Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2385
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa notifica della comunicazione ex art 36 bis, comma 3, DPR 600/1973

    La Corte ha ritenuto che l'emissione della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 36-bis non richiede la preventiva comunicazione dell'esito del controllo, salvo che la procedura richieda rettifiche preventive dei dati dichiarati. Nel caso di specie, trattandosi di controllo automatizzato su imposte dichiarate e autoliquidate, senza emersione di errori che richiedessero rettifiche preventive, non sussisteva alcun obbligo di avviso preventivo. La comunicazione ha lo scopo di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione di aspetti formali, esulando dall'ambito del diritto di difesa e contraddittorio nei confronti della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che la cartella impugnata rispetta i requisiti di motivazione. Essendo emessa a seguito di controllo automatizzato basato sulle dichiarazioni del contribuente, la motivazione può essere assolta mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni, poiché il contribuente ne è già a conoscenza. La cartella contiene i riferimenti normativi applicati, la natura e il codice del tributo, la data di esecutività del ruolo, il codice fiscale del ricorrente, l'importo dovuto e i termini per proporre ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 12/02/2026, n. 2385
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2385
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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