TAR Milano, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1593
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza di motivazione

    La censura è assorbita dalla decisione di merito che ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento della fattispecie, della carenza di istruttoria, della perplessità, della erroneità dei presupposti e della illogicità manifesta

    La censura è priva di interesse alla decisione in quanto l’esito del ricorso è stato deciso nel merito. In ogni caso, l’esposto del 2022, pur dichiaratamente volto a sollecitare poteri sanzionatori, contestava nella sostanza l’assentibilità dei lavori con CI.

  • Rigettato
    Errata e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, nonché dell’art. 91 del Regolamento Edilizio - Violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 – Violazione dell’art. 4.7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole - Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento della fattispecie nonché del difetto di istruttoria

    Le opere sono state correttamente annoverate tra quelle di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3.1.b del DPR 380/01, in quanto necessarie per rinnovare e integrare servizi tecnologici senza alterare la volumetria complessiva. Il locale caldaia è qualificabile come volume tecnico. Le censure dei ricorrenti sono astratte e generiche, prive di supporto tecnico idoneo a dimostrare la qualificazione come nuova costruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1593
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1593
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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