Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 94
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tempestività dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 non si cumuli con il differimento speciale previsto dall'art. 157, comma 1, D.L. 34/2020, e che la sospensione operata tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 non proroghi automaticamente i termini decadenziali per annualità successive al 2020. Poiché il termine di decadenza per la TASI 2017 scadeva il 31 dicembre 2022, ben dopo la cessazione della sospensione, l'avviso notificato nel marzo 2023 è considerato tardivo.

  • Altro
    Riconoscimento del beneficio di ruralità

    La questione relativa alla ruralità degli immobili è stata assorbita dalla fondatezza dell'eccezione di decadenza del potere di accertamento.

  • Accolto
    Tardività dell'avviso di accertamento

    La Corte ha confermato la tardività dell'avviso di accertamento, ritenendo che il potere di accertamento relativo alla TASI 2017 sia decaduto il 31 dicembre 2022, poiché la spedizione dell'avviso è avvenuta oltre tale termine.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 94
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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