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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2385/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
AV ZI, TO
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10683/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00948077 25 000 IRES-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2601/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., persona del legale rapp.ta p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00948077 25 000 notificata il 15/4/2025 per la somma di Euro 66.867,69 emessa in seguito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione Mod. Unico/Redditi per il periodo di imposta 2021.
Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione ex art 36 bis, comma 3, DPR 600/1973 nonché il difetto di motivazione, sotto il duplice profilo della omessa indicazione dei presupposti di fatto e dell'omessa allegazione dell'atto a cui si fa riferimento.
In data 16.7.2025 si costituisce la Direzione Provinciale I di Napoli che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 13.5.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 6.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31
All'udienza del 11.2.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 0094807725 notificata in data 15/04/2025, per l'importo di € 66.867,69 lamentando l'omessa notifica della comunicazione ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 e l' omessa e/o carente motivazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va rilevato invero che contrariamente alle obiezioni contenute nel ricorso, l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36-bis non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento. ( cfr. Cass. sez trib. sentenza n. del 02/07/2020 n. 13499).
Nel caso in esame, trattandosi di controllo automatizzato su imposte dichiarate ed autoliquidate dal contribuente e non essendo emersi errori non sussisteva alcun obbligo di avviso preventivo a carico dell'Ufficio.
Invero lo scopo di tale comunicazione è espressamente indicato dalla legge al fine di “evitare – al contribuente – la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione di aspetti formali”.
Al riguardo la Suprema Corte ha ritenuto che si è in presenza di un adempimento rivolto a orientare il comportamento futuro dell'interessato e che esula dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento (Cassazione, ordinanza 18549/2012; sentenze
17396 e 26361 del 2010) in quanto l'iscrizione a ruolo è stata operata ai sensi dell'art.36 bis DPR
600/1972 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno di imposta in discussione.
Giova ricordare inoltre, che lo statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo quando dal controllo automatizzato delle dichiarazioni da cui deriva l'iscrizione a ruolo non emergono incertezze interpretative. In tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione della dichiarazione annuale, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa;
situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nelle ipotesi regolate dall'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, le quali implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Il motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso.
Non risulta fondato neppure il secondo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente si duole dell'omessa motivazione dell'atto impugnato .
Si osserva che la cartella impugnata rispetta i requisiti di motivazione di cui all'art. 7 L. 212/2000 e all'art. 3 L. 241/1990. contiene l'analitica indicazione dei titoli su cui si fonda la pretesa tributaria, e nessuna ulteriore spiegazione o motivazione andava fornita al contribuente sulle richieste di pagamento formulate nella cartella impugnata, derivando dal controllo automatizzato, posto che le richieste di pagamento riguardano somme dichiarate dallo stesso contribuente e non versate.
La Suprema Corte ,in tema di riscossione delle imposte, ha affermato che sebbene in via generale insorga l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo, già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo va differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto.
Nel caso in cui, come la fattispecie al vaglio della Corte, “la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”
(cfr. Cass. sez trib. Sentenza n. del 02/07/2020 n. 13499; in senso conforme Cass., ord. n. 21804/2017;
14236/2017; 11612/2017; 15564/2017)
Al riguardo è sufficiente che la cartella contenga i riferimenti delle leggi nazionali e regionali applicate, la natura, il codice del tributo, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il codice fiscale del ricorrente,
l'importo del contributo, i termini per proporre ricorso sia in via amministrativa sia in sede giurisdizionale, elementi tutti presenti nella fattispecie in esame .
Per quanto innanzi il ricorso va rigettato con condanna della parte soccombente alle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così decide;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in
€1500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(AN Caputo)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
AV ZI, TO
NOSCHESE CLAUDIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10683/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00948077 25 000 IRES-ALIQUOTE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2601/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., persona del legale rapp.ta p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 071 2025 00948077 25 000 notificata il 15/4/2025 per la somma di Euro 66.867,69 emessa in seguito al controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'articolo 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione Mod. Unico/Redditi per il periodo di imposta 2021.
Il ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione ex art 36 bis, comma 3, DPR 600/1973 nonché il difetto di motivazione, sotto il duplice profilo della omessa indicazione dei presupposti di fatto e dell'omessa allegazione dell'atto a cui si fa riferimento.
In data 16.7.2025 si costituisce la Direzione Provinciale I di Napoli che depositando controdeduzioni resiste al ricorso chiedendone il rigetto.
Il processo introdotto con ricorso. notificato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 546/92 in data 13.5.2025; il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 6.6.2025; la resistente si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31
All'udienza del 11.2.2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente Ricorrente_1 S.R.L. impugna la cartella di pagamento n. 071 2025 0094807725 notificata in data 15/04/2025, per l'importo di € 66.867,69 lamentando l'omessa notifica della comunicazione ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 e l' omessa e/o carente motivazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va rilevato invero che contrariamente alle obiezioni contenute nel ricorso, l'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dall'art. 36-bis non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali, ma richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della successiva cartella di pagamento, oppure può costituire requisito di validità della procedura di liquidazione automatizzata e della conseguente cartella di pagamento. ( cfr. Cass. sez trib. sentenza n. del 02/07/2020 n. 13499).
Nel caso in esame, trattandosi di controllo automatizzato su imposte dichiarate ed autoliquidate dal contribuente e non essendo emersi errori non sussisteva alcun obbligo di avviso preventivo a carico dell'Ufficio.
Invero lo scopo di tale comunicazione è espressamente indicato dalla legge al fine di “evitare – al contribuente – la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione di aspetti formali”.
Al riguardo la Suprema Corte ha ritenuto che si è in presenza di un adempimento rivolto a orientare il comportamento futuro dell'interessato e che esula dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento (Cassazione, ordinanza 18549/2012; sentenze
17396 e 26361 del 2010) in quanto l'iscrizione a ruolo è stata operata ai sensi dell'art.36 bis DPR
600/1972 a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione per l'anno di imposta in discussione.
Giova ricordare inoltre, che lo statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo quando dal controllo automatizzato delle dichiarazioni da cui deriva l'iscrizione a ruolo non emergono incertezze interpretative. In tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo a seguito della liquidazione della dichiarazione annuale, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione stessa;
situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nelle ipotesi regolate dall'articolo 36-bis del Dpr 600/1973, le quali implicano un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Il motivo di ricorso deve essere pertanto disatteso.
Non risulta fondato neppure il secondo motivo di ricorso con il quale la società ricorrente si duole dell'omessa motivazione dell'atto impugnato .
Si osserva che la cartella impugnata rispetta i requisiti di motivazione di cui all'art. 7 L. 212/2000 e all'art. 3 L. 241/1990. contiene l'analitica indicazione dei titoli su cui si fonda la pretesa tributaria, e nessuna ulteriore spiegazione o motivazione andava fornita al contribuente sulle richieste di pagamento formulate nella cartella impugnata, derivando dal controllo automatizzato, posto che le richieste di pagamento riguardano somme dichiarate dallo stesso contribuente e non versate.
La Suprema Corte ,in tema di riscossione delle imposte, ha affermato che sebbene in via generale insorga l'obbligo di motivazione della cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo, già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo va differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascun tipo di atto.
Nel caso in cui, come la fattispecie al vaglio della Corte, “la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa”
(cfr. Cass. sez trib. Sentenza n. del 02/07/2020 n. 13499; in senso conforme Cass., ord. n. 21804/2017;
14236/2017; 11612/2017; 15564/2017)
Al riguardo è sufficiente che la cartella contenga i riferimenti delle leggi nazionali e regionali applicate, la natura, il codice del tributo, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, il codice fiscale del ricorrente,
l'importo del contributo, i termini per proporre ricorso sia in via amministrativa sia in sede giurisdizionale, elementi tutti presenti nella fattispecie in esame .
Per quanto innanzi il ricorso va rigettato con condanna della parte soccombente alle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così decide;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, in
€1500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(AN Caputo)