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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Andrea Natale – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 9933/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucia Landri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 5.4.2024 notificato il
17.5.2024.
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 il sig. nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 15.7.1996, CUI 0553O7I ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 5.4.2024 Pa e notificato il 17.5.2024 con cui la ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in TA, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta e la presenza sul territorio italiano della figlia nata il [...] dalla compagna titolare di un permesso di soggiorno Parte_3 per motivi di studio, nonché la grave situazione di disastro ambientale e di inquinamento atmosferico e idrico esistente nel Delta State Nigeria. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.2.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione e, all'udienza del Controparte_1
18.2.2025 che precede, verificata la regolarità delle notificazioni, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso della medesima udienza, la difesa del ricorrente ha richiamato il deposito di documentazione aggiornata ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 3.8.2023, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato.
Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
TA) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo,
e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati
e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. TA). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non
è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1
TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del
Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dal Delta State, in Nigeria, rispetto al quale si riporta quanto di seguito.
Da numerose fonti (Amnesty International, Amnesty International Annual Report 2021/22 –
Nigeria, 29 marzo 2022, https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central- africa/nigeria/report-nigeria/; USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights
Practices 2021 - Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp- content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10
Conflicts to Worry About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-
2022/nigeria/) risulta una situazione di scarsa sicurezza in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , la cui presenza si è registrata tuttavia Per_2 solamente in alcuni Stati del Nord Est ( con livelli Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 di violenza differenti, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone del Centro Per_9 Per_1 Per_1 Pers Est del Paese ( , ), nonché di banditismo negli Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 stati a Nord Ovest (principalmente , e . Per_17 Per_18 Per_19 Per_20 L'attuale persistente localizzazione solo in tali zone di instabilità è ulteriormente confermata dai seguenti recenti documenti:
● ICG – International Crisis RO, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 Maggio 2020 https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288- violence-nigerias-north-west-rolling-back-mayhem
● GCR2P - Global Centre for the Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/
● HRW – Human Rights Watch, World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/nigeria Secondo quanto emerge dal report EUAA del 2021 sulla situazione di sicurezza in Nigeria, i principali attori responsabili della violenza in Delta State sono pastori e agricoltori, comunità locali in lotta tra loro per la proprietà della terra e controversie sui confini, nonché bande di cultisti rivali e bande criminali generali. Tra le comunità coinvolte negli scontri EUAA segnala gli contro gli CP_2
, i contro gli e gli contro gli . Tra le bande di cultisti rivali, invece, CP_3 Per_9 Per_21 Pt_4 CP_4 Per_ Per_ Per_2 vengono menzionate e EUAA segnala altresì l'attività CP_5 Per_23 nello Stato di Delta del gruppo armato Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM), tra il 2016 ed il 2020.1 Il medesimo report EUAA elenca una serie di incidenti di sicurezza, riportati in ordine cronologico, riguardanti episodi di criminalità comune, occorsi nello stato di Delta.2
L'organizzazione Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND) pubblica periodicamente report riguardanti gli Stati Nigeriani del Delta del Niger, nonché aggiornamenti periodici settimanali. Nel report relativo al 2021, PIND ha osservato come gli episodi di violenza letale in Delta State nel 2021 siano da ricondursi principalmente a tensioni comunitarie su controversie sulla terra e sui confini, nonché al conflitto tra agricoltori e pastori e criminalità legata alle gang.3 Il report del 2021 sulla violenza nel Paese dell'organizzazione evidenzia CP_6 come lo Stato di Delta sia uno degli stati con il minor numero di decessi per 100.000 abitanti, compresi i decessi per episodi di banditismo.4
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Tuttavia, questo Collegio rileva che la nuova formulazione dell'art. 19 T.U.I. dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in tal senso, si veda, a titolo di esempio, c. Regno Unito, sentenza del 24.11.2020, disponibile al seguente indirizzo Per_26 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001- 205796%22]}). Per valutare se l'allontanamento dello straniero violi il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, occorre considerare la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo effettivo inserimento sociale e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Tale diritto può essere limitato soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Si rileva che, nel caso di specie, il richiedente convive stabilmente con la signora
[...]
dalla quale ha avuto un figlio, nato a [...] il [...] (doc. Parte_3 Per_27
15). Come ribadito da diverse recenti pronunce della giurisprudenza di merito in casi analoghi (v. Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2020, Tribunale di Bari, decreto del 21 ottobre 2019), l'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili. Ne consegue che, dopo tanti anni di permanenza sul territorio nazionale italiano, un eventuale rimpatrio del richiedente, padre di un figlio minore avuto dalla compagna con cui il ricorrente convive stabilmente in TA, comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal predetto art. 8 CEDU. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: contratto di apprendistato di ottobre 2022 (doc. 7); buste paga anno 2022 (mesi ottobre – dicembre) (doc. 8); contratto di lavoro a tempo determinato (agosto 2023) doc. 11; buste paga anno 2023 (mesi agosto – settembre) (doc. 12); attestato lingua italiana (doc. 16); contratto di lavoro a tempo determinato dal 22.10.2024 al 22.11.2024 presso AD RO (doc. 17); proroga contratto di lavoro fino al
31.1.1.2024 (doc. 18); buste paga ottobre-dicembre 2024 (doc. 20); contratto di apprendistato presso società cooperativa MU TA (doc. 21); attestato frequenza corso di formazione (doc. 22).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in TA
e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 15.7.1996, CUI 0553O7I il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Andrea Natale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report Version 1.1, giugno 2021, pp. 246 – 247, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 EUAA, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report Version 1.1, giugno 2021, p. 249, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 3 PIND, Niger Delta Annual Conflict Report, 16 febbraio 2022, https://pindfoundation.org/wp- content/uploads/2022/02/Niger-Delta-Annual-Conflict-Report-2021-Draft.pdf. 4 , Eleventh Report on Violence in Nigeria (2021), p. 10 e 18, CP_6 http://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report2021_V2.pdf.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Andrea Natale – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 9933/2024 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Lucia Landri che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente
e
– Questura di TORINO con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1
resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 5.4.2024 notificato il
17.5.2024.
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 il sig. nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 15.7.1996, CUI 0553O7I ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato 5.4.2024 Pa e notificato il 17.5.2024 con cui la ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1, T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in TA, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta e la presenza sul territorio italiano della figlia nata il [...] dalla compagna titolare di un permesso di soggiorno Parte_3 per motivi di studio, nonché la grave situazione di disastro ambientale e di inquinamento atmosferico e idrico esistente nel Delta State Nigeria. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 18.2.2025. Il non si è costituito né ha depositato documentazione e, all'udienza del Controparte_1
18.2.2025 che precede, verificata la regolarità delle notificazioni, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso della medesima udienza, la difesa del ricorrente ha richiamato il deposito di documentazione aggiornata ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Il ricorrente ha formalizzato la domanda in data 3.8.2023, ne consegue l'applicazione al caso di specie del testo normativo di riferimento come da ultimo novellato.
Il legislatore, con il DL 20/2023, convertito nella legge 50/2023, entrato in vigore il 11.3.2023, è nuovamente intervenuto sulla protezione speciale. L'art 7 del DL 20/2023 ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19 c.
1.1. TUI, afferenti al quarto ambito della protezione speciale, quello concernente la protezione della vita privata e familiare e i relativi criteri di accertamento. La stessa norma ha introdotto un regime transitorio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore (prima dell'11.3.2023) e per il regime applicabile ai permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati con riferimento ai due periodi “soppressi”. La novella legislativa del 2023 ha lasciato inalterato il primo e il secondo periodo dell'art 19, comma 1.1., TUI e, in particolare, il richiamo all'art 5, comma 6, TUI che fa salvi il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, che, in ogni caso, avrebbero comunque avuto cogenza trovando la propria fonte in norme sovraordinate. Il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali consente, ove tali obblighi non siano soddisfatti dalle norme sulla protezione maggiore e da quelle sulla protezione speciale, di completare il sistema con una sorta di norma di chiusura con estensione della protezione anche a casi non tipizzati dal legislatore ma ancorati a precetti costituzionali e internazionali (in questo senso: cfr. Cass. 8400/2023). Il richiamo diretto all'art 5, comma 6, TUI permette tuttora di tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e di riconoscere, conseguentemente, il diritto al rilascio del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ne ricorrano i presupposti.
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare rimangono attuali le pronunce della giurisprudenza di legittimità: la tutela della vita privata, in particolare, non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende anche l'integrazione sociale, ossia un quid più ampio e parzialmente diverso (così: Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 - Causa
contro
TA) ove Per_1 afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo,
e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza, “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza anche ad esempio “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023). Proseguono i giudici di legittimità affermando che “si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati
e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. TA). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non
è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo” (cfr. Corte Cass. 2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato” (Cass 16716/23). L'attualità della tutela della vita privata e familiare, anche dopo le modifiche apportata dall'art 19 TUI, è stata confermata dalla giurisprudenza di legittimità con una pronuncia emessa nell'ambito di un ricorso contro un provvedimento di espulsione ove si legge ancora: “da ultimo si dà atto, per completezza, che l'art. 7, comma 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, «continua ad applicarsi la disciplina previgente». In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel
“catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. Cass. 28162/2023). D'altronde la protezione umanitaria prima e speciale poi condivide con la protezione internazionale la natura di diritto fondamentale della persona, costituendo, unitamente alla protezione maggiore, attuazione dell'art 10 Cost e, pertanto, discendendo in via diretta dall'asilo costituzionale (cfr. Cass. 10686/12). L'ancoramento della protezione speciale agli obblighi costituzionali e internazionali impedisce la possibilità di racchiuderla in ipotesi tassative, consegnandole la natura di catalogo aperto, via via connotandosi e riempendosi di diritti soggettivi dipendenti dall'evoluzione interpretativa e comprensivi a titolo esemplificativo del diritto alla famiglia (art 3, 2, 29 Cost, 8 CEDU), del diritto alla salute (art 32), diritto alla tutela dell'ambiente (art 9 e 41 Cost). Si tratta di posizioni soggettive che, anche se non integrano la protezione maggiore (status di rifugiato/protezione sussidiaria), assumono rilievo per la protezione minore, quella speciale, che assurge a misura atipica, residuale e complementare, ma oggetto di valutazione autonoma, tanto che il rigetto della protezione superiore non determina ex se anche quello della protezione minore, ancorata a una condizione specifica e sua propria, la vulnerabilità (v. Cass. 28990/2018). Ai fini dell'accertamento del diritto alla tutela della vita privata e familiare, si deve segnalare che la novella del 2020, introducendo criteri di accertamento del diritto, aveva indotto la giurisprudenza di legittimità a superare il precedente orientamento basato sul giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza (cfr. Ca18455/22). Ora, con la novella legislativa del 2023, che ha abrogato il terzo e il quarto periodo dell'art 19, comma 1.1
TUI, si pone il problema dei criteri di accertamento del diritto alla vita privata e familiare. Tali presupposti non possono che rinvenirsi nel medesimo art. 8 CEDU e nei principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Pertanto, in virtù di tali criteri, occorre effettuare un bilanciamento tra il diritto alla vita familiare e privata del richiedente, da un lato, e, dall'altro, esigenze dello Stato quali le garanzie di sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, di benessere economico del
Paese, di protezione della salute e della morale o dei diritti e delle libertà altrui. Orbene, tutto ciò premesso, passando all'esame del caso di specie con riferimento alla verifica della fondatezza della domanda in esame, il ricorrente proviene dal Delta State, in Nigeria, rispetto al quale si riporta quanto di seguito.
Da numerose fonti (Amnesty International, Amnesty International Annual Report 2021/22 –
Nigeria, 29 marzo 2022, https://www.amnesty.org/en/location/africa/west-and-central- africa/nigeria/report-nigeria/; USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights
Practices 2021 - Nigeria, 13 aprile 2022, https://www.state.gov/wp- content/uploads/2022/03/313615_NIGERIA-2021-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf; ACLED, 10
Conflicts to Worry About in 2022, Nigeria, https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-
2022/nigeria/) risulta una situazione di scarsa sicurezza in alcune zone della Nigeria, in conseguenza sia dell'attività del gruppo terroristico di , la cui presenza si è registrata tuttavia Per_2 solamente in alcuni Stati del Nord Est ( con livelli Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 di violenza differenti, sia del conflitto tra agricoltori e pastori presente nelle zone del Centro Per_9 Per_1 Per_1 Pers Est del Paese ( , ), nonché di banditismo negli Per_12 Per_13 Per_14 Per_15 stati a Nord Ovest (principalmente , e . Per_17 Per_18 Per_19 Per_20 L'attuale persistente localizzazione solo in tali zone di instabilità è ulteriormente confermata dai seguenti recenti documenti:
● ICG – International Crisis RO, Violence in Nigeria's North West: Rolling Back the Mayhem, 18 Maggio 2020 https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288- violence-nigerias-north-west-rolling-back-mayhem
● GCR2P - Global Centre for the Responsibility to Protect, Nigeria, 1 marzo 2022, https://www.globalr2p.org/countries/nigeria/
● HRW – Human Rights Watch, World Report 2021 - Nigeria, 13 gennaio 2022, https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/nigeria Secondo quanto emerge dal report EUAA del 2021 sulla situazione di sicurezza in Nigeria, i principali attori responsabili della violenza in Delta State sono pastori e agricoltori, comunità locali in lotta tra loro per la proprietà della terra e controversie sui confini, nonché bande di cultisti rivali e bande criminali generali. Tra le comunità coinvolte negli scontri EUAA segnala gli contro gli CP_2
, i contro gli e gli contro gli . Tra le bande di cultisti rivali, invece, CP_3 Per_9 Per_21 Pt_4 CP_4 Per_ Per_ Per_2 vengono menzionate e EUAA segnala altresì l'attività CP_5 Per_23 nello Stato di Delta del gruppo armato Niger Delta Greenland Justice Mandate (NDGJM), tra il 2016 ed il 2020.1 Il medesimo report EUAA elenca una serie di incidenti di sicurezza, riportati in ordine cronologico, riguardanti episodi di criminalità comune, occorsi nello stato di Delta.2
L'organizzazione Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND) pubblica periodicamente report riguardanti gli Stati Nigeriani del Delta del Niger, nonché aggiornamenti periodici settimanali. Nel report relativo al 2021, PIND ha osservato come gli episodi di violenza letale in Delta State nel 2021 siano da ricondursi principalmente a tensioni comunitarie su controversie sulla terra e sui confini, nonché al conflitto tra agricoltori e pastori e criminalità legata alle gang.3 Il report del 2021 sulla violenza nel Paese dell'organizzazione evidenzia CP_6 come lo Stato di Delta sia uno degli stati con il minor numero di decessi per 100.000 abitanti, compresi i decessi per episodi di banditismo.4
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I.
Tuttavia, questo Collegio rileva che la nuova formulazione dell'art. 19 T.U.I. dà attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in tal senso, si veda, a titolo di esempio, c. Regno Unito, sentenza del 24.11.2020, disponibile al seguente indirizzo Per_26 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001- 205796%22]}). Per valutare se l'allontanamento dello straniero violi il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, occorre considerare la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo effettivo inserimento sociale e la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Tale diritto può essere limitato soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Si rileva che, nel caso di specie, il richiedente convive stabilmente con la signora
[...]
dalla quale ha avuto un figlio, nato a [...] il [...] (doc. Parte_3 Per_27
15). Come ribadito da diverse recenti pronunce della giurisprudenza di merito in casi analoghi (v. Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2020, Tribunale di Bari, decreto del 21 ottobre 2019), l'unità familiare, nonché lo svolgimento del ruolo genitoriale, vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali ed inviolabili. Ne consegue che, dopo tanti anni di permanenza sul territorio nazionale italiano, un eventuale rimpatrio del richiedente, padre di un figlio minore avuto dalla compagna con cui il ricorrente convive stabilmente in TA, comporterebbe un significativo vulnus al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, così come riconosciuto dal predetto art. 8 CEDU. Quanto ai profili attinenti alla vita privata del ricorrente, tra cui la sua integrazione socio- lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato la seguente documentazione: contratto di apprendistato di ottobre 2022 (doc. 7); buste paga anno 2022 (mesi ottobre – dicembre) (doc. 8); contratto di lavoro a tempo determinato (agosto 2023) doc. 11; buste paga anno 2023 (mesi agosto – settembre) (doc. 12); attestato lingua italiana (doc. 16); contratto di lavoro a tempo determinato dal 22.10.2024 al 22.11.2024 presso AD RO (doc. 17); proroga contratto di lavoro fino al
31.1.1.2024 (doc. 18); buste paga ottobre-dicembre 2024 (doc. 20); contratto di apprendistato presso società cooperativa MU TA (doc. 21); attestato frequenza corso di formazione (doc. 22).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in TA
e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22). Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in favore di nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 15.7.1996, CUI 0553O7I il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 26.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Andrea Natale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report Version 1.1, giugno 2021, pp. 246 – 247, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 2 EUAA, Nigeria Security Situation Country of Origin Information Report Version 1.1, giugno 2021, p. 249, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf 3 PIND, Niger Delta Annual Conflict Report, 16 febbraio 2022, https://pindfoundation.org/wp- content/uploads/2022/02/Niger-Delta-Annual-Conflict-Report-2021-Draft.pdf. 4 , Eleventh Report on Violence in Nigeria (2021), p. 10 e 18, CP_6 http://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report2021_V2.pdf.