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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 125-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
in sede Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F./P.i. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA LIBERTA' 12 CAVENAGO DI BRIANZA
RESISTENTE contumace esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
9.04.2025 il P.M. chiedeva dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società deducendo che Controparte_1
1 - sulla base degli atti di indagine delegati alla G.D.F., era emersa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale previsti dall'art. 121 CCII, non trattandosi di impresa minore, avendo superato i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII
e versando la società in evidente stato di insolvenza dovuto alla pendenza degli inadempimenti tributari, di natura fiscale, contributiva e previdenziale ammontanti ad € 927.678,17, che dimostravano come allo stato attuale la debitrice non fosse in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e stante anche l'omessa presentazione dei bilanci a far data dall'anno 2019;
• fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti, il ricorso e il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati in data 14.04.2025 a cura dell'Ufficio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice ai sensi dell'art. 40 CCII;
• venivano acquisiti i dati e i documenti indicati all'art. 367 CCII;
• la società debitrice non si costituiva in giudizio, non compariva all'udienza fissata per il
6.05.2025, né risultava depositata, alla data dell'udienza, alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
- sussista la legittimazione attiva del PM in forza degli artt. 37, comma 2, e 38 CCII;
- sussista pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.
14 del 12 gennaio 2019 nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società è situata a Cavenago Brianza e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali. Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la
Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello
Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243);
- sussista altresì, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Cavenago Brianza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società debitrice, risultante dal registro delle imprese;
- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
pag. 2 di 6 - la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita attività di impresa commerciale come evincibile dalla visura della CC
(attività prevalente: studi di promozione pubblicitaria con lo scopo di vendere beni di servizi) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
-con particolare riferimento alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, l'onere della prova della ricorrenza di tali requisiti grava sulla società debitrice;
- nel caso di specie, la società non ha assolto l'onere Controparte_1 della prova non essendosi la stessa costituita in giudizio, non essendo comparsa in udienza e non avendo provveduto al deposito della documentazione richiesta dall'art. 41, comma 4, CCII;
- in ogni caso non emergono dalla documentazione versata in atti elementi probatori di senso CP_ contrario ed anzi, dalla situazione debitoria nei soli confronti dell'Erario e dell' emerge un debito ben superiore alla soglia di € 500.000,00;
- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
- in particolare, dall'estratto dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione CP_ risultano debiti scaduti e non rateizzati pari ad oltre € 900.000,00 e dell' pari ad € 80.552.54.
Deve poi richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che,
pag. 3 di 6 nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza del debitore considerata l'enorme consistenza del debito erariale non oggetto, allo stato, di un piano di rateazione del pagamento e stante il mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2019 non è dato verificare l'attuale consistenza dell'attivo patrimoniale al fine di accertare la sussistenza di disponibilità sufficienti a consentire l'integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di
[...] soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 e segg. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, (C.F./P.i. ), con sede in PIAZZA LIBERTA' 12 CAVENAGO
[...] P.IVA_1
DI BRIANZA;
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa con studio in V.LO LAMBRO 1 MONZA (MB) 20900 Persona_1 pec - che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla Email_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di pag. 4 di 6 rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 02/10/2025 ad ore 11.20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
pag. 5 di 6 le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 07/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Caterina Giovanetti
pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott. Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Patrizia Fantin Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
in sede Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F./P.i. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
PIAZZA LIBERTA' 12 CAVENAGO DI BRIANZA
RESISTENTE contumace esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che
• con ricorso ex art. 38 D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (di seguito CCII), depositato in data
9.04.2025 il P.M. chiedeva dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società deducendo che Controparte_1
1 - sulla base degli atti di indagine delegati alla G.D.F., era emersa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale previsti dall'art. 121 CCII, non trattandosi di impresa minore, avendo superato i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII
e versando la società in evidente stato di insolvenza dovuto alla pendenza degli inadempimenti tributari, di natura fiscale, contributiva e previdenziale ammontanti ad € 927.678,17, che dimostravano come allo stato attuale la debitrice non fosse in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e stante anche l'omessa presentazione dei bilanci a far data dall'anno 2019;
• fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti, il ricorso e il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati in data 14.04.2025 a cura dell'Ufficio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice ai sensi dell'art. 40 CCII;
• venivano acquisiti i dati e i documenti indicati all'art. 367 CCII;
• la società debitrice non si costituiva in giudizio, non compariva all'udienza fissata per il
6.05.2025, né risultava depositata, alla data dell'udienza, alcuna richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
- sussista la legittimazione attiva del PM in forza degli artt. 37, comma 2, e 38 CCII;
- sussista pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.
14 del 12 gennaio 2019 nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società è situata a Cavenago Brianza e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali. Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la
Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello
Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243);
- sussista altresì, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Cavenago Brianza rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società debitrice, risultante dal registro delle imprese;
- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
pag. 2 di 6 - la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita attività di impresa commerciale come evincibile dalla visura della CC
(attività prevalente: studi di promozione pubblicitaria con lo scopo di vendere beni di servizi) e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
-con particolare riferimento alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, l'onere della prova della ricorrenza di tali requisiti grava sulla società debitrice;
- nel caso di specie, la società non ha assolto l'onere Controparte_1 della prova non essendosi la stessa costituita in giudizio, non essendo comparsa in udienza e non avendo provveduto al deposito della documentazione richiesta dall'art. 41, comma 4, CCII;
- in ogni caso non emergono dalla documentazione versata in atti elementi probatori di senso CP_ contrario ed anzi, dalla situazione debitoria nei soli confronti dell'Erario e dell' emerge un debito ben superiore alla soglia di € 500.000,00;
- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
- in particolare, dall'estratto dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione CP_ risultano debiti scaduti e non rateizzati pari ad oltre € 900.000,00 e dell' pari ad € 80.552.54.
Deve poi richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della
L. Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016; Cass. 23437/2017; Cass.
18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che,
pag. 3 di 6 nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale
(Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432).
Nella specie ricorre una situazione di insolvenza del debitore considerata l'enorme consistenza del debito erariale non oggetto, allo stato, di un piano di rateazione del pagamento e stante il mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2019 non è dato verificare l'attuale consistenza dell'attivo patrimoniale al fine di accertare la sussistenza di disponibilità sufficienti a consentire l'integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori.
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice Controparte_1
versa effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di
[...] soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 e segg. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, (C.F./P.i. ), con sede in PIAZZA LIBERTA' 12 CAVENAGO
[...] P.IVA_1
DI BRIANZA;
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa Patrizia Fantin Giudice Delegato per la procedura nomina curatore la dott.ssa con studio in V.LO LAMBRO 1 MONZA (MB) 20900 Persona_1 pec - che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla Email_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di pag. 4 di 6 rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 02/10/2025 ad ore 11.20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione,
pag. 5 di 6 le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 07/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Patrizia Fantin Caterina Giovanetti
pag. 6 di 6