Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 15/04/2026, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9434 del 2025, proposto da
Atek Elettronica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaello Potalivo e Giuliano Picchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze – Competenze per le innovazioni (FNC3) presentata tramite piattaforma online , pervenuto mediante comunicazione a mezzo pec del 7 luglio 2025;
- per quanto occorrere dovesse, dell’art. 10.2 dell’Avviso pubblico FNC3, laddove si prevede come “perentorio” il termine di giorni 20 per la trasmissione della documentazione integrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa NN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 20 agosto 2025, Atek Elettronica s.r.l. ha esposto:
- di aver presentato istanza di ammissione, nell’ambito dell’Avviso pubblico - Competenze per le innovazioni 3° edizione, al Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall’art. 88 del decreto-legge n. 34/2020;
- di aver allegato a tale istanza anche il previsto Allegato 04, sebbene “in bianco” e con in calce una nota esplicativa del seguente tenore “Allegato non necessario in quanto l’azienda ha avuto la sottoscrizione dell’accordo di rimodulazione nella procedura di condivisione del piano formativo presente sull’Avviso n. 06/2024 FNC di Fondo FonARCom e nel rispetto delle regole previste dall’accordo interconfederale tra l’Ass datoriale C.I.F.A. e l’Ass Sindacale CONF.S.A.L. del 9/5/19” ;
- di aver ricevuto una PEC con cui, in data 22 aprile 2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rilevando che “da verifica a sistema” l’Allegato 04 “non è presente” , assegnava un termine di giorni 20 di calendario per l’integrazione, con l’espressa avvertenza che, in difetto, nonché, in caso di “non adeguatezza e incompletezza della documentazione e delle integrazioni presentate, l’istanza di contributo sarebbe stata rigettata” ;
- di aver ricevuto un’ulteriore comunicazione a mezzo PEC il 3 maggio 2025, con cui si sollecitava l’integrazione dell’istanza “entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni” e si precisava quanto segue: “ Decorso inutilmente tale termine, l’istanza si intenderà rigettata. L’istanza verrà altresì rigettata in caso di non adeguatezza e incompletezza della documentazione e delle integrazioni presentate” ;
- di aver ribadito con PEC del 16 maggio 2025 che l’Allegato 04 “era stato caricato barrato in quanto l’accordo di rimodulazione è stato sottoscritto dalle Parti Sociali costituenti il Fondo Interprofessionale Fonarcom all’interno della procedura ordinaria di condivisione dei Piani Formativi. La condivisione è avvenuta ai sensi dell’Avviso 06/2024 FNC del Fondo Fonarcom, nel rispetto dell’Accordo Interconfederale CIFA-CONFSAL del 9 maggio 2019” ;
- di avere, infine, ricevuto la comunicazione del 7 luglio 2025, con cui l’Amministrazione ha ufficializzato il rigetto dell’istanza di contributo “per mancata integrazione nei termini previsti dall’Avviso” .
1.1. L’Atek Elettronica s.r.l. ha impugnato il suddetto rigetto, nonché, incidentalmente (ove occorrer possa), l’art. 10.2 dell’Avviso pubblico FNC3, laddove prevede come “perentorio” il termine di giorni 20 per la trasmissione della documentazione integrativa, formulando le censure di seguito indicate:
1. “Eccesso di potere per omessa e/o comunque carente e/o erronea valutazione della documentazione allegata all’istanza di contributo, e dell’istanza stessa. Violazione e/o erronea applicazione del paragrafo 5.1 dell’Avviso FNC3. Violazione e/o erronea applicazione del paragrafo 10.2 dell’Avviso FNC3. Violazione dell’art. 1 comma 2, L. 241/1990” - l’istanza presentata, con il supporto del Fondo interprofessionale FonARCom ed acquisito in via preventiva il parere delle parti sociali, sarebbe documentalmente completa, stabilendo l’Avviso che “Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, tranne per i casi di cui al punto 8.7 lett. b), gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, ivi incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali ” (cfr. paragrafo 5.1); invero, il modulo “Allegato 04” “non poteva e non doveva essere compilato” dalla ricorrente, in quanto “ non prevede opzioni differenti di compilazione al di fuori dell’ipotesi (forse la più comune) di assenza di rappresentanza sindacale interna, ragione per cui la ricorrente non avrebbe potuto procedere ad utile ed efficace compilazione del modulo stesso” , che, pertanto, è stato allegato all’istanza barrato e con una nota esplicativa circa la ragione della mancata compilazione ( “per scrupolo, correttezza e buona fede” ); il Ministero intimato non avrebbe tenuto nella debita considerazione tali elementi e tali peculiarità, pur determinanti, con ciò violando o comunque erroneamente applicando la citata disposizione contenuta nell’Avviso FNC3; dunque, la richiesta di integrazione documentale sarebbe illegittima, in quanto con essa l’Amministrazione avrebbe preteso la produzione di un documento (Allegato 04) già presente (pur nella forma dianzi descritta) e che non avrebbe potuto essere prodotto altrimenti da parte dell’interessata; si sarebbe, dunque, concretizzata la violazione del divieto di aggravamento del procedimento sancito dall’art. 1, co. 2, l. n. 241/1990;
2. “Violazione e/o erronea applicazione, sotto ulteriori profili del paragrafo 10.2 dell’Avviso FNC3. Incolpevole affidamento nel termine favorevole. Violazione art. 10-bis L. 241/1990” - con la nota del 3 maggio 2025, concedendo un termine di 10 giorni, l’Amministrazione avrebbe ingenerato confusione nell’azienda e avrebbe violato il paragrafo 10.2 dell’Avviso FNC3 che individua in “20” i giorni concessi per integrare la documentazione; in ogni caso, tale termine non sarebbe “perentorio”, bensì ordinatorio: il meccanismo delineato dall’Avviso sarebbe simile a quello di cui all’art. 10- bis , l. n. 241/1990, che consente sempre all’Amministrazione di valutare le osservazioni pervenute oltre il termine dei 10 giorni.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è costituito in giudizio, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026, in vista della quale la ricorrente ha prodotto repliche, dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si esplicitano.
2. L’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34/2020, conv. con modif. dalla legge n. 77/2020, stabilisce che, “ [a] l fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica […] i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato ‘Fondo Nuove Competenze’ […] ” .
2.1. In sintesi, per quanto qui specificamente rileva, i contratti collettivi mediante i quali si possono realizzare le intese di rimodulazione possono essere sottoscritti: i) a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure ii) dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
3. Tanto premesso, si deve altresì considerare che il paragrafo 5.1 dell’Avviso pubblico FNC3 stabilisce che: “Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali, […] gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento, ivi incluse quelle relative alle rappresentanze sindacali, fatto salvo contenere quanto previsto al successivo punto 5.2 del presente paragrafo. Per i datori di lavoro aderenti a FPI che abbiano sottoscritto l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come sopra disciplinato, si procederà a successivo accordo integrativo qualora il FPI di riferimento lo riterrà necessario e secondo le modalità previste dal medesimo ”.
3.1. L’azienda ricorrente aderisce al Fondo FonARCom; ai sensi dell’Avviso n. 6/2024 dello stesso Fondo (all. 13, dep. Ministero; cfr. in particolare, il capitolo 12, laddove sono indicate le modalità per la presentazione delle proposte di piani formativi):
a) “[a]lla richiesta di condivisione dovrà essere allegato l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con le rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (sia in caso di presenza delle parti sociali costituenti il Fondo FonARCom che di altre sigle sindacali) con i relativi allegati (vedi format 03.1 e 03.2) previsti dall’Avviso FNC3” ;
b) “[i]n alternativa si potrà richiedere la sottoscrizione di un accordo di rimodulazione direttamente alla commissione Parere Parti di Cifa e Confsal, in conformità dell’art. 88 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. ”.
3.2. Per le aziende aderenti al FonARCom, stando alla lettera dell’Avviso, vi sono, dunque, diverse modalità di stipula dell’accordo di rimodulazione: la sottoscrizione da parte delle “rappresentanze sindacali operative in azienda o tramite rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” è solo una eventualità, atteso che, “in alternativa” , è possibile “richiedere la sottoscrizione di un accordo di rimodulazione direttamente alla commissione Parere Parti di Cifa e Confsal”.
3.3. Quest’ultima è la modalità di cui si è avvalsa l’odierna ricorrente.
4. Come esposto in fatto, la stessa ricorrente non è stata ammessa al contributo de quo perché non avrebbe compilato debitamente l’Allegato 04 richiesto dal par. 4.6. dell’Avviso FNC3 ( “All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione: […] c) autocertificazioni di rappresentatività da parte del datore di lavoro nel caso di mancanza della rappresentatività sindacale interna firmata dal datore di lavoro, dall’Associazione datoriale e dall’Associazione sindacale (Allegato_04) […] ” ).
5. Tale Allegato 04 (al fine di attestare la condivisione del piano formativo con le parti sociali) prevede che il rappresentante legale dell’azienda:
- dichiari che non ci sono rappresentanze sindacali interne;
- enunci quale “Sindacato dei Lavoratori” sia il “firmatario dell’Accordo” e che lo stesso sia “ un Sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale” ;
- specifichi quale “Associazione Datoriale” sia la “firmatari[a] dell’Accordo” e che la stessa sia “un’Associazione Datoriale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale” .
Lo stesso modulo, firmato dal rappresentante legale, deve essere inoltre controfirmato dal rappresentante sindacale e dal rappresentante datoriale.
5.1. Tuttavia, come già chiarito:
- l’Avviso FNC3 obbliga le aziende aderenti a un Fondo paritetico interprofessionale a stipulare l’accordo di rimodulazione con le modalità previste dal Fondo medesimo, il quale, nel caso in questione, prevede la possibilità di richiedere la sottoscrizione dell’accordo alla “Commissione Parere Parti di Cifa e Confsal” ;
- in concreto, l’accordo di rimodulazione è stato sottoscritto non già direttamente da un sindacato dei lavoratori e da un’associazione datoriale, bensì dalla predetta “ commissione paritetica bilaterale ” a sua volta nominata dall’Associazione Datoriale C.I.F.A. e dall’Organizzazione Sindacale CONF.S.A.L., in adesione all’accordo interconfederale sottoscritto in data 9 maggio 2019 (cfr. sul punto, anche la memoria dell’Avvocatura dello Stato).
6. Cionondimeno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- ha, di fatto, inferito l’assenza di rappresentanze sindacali interne dalla scelta dell’azienda di rivolgersi alla predetta commissione paritetica (peraltro, nulla esplicitando sul punto nel corso del procedimento; solo nella memoria depositata dall’Avvocatura, “si evidenzia” che “avendo l’impresa ricorrente seguito nella specie proprio quest’ultima modalità evidentemente non ricorre nemmeno il caso della presenza sindacale interna aziendale” ; p. 8);
- ha preteso dall’Atek Elettronica s.r.l. la compilazione dell’Allegato 04 negli esatti termini appena esposti (cfr. supra § 5), sebbene tale Allegato non paia predisposto per essere compilato anche dalle aziende che, per la stipula dell’accordo di rimodulazione, si siano (legittimamente) avvalse di una modalità alternativa, prevista dal Fondo cui aderiscano (nella specie, quella della “Commissione Parere Parti di Cifa e Confsal” ).
6.1. Orbene, nel veicolare la richiesta di integrazione documentale, anche tenuto conto di quanto precisato dall’interessata (già all’atto della presentazione dell’istanza) in ordine alle ragioni della mancata compilazione dell’Allegato 04 - in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede -, il Ministero:
- per un verso, avrebbe dovuto chiarire espressamente che riteneva di poter desumere dal modus agendi dell’azienda l’assenza di rappresentanze sindacali interne;
- per altro verso, tenendo in debita considerazione le peculiarità del caso, avrebbe dovuto altresì fornire alla stessa azienda specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione dell’Allegato.
7. Le doglianze veicolate con il primo motivo di ricorso meritano, dunque, condivisione e la loro fondatezza rende vieppiù superfluo l’esame dell’ulteriore censura (comunque formulata in via subordinata), che si appunta sulla lunghezza e sulla natura (ordinatoria/perentoria) del termine entro cui presentare osservazioni.
8. Di conseguenza, per le ragioni esposte, va annullato, per difetto di istruttoria, il provvedimento gravato, salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.
9. La novità della res controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN AR RL, Presidente FF
NN CA, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CA | NN AR RL |
IL SEGRETARIO