TRIB
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/03/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
SEZIONE PRIMA
2374 /2023
Il Tribunale in persona del Giudice Valeria Perini ha pronunciato ed art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2374/ 2023 promossa da:
Parte_1
CON AVVOCATO EA DA
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI PER L'ATTORE INTIMANTE Pt_1
previa ogni più opportuna declaratoria, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della signora;
CP_1 per l'effetto, condannare l'intimato al rilascio immediato dell'immobile oggetto di contratto e condannare altresì la signora al pagamento dei canoni di locazione impagati e maturati fino al giorno CP_1 dell'effettivo rilascio, oltre interessi maturati e maturandi fino al giorno del pagamento per l'ipotesi di mancato immediato rilascio, condannare l'intimato al pagamento dell'indennità di occupazione sino all'effettiva restituzione del bene al locatore. in ogni caso respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con intimazione del 21/3/2023, conveniva avanti l'intestato Tribunale Parte_1 Controparte_1 chiedendo convalidarsi sfratto per morosità da un immobile condotto ad uso abitativo sito in Pieve
Fissiraga, Cascina Landina n. 3C. Esponeva che la conduttrice aveva omesso il pagamento dei canoni per il periodo ottobre 2022-marzo 2023 per un totale di Euro 2.050,00.
All'udienza del 24/5/2023, fissata per la convalida, compariva la conduttrice la quale dichiarava che i canoni di cui all'intimazione erano stati saldati con l'intervento del . Concesso un breve Organizzazione_1 rinvio su richiesta dell'intimante, questi, alla successiva udienza, confermava il pagamento, ma dichiarava che permaneva la morosità quanto ai canoni successivamente maturati da aprile a settembre 2023 e insisteva per la convalida.
Il Giudice, con ordinanza riservata del 20/9/2023, ritenuto non potersi convalidare lo sfratto stante l'intervenuta sanatoria, disponeva la conversione del rito con assegnazione di termini per il deposito della domanda di mediazione e l'integrazione delle difese. Parte attrice depositava tempestivamente memoria integrativa, la convenuta, cui l'ordinanza di conversione del rito era stata ritualmente notificata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 15/3/2024 per la discussione.
MOTIVI
Tra le parti è stato concluso un contratto di locazione avente ad oggetto il godimento di un immobile ad uso abitativo sito in Pieve Fissiraga Cascina Landina 3 C, identificato al NCEU al foglio 2 mapp. 51, sub 738, per il periodo di anni quattro più quattro con decorrenza dal 1/2/2022. Le parti concordavano il pagamento del canone annuo di Euro 4.200,00 da corrispondersi in rate anticipate di Euro 350,00 con scadenza il giorno 10 di ciascun mese.
La locatrice lamenta che la convenuta nel periodo da ottobre 2022 a marzo 2023 non corrispondeva il canone, che la morosità veniva poi sanata con l'intervento del , che Organizzazione_1 successivamente si rendeva nuovamente morosa omettendo il pagamento dei canoni da aprile 2023 in poi e insiste per la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni insoluti sino alla riconsegna.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. S.U, 30/10/2001 13533) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
L'attore ha assolto l'onere della prova con la produzione del contratto di locazione tra le parti, regolarmente registrato, non contestato, e l'allegazione dell'inadempimento, mentre spettava alla conduttrice, non costituitasi in giudizio e dichiarata contumace, dare dimostrazione di aver regolarmente adempiuto l'obbligazione a proprio carico.
Va altresì rilevato che sebbene successivamente alla notifica dell'atto di intimazione la morosità relativa al periodo ottobre 2022-marzo 2023 sia stata sanata, si deve tenere conto anche del comportamento successivo della conduttrice la quale, come attestato da parte attrice, pur continuando a detenere l'immobile, nulla ha più versato rendendosi inadempiente per i mesi successivi.
Nel contratto di locazione, infatti, anche successivamente alla proposizione della domanda di risoluzione, permane l'interesse del locatore a percepire i canoni da parte del conduttore che, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento del bene ed è tenuto a corrispondere il dovuto sino alla riconsegna ai sensi dell'art. 1591 c.c.
Trattandosi di locazione ad uso abitativo trova applicazione l'art. 5 L. 392/78. Detta norma introduce un criterio di predeterminazione legale che sottrae al Giudice la valutazione dell'importanza dell'inadempimento: stabilisce infatti che il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.
Va pertanto accolta la domanda formulata dall'attore: deve dichiararsi risolto il contratto di locazione ad uso abitativo tra le parti ordinando il rilascio dell'immobile. La conduttrice deve essere inoltre condannata, come da domanda, al pagamento dei canoni maturati quantificabili ad oggi in Euro 4.200,00 (dodici mensilità da aprile 2023 al mese di marzo 2024) oltre a quelli successivi sino alla riconsegna e agli interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA risolto per grave inadempimento della convenuta intimata il contratto di locazione di cui è causa;
CONDANNA la convenuta al rilascio dell'immobile sito in Pieve Fissiraga Cascina Landina Controparte_1
3 C, identificato al NCEU al foglio 2 mapp. 51, sub 738 in favore di parte attrice intimante;
VISTO l'art. 56 L. 392/78 fissa per il rilascio la data del 14/4/2024;
CONDANNA la convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di Euro Parte_1
4.200,00 per canoni scaduti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, oltre ai canoni che verranno a scadere fino alla data del rilascio;
CONDANNA infine la convenuta al pagamento delle spese legali liquidate in Euro 1.500,00 per compensi,
Euro 122,53 per anticipazioni oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014.
Lodi, 15/03/2024
Il Giudice Onorario di Pace
Valeria Perini