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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7667 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio senza figli minori o con figli maggiorenni economicamente autosufficienti udienza sostituita
N.R.G. 18726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il 1 novembre1966 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Q. Meliadò presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Tarquinia (VT) il 20 luglio 1959 cittadino:italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marcello Paleari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 13 maggio 1989 (anno 1989, atto n. 490, reg. 3, parte II, serie A) (matrimonio trascritto anche presso il Comune di Pregnana Milanese MI, Anno 1989, atto n. 20, parte II, serie B)
X separati consensualmente con verbale in data 26 giugno 1992 omologato con decreto del 3 ottobre 1992
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del
FATTO I coniugi sopra indicati, a seguito trasformazione del rito in congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. come da istanza congiuntamente sottoscritta e depositata in data 23/24 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: senza condizioni dichiarando i coniugi di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) in data 13 maggio 1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pregnana Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 08/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
N.R.G. 18726/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il 1 novembre1966 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paolo Q. Meliadò presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Tarquinia (VT) il 20 luglio 1959 cittadino:italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marcello Paleari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 13 maggio 1989 (anno 1989, atto n. 490, reg. 3, parte II, serie A) (matrimonio trascritto anche presso il Comune di Pregnana Milanese MI, Anno 1989, atto n. 20, parte II, serie B)
X separati consensualmente con verbale in data 26 giugno 1992 omologato con decreto del 3 ottobre 1992
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del
FATTO I coniugi sopra indicati, a seguito trasformazione del rito in congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. come da istanza congiuntamente sottoscritta e depositata in data 23/24 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: senza condizioni dichiarando i coniugi di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) in data 13 maggio 1989 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Pregnana Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 08/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG