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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3088/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Comune di Cisterna Di Latina - V 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 829 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3999/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Resistente_1, proprietaria di vari fabbricati siti nel Comune di Cisterna di Latina, censiti per l'anno d'imposta 2017 nelle categorie catastali C/2 e A/2, riceveva in data 14 aprile 2023 l'Avviso di accertamento TASI n. 829/2023 relativo all'annualità 2017, con il quale il Comune contestava omessa imposizione e applicava le previste sanzioni di legge.
Con ricorso, la contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Latina, che con sentenza n. 474/2024, la CGT di I grado accoglieva il ricorso, ritenendo tardivo l'accertamento, in quanto notificato oltre il termine decadenziale del 31.12.2022, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 67, D.L. n. 18/2020.
Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Cisterna di Latina, deducendo che il termine di decadenza risultava prorogato per effetto automatico della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 nel periodo 8 marzo–31 maggio 2020, con conseguente validità della notifica eseguita il 23 marzo 2023; venivano richiamati, a sostegno, Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2020 e Risoluzione MEF n. 6/
DF del 2020.
Che il motivo assorbito in primo grado, relativo alla ruralità degli immobili, doveva essere rigettato, atteso che nel 2017 gli stessi non risultavano accatastati nelle categorie agevolate A/6 o D/10 e che la domanda di variazione catastale presentata solo nel 2021 non poteva spiegare effetti retroattivi, essendo decorso il termine del 30 settembre 2012 per il riconoscimento della ruralità con effetti quinquennali.
Il Comune concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della legittimità dell'atto di accertamento e la condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi. Si costituiva la signora Resistente_1, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, deducendo la prescrizione/decadenza del credito: l'avviso TASI 2017, notificato dopo il
31/12/2022, sarebbe tardivo;
la sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020, pari al periodo 8/3/2020–31/5/2020, non sarebbe estensibile a termini riferiti ad annualità successive;
richiamava giurisprudenza di merito (CGT
Milano, Taranto, Latina) e atto di indirizzo MEF del 29/02/2024, in senso sfavorevole all'estensione della proroga oltre l'anno 2020. Quindi sollevava l'effetto interruttivo della prescrizione in quanto la consegna all'ufficiale postale in data 23/03/2023 non interromperebbe la prescrizione;
per cui sarebbe necessaria la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario (conoscenza indicata in data 29/03/2023, con ricezione effettiva il 14/04/2023).
L'appellata chiedeva la conferma integrale della sentenza n. 474/2024, il rigetto dell'appello e la condanna del Comune alle spese.
L'ente appellante depositava memorie illustrative, nelle quali ribadiva l'applicabilità dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 ai termini decadenziali anche oltre l'anno 2020, sostenendo che interventi legislativi e giurisprudenziali successivi avrebbero confermato lo spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione, con riflessi anche sul termine del 31/12/2022 per la TASI 2017; venivano richiamati, fra gli altri, art. 22 D.Lgs.
81/2025, Cass. Sez. 1, ord. 15/01/2025 n. 960, Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n.
1630/2025 e Cass. Sez. 5, ord. n. 21765/2025; la insussistenza del requisito di ruralità per gli immobili oggetto di accertamento, evidenziando la mancanza di specifiche controdeduzioni sul punto da parte dell'appellata.
L'appellante insisteva per la legittimità e tempestività dell'accertamento TASI 2017 e per la non spettanza del beneficio di ruralità.
Con memorie difensive, la contribuente si riportava agli scritti già depositati e insisteva per il rigetto dell'appello, rilevando che, anche considerando la sospensione “Covid”, il termine quinquennale scadente al 31/12/2022 sarebbe al più spostato al 27/03/2023, onde la notifica del 23/03/2023 non avrebbe determinato valida interruzione in assenza di conoscenza legale in pari data;
e che ogni altra questione (ivi compresa la ruralità) sarebbe assorbita dalla ritenuta prescrizione/decadenza del credito.
Il Comune appellante chiede la riforma della sentenza n. 474/2024, la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento TASI 2017 e la condanna alle spese del doppio grado.
L'appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'appello e la condanna del Comune alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla dedotta tempestività dell'avviso di accertamento
Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell'avviso di accertamento TASI n. 829/2023 relativo all'annualità 2017, notificato alla contribuente in data 14 aprile 2023, a seguito di spedizione avvenuta il 23 marzo 2023.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, il potere di accertamento dei tributi locali deve essere esercitato mediante notifica dell'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il tributo si riferisce. In tema di tempestività della notifica, opera inoltre il principio della scissione soggettiva degli effetti: ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data di consegna dell'atto all'agente notificatore da parte dell'ente, a prescindere dal momento di effettiva ricezione da parte del contribuente
(principio applicato anche agli atti tributari).
Per l'annualità 2017, il termine risultava scadente il 31 dicembre 2022.
Il Comune appellante sostiene che il termine decadenziale sarebbe stato prorogato per effetto della sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, con conseguente validità della notifica effettuata nel marzo 2023.
La tesi non è condivisibile, per le ragioni che seguono.
2. Applicazione dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 alla luce di Cass. civ., Sez. V, n. 17668/2025
La questione deve essere risolta alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione V
Tributaria, con sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, secondo cui le misure emergenziali non comportano un cumulo tra la sospensione generale ex art. 67 D.L. 18/2020 e il differimento speciale previsto dall'art. 157, comma 1, D.L. 34/2020 per gli atti in scadenza nel 2020: in particolare, il termine per la notifica differito dall'art. 157 “non è ulteriormente prorogato di 85 giorni” per effetto dell'art. 67, rimanendo quest'ultimo assorbito dalla disciplina speciale.
L'impostazione della Sezione Tributaria, dunque, esclude una proroga generalizzata “a cascata” dei termini decadenziali per tutte le annualità pregresse e post-2020, imponendo invece una verifica concreta dell'incidenza della sospensione sul termine in corso o in scadenza durante la finestra emergenziale. Tale lettura è in linea con orientamenti di merito in materia di tributi locali che hanno negato l'applicazione indiscriminata della sospensione agli avvisi IMU/TASI con scadenze ben oltre il 2020 (ad es. CGT Torino,
1° aprile 2025, n. 490, in tema IMU 2018).
Nel caso di specie, la sospensione ha operato nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, mentre il termine di decadenza per l'annualità 2017 scadeva il 31 dicembre 2022, cioè in epoca largamente successiva alla cessazione della sospensione. Ne consegue che l'ente impositore ha avuto un congruo e ampio lasso temporale per esercitare il potere di accertamento dopo il periodo emergenziale, senza che possa riconoscersi alcun effetto prorogatorio del termine decadenziale nel 2023. Deve pertanto escludersi l'applicabilità della proroga invocata dal Comune appellante.
3. Tardività dell'avviso di accertamento Accertata l'inapplicabilità della sospensione ai fini della proroga del termine decadenziale, deve ritenersi che il potere di accertamento relativo alla TASI 2017 sia definitivamente decaduto alla data del 31 dicembre
2022 (art. 1, comma 161, L. 296/2006).
L'avviso di accertamento, spedito il 23 marzo 2023 e ricevuto dalla contribuente il 14 aprile 2023, risulta pertanto tardivo e illegittimo. Il principio della scissione soggettiva non soccorre l'ente, poiché la spedizione
è avvenuta oltre il termine decadenziale.
4. Assorbimento delle ulteriori questioni
La fondatezza dell'eccezione di decadenza del potere di accertamento comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sollevate dal Comune appellante, ivi compresa quella relativa alla ruralità degli immobili oggetto di accertamento.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo al recente e non univoco dibattito giurisprudenziale in tema di sospensioni emergenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del Comune.
Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3088/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Comune di Cisterna Di Latina - V 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 829 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3999/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Resistente_1, proprietaria di vari fabbricati siti nel Comune di Cisterna di Latina, censiti per l'anno d'imposta 2017 nelle categorie catastali C/2 e A/2, riceveva in data 14 aprile 2023 l'Avviso di accertamento TASI n. 829/2023 relativo all'annualità 2017, con il quale il Comune contestava omessa imposizione e applicava le previste sanzioni di legge.
Con ricorso, la contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Latina, che con sentenza n. 474/2024, la CGT di I grado accoglieva il ricorso, ritenendo tardivo l'accertamento, in quanto notificato oltre il termine decadenziale del 31.12.2022, escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 67, D.L. n. 18/2020.
Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Cisterna di Latina, deducendo che il termine di decadenza risultava prorogato per effetto automatico della sospensione disposta dall'art. 67 D.L. n. 18/2020 nel periodo 8 marzo–31 maggio 2020, con conseguente validità della notifica eseguita il 23 marzo 2023; venivano richiamati, a sostegno, Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 2020 e Risoluzione MEF n. 6/
DF del 2020.
Che il motivo assorbito in primo grado, relativo alla ruralità degli immobili, doveva essere rigettato, atteso che nel 2017 gli stessi non risultavano accatastati nelle categorie agevolate A/6 o D/10 e che la domanda di variazione catastale presentata solo nel 2021 non poteva spiegare effetti retroattivi, essendo decorso il termine del 30 settembre 2012 per il riconoscimento della ruralità con effetti quinquennali.
Il Comune concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della legittimità dell'atto di accertamento e la condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi. Si costituiva la signora Resistente_1, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, deducendo la prescrizione/decadenza del credito: l'avviso TASI 2017, notificato dopo il
31/12/2022, sarebbe tardivo;
la sospensione ex art. 67 D.L. 18/2020, pari al periodo 8/3/2020–31/5/2020, non sarebbe estensibile a termini riferiti ad annualità successive;
richiamava giurisprudenza di merito (CGT
Milano, Taranto, Latina) e atto di indirizzo MEF del 29/02/2024, in senso sfavorevole all'estensione della proroga oltre l'anno 2020. Quindi sollevava l'effetto interruttivo della prescrizione in quanto la consegna all'ufficiale postale in data 23/03/2023 non interromperebbe la prescrizione;
per cui sarebbe necessaria la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario (conoscenza indicata in data 29/03/2023, con ricezione effettiva il 14/04/2023).
L'appellata chiedeva la conferma integrale della sentenza n. 474/2024, il rigetto dell'appello e la condanna del Comune alle spese.
L'ente appellante depositava memorie illustrative, nelle quali ribadiva l'applicabilità dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 ai termini decadenziali anche oltre l'anno 2020, sostenendo che interventi legislativi e giurisprudenziali successivi avrebbero confermato lo spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione, con riflessi anche sul termine del 31/12/2022 per la TASI 2017; venivano richiamati, fra gli altri, art. 22 D.Lgs.
81/2025, Cass. Sez. 1, ord. 15/01/2025 n. 960, Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n.
1630/2025 e Cass. Sez. 5, ord. n. 21765/2025; la insussistenza del requisito di ruralità per gli immobili oggetto di accertamento, evidenziando la mancanza di specifiche controdeduzioni sul punto da parte dell'appellata.
L'appellante insisteva per la legittimità e tempestività dell'accertamento TASI 2017 e per la non spettanza del beneficio di ruralità.
Con memorie difensive, la contribuente si riportava agli scritti già depositati e insisteva per il rigetto dell'appello, rilevando che, anche considerando la sospensione “Covid”, il termine quinquennale scadente al 31/12/2022 sarebbe al più spostato al 27/03/2023, onde la notifica del 23/03/2023 non avrebbe determinato valida interruzione in assenza di conoscenza legale in pari data;
e che ogni altra questione (ivi compresa la ruralità) sarebbe assorbita dalla ritenuta prescrizione/decadenza del credito.
Il Comune appellante chiede la riforma della sentenza n. 474/2024, la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento TASI 2017 e la condanna alle spese del doppio grado.
L'appellata chiede la conferma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'appello e la condanna del Comune alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1. Sulla dedotta tempestività dell'avviso di accertamento
Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità dell'avviso di accertamento TASI n. 829/2023 relativo all'annualità 2017, notificato alla contribuente in data 14 aprile 2023, a seguito di spedizione avvenuta il 23 marzo 2023.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, il potere di accertamento dei tributi locali deve essere esercitato mediante notifica dell'avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il tributo si riferisce. In tema di tempestività della notifica, opera inoltre il principio della scissione soggettiva degli effetti: ai fini del rispetto del termine decadenziale rileva la data di consegna dell'atto all'agente notificatore da parte dell'ente, a prescindere dal momento di effettiva ricezione da parte del contribuente
(principio applicato anche agli atti tributari).
Per l'annualità 2017, il termine risultava scadente il 31 dicembre 2022.
Il Comune appellante sostiene che il termine decadenziale sarebbe stato prorogato per effetto della sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, con conseguente validità della notifica effettuata nel marzo 2023.
La tesi non è condivisibile, per le ragioni che seguono.
2. Applicazione dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 alla luce di Cass. civ., Sez. V, n. 17668/2025
La questione deve essere risolta alla luce del principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione V
Tributaria, con sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, secondo cui le misure emergenziali non comportano un cumulo tra la sospensione generale ex art. 67 D.L. 18/2020 e il differimento speciale previsto dall'art. 157, comma 1, D.L. 34/2020 per gli atti in scadenza nel 2020: in particolare, il termine per la notifica differito dall'art. 157 “non è ulteriormente prorogato di 85 giorni” per effetto dell'art. 67, rimanendo quest'ultimo assorbito dalla disciplina speciale.
L'impostazione della Sezione Tributaria, dunque, esclude una proroga generalizzata “a cascata” dei termini decadenziali per tutte le annualità pregresse e post-2020, imponendo invece una verifica concreta dell'incidenza della sospensione sul termine in corso o in scadenza durante la finestra emergenziale. Tale lettura è in linea con orientamenti di merito in materia di tributi locali che hanno negato l'applicazione indiscriminata della sospensione agli avvisi IMU/TASI con scadenze ben oltre il 2020 (ad es. CGT Torino,
1° aprile 2025, n. 490, in tema IMU 2018).
Nel caso di specie, la sospensione ha operato nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, mentre il termine di decadenza per l'annualità 2017 scadeva il 31 dicembre 2022, cioè in epoca largamente successiva alla cessazione della sospensione. Ne consegue che l'ente impositore ha avuto un congruo e ampio lasso temporale per esercitare il potere di accertamento dopo il periodo emergenziale, senza che possa riconoscersi alcun effetto prorogatorio del termine decadenziale nel 2023. Deve pertanto escludersi l'applicabilità della proroga invocata dal Comune appellante.
3. Tardività dell'avviso di accertamento Accertata l'inapplicabilità della sospensione ai fini della proroga del termine decadenziale, deve ritenersi che il potere di accertamento relativo alla TASI 2017 sia definitivamente decaduto alla data del 31 dicembre
2022 (art. 1, comma 161, L. 296/2006).
L'avviso di accertamento, spedito il 23 marzo 2023 e ricevuto dalla contribuente il 14 aprile 2023, risulta pertanto tardivo e illegittimo. Il principio della scissione soggettiva non soccorre l'ente, poiché la spedizione
è avvenuta oltre il termine decadenziale.
4. Assorbimento delle ulteriori questioni
La fondatezza dell'eccezione di decadenza del potere di accertamento comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sollevate dal Comune appellante, ivi compresa quella relativa alla ruralità degli immobili oggetto di accertamento.
L'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo al recente e non univoco dibattito giurisprudenziale in tema di sospensioni emergenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del Comune.
Spese compensate.