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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1091/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in GENOVA (GE) il Parte_1 C.F._1
25/05/1971
(COD. FISC: ) nato in TR (CZ) il Parte_2 C.F._2
05/12/1940
(COD. FISC: ) nato in PALMI (RC) il Parte_3 C.F._3
17/02/1942 - elettivamente domiciliati presso il difensore in P.ZZA MARCONI N. 1/4
SAVONA - rappresentato e difesi dall'Avv. MAGI ALBERTO appellanti nei confronti di
(COD. FISC. Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA CECCARDI 4/19 16100 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv./dagli Avv.ti RIVELLINI ANDREA appellata
1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti : Parte_4 Pt_3 Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, in via preliminare, sospendere, a norma degli artt. 283 e 351 cpc, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (sentenza n. 1114/
2023 (repert. 1267/ 2023 del 11.05.2023) emessa dal Tribunale di Genova in data
10/05/2023 nella causa civile n. 2310/ 2020), sussistendo gravi e fondati motivi;
nel merito in via principale previo accertamento che le fideiussione omnibus sottoscritta dagli attori opponenti, a favore di sono conformi al modello di Controparte_2
“Fideiussione Omnibus” predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o annullabilità di dette fideiussioni ex artt. 100 e 101 del Trattato UE
e artt. 2 e 3 L. 10.10.1990 n. 287 ed ex artt. 1418 e 1343 c.c. per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione per i motivi di cui in narrativa mandando assolti i ricorrenti da qualsivoglia domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e per i motivi tutti di cui in narrativa;
In via subordinata, dichiarare ex art. 1419 c.c. la nullità parziale della clausola n. 6 e 7 di deroga all'art. 1957 c.c. e delle clausole n. 2 e 9 contenute nelle fideiussioni sottoscritte dagli attori opponenti per violazione degli artt 100 e 101 del Trattato UE e artt. 2 e 3 della
L. 10.10.1990 n. 287 in quanto attuativa del Modello ABI di Fideiussione e, per CP_3
l'effetto, accertare e dichiarare I'intervenuta decadenza della convenuta opposta di escutere le fideiussioni ominubus sottoscritte dagli attori opponenti, in conseguenza dello spirare del termine di cui all'art. 1957 c.c. per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto perchè infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto ed in diritto e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione per i motivi di cui in narrativa mandando assolti i ricorrenti da qualsivoglia domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata e per i motivi tutti di cui in narrativa;
- Riformare completamente la sentenza impugnata in punto spese e in ogni caso con vittoria delle spese e compensi dei due gradi di giudizio".
In via istruttoria
- Si insta affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia acquisire, ove ritenuto opportuno, la documentazione di cui alla procedura esecutiva n. 680/ 2018 Tribunale di Genova Sez. VII
Civile Ufficio Esecuzioni Immobiliare
2 - Si insiste per ammissione di CTU diretta ad accertare la conformità della fideiussione omnibus a firma dei Sigg. , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui è causa allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed in particolare la presenza nella fideiussione omnibus a firma dei Sigg. , Parte_1 Parte_2
, di cui è causa degli art. 2, 6, 9 (cd Clausole di
[...] Parte_3 reviviscenza, di sopravvenienza e di deroga all'art. 1957 c.c.) di cui allo schema di fideiussione omnibus predisposto da 2003.” CP_4
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria CP_1
istanza (anche istruttoria), azione, eccezione e deduzione reietta, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso: In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata delle parti appellanti poiché infondata in fatto e in diritto ed altresì rigettare le istanze istruttorie avversarie di acquisizione della documentazione relativa alla procedura esecutiva immobiliare n.” 680/2018 del Tribunale di Genova poiché inconferenti nonché rigettare l'istanza di licenziamento di c.t.u. poiché meramente defatigatoria ed esplorativa.
Nel merito:
- respingere integralmente le domande di parte appellante, poiché infondate e/o improvate, o come meglio visto e ritenuto, e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1114/2023 del Tribunale di Genova depositata in cancelleria in data
10/05/2023, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 157/2020 del Tribunale di
Genova
Con piena ed integrale vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese dell'esperita c.t.u. grafologica del giudizio di prime cure n. r.g. 2310/2020 del
Tribunale di Genova, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfetario per spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata « e e hanno Pt_1 Parte_2 Parte_3
proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 157/20, emesso nei loro confronti dal
Giudice Unico di questo Tribunale il 16/1/20, con cui gli è stato ordinato di pagare alla
[...]
485.039,26 euro, per il mancato versamento di rate del mutuo fondiario CP_5 dell'importo di 780.000,00 euro, stipulato il 9/1/09 tra la e il Banco di San Parte_5
Giorgio s.p.a..
Il credito residuo di tale finanziamento veniva prima preso in carico da Controparte_5
quale incorporante la che aveva a sua volta incorporato Controparte_6
il Banco di San Giorgio s.p.a..
3 A seguito di fusione per incorporazione di in Controparte_5 Controparte_7
quest'ultima ha ceduto vari crediti in sofferenza, tra cui quello per cui è causa, alla che agisce oggi tramite la sua mandataria . Controparte_1 Controparte_1
La legittimazione passiva degli odierni opponenti trae origine dalla loro qualità di garanti della in forza di contratto di fideiussione stipulato il 9/1/09. Parte_5
Si deve anzitutto procedere all'estromissione dal giudizio in base all'articolo 111 c.p.c. della originaria creditrice . Controparte_5
Con sentenza definitiva n. 1114/2023 del 10/05/2023, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: « DICHIARA l'estromissione di CP_5
RIGETTA l'opposizione contro il decreto ingiuntivo indicato nella motivazione, che
[...]
conferma e dichiara provvisoriamente esecutivo. CONDANNA gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della opposta quale mandataria di Controparte_1 [...]
- delle spese di c.t.u., liquidate con il decreto 3/11/22. - delle spese di lite della CP_1
presente fase di opposizione, che liquida in 22.450,00 euro per compensi, oltre accessori di legge».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto notificato in data 6/12/2023. Parte_6
Con comparsa si costituiva , la Controparte_1 quale instava per il rigetto dell'appello.
Infine, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, scambiate le memorie finali, all'esito dell'udienza in data 19/2/2025, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., il Consigliere Istruttore, con ordinanza /3/2025, riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – Così rubricato «A. PRIMO MOTIVO DI APPELLO- FIDEIUSSIONE
ORDINARIA NO FIDEIUSSIONE OMNIBUS» - Laddove «Si impugna la sentenza in oggetto nelle parti in cui il Giudice di prime cure testualmente afferma (pag.2): “La fideiussione in esame rientra, difatti, nello schema “ordinario” atteso che la garanzia copre solo il predetto contratto di mutuo fondiario, non emergendo alcun elemento testuale idoneo a ritenere che le parti abbiano inteso inserire nell'ambito dello stesso una clausola omnibus, riferita cioè a obbligazioni future”. Si chiede la modifica di tale parte in favore di una pronuncia che accerti e dichiari che la fideiussione di cui è causa non è una
4 fideiussione specifica ma bensì una fideiussione omnibus stante il tenore letterale della fideiussione di cui è causa» (v. alle pagg. 14 – 17 dell'atto di appello).
LA CORTE OSSERVA:
I) Si riproducono le parti di interesse delle fideiussioni oggetto di causa
All.. 5 a fascicolo monitorio UBI
All.. 6 a fascicolo monitorio UBI
All.. 7 a fascicolo monitorio UBI
5 II) Dall'esame di tali documente emerge che le fideiussioni non sono omnibus, ma rilasciate a garanzia di una specifica apertura di credito, in relazione alle quali la
Cassazione ha di recente statuito: “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca
d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (Cass. Sez. 1, 02/08/2024, n. 21841, Rv. 671967
– 01; v. Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 (Rv. 663507 - 01).
III) Tale orientamento – dal quale ad avviso degli appellanti si sarebbe discostata l'isolata pronuncia di cui alla sentenza n. 27243 del 21/10/2024 della Suprema Corte di
Cassazione, è stato ribadito dalle seguenti pronunce:
(i) ”In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della
Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass. Sez. 1, 16/10/2024, n. 26847,
Rv. 672503 - 01)
Cass. Sez. 3, 10/01/2025, n. 660, Rv. 673651 – 01 in motivazione: “Né, d'altro canto, la doglianza puntualizza ragioni che possano condurre questo Collegio a rivedere
6 l'orientamento, espresso dalle Sezioni Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità
– parziale - ex art. 2 l. n. 287/90 e 101 TFUE del contratto a valle attuativo della intesa anticoncorrenziale a monte e delle sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”.
(ii) Cass. Ord. Sez. 1 Num. 30383 Anno 2024 del: 25/11/2024: “Passando alla questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che, nell'ottica della pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e
7 non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
(iii) Cass. Ord. Sez. 1 Num. 1170 Anno 2025 del 17/01/2025: “Dopodiché occorre aggiungere … che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”.
2) SECONDO MOTIVO – così rubricato: «B. SECONDO MOTIVO DI APPELLO-
NULLITA' PARZIALE DELLE CLAUSOLE CONTRASTINTI CON L N. 287 DEL 1990 ART.
2 COMMA 2 LETT a) E ART. 101 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL'UNIONE EUROPEA APPLICABILE ALLE SOLE FIDEIUSSIONI E NON CP_3
ANCHE ALLE FIDEISUSSIONI SPECIFICHE» - Laddove «Si impugna la sentenza in oggetto nelle parti in cui il Giudice di prime cure testualmente afferma (pag. 2): “Tuttavia la sopra richiamata nullità opera unicamente con riferimento alle fideiussioni omnibus, non estendendosi quindi alle fideiussioni specifiche, come quella che ci occupa nel caso di specie …”. Si chiede la modifica di tale parte in favore di una pronuncia che attesti l'applicabilità anche alle fideiussioni specifiche e non solo a quelle omnibus del principio di diritto di cui alla sentenza della Cass. Sez. Unite 41994 / 2021 secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono dunque parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art., 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata» (v. alle pagg. 17 – 23 dell'atto di appello)..
. Parte_7
La non estensione alle fideiussioni specifiche dei principi stabiliti con riferimento alle feideiussioni omnibus (SU 41994/2021) è stata di recente ribadita dalla Giurispudenza citata in sede di esame del primo motivo di appello.
8 3) TERZO MOTIVO – così rubricato: «C. NULLITA' PARZIALE DELLA FIDEIUSSIONE DI
CUI è CAUSA- ovvero delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione / AVVENUTA
DECADENZA RISOLUZIONE DELLA FIDEIUSSIONE DI CUI è CAUSA EX ART. 1957
C.C.» - Laddove gli appellanti sostengono: «Orbene alla luce di quanto disposto dalla
Suprema Corte a Sez. Unite 41994/ 2021 e tenuto conto che nel caso di specie [nel]la fideiussione sono riportate letteralmente le clausole di cui agli artt. 2,6, e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, appare incontestabile che dovrà dichiarare la nullità parziale della fideiussione di cui è causa in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ovvero alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione di cui è causa» (v. alle pagg. 23 – 28 dell'atto di appello).
LA CORTE OSSERVA.
La nullità invocata dall'appellante dipende dall'applicabilità alle fideiussioni per cui è causa dei principi affermati dalla Giurisprudenza delle SU (sent. 41994/201), il che peraltro si deve escludere in quanto trattasi di fideiussioni specifiche, e non di fideiussioni omnibus.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possa applicare una diminuzione di circa il 30% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
P. Q. M.
9 La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_6 Parte_1
, avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 10/05/2023 dal
[...]
Tribunale di Genova, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna gli appellanti, in solido, a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 20.119,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 26/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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