Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01593/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02940/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2940 del 2022, proposto da
IO ST, OS ES, AR NC, VR GI GI, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel e Alfio Livio Girgenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Danilo Giovanni Daniel in Milano, viale E. Caldara n. 43;
contro
il Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna MA Pavin, MA GI Schiavelli, Elena MA Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla n. 6;
nei confronti
BE MA AN TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Boselli e Danila Enrica Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente Direzione Specialistica PGT e SUE – Municipi 1 e 4 del Comune di Milano, prot. 09/08/2022.0430502, conosciuto il 24 agosto 2022, con il quale è stata ritenuta infondata una segnalazione dei ricorrenti - diretta alla attivazione di un procedimento sanzionatorio ex art. 27 D.P.R. 380/2001 - in ordine alle opere edilizie eseguite senza titolo sulla copertura dell'edificio di via Melegari n. 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della controinteressata BE MA AN TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. SE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti sono titolari di immobili all’interno dello stabile sito in Milano alla Via Melegari n. 2 e con l’odierno gravame hanno chiesto l’annullamento del provvedimento P.G. n. 430502/22 notificato in data 24.08.2022 con il quale l’Amministrazione Comunale, dopo aver esaminato l’esposto trasmesso dai predetti in data 25-29 luglio 2022, diretto a sollecitare l’attivazione dei poteri sanzionatori ex art. 27 DPR 380/2001, ha ritenuto infondata la loro segnalazione relativa alle opere edilizie eseguite - secondo la prospettazione dei medesimi - senza titolo edilizio sulla copertura del confinante edificio sino alla via Melegari n. 1.
2.In punto di fatto, gli interessati hanno riferito che “ nell’agosto 2019 venivano intrapresi lavori a singhiozzo sul fabbricato di via Melegari 1, con nuove costruzioni a livello della copertura ”: pertanto, volendo appurare “ di che lavori si trattasse e se fossero regolari ” i condomini di via Melegari n. 2 inoltravano al Comune di Milano una richiesta di accesso agli atti.
All’esito dell’accesso, si apprendeva che i lavori in corso erano stati oggetto della CI PG 408674 del 14 settembre 2017, presentata dal Signor Giovanni Alberto TT (quale proprietario dell’edificio) e che:
“ - che si trattava di CI condizionata, inoltrata ex art. 22 del DPR 380/2001, relativamente ad opere qualificate di “manutenzione straordinaria pesante”;
- che le opere progettate comprendevano, in luogo di un volume tecnico che sorgeva a livello del terrazzo al quarto piano per custodire il locale caldaia, la costruzione di un più ampio e più elevato corpo in muratura, destinato ad ospitare il vano ascensori (stante l’innalzamento dell’impianto a tale piano) e il corrispondente pianerottolo di collegamento con la nuova rampa di scale; nonché la costruzione in ferro e vetri del vano scale, innalzato fino al livello del terrazzo a parziale copertura del quarto piano (in luogo di preesistente scaletta in ferro), e infine, sopra il livello della copertura, un locale destinato a locale caldaia, e locale rinvii ascensore;
- che detto intervento, in termini di ingombro, prevedeva di insediare, in luogo di un vano caldaia al quarto piano, avente superficie di circa 4 mq, un corpo di fabbrica di 15 mq, con innalzamento dell’altezza di questa parte della costruzione di oltre 2 m (passando da quota m 21,70 a quota n. 23,75);
- che le opere stesse erano state indicate come funzionali all’abbattimento di barriere architettoniche, a beneficio di soggetto residente nell’immobile;
- che la Commissione per il Paesaggio, in sede di esame del progetto iniziale, nonché di quello risultante da elaborati sostitutivi inoltrati l’8 marzo 2018, aveva espresso parere negativo, in considerazione della dimensione “molto impattante” della nuova costruzione, rispettivamente con atti 21 dicembre 2017 e 19 aprile 2018, invitando “a studiare una soluzione meno invasiva”;
- che l’assetto sopra descritto risponde alla soluzione che è stata alla fine ritenuta compatibile con parere della Commissione 24 maggio 2018 su tipi edilizi inoltrati il 9 maggio 2018 PG 204398/2018; - che all’esito del conseguimento del parere favorevole, l’Area SUE, con atto 5 giugno 2018, accoglieva la richiesta di deroga ex art. 20 della L.R. 6/1989 (che concerneva esclusivamente la collocazione della porta sul vano ascensore sul lato lungo anziché su quello corto, e la mancata osservanza, per il corpo scala, delle dimensioni minime ex art. 89 RE);
- che in forza di detti titoli erano stati in seguito intrapresi i lavori ” (cfr. ricorso, pagg. 3-4).
I ricorrenti proseguono la loro esposizione rappresentando che “ il Condominio (unitamente ad alcuni condomini uti singuli), inoltrava al Comune l’istanza/esposto 27 aprile 2020 (doc. 3) (cui faceva seguito il sollecito di riscontro in data 7 luglio 2020), con il quale veniva chiesto di azionare il potere di riesame, a tutela del terzo, ex art. 19, comma 6 ter, DPR 380/2001. Nell’esposto si lamentava che la CI contenesse informazioni non veritiere sulla presenza nell’immobile di persona affetta da disabilità, che il progetto rappresentasse uno stato dei luoghi difforme dal reale, e che pertanto l’invocato potere di autotutela restasse esercitabile anche oltre il limite temporale di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990, secondo consolidata Giurisprudenza”.
In seguito al detto esposto, il Comune, riferiscono i ricorrenti, effettuava un sopralluogo in data 30 settembre 2020, del quale il Condominio di via Melegari n. 2 veniva edotto con nota dell’Area SUE datata 8 ottobre 2020, “ con la quale si informava dell’avvenuto riscontro di differenze di quota e della conseguente richiesta di documentazione integrativa ”: nulla, tuttavia, sarebbe stato comunicato in ordine ai vizi rappresentati nell’esposto.
Successivamente, i ricorrenti, dopo aver chiesto ed ottenuto l’accesso alla pratica edilizia, presentavano al Comune, in data 25/29 luglio 2022, un nuovo esposto, ai sensi dell’art. 27 DPR 380/2001; nel detto esposto gli interessati evidenziavano:
“- che l’intervento eseguito comportava la sostituzione del vano tecnico preesistente sulla copertura piana a livello del piano quarto, con la costruzione di un corpo di fabbrica comprendente, oltre al vano di corsa ascensore (e sovrastante locale rinvii), un nuovo livello del corpo scale (portato al livello del terrazzo sulla copertura), il ballatoio per lo sbarco dell’ascensore e per collegare questo alle scale, e infine, in posizione sommitale, il nuovo locale caldaia;
- che l’insieme di queste opere non risultava qualificabile come inerente alla realizzazione di un semplice volume tecnico, bensì quantomeno di nuova SA, se non anche SL, così da richiedere un permesso di costruire o una CI ex art. 23 DPR 380/2001;
- che l’impiego di un titolo inadeguato (secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato) risulta tamquam non esset, rendendo così le opere realizzate prive di titolo edilizio;
- che, per costante Giurisprudenza, i vicini sono legittimati a chiedere l’esercizio dei poteri sanzionatori spettanti all’Ente preposto alla sorveglianza sul territorio, fino a poter ricorrere, in caso di inerzia, avverso il silenzio inadempimento;
- che, sempre per costante Giurisprudenza, con riferimento alla posizione soggettiva protetta del vicino, il danno è comunque ritenuto sussistente in re ipsa per gli abusi edilizi
- che detta iniziativa, in quanto finalizzata a colpire un abuso edilizio, non si sovrapponeva a quella precedentemente avviata (e mai conclusa) dal Condominio, essendo quella circoscritta, come detto, all’esercizio della tutela del terzo nei confronti di CI illegittima ” (cfr. ricorso, pagg. 5-6).
Alla luce delle circostanze sopra riportate i ricorrenti chiedevano al Comune l’attivazione dei poteri sanzionatori ex art. 31 DPR 380/2001, per opere edilizie abusive.
Il Comune, dal canto suo, dava riscontro al suddetto esposto con la nota avente prot. 09/08/2022.0430502.U.1, trasmessa a mezzo pec in data 24 agosto 2022, con la quale, in sostanza, affermava che le “ dette opere non risultano configurabili come nuova costruzione (così come definito da art. 3.e del Dpr 380/2001 ”, e che le stesse “ ricadono nella qualifica di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3.1.b DPR 380/01 ”.
2. Tanto premesso, i ricorrenti, assumendo l’illegittimità della suddetta nota del 9.8.2022 hanno promosso l’odierno ricorso, affidato ai motivi di censura così rubricati:
I .- Violazione dell’art. 3, comma 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere sotto il profilo della assoluta carenza di motivazione;
II .- Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento della fattispecie, della carenza di istruttoria, della perplessità, della erroneità dei presupposti e della illogicità manifesta;
III .- Errata e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, nonché dell’art. 91 del Regolamento Edilizio - Violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e 1, del DPR 6 giugno 2001 n. 380 – Violazione dell’art. 4.7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole - Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento della fattispecie nonché del difetto di istruttoria
In estrema sintesi, i ricorrenti hanno, con il primo mezzo, dedotto il difetto motivazionale del provvedimento impugnato, nel quale l’Amministrazione, pur in presenza di una molteplicità di profili critici evidenziati nell’esposto presentato dagli interessati, si sarebbe limitata a ribadire - estrapolando singoli profili critici racchiusi nell’esposto - che l’intervento de quo era da ascriversi a quelli di “ manutenzione straordinaria ”, “ senza aggiungere una sola parola a supporto di detta affermazione ” (cfr. ricorso, pag. 10).
Con il secondo mezzo i ricorrenti hanno lamentato come il gravato provvedimento debba ritenersi, sotto diversi profili, affetto dal vizio di eccesso di potere, in quanto erroneamente il Comune avrebbe affermato di aver a suo tempo dato seguito all’esposto del 2020 con cui il Condominio ed alcuni degli odierni ricorrenti avevano sollecitato l’esercizio dei poteri ex art. 19 comma 6 ter l. 241/1990 in ordine alla CI relativa ai lavori di cui trattasi; i ricorrenti hanno quindi dedotto che erroneamente il Comune avrebbe ritenuto sovrapponibili i due esposti, laddove il primo era diretto all’adozione di poteri di “ autotutela ” sulla CI mentre quello presentato in data 25-29 luglio 2022, “ evaso ” con il provvedimento qui impugnato, era diretto a sollecitare l’esercizio dei poteri sanzionatori ex art. 27 DPR 380/2001.
Con il terzo mezzo, i ricorrenti hanno, infine, dedotto il vizio di violazione di legge, in quanto il Comune ha illegittimamente ed apoditticamente ritenuto che gli interventi fossero assentibili con CI poiché relativi ad un’attività classificabile come “ manutenzione straordinaria ”.
3. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di Milano, che ha dedotto l’infondatezza del gravame.
4. Si è altresì costituita in giudizio la controinteressata TT BE MA AN, la quale in via preliminare, ha eccepito che l’atto impugnato è “ confermativo il provvedimento impugnato è di un precedente atto dell’amministrazione del 08.10.2020 mai impugnato dai ricorrenti ”, sicché “ decorsi i termini di legge, più nessuna contestazione può essere sollevata rispetto alla correttezza e legittimità dell’agire dell’amministrazione e dunque anche in merito alla legittimità della CI, di cui si tratta ” (cfr. memoria depositata in data 23.12.2025, pag. 5); nel merito la controinteressata ha dedotto l’integrale infondatezza del gravame.
5. In vista dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 i ricorrenti e il Comune resistente hanno depositato delle memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo sulle rispettive tesi; i ricorrenti, il Comune e la controinteressata hanno altresì depositato degli scritti di replica.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
E l’infondatezza del ricorso consente al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di tardività del ricorso articolata dalla controinteressata nella memoria depositata in data 23.12.2025.
8. Tanto premesso, il Collegio rileva che le censure articolate nel primo e nel terzo motivo dell’odierno ricorso riguardano, sia pure sotto profili diversi, il tema della riconducibilità delle opere effettuate presso l’edificio ubicato alla via Melegari n. 1 alle fattispecie della manutenzione straordinaria/risanamento conservativo, subordinate ex art. 22 D.P.R. 380/2001, a CI: secondo la prospettazione ricorsuale le due opere realizzate - ossia il nuovo vano scala e il nuovo locale caldaia - non ricadono nella “ manutenzione straordinaria ” atteso che i nuovi involucri eretti in sopraelevazione non sviluppano “ volumi tecnici ”, sicché non possono essere assoggettati alla disciplina della manutenzione straordinaria.
Il Collegio ritiene che le doglianze racchiuse nei motivi testé detti ben possano, per ragioni di economicità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo profili di illegittimità intimamente connessi.
9. Introduttivamente, il Collegio deve ricordare che l’art. 3 DPR 380/2001, rubricato “definizioni degli interventi edilizi” stabilisce, al suo comma 1, che “ ai fini del presente testo unico si intendono per ”:
“ a) ……
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.
Ai fini della presente decisione deve poi ricordarsi che l’art. 91 del regolamento edilizio del Comune di Milano, rubricato “ volumi tecnici ”, richiamato nel provvedimento impugnato, prevede, al suo primo comma, che “ I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare o della scala di accesso alla copertura ”.
Sul punto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere considerato volume tecnico – e quindi non soggetto a titolo autorizzativo - soltanto quello “strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio; tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili ” (cfr., Cons. di Stato, Sez. IV, 13.09.2024, n. 7558; Id., Sez. V, 16.04.2024, n. 3468; Id., Sez. IV, 7.07.2020, n. 4358). Deve trattarsi, in sostanza, di “ opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, mentre non sono riconducibili alla stessa i locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni (ad es. Cass. penale n. 7217 del 2011) ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2020, n. 4358).
Venendo alle vicende oggetto di causa, deve evidenziarsi che le opere di cui alla più volte citata CI del 14.9.2027, consistono nel “ prolungamento vano ascensore esistente e modifica scala ” .
Orbene, dalla lettura del Modulo della predetta CI (cfr. doc. 3 della produzione documentale del Comune resistente del 23.12.2025), si evince che la stessa è stata presentata proprio per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo sull’edificio di via Melegari n.1 e che a pag. 10-11 del Modulo sono indicati i seguenti interventi:
“ 4: Barriere architettoniche …omissis…
4.4: pur essendo soggetto alle prescrizioni degli artt. 77 e ss. del DPR 380/2001 e del DM n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto
4.4.1: presenta contestualmente la documentazione per la richiesta di deroga, ove prevista, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati
5.2: la istallazione, trasformazione o ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
5.2.3: di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie …. ;
5.2.6: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi di scale mobili e simili…..
Pertanto, ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37, l’intervento proposto
5.2.8.1.: non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto --- omissis……
6.1.1.: non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’art. 126 del DPR n. 380/2001 e D.Lgs n. 192/2005 ”.
Nel verbale di sopralluogo effettuato dal Comune in data 2.10.2020 le opere oggetto della CI in discorso sono così descritte:
“ la modifica del vano scale interno all’ui, dal piano secondo al piano quarto terrazzo;
-la modifica e il prolungamento del piano secondo (ultimo piano di sbarco) fino al piano quarto terrazzo dell’ascensore;
- la demolizione dell’esistente vano caldaia su terrazzo e realizzazione di un nuovo vano, adiacente al vano contenente scala e ascensore (h interna 260 cm da quota + 20,10) Al piano quarto, destinato a terrazzo in copertura (quota +20,30) si prevede la formazione di un vano contenente scala e prolungamento ascensore (h. interna 2,40 cm) con sovrastante locale rinvii ascensore ed adiacente locale tecnico contenente caldaia ”.
Orbene, il Collegio rileva che le due nuove opere, consistenti nella realizzazione del vano scala e del nuovo locale caldaia contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - sono state correttamente annoverate tra le opere di manutenzione straordinaria poiché l’art. 3.1.b del DPR 380/01 contempla tra detti interventi anche “…opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici ”.
Ed infatti, il nuovo vano scala risulta strumentale al nuovo impianto di risalita che sostituisce il vecchio ascensore, consentendone il prolungamento; ed anche la realizzazione del nuovo vano caldaia risulta pacificamente ascrivibile alla nozione di “volume tecnico”, come declinata dall’art. 91 RE e dalle pronunce sopra richiamate: quanto al locale caldaia, deve condividersi l’osservazione della difesa comunale, che ha sottolineato che “ la nuova caldaia ha sostituito un impianto che, secondo quanto emerge dalle foto dello stato di fatto, allegate al progetto (allegato del doc. 3), appare molto datata e, per questo, certamente meno efficiente rispetto a quelle più moderne in circolazione ” ( cfr. memoria comunale del 13.1.2026, pag. 7).
I ricorrenti, dal canto loro, nel contestare la riconducibilità delle opere realizzate alla fattispecie della “ manutenzione straordinaria ” nonché nel negare la riconducibilità del nuovo locale caldaia al novero dei “volumi tecnici”, hanno formulato censure astratte e generiche, non assistite da elementi tecnici idonei a supportare la tesi ricorsuale per la quale le suddette opere avrebbero dovuto essere qualificate come “ nuova costruzione ”; né, d’altronde, sono state documentate le ragioni per le quali gli interventi realizzati esulavano dal perimetro dell’ “ ammodernamento ”, di tipo sostanzialmente tecnologico, dell’edificio per cui è causa, ascrivibile alla fattispecie della “manutenzione straordinarie”, ed assentibile attraverso una CI.
Quanto in particolare al vano caldaia, non sono state formulate censure specifiche in grado di dimostrare che il detto vano non fosse strettamente necessario e funzionale al soddisfacimento delle esigenze dell’immobile in cui è collocato e/o che esso fosse, per le sue dimensioni, non perfettamente proporzionato alla grandezza dell’impianto, così da assolvere al solo compito di ricovero dello stesso impianto; e ciò vieppiù se si considera, quanto alle dimensioni dei volumi tecnici, che, come già affermato da questo Tribunale (cfr. TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 2858/2022), “ le citate norme di piano o del RE [e cioè l’art. 91 RE] non fissano misure specifiche o massime dei volumi tecnici, in quanto le loro dimensioni devono sempre essere valutate in concreto, alla luce delle complessive dimensioni dell’edificio cui gli stessi accedono ”.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che del tutto legittimamente il Comune ha adottato il gravato provvedimento, con il quale ha dato riscontro all’esposto presentato dai ricorrenti in data 25/29 luglio 2022 confermando - sia pure con un sintetico richiamo alle pertinenti disposizioni primarie e secondarie - la riconducibilità degli interventi realizzati presso il fabbricato di via Melegari n. 1 alle fattispecie di cui all’art. 3 comma 1, lett b.) “ interventi di manutenzione straordinaria ” e lett. c) “ interventi di restauro e risanamento conservativo ” del DPR 380/2001, entrambi assentibili tramite CI ai sensi dell’art. 22 DPR 380/2001: la legittimità del gravato provvedimento in parte qua , risulta già ex se in grado di sorreggere il gravato provvedimento comunale, che si configura, per quanto in precedenza detto, come un atto “ plurimotivato ”.
Ne consegue che risulta sprovvista di interesse alla decisione la residua censura, articolata nel secondo motivo di ricorso, con la quale i ricorrenti hanno dedotto che il Comune avrebbe erroneamente ritenuto “ sovrapponibili ” l’esposto presentato nel 2020 e quello presentato in data 25-29 luglio 2022 e riscontrato dal Comune con il gravato provvedimento, atteso che il primo era diretto all’adozione di poteri di “autotutela” sulla CI mentre quello presentato nel mese di luglio 2022, era diretto a sollecitare l’esercizio dei poteri sanzionatori ex art. 27 DPR 380/2001 (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze nn. 4601/2025 e 1248/2025).
Deve, in ogni caso, evidenziarsi che l’esposto presentato dai ricorrenti in data 25-29 luglio 2022 pur dichiaratamente diretto a sollecitare l’attivazione, da parte del Comune, dei poteri sanzionatori di cui all’art. 27 DPR 380/2001 non ha però ad oggetto la denuncia della effettuazione di lavori difformi da quelli assentiti con la CI del 2017 ma risulta anch’esso nella sostanza diretto a contestare l’assentibilità dei detti lavori con lo strumento della CI.
19. Alla luce delle ragioni sopra esposte il ricorso deve quindi essere nel suo insieme respinto, essendo risultata priva di fondamento la totalità delle censure in esso articolate.
20. Il Collegio deve, infine, dar conto del fatto che nella memoria depositata in data 13.1.2026 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale “ la dichiarazione incidentale di illegittimità, e se del caso, di inefficacia della nota SUE, PG 0258757 del 12.06.2018, recante l’accoglimento della richiesta di deroga sull’abbattimento barriere architettoniche, pratica n. 27033/2017, e contestuale nulla osta lavori CI condizionata (ns. doc. 19)”.
Sul punto, il Collegio deve però osservare che la domanda così articolata nella suindicata memoria è da ritenersi nuova , in quanto non compresa nell’originario thema decidendum , e di riflesso inammissibile, non essendo stata introdotta mediante atto ritualmente notificato alla controparte.
20. L’acclarata infondatezza dei relativi motivi di gravame comprova, inoltre, l’insussistenza dei presupposti per un utile esame delle richieste istruttorie parimenti articolate nella memoria di parte ricorrente depositata in data 13.1.2026, che appaiono, peraltro, del tutto esplorative.
21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
SE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE RO | CO LL |
IL SEGRETARIO