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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA causa n. 3564/23 RG
Udienza del 30.5.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mattei e Carmignani, i quali si riportano agli atti e il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3564/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RI SA TO
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
EL ED
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.3.25.
Oggetto del processo
La causa trae origine da un atp promosso dalla TO avverso e Controparte_1
relativo alla verifica circa la funzionalità di un impianto di climatizzazione progettato e realizzato dal secondo per la prima.
Nell'ambito di tale atp il ED era stato nominato ctu.
Successivamente alla nomina ed essendo state le operazioni tecniche avviate, le parti avevano raggiunto un accordo, con rinuncia all'atp, prima che il ctu redigesse non solo la relazione definitiva, ma anche la relativa bozza.
Chiesta ed ottenuta, dal medesimo ctu, la liquidazione della notula per € 3.266,53 oltre €
103,07 per spese ed oltre cap ed iva, la TO, pur avendo pagato la somma in questione, ha proposto opposizione ex artt. 170 dpr 115/02 e 15 d. lgs. 150/11, sostenendo l'eccessività della
1 stessa e chiedendo quindi la revoca del provvedimento di liquidazione, la liquidazione di una somma inferiore e la condanna del ED alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
Il ED ha sostenuto la correttezza della liquidazione, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
L'attività svolta dal ED è pacificamente (e comunque documentalmente) la seguente:
- partecipazione all'udienza di assunzione dell'incarico;
- svolgimento di un incontro introduttivo con le parti;
- acquisizione presso il comune di Forte dei Marmi della documentazione relativa alle pratiche edilizio-tecniche della TO;
- partecipazione ad un'udienza sollecitata da una parte per la precisazione del quesito;
- ulteriori incontri con le parti.
Al di là di questo, il ED non solo, come detto, non ha redatto né la relazione finale né la bozza, ma non ha neppure partecipato alle trattative che hanno condotto all'accordo delle parti.
A questo si aggiunge poi che, se già l'incarico conferito non presentava particolari difficoltà
(ciò di cui si trattava era di verificare l'idoneità di un progetto relativo ad un impianto di climatizzazione domestica e poi, in caso di riscontrata inidoneità, di descrivere le problematiche, di identificare le relative cause, di riscontrare se le modifiche al progetto iniziale fossero riconducibili al ED oppure a terzi, di verificare la corretta esecuzione o meno dell'opera, individuando eventuali vizi/difformità e quantificando i costi per la relativa eliminazione), in concreto l'attività svolta dal ED non è consistita se non nel porre in essere le attività prodromiche allo svolgimento di tale incarico.
Né, si aggiunga, appare particolarmente complicata la terza delle attività sopra indicate. A dispetto di quanto sostenuto dal convenuto, vale a dire che la ricerca della documentazione relativa all'opera in questione era stata difficoltosa in quanto presso il comune erano depositate numerose pratiche a nome della TO, le uniche pratiche risultanti dalla domanda di accesso agli atti depositata sono infatti tre SCIA.
Premesso che, non essendo stato l'incarico portato a termine, la liquidazione del compenso deve essere a tempo, vale a dire tenendo conto delle vacazioni (e non facendo applicazione dell'art. 11 dm 182/02, che presuppone il completamento dell'incarico), la richiesta del ED di computare 400 vacazioni (che equivalgono ad 800 ore di lavoro) appare assolutamente ingiustificata.
Tenuto conto dell'attività svolta e delle sue caratteristiche, il numero corretto di vacazioni da conteggiare appare invece essere quello di 50, cui corrisponde un compenso di € (14,68 + 8,15 x 49
2 -) 414,03. Sommando a tale somma quella di € 103,07 per spese, il compenso totale dovuto ammonta dunque ad € (414,03 + 103,07 =) 517,10 oltre cap ed iva.
Avendo l'attrice già corrisposto la maggiore somma di € 3.370,23 oltre cap ed iva, il convenuto va conseguentemente condannato a restituire la differenza, pari ad € (3.370,23 – 517,10
-) 2.853,13 oltre iva e cap ed oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto di liquidazione di cui in motivazione;
liquida al convenuto, per l'attività di cui parimenti in motivazione, la somma di € 517,10 oltre cap ed iva;
condanna il convenuto a restituire all'attrice la somma di € 2.853,13 oltre iva e cap ed oltre interessi legali come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso del difensore ed € 125,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
3
Udienza del 30.5.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Mattei e Carmignani, i quali si riportano agli atti e il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 3564/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RI SA TO
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
EL ED
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 5.3.25.
Oggetto del processo
La causa trae origine da un atp promosso dalla TO avverso e Controparte_1
relativo alla verifica circa la funzionalità di un impianto di climatizzazione progettato e realizzato dal secondo per la prima.
Nell'ambito di tale atp il ED era stato nominato ctu.
Successivamente alla nomina ed essendo state le operazioni tecniche avviate, le parti avevano raggiunto un accordo, con rinuncia all'atp, prima che il ctu redigesse non solo la relazione definitiva, ma anche la relativa bozza.
Chiesta ed ottenuta, dal medesimo ctu, la liquidazione della notula per € 3.266,53 oltre €
103,07 per spese ed oltre cap ed iva, la TO, pur avendo pagato la somma in questione, ha proposto opposizione ex artt. 170 dpr 115/02 e 15 d. lgs. 150/11, sostenendo l'eccessività della
1 stessa e chiedendo quindi la revoca del provvedimento di liquidazione, la liquidazione di una somma inferiore e la condanna del ED alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
Il ED ha sostenuto la correttezza della liquidazione, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
L'attività svolta dal ED è pacificamente (e comunque documentalmente) la seguente:
- partecipazione all'udienza di assunzione dell'incarico;
- svolgimento di un incontro introduttivo con le parti;
- acquisizione presso il comune di Forte dei Marmi della documentazione relativa alle pratiche edilizio-tecniche della TO;
- partecipazione ad un'udienza sollecitata da una parte per la precisazione del quesito;
- ulteriori incontri con le parti.
Al di là di questo, il ED non solo, come detto, non ha redatto né la relazione finale né la bozza, ma non ha neppure partecipato alle trattative che hanno condotto all'accordo delle parti.
A questo si aggiunge poi che, se già l'incarico conferito non presentava particolari difficoltà
(ciò di cui si trattava era di verificare l'idoneità di un progetto relativo ad un impianto di climatizzazione domestica e poi, in caso di riscontrata inidoneità, di descrivere le problematiche, di identificare le relative cause, di riscontrare se le modifiche al progetto iniziale fossero riconducibili al ED oppure a terzi, di verificare la corretta esecuzione o meno dell'opera, individuando eventuali vizi/difformità e quantificando i costi per la relativa eliminazione), in concreto l'attività svolta dal ED non è consistita se non nel porre in essere le attività prodromiche allo svolgimento di tale incarico.
Né, si aggiunga, appare particolarmente complicata la terza delle attività sopra indicate. A dispetto di quanto sostenuto dal convenuto, vale a dire che la ricerca della documentazione relativa all'opera in questione era stata difficoltosa in quanto presso il comune erano depositate numerose pratiche a nome della TO, le uniche pratiche risultanti dalla domanda di accesso agli atti depositata sono infatti tre SCIA.
Premesso che, non essendo stato l'incarico portato a termine, la liquidazione del compenso deve essere a tempo, vale a dire tenendo conto delle vacazioni (e non facendo applicazione dell'art. 11 dm 182/02, che presuppone il completamento dell'incarico), la richiesta del ED di computare 400 vacazioni (che equivalgono ad 800 ore di lavoro) appare assolutamente ingiustificata.
Tenuto conto dell'attività svolta e delle sue caratteristiche, il numero corretto di vacazioni da conteggiare appare invece essere quello di 50, cui corrisponde un compenso di € (14,68 + 8,15 x 49
2 -) 414,03. Sommando a tale somma quella di € 103,07 per spese, il compenso totale dovuto ammonta dunque ad € (414,03 + 103,07 =) 517,10 oltre cap ed iva.
Avendo l'attrice già corrisposto la maggiore somma di € 3.370,23 oltre cap ed iva, il convenuto va conseguentemente condannato a restituire la differenza, pari ad € (3.370,23 – 517,10
-) 2.853,13 oltre iva e cap ed oltre interessi legali dalla corresponsione al saldo.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale revoca il decreto di liquidazione di cui in motivazione;
liquida al convenuto, per l'attività di cui parimenti in motivazione, la somma di € 517,10 oltre cap ed iva;
condanna il convenuto a restituire all'attrice la somma di € 2.853,13 oltre iva e cap ed oltre interessi legali come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 2.552,00 per compenso del difensore ed € 125,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
Michele Fornaciari
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