Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 2391
CS
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del requisito dell'addizionalità dei risparmi

    La Corte ha ribadito che il requisito dell'addizionalità, sia tecnologico che economico, è fondamentale per l'incentivazione e che i risparmi non devono essere quelli che si sarebbero comunque verificati per evoluzione tecnologica, normativa o di mercato. La valutazione sull'addizionalità rientra nella discrezionalità tecnica del GSE, con sindacato limitato alla manifesta illogicità.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-nonies della l. 241/1990 e del principio di legittimo affidamento

    La Corte ha chiarito che l'approvazione della PPPM consente solo l'accesso alla procedura di rendicontazione e che il rigetto della richiesta di verifica e certificazione (RVC) è frutto di un'istruttoria autonoma. Pertanto, il difetto di addizionalità non integra un riesame del medesimo requisito già valutato, e non è configurabile un legittimo affidamento basato sulla sola approvazione della PPPM.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale e contrarietà al diritto UE

    La Corte ha ritenuto infondate le questioni, ribadendo che l'approvazione della PPPM non genera un affidamento tutelabile in ordine all'ottenimento dei certificati bianchi, anche alla luce del criterio dell'operatore prudente.

  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 76/2020

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, chiarendo che il provvedimento di rigetto della RVC non costituisce esercizio di potere di autotutela o di secondo grado. Le disposizioni dell'art. 56, commi 7 e 8, sono di stretta interpretazione e non sono estensibili ai provvedimenti di rigetto delle richieste di verifica e certificazione.

  • Rigettato
    Errata individuazione della base giuridica del rigetto della RVC

    La nota del 5 maggio 2022 non ha mutato la base giuridica del provvedimento originario, ma ha ribadito la non applicabilità dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 e ha confermato che la valutazione della RVC è condotta ai sensi dell'art. 16 delle Linee guida EEN 9/11.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011 sulla decurtazione dell'incentivo

    La doglianza è infondata poiché la misura della decurtazione è estranea ai casi di rigetto di una singola RVC, configurandosi come alternativa alla decadenza dagli incentivi già riconosciuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 2391
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2391
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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