causa consista nella promozione del prodotto sul mercato a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Il contratto di cui innanzi non può, pertanto, essere qualificato come contratto d'opera intellettuale, giacché manca l'elemento essenziale individuato dall'art. 2230 c.c. In altri termini, l'obbligazione di “promozione” gravante sulla non può essere qualificata come prestazione Controparte_2 intellettuale, mancandone il requisito fondamentale (l'opera dell'intelletto, per l'appunto) ed essendo invece una mera operazione commerciale. Il credito derivante dal contratto è, pertanto, soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Altrettanto infondata è l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. sollevata dalla odierna opposta.
Il contratto di appalto, infatti, è costituito (come noto) dall'assunzione - da parte dell'appaltatore - del compimento di un'opera o della prestazione di un servizio, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.
Si è già evidenziato che il contratto di promozione costituisce un contratto atipico, caratterizzato soventemente da elementi più complessi rispetto al sinallagma costituito dallo scambio della prestazione verso il pagamento del prezzo.
Il fenomeno della promozione commerciale può intendersi genericamente riferito a tutte quelle attività che consentono al produttore di raggiungere il consumatore finale dei beni (o dei servizi) prodotti. Si tratta, in altri termini, di un'operazione economica i cui contenuti possono essere variabili, non più soltanto con una funzione di scambio ma anche con l'assunzione di impegni di diverso genere, anche attraverso la realizzazione di un'apposita indagine di mercato volta a verificare l'effettiva possibilità di introdurre un determinato prodotto nell'ambito del mercato di riferimento (in base alla tipologia merceologica, all'analisi dei consumatori finali, alla verifica delle condizioni di mercato, anche con riferimento a determinati segmenti territoriali).
In altri termini, il contratto di promozione non può essere qualificato come contratto di appalto, in ragione della difformità della funzione degli stessi e della relativa obbligazione: mentre il contratto di appalto fa sorgere un'obbligazione di risultati (a rischio - tecnico - dell'appaltatore), da quello di promozione nasce esclusivamente un'obbligazione di mezzi.
Ne deriva l'inapplicabilità della disciplina specificamente dettata per il contratto di appalto dagli artt. 1655 ss. c.c., ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1667 c.c. in ordine agli obblighi di denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera gravanti sul committente ed al relativo termine di decadenza.
Risolte le questioni preliminari sollevate dalle parti, si può passare all'esame della sussistenza del credito fatto valere dalla ed alla relativa quantificazione. Controparte_2
La sussistenza del contratto costituisce, come già evidenziato, fatto non contestato dalle parti (e, anzi, espressamente riconosciuto da entrambe) e, dunque, seppur in assenza di accordo scritto, può essere posta alla base della presente decisione anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sono state, invece, contestate dall'opponente la corretta esecuzione della prestazione a carico dell'opposta e la quantificazione del relativo credito. Per quanto attiene all'esatto adempimento della prestazione gravante sulla Controparte_2 quest'ultima ha dedotto lo svolgimento dell'attività di promozione dei prodotti della in Parte_1 conformità al contratto.
In particolare, l'Opposta ha evidenziato che entrambi i propri testi hanno “riferito che per quanto in loro conoscenza non risulta che abbia mosso contestazioni” (pag. 3 della comparsa conclusionale Parte_1 della , a fronte dell'invio alla società opponente del consuntivo relativo alle Controparte_2 due rilevazioni effettuate nel mese di luglio 2009 e della relativa fattura.
La ha poi allegato una missiva ricevuta a mezzo email e trasmessa Controparte_2 dall'Opponente, a firma del dipendente di ques'ultima, sig. con cui questi confermava Parte_3
“l'operazione di rilevazione e acquisto di nr.4 bottiglie di olio ex. Antiche Anfore lt.1 nei pdv di Roma e
Milano e su tutti i Pdv della Toscana nelle seguenti due settimane: dal 13/7 al 18/7 e dal 27/7 al 31/07/09.
Le bottiglie con tutti gli scontrini verranno ritirati da un ns. mezzo dal domicilio o indirizzo che vi sarà comunicato. Vi sarà rimborsato il valore facciale degli scontrini” (all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
Anche l'email del 24.7.2009 (all. 9 alla comparsa di costituzione e risposta), a firma del sig. Parte_3 costituisce documento proveniente dalla con cui il dipendente di quest'ultima ha chiesto Parte_1
l'anticipo degli scontrini dei punti vendita dove sono stati effettuati gli acquisti delle bottiglie, oltre che un diverso posizionamento delle bottiglie a scaffale. Con la stessa comunicazione, il sig. ha Parte_3 chiesto di procedere (per le rilevazioni successive) a prelevare 4 bottiglie anziché 7.
Con l'email del 27.8.2009 (all. 16 alla comparsa di costituzione e risposta), infine, il sig. ha Parte_3 chiesto modalità differenti di ritiro della merce.
La documentazione depositata dall'Opposta si completa poi con email di provenienza di quest'ultima, indirizzate alla e inviate tra luglio 2009 e settembre 2009, tutte in relazione alla esecuzione Parte_1 del contratto di promozione (all. 8, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento al valore probatorio di detta documentazione, si evidenzia quanto segue.
Come noto, l'art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in merito a più riprese, statuendo che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. n. 11606/2018, conforme Cass. n.
19155/2019). Nel processo civile, pertanto, le mail (al pari degli sms) hanno piena efficacia di prova e, per il disconoscimento di queste comunicazioni, colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà. In particolare, il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La contestazione del messaggio di posta elettronica, pertanto, va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Peraltro, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità ed immodificabilità” (Cass., 21.5.2024, n. 14046).
L'odierna opposta ha, pertanto, dato prova dell'effettivo adempimento della prestazione e della relativa informativa costante all'opponente che, d'altra parte, si è limitata a lamentare la provenienza unilaterale della corrispondenza, senza offrire alcun supporto alla propria doglianza.
Per altro verso, l'opponente non ha nemmeno contestato il difetto di rappresentanza del proprio dipendente (sig. a interloquire con la e, dunque, tale profilo non Parte_3 Controparte_2 costituisce oggetto di accertamento da parte di questo giudicante.
Per quanto attiene alla quantificazione del credito, contestata dalla la Parte_1 Controparte_2 ha rilevato di aver riportato in fattura “il costo sopportato per l'acquisto del prodotto e il compenso
[...] per l'attività di merchandising svolta” (pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta), senza tuttavia specificare l'esatto importo di ciascuna delle due voci di fattura.
Dall'analisi della fattura n. 2431/2009, si evince che la stessa è costituita da una voce di costo per €.
1.928,50 (costituita dall'acquisto di 290 unità per un costo di €. 6,65 ciascuna) e dalla voce relativa al compenso in qualità merchandiser dell'importo di €. 1.456,00 (costituita moltiplicando 104 unità per il costo unitario di €. 14,00).
In assenza di pattuizione scritta in ordine all'importo dovuto, spetta al Giudice valutare nel merito la congruità di quanto richiesto dall'odierna opposta.
Il compenso in qualità merchandiser appare in linea con la fattura n. 1415/2009, emessa dalla stessa nei confronti della e non contestata da quest'ultima, che ha Controparte_2 Parte_1 provveduto al relativo saldo in data 4.1.2010 - ossia dopo l'emissione della fattura oggi contestata - come si evince dal relativo rapporto di mastro depositato in atti dall'opposta (all. 6-ter alla comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_2 Per quanto attiene, invece, al costo per l'acquisto delle merci, la ha prodotto Controparte_2 fatture nell'ambito del procedimento monitorio e schede contabili relative al rapporto con la PAM da cui si evincono costi per l'acquisto di merci dell'importo di €. 1.877,83.
Si ritiene, pertanto, fondato il credito nella minor misura di €. 3.333,83 oltre IVA all'aliquota in vigore al momento dell'emissione della fattura (20%), per il complessivo importo di €. 4.000,60 su cui dovranno essere calcolati gli interessi dal 1.12.2009 al 31.12.2013 ex. lgs. n. 231/2002 (€. 1.297,39), oltre interessi dal 1.1.2014 fino alla data odierna (€. 3.720,39) e quelli ulteriori fino al soddisfo.
La domanda riconvenzionale proposta dall'odierna convenuta, infine, è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 96, I co. c.p.c., come noto, sanziona il comportamento caratterizzato da mala fede e colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.
In questo contesto, il giudice rende la condanna ex art. 96 c.p.c. esclusivamente su richiesta della parte, giacché l'inciso “d'ufficio” si riferisce solo alla quantificazione del risarcimento del danno.
La facoltà concessa al giudice dalla norma in esame “risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne
l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo” (Cass. civ., II sez., 15.12.2023, n. 35188).
In altri termini, non ogni soccombenza totale comporta l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., dovendo chi ne chiede la pronuncia dimostrare l'effettivo pregiudizio sofferto, “perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. civ., I sez.,
12.7.2023, n. 19948).
Quanto alle spese processuali, il rigetto della domanda comporta la condanna alle stesse liquidate in forza del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, in rapporto alla determinazione del valore della causa (€. 5.297,99 oltre interessi), in €. 5.070,00 a cui applicare una riduzione del 25% ex art. 19 del
D.M. n. 55/2014 - in ragione del valore dell'affare (di poco rientrante nella finca di valori superiori ad €.
5.200,00) e della mancata accettazione delle proposte transattive formulate dall'Opponente - in €.
3.802,50, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla (già , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1382/2014, reso in data 1 aprile 2014 dal Tribunale di Bari, limitatamente all'importo di €. 5.297,99 (€. 4.000,60 oltre interessi dal 1.12.2009 al 31.12.2013 ex. lgs. n. 231/2002 nella misura €. 1.297,39), oltre interessi dal
1.1.2014 fino alla data odierna (€. 3.720,39) e interessi ulteriori fino al soddisfo, oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in €. 930,00 (di cui €. 130,00 per esborsi), IVA e CAP come per legge;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Parte_1 della delle spese processuali liquidate in complessive €. 3.802,50, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta ex art. 96 c.p.c. dalla Controparte_2
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 29 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv. OV UC ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Avv.
ST OV UC, ha pronunciato la seguente la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al nr. 10158/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi riservata in decisione come da verbale,
TRA la (C.F. e partita IVA: ), già denominata con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
Bitonto (BA), Strada Privata Crocifisso n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Sofia Zaccheo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato, sito in Bari, alla Via Dante Alighieri n.
24;
- attrice - contro la (partita IVA: ), con sede legale in Casamassima (BA), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv.
BE AN ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso avvocato, sito in Putignano
(BA), in Viale C. Colombo n. 23;
- convenuta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1382/2014 reso dal Tribunale di Bari in data 1 aprile
2014.
All'udienza del 5 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori di parte attrice, come trascritte nel relativo verbale, la causa é stata riservata in decisione, all'esito della camera di consiglio previa lettura del dispositivo e deposito della sentenza, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli atti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo. Con atto di citazione del 16 giugno 2014, notificato in data 17 giugno 2014, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1382/2014, reso in data 1.4.2014 e notificato il 13.5.2014, con cui il Tribunale di Bari aveva ingiunto all'opponente il pagamento - in favore della
[...]
- della somma di €. 5.378,36 oltre interessi come da domanda e spese del giudizio Controparte_2 monitorio liquidate in €. 930,00 (di cui €. 130,00 per esborsi), oltre IVA e CAP come per legge.
In particolare, la aveva chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo deducendo: Controparte_2
i) di aver svolto in favore della “attività promozionali di rivelazione catena PAM”, emettendo Parte_1 in ragione di dette attività la fattura n. 2431 del 30.9.2009, del complessivo importo di €. 4.061,40; ii) di non aver ricevuto il relativo pagamento;
iii) di aver invitato la , con missive del 22.3.2013 e del Parte_2
25.4.2013, ad effettuare il pagamento, senza successo;
iv) di aver diritto ad ottenere il pagamento dell'importo di €. 4.061,40 oltre interessi fino al 31.12.2013, quantificati in €. 1.316,96, ed interessi successivi dal 1.1.2014 e fino al soddisfo.
La con l'atto di citazione, ha sostenuto di non essersi mai obbligata alla corresponsione di Parte_1 un compenso in favore dell'odierna opposta nella misura indicata in fattura da quest'ultima, eccependo la carenza di prove in ordine alla sussistenza dell'obbligazione ed alla quantificazione operata dall'odierna convenuta.
L'opponente ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito, trattandosi di un diritto di credito derivante da prestazione d'opera ed atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del pedissequo provvedimento monitorio (avvenuta in data 13.5.2014).
L'odierna attrice ha altresì evidenziato la carenza di prova scritta del credito ex art. 633, I co., n. 1 c.c., in quanto la fattura emessa dalla non avrebbe integrato documentazione idonea Controparte_2
a tal fine.
In fatto, la ha dedotto: i) di commercializzare olio ed altri prodotti alimentari;
ii) di rivolgersi Parte_1 ad agenzie di pubblicità e promozione al fine di promuovere la propria attività e le relative vendite;
iii) che l'inserimento del proprio prodotto nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata avviene solo all'esito di trattative e di valutazione in ordine ai risultati della vendita del prodotto;
iv) di aver commissionato all'odierna opposta l'attività relativa alla cura degli acquisti, a fini promozionali, dei propri prodotti presso l'operatore PAM;
v) che detta attività non era stata svolta dalla società convenuta;
vi) che la PAM non aveva inserito i prodotti presso i propri punti vendita, con conseguente danno Pt_1 per l'odierna attrice, giustificando il mancato inserimento in ragione della “effettuazione di acquisti per importi rilevanti da parte di un'agenzia commerciale nel periodo di primo inserimento”; vii) che, dunque, nel periodo di primo inserimento, i prodotti erano stati acquistati dall'odierna opposta, che dunque non avrebbe effettuato la propria prestazione promozionale;
viii) di aver contestato la prima richiesta di pagamento del 26.4.2013, chiedendo alla Creditrice la trasmissione dei documenti a supporto del credito, trasmessi poi in data 6.6.2013; ix) che da detta documentazione sarebbe emersa la mancata prestazione dell'obbligazione da parte della con conseguente inadempimento ex art. 1218 Controparte_2
c.c.
In ragione di quanto innanzi, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“
1. revocare, annullare e porre nel nulla il d.i. n. 1382/2014, emesso dal Tribunale di Bari, depositato in
Cancelleria il 1°/4/2014, in accoglimento del ricorso ex art. 633 c.p.c., nel giudizio rubricato sub n.
3704/14 R.G., in quanto infondato, inammissibile e nullo, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede;
2. nel merito, accertare e dichiarare che alcuna prestazione contrattuale è stata resa dalla opposta in favore della ovvero, in via gradata, l'inadempimento contrattuale della opposta, con ogni Parte_1 conseguenza e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fondatezza della eccezione spiegata dalla opponente;
3. in ogni caso, rigettare la avversa domanda di pagamento perché comunque ed in ogni caso, palesemente infondata, sia in punto di fatto, che di diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa che precede;
4. in via gradata, rideterminare le somme eventualmente dovute dalla in conseguenza degli Parte_1 inadempimenti denunciati, ove provata dalla opposta la prestazione dedotta;
5. con vittoria di spese e competenze di causa”.
La si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2 in data 24.10.2014, chiedendo: i) in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto;
ii) nel merito, in via preliminare, l'accertamento della decadenza della dalla garanzia per vizi ex art. 1667 e ss. c.c.; iii) il rigetto dell'opposizione proposta Parte_1 dalla e di ogni ulteriore domanda proposta da quest'ultima; iv) la condanna, in via Parte_1 riconvenzionale, della al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., quantificati nella misura di Parte_1
€. 2.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
v) la condanna dell'odierna opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
La società convenuta, in particolare, ha dedotto in fatto: i) di aver svolto le attività promozionali di rilevazione dei prodotti dell'opponente presso la catena PAM, emettendo in ragione di dette attività la fattura n. 2431 del 30.9.2009, al cui pagamento la avrebbe dovuto provvedere nel termine di Parte_1
60 giorni dall'emissione della fattura;
ii) di aver sollecitato il pagamento con missiva inviata in data
22.3.2013 e successivamente prodotto i documenti a sostegno del proprio diritto di credito in data
6.6.2013; iii) di aver, pertanto, depositato ricorso per decreto ingiuntivo.
In diritto, la ha: Controparte_2
i) rilevato l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto di credito, in quanto soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, interrotto per la prima volta con la missiva del 22.3.2014;
ii) eccepito l'intervenuta decadenza dell'odierna opponente dalla garanzia per vizi ex artt. 1667 ss. c.c. in relazione al mancato svolgimento dell'attività promozionale da parte di essa opposta, dovendo il contratto tra le parti essere qualificato come contratto di appalto di servizi, come tale assoggettato alla disciplina dettata dagli artt. 1667 ss. c.c. e, dunque, al termine di 60 giorni dalla scoperta per la denunzia dei vizi e delle difformità da parte del committente;
iii) dedotto l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla per aver essa opposta Parte_1 compiutamente eseguito le obbligazioni a proprio carico secondo le indicazioni dell'odierna attrice, come risulta dalle rilevazioni e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti;
iv) evidenziato l'infondatezza delle doglianze dell'opponente in merito alla quantificazione del credito e degli interessi;
v) chiesto la condanna dell'odierna attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., quantificato in €.
2.000,00 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale.
Con provvedimento reso in data 30.9.2015, il Giudice avv. Vito Antonio Benedizione ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività proposta dall'odierna opposta con la propria comparsa di costituzione e risposta, fissando l'udienza del 18.11.2015 per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 18.11.2015, assegnati i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 18.5.2016.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie istruttorie, chiedendo l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi.
Espletata la prova orale, pervenuta la causa da altro giudicante, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
Con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese evidenziato che - nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
In altri termini, chi agisce per il pagamento di corrispettivi per prestazioni che afferma eseguite è tenuto a fornire prova della loro esatta esecuzione, onere che nell'opposizione a decreto ingiuntivo compete in linea di principio a parte convenuta opposta in quanto riveste il ruolo processuale di attrice sostanziale nel passaggio dalla sommarietà della fase monitoria alla cognizione piena del giudizio di opposizione. Al convenuto opposto spetta fornire prova dell'esecuzione dell'opera per il cui pagamento agisce in giudizio mentre all'attore opponente, occorrendo, spetta la prova del pagamento integrale del corrispettivo pattuito.
Infatti, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si verifichi lo spostamento della competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con
l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del simultaneus processus” (Cass. civ., II sez., 4.3.2020, n. 6091).
La Corte di Cassazione ha rilevato, dunque, che i documenti di provenienza unilaterale dal creditore - quali le fatture commerciali “non sottoscritti dall'acquirente - allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito
(o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c.” (Cass. civ., III sez., 12.7.2023, n. 19944; Cass. civ., II sez.,
4.10.2024, n. 26048).
Tanto chiarito in via di inquadramento generale per quanto attiene agli oneri probatori ricadenti sulle parti, occorre precisare quanto segue in ordine alle risultanze dell'attività istruttoria compiuta nell'ambito del presente giudizio.
L'interrogatorio formale della legale rappresentante della assunto all'udienza del 5.7.2017, Parte_1 non consente di superare quanto documentalmente provato, in particolare con riferimento alla missiva del
9.7.2009 di “rilevazione e acquisto prodotti” (all. 7 del fascicolo di parte opposta). Sotto altro profilo, la legale rappresentante di parte opponente ha espressamente dichiarato che “era stato dato incarico di acquistare il nostro prodotto in vendita in tali supermercati dalla catena PAM al fine di evidenziare un interesse pubblico all'acquisto”.
La prova espletata a mezzo del teste sig.ra all'udienza del 2.5.2018 ha confermato Testimone_1 che la fattura n. 1415 del 30.5.2009 è stata emessa in relazione della “attività di rilevazione” presso la catena PAM.
Durante l'interrogatorio formale reso all'udienza del 3.10.2018, il legale rappresentante della
[...]
sig. si è limitato (per quanto qui rileva) a dichiarare la falsità di Controparte_2 Testimone_2 quanto indicato nella circostanza n. 8) della memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. della Parte_1
(“verificato che nei primi mesi del 2009 le vendite dei prodotti presso i supermercati Pam non Pt_1 avevano raggiunto i limiti utili per il collocamento in pianta stabile nelle vendite dell'operatore commerciale, la richiedeva all'agenzia di promozione nella persona del Suo Pt_1 CP_2 amministratore, ancora nei primi mesi del 2009, di effettuare, in aggiunta alle attività di merchandising svolte e ormai esaurite, l'acquisto di prodotti a marchio attraverso alcune “massaie”, all'uopo Pt_1 espressamente contattate dalla e indotte ad effettuare acquisiti predeterminati, così che CP_2
l'operatore della GDO registrasse le vendite e si inducesse a inserire stabilmente il prodotto nei propri scaffali per la vendita”). La prova espletata a mezzo del teste sig. , escusso all'udienza del 5.6.2019, ha confermato Testimone_3 lo svolgimento dell'attività indicata nella fattura n. 2431/2009, precisando di non avervi materialmente assistito e, tuttavia, di non rilevare anomalie nella relativa documentazione.
Alla successiva udienza del 16.2.2022 il teste di parte opponente, sig.ra , ha invece Controparte_3 affermato la veridicità di quanto indicato al punto 8) della memoria ex art. 183, VI co., n. 2 c.p.c. della
(e precedentemente negato dal sig. . Parte_1 Tes_2
Quanto alle risultanze dell'interrogatorio formale, le stesse possono assumere valore probatorio solo nei limiti previsti per l'incombente e quindi in relazione alle sole dichiarazioni che il legale rappresentante renda a sé sfavorevoli ed in questa prospettiva non forniscono elementi rilevanti ai fini di causa.
Peraltro, l'unica circostanza ammessa dalla legale rappresentante della riguarda il Parte_1 conferimento dell'incarico all'acquisto dei prodotti presso i supermercati della catena PAM che, tuttavia, non ha mai costituito oggetto di contestazione.
L'opponente ha contestato l'esatto svolgimento della prestazione, sia con la missiva del 26.4.2013 sia con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. A nulla rileva, dunque, quanto evidenziato dall'opposta in ordine alla mancata contestazione della commissione ad essa opposta dell'opera di promozione, giacché il fatto costitutivo del credito risiede non solo nella conclusione del contratto di affidamento dell'incarico, ma anche nel corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico della
Controparte_2
Tanto evidenziato in ordine alle risultanze istruttorie, si rileva quanto segue.
In via preliminare, è infondata e deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
L'art. 2946 c.c., come noto, detta la regola generale della prescrizione decennale dei diritti (ivi compresi i diritti di credito), applicabile laddove la legge non disponga diversamente.
Nel caso di specie, la si è limitata ad affermare “l'intervenuta prescrizione del diritto Parte_1 derivante per prestazione d'opera” (pag. 2 della citazione), senza indicare in alcun modo il termine di prescrizione ritenuto applicabile e l'eventuale prova dell'inerzia dell'odierna opposta.
Il riferimento alla qualificazione del contratto come contratto d'opera, tuttavia, consente di soffermarsi sulla inapplicabilità della prescrizione presuntiva prevista per i soli contratti d'opera intellettuale dall'art. 2956 c.c.
La norma in esame sancisce, come noto, la prescrizione presuntiva triennale dei crediti dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese.
Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che - seppur il contratto di promozione commerciale nella G.D.O. sia un contratto atipico - la relativa causa consista nella promozione del prodotto sul mercato a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Il contratto di cui innanzi non può, pertanto, essere qualificato come contratto d'opera intellettuale, giacché manca l'elemento essenziale individuato dall'art. 2230 c.c. In altri termini, l'obbligazione di “promozione” gravante sulla non può essere qualificata come prestazione Controparte_2 intellettuale, mancandone il requisito fondamentale (l'opera dell'intelletto, per l'appunto) ed essendo invece una mera operazione commerciale. Il credito derivante dal contratto è, pertanto, soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale.
Altrettanto infondata è l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. sollevata dalla odierna opposta.
Il contratto di appalto, infatti, è costituito (come noto) dall'assunzione - da parte dell'appaltatore - del compimento di un'opera o della prestazione di un servizio, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.
Si è già evidenziato che il contratto di promozione costituisce un contratto atipico, caratterizzato soventemente da elementi più complessi rispetto al sinallagma costituito dallo scambio della prestazione verso il pagamento del prezzo.
Il fenomeno della promozione commerciale può intendersi genericamente riferito a tutte quelle attività che consentono al produttore di raggiungere il consumatore finale dei beni (o dei servizi) prodotti. Si tratta, in altri termini, di un'operazione economica i cui contenuti possono essere variabili, non più soltanto con una funzione di scambio ma anche con l'assunzione di impegni di diverso genere, anche attraverso la realizzazione di un'apposita indagine di mercato volta a verificare l'effettiva possibilità di introdurre un determinato prodotto nell'ambito del mercato di riferimento (in base alla tipologia merceologica, all'analisi dei consumatori finali, alla verifica delle condizioni di mercato, anche con riferimento a determinati segmenti territoriali).
In altri termini, il contratto di promozione non può essere qualificato come contratto di appalto, in ragione della difformità della funzione degli stessi e della relativa obbligazione: mentre il contratto di appalto fa sorgere un'obbligazione di risultati (a rischio - tecnico - dell'appaltatore), da quello di promozione nasce esclusivamente un'obbligazione di mezzi.
Ne deriva l'inapplicabilità della disciplina specificamente dettata per il contratto di appalto dagli artt. 1655 ss. c.c., ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1667 c.c. in ordine agli obblighi di denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera gravanti sul committente ed al relativo termine di decadenza.
Risolte le questioni preliminari sollevate dalle parti, si può passare all'esame della sussistenza del credito fatto valere dalla ed alla relativa quantificazione. Controparte_2
La sussistenza del contratto costituisce, come già evidenziato, fatto non contestato dalle parti (e, anzi, espressamente riconosciuto da entrambe) e, dunque, seppur in assenza di accordo scritto, può essere posta alla base della presente decisione anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Sono state, invece, contestate dall'opponente la corretta esecuzione della prestazione a carico dell'opposta e la quantificazione del relativo credito. Per quanto attiene all'esatto adempimento della prestazione gravante sulla Controparte_2 quest'ultima ha dedotto lo svolgimento dell'attività di promozione dei prodotti della in Parte_1 conformità al contratto.
In particolare, l'Opposta ha evidenziato che entrambi i propri testi hanno “riferito che per quanto in loro conoscenza non risulta che abbia mosso contestazioni” (pag. 3 della comparsa conclusionale Parte_1 della , a fronte dell'invio alla società opponente del consuntivo relativo alle Controparte_2 due rilevazioni effettuate nel mese di luglio 2009 e della relativa fattura.
La ha poi allegato una missiva ricevuta a mezzo email e trasmessa Controparte_2 dall'Opponente, a firma del dipendente di ques'ultima, sig. con cui questi confermava Parte_3
“l'operazione di rilevazione e acquisto di nr.4 bottiglie di olio ex. Antiche Anfore lt.1 nei pdv di Roma e
Milano e su tutti i Pdv della Toscana nelle seguenti due settimane: dal 13/7 al 18/7 e dal 27/7 al 31/07/09.
Le bottiglie con tutti gli scontrini verranno ritirati da un ns. mezzo dal domicilio o indirizzo che vi sarà comunicato. Vi sarà rimborsato il valore facciale degli scontrini” (all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta).
Anche l'email del 24.7.2009 (all. 9 alla comparsa di costituzione e risposta), a firma del sig. Parte_3 costituisce documento proveniente dalla con cui il dipendente di quest'ultima ha chiesto Parte_1
l'anticipo degli scontrini dei punti vendita dove sono stati effettuati gli acquisti delle bottiglie, oltre che un diverso posizionamento delle bottiglie a scaffale. Con la stessa comunicazione, il sig. ha Parte_3 chiesto di procedere (per le rilevazioni successive) a prelevare 4 bottiglie anziché 7.
Con l'email del 27.8.2009 (all. 16 alla comparsa di costituzione e risposta), infine, il sig. ha Parte_3 chiesto modalità differenti di ritiro della merce.
La documentazione depositata dall'Opposta si completa poi con email di provenienza di quest'ultima, indirizzate alla e inviate tra luglio 2009 e settembre 2009, tutte in relazione alla esecuzione Parte_1 del contratto di promozione (all. 8, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento al valore probatorio di detta documentazione, si evidenzia quanto segue.
Come noto, l'art. 2712 c.c. stabilisce che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in merito a più riprese, statuendo che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppur privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. n. 11606/2018, conforme Cass. n.
19155/2019). Nel processo civile, pertanto, le mail (al pari degli sms) hanno piena efficacia di prova e, per il disconoscimento di queste comunicazioni, colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare, con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà. In particolare, il messaggio di posta elettronica costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La contestazione del messaggio di posta elettronica, pertanto, va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Peraltro, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità ed immodificabilità” (Cass., 21.5.2024, n. 14046).
L'odierna opposta ha, pertanto, dato prova dell'effettivo adempimento della prestazione e della relativa informativa costante all'opponente che, d'altra parte, si è limitata a lamentare la provenienza unilaterale della corrispondenza, senza offrire alcun supporto alla propria doglianza.
Per altro verso, l'opponente non ha nemmeno contestato il difetto di rappresentanza del proprio dipendente (sig. a interloquire con la e, dunque, tale profilo non Parte_3 Controparte_2 costituisce oggetto di accertamento da parte di questo giudicante.
Per quanto attiene alla quantificazione del credito, contestata dalla la Parte_1 Controparte_2 ha rilevato di aver riportato in fattura “il costo sopportato per l'acquisto del prodotto e il compenso
[...] per l'attività di merchandising svolta” (pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta), senza tuttavia specificare l'esatto importo di ciascuna delle due voci di fattura.
Dall'analisi della fattura n. 2431/2009, si evince che la stessa è costituita da una voce di costo per €.
1.928,50 (costituita dall'acquisto di 290 unità per un costo di €. 6,65 ciascuna) e dalla voce relativa al compenso in qualità merchandiser dell'importo di €. 1.456,00 (costituita moltiplicando 104 unità per il costo unitario di €. 14,00).
In assenza di pattuizione scritta in ordine all'importo dovuto, spetta al Giudice valutare nel merito la congruità di quanto richiesto dall'odierna opposta.
Il compenso in qualità merchandiser appare in linea con la fattura n. 1415/2009, emessa dalla stessa nei confronti della e non contestata da quest'ultima, che ha Controparte_2 Parte_1 provveduto al relativo saldo in data 4.1.2010 - ossia dopo l'emissione della fattura oggi contestata - come si evince dal relativo rapporto di mastro depositato in atti dall'opposta (all. 6-ter alla comparsa di costituzione e risposta della . Controparte_2 Per quanto attiene, invece, al costo per l'acquisto delle merci, la ha prodotto Controparte_2 fatture nell'ambito del procedimento monitorio e schede contabili relative al rapporto con la PAM da cui si evincono costi per l'acquisto di merci dell'importo di €. 1.877,83.
Si ritiene, pertanto, fondato il credito nella minor misura di €. 3.333,83 oltre IVA all'aliquota in vigore al momento dell'emissione della fattura (20%), per il complessivo importo di €. 4.000,60 su cui dovranno essere calcolati gli interessi dal 1.12.2009 al 31.12.2013 ex. lgs. n. 231/2002 (€. 1.297,39), oltre interessi dal 1.1.2014 fino alla data odierna (€. 3.720,39) e quelli ulteriori fino al soddisfo.
La domanda riconvenzionale proposta dall'odierna convenuta, infine, è infondata e deve essere rigettata.
L'art. 96, I co. c.p.c., come noto, sanziona il comportamento caratterizzato da mala fede e colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.
In questo contesto, il giudice rende la condanna ex art. 96 c.p.c. esclusivamente su richiesta della parte, giacché l'inciso “d'ufficio” si riferisce solo alla quantificazione del risarcimento del danno.
La facoltà concessa al giudice dalla norma in esame “risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226
e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne
l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo” (Cass. civ., II sez., 15.12.2023, n. 35188).
In altri termini, non ogni soccombenza totale comporta l'applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., dovendo chi ne chiede la pronuncia dimostrare l'effettivo pregiudizio sofferto, “perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass. civ., I sez.,
12.7.2023, n. 19948).
Quanto alle spese processuali, il rigetto della domanda comporta la condanna alle stesse liquidate in forza del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, in rapporto alla determinazione del valore della causa (€. 5.297,99 oltre interessi), in €. 5.070,00 a cui applicare una riduzione del 25% ex art. 19 del
D.M. n. 55/2014 - in ragione del valore dell'affare (di poco rientrante nella finca di valori superiori ad €.
5.200,00) e della mancata accettazione delle proposte transattive formulate dall'Opponente - in €.
3.802,50, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla (già , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1 pro tempore, nei confronti della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, così provvede:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto, conferma parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1382/2014, reso in data 1 aprile 2014 dal Tribunale di Bari, limitatamente all'importo di €. 5.297,99 (€. 4.000,60 oltre interessi dal 1.12.2009 al 31.12.2013 ex. lgs. n. 231/2002 nella misura €. 1.297,39), oltre interessi dal
1.1.2014 fino alla data odierna (€. 3.720,39) e interessi ulteriori fino al soddisfo, oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in €. 930,00 (di cui €. 130,00 per esborsi), IVA e CAP come per legge;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Parte_1 della delle spese processuali liquidate in complessive €. 3.802,50, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta ex art. 96 c.p.c. dalla Controparte_2
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 29 ottobre 2025
Il G.O.P.
Avv. OV UC ST