Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1199/2023
tra nato il [...] a [...] e residente in 15069 LL CR (AL), V. Parte_1 Giani N. 7 Interno 5, C.F. e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(GE) e residente in [...] Interno 4, C.F.
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di Alessandria, C.F.: C.F._2
, Fax 0131 895295, PEC: , presso la cui C.F._3 Email_1 persona e studio hanno eletto domicilio in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102
ATTORI
e
( – già (doc. 1), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in EN, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di EN (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 2) Persona_1 [...]
( ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale CP_2 P.IVA_2 CP_3
(doc. 3), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in EN, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura generale alle liti CodiceFiscale_4 rilasciata dal notaio di EN (rep. 44583; racc. 16958) (all. A), con domicilio Persona_1 eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
CONVENUTO
Oggi 14 marzo 2025 ad ore 10,33 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante videocollegamento al seguente link:
https://teams.microsoft.com/meet/344087180298?p=4TNGz951W4C9VL3wet
Per gli attori l'avv. Paolo Candida.
Per la convenuta l'avv. Francesca Pezzolo in sostituzione dell'avv. Marco Rossi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive e comparsa di costituzione che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,36
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1199/2023 promossa da: nato il [...] a [...] e residente in 15069 LL CR (AL), V. Parte_1
Giani N. 7 Interno 5, C.F. e nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(GE) e residente in [...] Interno 4, C.F.
rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo M.F. Candida del Foro di Alessandria, C.F.: C.F._2
, Fax 0131 895295, PEC: , presso la cui C.F._3 Email_1 persona e studio hanno eletto domicilio in 15057 Tortona (AL), Via Emilia n. 102
ATTORI contro
( – già (doc. 1), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in EN, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di EN (rep. 42351; racc. 15678 – doc. 2) Persona_1 [...]
( ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale CP_2 P.IVA_2 CP_3
(doc. 3), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in EN, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( ), in virtù di procura generale alle liti CodiceFiscale_4 rilasciata dal notaio di EN (rep. 44583; racc. 16958) (all. A), con domicilio Persona_1 eletto presso il suo studio in Verona, v. lo S. Bernardino 5A,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Per gli attori opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della opposizione proposta così provvedere:
- in via preliminare: accertare la mancanza dei presupposti necessari per l'emissione del Decreto
Ingiuntivo, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto e non concedersi, ove richiesta, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti;
- in via preliminare subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga che il Decreto
Ingiuntivo emesso sia valido ed efficace, non rilevando la mancanza dei presupposti necessari per la sua emissione, non concedersi, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del Decreto nei confronti degli opponenti per essere l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e stante la ricorrenza di gravi motivi;
- nel merito, in via principale: dichiararsi la nullità assoluta dei contratti di fideiussione ex adverso prodotti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra alla Parte_2 CP_1
pagina 2 di 9 (già ), e per essa quale mandataria, alla od a chi Controparte_1 CP_1 Controparte_2 per esse;
- sempre nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo N. 167/2023
Ing. emesso nei confronti degli opponenti dal Tribunale di Alessandria in data 10/02/2023 nel procedimento recante N. 158/2023 R.G. e notificato in data 24/02/2023, e per l'effetto procedere alla revoca dello stesso per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione;
- nel merito, in via subordinata: accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti.
- In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Per la convenuta opposta:
In via preliminare:
1) concedere la provvisoria esecutività al D.I. opposto per quanto dovuto in relazione al contratto n. 8001267633, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
1) rigettare le domande di Parte opponente, confermare il D.I. opposto per quanto dovuto in relazione al contratto n. e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti P.IVA_3 Controparte_1 dei Sig.ri e di € 1.995,70 (ovvero di quella diversa somma, maggiore o Parte_1 Parte_2 minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come richiesti in ricorso (nei limiti di cui alla l. 108/96), da calcolarsi sul solo capitale, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della predetta somma;
2) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda avversaria, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc) i Sig.ri e alla restituzione o pagamento a favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 1.995,70 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che Controparte_1 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all' art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc;
3) con vittoria di spese e compensi del monitorio e del presente giudizio, oltre a IVA e CPA e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 19.1.2023 chiedeva ed otteneva Controparte_1 il Decreto Ingiuntivo Telematico N. 167/2023 - N. 158/2023 R.G. emesso in data 10/02/2023 e notificato in data 24/02/2023 verso i Sigg.ri e in solido, per la somma di € Parte_1 Parte_2
78.339,55 oltre gli interessi legali dalla notifica al saldo nonché le spese della procedura di ingiunzione, in quanto aveva stipulato con la cedente pro soluto Parte_1 [...]
un contratto di apertura di credito su conto corrente Controparte_4 bancario n. 8001267633 (doc. 03 ) con un saldo debitore di € 1.995,70 (doc 08 ) ed CP_5 CP_5 un contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 8001267632 (doc. 09 ) con un CP_6 saldo debitore di € 76.343,85 (doc. 11 ) e che le obbligazioni nascenti dai suddetti contratti CP_5
venivano garantite da (docc. 4 e 10 ). Parte_2 CP_5
2. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo datato 5.4.2023 i presunti debitori opponevano varie eccezioni e motivi: l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione;
la prescrizione del credito in quanto il primo contratto di conto corrente (doc. 3 ) risale al CP_5
pagina 3 di 9 12/10/2007 ed Il secondo contratto di conto corrente con la relativa richiesta di affidamento (doc. 9
) risale addirittura prima e cioè al 16/06/2006, e comunque inefficaci gli ulteriori atti di CP_5 interruzione della prescrizione;
la nullità assoluta dei contratti di fideiussione omnibus;
la decadenza dalla obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c..
3. Con comparsa di costituzione datata 22.5.2023 la convenuta ha in particolare così precisato: “che CP_ solamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, è venuta a conoscenza del fatto che la cedente avesse già ottenuto un precedente Decreto Ingiuntivo nei confronti anche degli odierni CP_4 opponenti (DI n. 515/2017 del Tribunale di Alessandria – RG 1141/2017 – doc. 6), avente ad oggetto il credito derivante dall'inadempimento del contratto di apertura di credito in c/c n. 8001267632 (doc. 9 CP_ CP_ monitorio, cioè il secondo dei contratti poi azionati da ). * , mera cessionaria del credito, si costituisce nel presente giudizio rappresentando di aver agito incolpevolmente in via monitoria – con riferimento al contratto n. (doc. 9 monitorio) – nei confronti dei Sig.ri e , P.IVA_4 Pt_1 Parte_2
facendo affidamento sulla documentazione fornitale dalla cedente. Solo successivamente alla notifica
Par CP_ dell'opposizione a infatti, ha avuto contezza del fatto che l'azione creditoria fosse già stata Par parzialmente esperita da e che quest'ultima avesse ottenuto il predetto medio tempore CP_4 confermato – a seguito di opposizione – dalla sentenza n. 10/2020 del Tribunale di Alessandria (doc. 7).
CP_ Per tali ragioni, quindi, intende rinunciare, come in effetti rinuncia, al Decreto Ingiuntivo n.
167/2023 per la parte dell'ingiunto relativa al contratto sub doc. 9 monitorio (non invece al credito). Sul punto, attesa la totale buona fede, si chiede la compensazione delle spese di lite. Così delimitato l'ambito della presente controversia al contratto n. 8001267633 (doc. 3 monitorio)” (pag. 2). In particolare, ha poi replicato che il credito non si è affatto prescritto, poiché “Il credito maturato in relazione al contratto di apertura di credito in c/c n. 8001267633 – n. conto 41070758 (doc. 3 monitorio) non è in alcun modo prescritto. Trattandosi di contratto a tempo indeterminato, infatti, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto (Cass. S.U. n. 24418/2010). Tanto premesso, si evidenzia che ancora non risultano trascorsi i dieci anni previsti dall'art. 2946 cc dalla chiusura del rapporto, avvenuta in data 21/5/2014
(doc. 8). In ogni caso, si segnalano anche vari eventi interruttivi: - la notifica ex art. 1264 cc con messa in mora nel 2020 (docc.
6-7 monitorio); - la notifica del decreto ingiuntivo opposto nel 2023.” (pag. 3).
4. Dopo la prima udienza tenutasi in modalità cartolare, il Giudice concedeva alla convenuta opposta il termine per poter procedere alla mediazione obbligatoria, poi esperita ma risultata infruttuosa.
4. Il Giudice concedeva pertanto i termini per le memorie istruttorie ed all'esito, ritenuta la causa prettamente documentale, rinviava per discussione ex art. 281sexies c.p.c. con termine per il deposito di note conclusive.
§
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
pagina 4 di 9 La convenuta opposta ha rinunciato con la sua costituzione a quasi tutto il credito sul quale era fondato il decreto ingiuntivo, dichiarandosi incolpevole per non aver saputo “che l'azione creditoria fosse già stata parzialmente esperita da e che quest'ultima avesse ottenuto il predetto DI, medio tempore CP_4 confermato – a seguito di opposizione – dalla sentenza n. 10/2020 del Tribunale di Alessandria (doc. 7)”.
A prescindere dalla discutibile tesi dell'assenza di colpa nella sua condotta, essendo la stessa cessionaria del credito, occorre dunque prendere atto che l'oggetto del giudizio si è inevitabilmente ristretto al solo esame
“della somma di € 1.995,70 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all' art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc”.
L'attrice sostanziale, quivi convenuta opposta, ha così inteso, con la sua costituzione nel giudizio di merito, delimitare la causa petendi “al contratto n. (doc. 3 monitorio)” (pag. 2 comparsa di P.IVA_5
costituzione). Nel doc. 3 monitorio (pag. 16) si legge, in particolare quanto al numero di conto corrente riportato nel contratto, il seguente
L'attore sostanziale ha precisato che la prescrizione del credito non è avvenuta perché “ancora non risultano trascorsi i dieci anni previsti dall'art. 2946 cc dalla chiusura del rapporto, avvenuta in data
21/5/2014 (doc. 8).” (pag. 3 comparsa di costituzione), nel cui richiamato doc. 8 si legge a pag. 1 la “revoca
– recesso dal conto corrente”, nella specie, “dal contratto di conto corrente 01807/41070758”.
Nelle note conclusive l'attore sostanziale così evidenzia: “Si ribadisce, poi, che il credito maturato in relazione al contratto di apertura di credito in c/c n. 8001267633 – n. conto 41070758 (doc. 3 monitorio) non è in alcun modo prescritto.”.
Occorre osservare un richiamo di più numeri, tali da poter ingenerare confusione. Tuttavia, sembra sufficientemente chiaro che il conto corrente sia il n. 41070758, per il quale effettivamente risulta essere stata inviata da alla “Impresa individuale ” la “revoca – recesso dal conto corrente”, CP_4 Parte_1
in particolare risultando la ricevuta firmata il 18.6.2014 (doc. 8 pagg. 1-3), senza che sia stata disconosciuta la firma in questo giudizio.
Infatti, solo nelle note conclusive la difesa attorea entra nel dettaglio del doc. 8 monitorio, ma senza smentire di fatto quanto ricevuto il 18.6.2014 dal debitore, quivi opponente: “A dire della controparte non risulterebbero ancora trascorsi i dieci anni previsti dall'art. 2946 cc dalla chiusura del rapporto, avvenuta a suo dire in data 21/05/2014 come risulterebbero dal documento 8 avverso prodotto. Basti verificarsi tale documento per condividersi che esso è costituto da n. 26 pagine ove si trovano diverse lettere raccomandate con varie e diverse cartoline di ricevimento. Nell'ammasso di documentazione prodotta pagina 5 di 9 l'unica pagina che potrebbe avere qualche rilevanza per ciò che stiamo trattando, a seguito della necessaria rinuncia da parte della opposta, è quella riportata alla pagina 19 essendo tutte le altre raccomandate non pertinente con il residuale minimale credito azionato. Ebbene basti controllarsi le pagine seguenti per comprendersi che non c'e' nessuna prova dell'avvenuto ricevimento di una simile comunicazione. Infatti le tre cartoline successive alla stessa sono senz'altro da riferirsi alla Raccomanda
A.R. datata 10/03/2014 che veniva indirizzata a IMPRESA INDIVIDUALE SILVI MI, DI PUGLIA
EMANUELA E ALLA FIDICONFEDERCENTI ma riguardava il credito di € 62.372,11 già azionato ed oggetto di rinuncia. La Raccomandata A.R. datata 10/03/2014 dell'importo di € 1.478,87 (unico effettivo oggetto di causa a seguito della rinuncia) era indirizzata solamente a IMPRESA INDIVIDUALE SILVI
MI e e, dunque, le successive cartoline di ricevimento intestate a alla Parte_2
Par FIDICONFEDERCENTI, e IMPRESA INDIVIDUALE SILVI MI non possono Parte_3
essere in alcun modo riferite a siffatta Raccomandata ma bensì a quella riportata all'ultima pagina n. 26
del documento, che però nulla ha a che fare con l'importo minimale per il quale la controparte insiste nell'azione. La conseguenza evidente è che il credito, ed in particolare proprio quello minimale residualmente azionato, è senza ombra di dubbio prescritto.” (pag. 4 note conclusive).
E' pacifico che dinanzi ad un conto corrente, corrispondente ad un contratto a tempo indeterminato, la prescrizione decennale decorra dalla chiusura del rapporto e non certo dalla sua apertura (Cass., Sez. Un.,
2/12/2010, n. 24418; Cass., sez. I, ord. 30/11/2017 n. 28819).
Valga nella specie come atto interruttivo certamente, perlomeno e in modo sufficiente, il Decreto Ingiuntivo
Telematico N. 167/2023 - N. 158/2023 R.G. emesso in data 10/02/2023, notificato in data 24/02/2023 ai presunti debitori, quivi opponenti.
Sicchè la eccepita prescrizione decennale non è affatto intervenuta.
Gli attori opponenti hanno poi opposto la nullità della fideiussione e la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Anche tali domande risultano infondate.
Premesso che i debitori non hanno nella specie provato alcuna intesa anticoncorrenziale (cfr. Trib. Milano,
Sez. XIV, 19 gennaio 2022) e che la fideiussione azionata è successiva al 2005. Sicchè, venendo meno l'ipotetica intesa anticoncorrenziale e non essendo invalide le clausole in sé (in quanto derogatorie rispetto a norme dispositive), non si pone alcun dubbio sulla validità della fideiussione. Al riguardo la Suprema Corte ha infatti chiarito di recente che, per valutare l'eventuale nullità della fideiussione, rileva anche l'epoca di stipulazione della fideiussione: “Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -,
pagina 6 di 9 salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass.
Sez. un. n. 41994/2021). Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n.
4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019,
Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del 2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria
Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle pagina 7 di 9 clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio
Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass., sez. I, ord.
17/1/2025, n. 1170; in tal senso anche Cass., 25/11/2024, n. 30383).
In ogni caso, anche a voler ritenere invalide le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione sottesa al giudizio, le parti hanno comunque convenuto all'art. 7 del contratto di garanzia che “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta … quanto dovutole”, clausola che non risulta essere stata censurata da Banca d'Italia.
Per effetto di tale previsione contrattuale, perde di rilievo anche l'eccepita decadenza della fideiussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., come derivante dalla ipotetica nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione.
Invero, la clausola che prevede il pagamento a prima richiesta senza eccezioni è intesa dalla giurisprudenza di legittimità come una deroga pattizia all'art. 1957 c.c., non risultando necessaria un'azione giudiziale per evitare la decadenza, risultando sufficiente una richiesta di pagamento anche in via stragiudiziale (ex multis
Cass., 1/7/1995, n. 7345, Cass., 21/5/2008 n. 13078, Cass. 22346/2008).
Pertanto, è sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia anche solo l'intimazione di pagamento indirizzata all'opponente dalla stessa intendendosi derogato l'art. 1957 c.c.. CP_4
Gli attori opponenti hanno infine contestato la quantificazione della somma richiesta di € 1.995,70.
La convenuta opposta l'ha così quantificata col richiamo del doc. 8 monitorio, ossia dell'estratto conto del conto corrente n. 41070758, che tuttavia riporta “ESTRATTO DAL 24/03/2016 AL 31/07/2020”.
Come risulta documentato la creditrice ha però comunicato il recesso del conto corrente a far data dalla ricezione, ossia dalla ricevuta firmata il 18.6.2014 (doc. 8 pagg. 1-3), riportante “un saldo debitore di €
1.646,14”. Pertanto questo sarà l'importo capitale al quale poi applicare gli interessi conseguenti.
Per tali motivi l'opposizione andrà solo parzialmente accolta e rigettata, quest'ultima per quanto concerne la condanna al pagamento della somma di € 1.995,70, il cui importo è risultato dovuto e provato seppure in modo difforme.
Alla condanna degli attori opponenti al pagamento della somma di € 1.646,14, dovranno applicarsi gli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc.
Le spese del giudizio potranno essere interamente compensate in ragione della equivalenza delle domande accolte.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il Decreto Ingiuntivo Telematico N. 167/2023 - N. 158/2023 R.G. emesso in data 10/02/2023;
Condanna e al pagamento della somma di € 1.646,14, oltre agli Parte_1 Parte_2 interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc.
Spese del giudizio compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 9 di 9