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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari Sezione civile in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1019/2013 R.Gen. ex Tribunale di Rossano, pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Francesco Lilli,
Rosellina Naccarato, Valerio Zimatore e Paola Procopio
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Amerigo Minnicelli
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta CP_2 CodiceFiscale_1
procura in atti, dagli Avv.ti Salvatore Grisolia e Raffaele Antonio Felicetti
CONVENUTI
Cui è riunita la causa n. 87/13 R.G.E. ex Rossano pendente
TRA
c.f.: ) rappresentato e difeso da se Parte_2 CodiceFiscale_2
stesso
c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Parte_2
CREDITORI PROCEDENTI
1 di 11 , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Amerigo Minnicelli
DEBITORE ESECUTATO
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta CP_2 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Maria Concetta Guerra
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto del 21/3/2005, Parte_1 quale capogruppo dell ha intimato al Controparte_3 CP_1 di pagare la somma di € 248.413,88 oltre interessi dal 28 febbraio 2005 fino
[...] all'effettivo soddisfo, dovuta in forza della sentenza n. 390/04 del Tribunale di
Rossano; non avendo il adempiuto all'intimazione di pagamento, CP_1 [...]
ha effettuato un pignoramento presso il Parte_1
terzo Banca Nuova s.p.a., instaurando dinanzi al Tribunale di Rossano la procedura
315/05 N.R.G.E. ex Tribunale di Rossano.
Con atto depositato in data 20/9/2005 , già titolare della CP_2 CP_3
. che con la aveva costituito l' , è
[...] Pt_1 Controparte_3 intervenuto nella predetta procedura al fine partecipare all'esecuzione per la propria quota, pari al 50% dell'intera somma pignorata.
Il costituendosi in giudizio, ha proposto opposizione Controparte_1 all'esecuzione, deducendo:
- che il Tribunale di Rossano con sentenza n. 390/04 aveva dichiarato la risoluzione
Con del contratto stipulato tra il e la predetta con condanna di Controparte_1 quest'ultima a restituire le somme introitate a titolo di anticipazione per € 110.488,48;
Con
- che il era creditore nei confronti dell' di € 1.471,55, in forza Controparte_1
di sentenza del Pretore di Rossano del 20.7.1998.
Il procedimento è stata sospeso a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 390/04 Tribunale di Rossano (disposta con provvedimento del
12.10.2005 della Corte d'Appello di NZ) ed è stato successivamente riassunto su iniziativa di con ricorso depositato in data 27.7.2012, a seguito del CP_2
quale, fissata la comparizione delle parti, la Parte_1 Parte_1
costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione del e
[...] CP_2
2 di 11 la carenza di un credito del nei confronti della;
il ha, invece, CP_2 Pt_1 CP_1
Con eccepito l'avvenuto pagamento in favore dell di complessivi € 160.805,87.
Il G.e., con provvedimento del 17/4/2013, comunicato alle parti in data 23/4/2013, dopo aver sospeso provvisoriamente l'esecuzione, ha assegnato alle parti termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Il presente giudizio è stato, quindi, introdotto dalla Parte_1
con atto di citazione notificato alle controparti in data 17/6/2013 con il
[...]
quale il creditore procedente:
- ha contestato di aver ricevuto dal € 160.805,87, essendo state Controparte_1
le predette somme corrisposte dal in riferimento a titoli esecutivi diversi da CP_1 quello azionato mediante la procedura esecutiva n.315/05 (e in particolare € 44.025,86 più i.v.a. erano relativi alla sentenza n. 1/99 Tribunale di Rossano ed € 110.488,49 erano stati assegnati nell'ambito della procedura esecutiva n. 1590/97 in forza di decreto ingiuntivo n. 63/95);
- ha eccepito il difetto di legittimazione dell'intervenuto , in quanto non CP_2
in possesso di un utile titolo esecutivo, non avendo preso parte al giudizio conclusosi con la sentenza posta a base della procedura esecutiva e comunque non titolare di alcun credito nei confronti della Parte_1
ha, quindi rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia /'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la carenza di un valido titolo esecutivo in capo al Sig. CP_2
;
[...]
- accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia ragione di credito da parte del Sig.
nei confronti dell'ATI e della CP_2 Parte_1
e, per l'effetto, rigettare l'istanza di assegnazione e/o di sostituzione proposta dal Sig.
nella procedura esecutiva n. 315/05; CP_2
- rigettare tutte le eccezioni e deduzioni proposte dal debitore esecutato e, per l'effetto dichiarare, dovuta alla l'intera somma Parte_1
sottoposta a pignoramento.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
costituendosi in giudizio, dopo aver eccepito l'inammissibilità per CP_2 tardività dell'opposizione proposta dalla , ha contestato quanto ex adverso Pt_1 dedotto e ha, quindi, chiesto al Tribunale che “fatte comunque salve le preliminari
3 di 11 eccezioni di cui alla memoria prodotta: rigetti l'odierna opposizione e assegni al sig.
nella qualità di titolare della Ire di Rubino Angelo la somma di € 191.446,63 CP_2 ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia” con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il costituendosi in giudizio, ha fatto rilevare la presenza nella Controparte_1 contabilità dell'ente di 4 mandati di pagamento per complessivi € 160.805,87 ( mandati n.1027 e n.1028 entrambi del 14/12/2000, in forza della Sentenza del Tribunale di
Rossano n. 846/96 per complessivi € 114.230,30 alla data del 14 dicembre dell'anno
2000; mandati n. 1026 e n. 1027 del 20/19/1999 per complessivi € 46.575,57) costituenti anticipazioni non scorporate dall'importo richiesto dal creditore procedente.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“insiste:
1) Nella necessità che il creditore ellettui la esatta dichiarazione del credito residuale;
2) In caso di contestazione chiede disporsi Consulenza Tecnica Contabile d'Ullicio;
3) Che non venga disposta alcuna assegnazione delle somme prima dei suddetti adempimenti preliminari.”
Al presente giudizio è stato riunito il giudizio n. 87/2013 r.g.e. introdotto dall'Avv.
[...]
e da quale capogruppo Pt_2 Parte_1 dell' , instaurato con atto di citazione notificato in Controparte_3 data 31/01/20213 a seguito del pignoramento per € 120.000,00 effettuato da questi nei confronti del presso il terzo Banca Nuova s.p.a., per il Controparte_1
soddisfacimento dei crediti di cui alla sentenza n. 390/04 del Tribunale di Rossano e alla sentenza n.266/2012 della Corte D'Appello di NZ (€ 360.218,26 oltre interessi dal 20 novembre 2012 in favore della Parte_1 ed € 4.944,66 in favore dell'Avv. ).
[...] Parte_2
Nel predetto procedimento è intervenuto il quale, dopo aver CP_2 rappresentato l'opportunità di disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento n.31/05 r.g.e., ha chiesto l'assegnazione del 50 % delle somme dovute dal con vittoria di spese, da distrarsi in favore Controparte_1
del procuratore costituito.
Il costituendosi nel predetto giudizio ha contestato l'ammontare Controparte_1
del credito fatto valere, essendo il dovuto di gran lunga inferiore, per effetto delle
“anticipazioni effettuate dall'ente” oltre che l'esistenza di un credito del pari CP_1
4 di 11 ad € 1.711,25 giusto atto di precetto del 13/10/2005 e “di altre notevoli somme da accertare in virtù di domanda riconvenzionale per accertamento e condanna, attinente alla restituzione dell' indebito percepito in ragione di quanto dal creditore percepito per capitale, interessi e spese quale anticipazione del 10% sull'appalto poi dichiarato risolto con Sentenza che ne ha disposto la restituzione.”
Tanto premesso, il ha chiesto al Tribunale di: “... 2. Dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità e nullità e quindi, con immediatezza, lo svincolo delle relative somme pignorate presso il terzo e di cui alla Procedura 87/2013, per tutti i Controparte_4
motivi dedotti nella narrativa che precede e in subordine, previa riunione della presente procedura 87/2013 a quella recante il N.315/2005 rinviata all'udienza del 5/12/2013, disporre CTU per l'accertamento del credito e solo all'esito, previo svincolo di tutte le somme pignorate in più rispetto a quelle del procedimento più vecchio, liquidare le somme dovute;
in via ancora più gradata, rilevato a tenore della CTP che il credito effettivo della procedente rispetto all'atto di precetto opposto non supera € 180.000,00
(anzi sarà inferiore) disporre all'esito della riunione dei procedimenti, la restrizione del pignoramento alle sole somme vincolate con la proceduta più vecchia N.315/2005;
3. Accertare con conseguente condanna che in base all'obbligo di restituzione di somme indebite stabilite con Sentenza definitiva che ha dato origine al precetto impugnato, il debitore Parte_1
deve restituire tutte le somme percepite per spese, interessi e capitale percepite in virtù dell'ottenuto pagamento del 10% dell'anticipazione relativa all'appalto dichiarato risolto (Cass. Civ. 23/01/95 n.722 ; SS.UU. 4/12/1992 n.12942 - principio non modificato);
4. Accertare con conseguente condanna che il opponente ha ricevuto per le CP_1
reiterate, indebite ed illegittime azioni esecutive promosse dal preteso creditore con
l'atto di precetto opposto del 22/11/2012 ed all'esito dell'istruzione probatoria e del giudizio, un gravissimo danno economico e finanziario che sarà quantificato ovvero stabilito in via equitativa. Riserve e salvezze.”
Esperita l'istruttoria mediante prova documentale, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte, ex art.127-ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 9/7/2024 e, all'esito, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 di 11 Il Tribunale osserva: è incontestato tra le parti che a seguito dell'introduzione del presente giudizio, il creditore procedente, Parte_1
con ricorso depositato in data 24/3/2014 abbia proposto al
[...] Parte_3 ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione del medesimo titolo esecutivo posto a fondamento delle procedure esecutive cui le opposizioni oggetto del giudizio si riferiscono e cioè la sentenza del Tribunale di Rossano n.390/04, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di NZ n.366/2012, passata in giudicato, con cui il è stato condannato a pagare in favore della Controparte_1 [...]
(quale capogruppo dell Parte_1 CP_3
) l'importo di € 205.247,80 oltre rivalutazione, interessi e spese legali.
[...]
È parimenti incontroverso che il TA , con sentenza n.1259/2018 del 21/6/2018 Pt_3
abbia accolto il predetto ricorso, ordinando all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 30 giorni nominando, per il caso di inerzia della predetta amministrazione, il Prefetto di Cosenza quale Commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
È, infine, pacifico che per effetto delle determinazioni n. 1 del 18.10.2018 e nn. 2 e 3 del 15/11/2018 il Commissario ad acta abbia liquidato e pagato in favore della
[...] la complessiva somma di € 208.526,89 di Parte_1
cui:
- € 205.247,80 quali somme liquidate dalla sentenza del Tribunale di Rossano
n.390/04
- € 36.819,26 a titolo di rivalutazione;
- € 60.496,83 quali interessi legali fino al 1/10/2004;
- € 36.494,36 quali interessi legali dal 01/10/2004 al 18/10/2018;
- € 24.559,06 quali spese legali liquidate in sentenza;
detraendo da tali importi € 56.228,44 per le anticipazioni da restituire, € 1.160,91 per un credito del ed € 97.701,07 per somme corrisposte alla ditta Controparte_1
per effetto di atto di precetto del 24/9/2016 (cfr. determinazioni del CP_2
Commissario ad acta, allegate alla memoria depositata in data 25/5/2021 da
[...]
. Parte_1
A fronte della predetta sopravvenienza, il ha chiesto la Controparte_1
dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre il creditore procedente ha sostenuto di essere titolare di un residuo credito nei confronti Pt_1
6 di 11 del pari ad € 133.969,62 oltre interessi dal 19.11.2018 al soddisfo Controparte_1 sulla base delle seguenti considerazioni: “il totale complessivo delle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Rossano è pari ad € 398.724,95 in tal modo calcolato:
- € 205.247,80 quale sorte capitale
- € 36.739,36 quale rivalutazione fino all'1.10.2004 (per come disposto in sentenza);
- € 60.480,60 quali interessi legali fino all'1.10.2004 (per come disposto in sentenza) per un totale di € 302.467,76 a cui aggiungere:
- € 71.698,13 quali interessi legali su € 302.467,76 dall'1.10.2004 al 19.11.2018 (data di liquidazione da parte del Commissario ad acta della parziale somma di €
208.526,89);
- € 24.559,06 quali spese legali liquidate da cui deve essere detratto l'importo di € 56.228,44 per le anticipazioni ricevute e
l'importo di € 208.526,89 corrisposto a seguito della liquidazione effettuata dal
Commissario ad acta, per un credito residuo di € 133.969,62 oltre interessi legali dal
19.11.2018 al soddisfo” (vedi comparsa conclusionale di
[...]
. Parte_1
Tanto premesso, Il Tribunale ritiene che, conformemente a quanto richiesto dal
, debitore esecutato, debba essere dichiarata la cessazione della Controparte_1
materia del contendere in ordine alle opposizioni alle esecuzioni dallo stesso proposte e oggetto del presente giudizio, atteso che, da un lato, per effetto delle predette determinazioni del Commissario ad acta, è stata data interamente esecuzione al titolo esecutivo azionato dal creditore procedente e, dall'altro, che in conseguenza della richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del debitore, odierno opponente, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso alla prosecuzione del processo rispetto alle predette opposizioni, aventi per oggetto il diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata.
Deve, peraltro, ritenersi preclusa, a seguito dell'adozione delle determinazioni di cui si
è detto da parte del Commissario ad acta, nominato per l'ottemperanza al giudicato, la verifica della spettanza al creditore procedente, “tenuto conto dell'indebito pagamento effettuato in favore della ditta nel 2016” in forza del medesimo titolo esecutivo CP_2
“delle somme pignorate nella procedura RG 315/05 e nella procedura RG 87/13 nel limite dell'importo pari ad € 133.969,62 oltre interessi legali dal 19.11.2018 al soddisfo”
7 di 11 (vedi comparsa conclusionale della ) e in favore del della somma di €. Pt_1 CP_2
191.446,63, trattandosi di domande implicanti la verifica della rispondenza tra gli atti del commissario e le indicazioni contenute nel provvedimento al quale questi ha dato esecuzione, spettante in via esclusiva e attraverso lo strumento del reclamo, solo al giudice dell'ottemperanza (Sez. 3, Sentenza n. 20105 del 18/09/2009).
Ciò posto in ordine alla cessazione della materia del contendere, le spese del presente giudizio devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale, effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa oggetto del giudizio basata su criteri di verosimiglianza (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 24714/2022).
A tal fine, il Tribunale che le opposizioni proposte dal siano Controparte_1
infondate.
Il ha dedotto a sostegno delle opposizioni di aver corrisposto a titolo di CP_1 anticipazioni al creditore procedente € 110.488,48 e che quest'ultimo, nell'atto di precetto aveva dedotto dal totale solo l'importo di € 56.228,64; ha, inoltre, eccepito in compensazione la somma di € 1.471,55, dovuta per effetto della sentenza del Pretore di Rossano del 20.7.1998; ha sostenuto, infine, l'avvenuto pagamento in favore del creditore, alla data del 14.12.2000, di complessivi € 160.805,87.
A fronte delle contestazioni del creditore, l'opponente non ha tuttavia, fornito prova convincente circa l'imputabilità del pagamento di € 110.488,48 al credito per cui è causa, non essendovi nei mandati di pagamento prodotti in giudizio, né nell'ulteriore documentazione allegata, riferimenti alle causali dei relativi pagamenti.
Il Tribunale ritiene a tal proposito condivisibile il seguente principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cass. civ. Sez.
2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023, Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del
06/11/2017).
Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione, come nel caso di specie, di documenti, quali le distinte di pagamento, privi del riferimento alla causa del pagamento, così da
8 di 11 ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento degli stessi con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
Quanto all'avvenuto pagamento da parte del debitore esecutato di € 160.805,87, ritiene il Tribunale che, trattandosi di fatto verificatosi, per stessa ammissione dell'opponente, in epoca antecedente alla formazione del titolo giudiziale, questo avrebbe dovuto essere dedotto nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo, potendo essere la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo giudiziale, verificatisi successivamente alla sua formazione ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000).
Nel caso di specie, invece, il creditore ha dedotto di aver pagato complessivi €
160.805,87 alla data del 14/12/2000, data antecedente rispetto alla data di formazione del titolo giudiziale azionato (sentenza n. 390/04 del Tribunale di Rossano), così facendo valere fatti verificatisi antecedentemente alla sua formazione e, pertanto, inidonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle somme dedotte in compensazione, asseritamente dovute per effetto della sentenza del Pretore di
Rossano del 20/7/1998, anch'essa antecedente alla formazione del titolo azionato, atteso che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore ( nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 28/08/1999).
Deve, infine, rilevarsi l'infondatezza delle deduzioni sottese all'opposizione all'esecuzione n. 87/13 R.G.E del tutto genericamente proposte, con le quali il ha contestato la quantificazione del credito fatto valere, per effetto delle CP_1
“anticipazioni effettuate dall'ente” nonché “di altre notevoli somme da accertare in virtù di domanda riconvenzionale per accertamento e condanna, attinente alla restituzione dell' indebito percepito in ragione di quanto dal creditore percepito per capitale, interessi e spese quale anticipazione del 10% sull'appalto poi dichiarato risolto con
Sentenza che ne ha disposto la restituzione” che, per l'indeterminatezza delle predette
9 di 11 deduzioni, peraltro contestate dal creditore procedente, non possono che essere disattese.
Passando all'esame delle eccezioni spiegate dalla nei confronti di Parte_1
, ritiene il Tribunale che le stesse non possano essere accolte, attesane CP_2
la tardività.
Al fine di un esatto inquadramento della questione occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 19 marzo 1964, n. 1235; Cass. Civ. 12 maggio
1962 n.978), la questione dell'ammissibilità dell'intervento, cioè della legittimazione a intervenire nel processo di esecuzione, può essere sollevata dai controinteressati con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
La contestazione, invero, incide non sul merito della pretesa fatta valere dall'intervenuto ma sulla regolarità della sua partecipazione al procedimento esecutivo e viene decisa dal giudice con una pronuncia limitata al provvedimento stesso, nel duplice senso della riproponibilità della domanda di intervento se maturino in seguito le condizioni della sua ammissibilità e, rispettivamente, della successiva autonoma proponibilità, in sede di distribuzione della somma ricavata, di ogni ulteriore questione inerente all'esistenza e all'ammontare del credito e ai diritti di prelazione dei creditori.
La sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo costituisce, quindi, lo specifico e limitato oggetto del giudizio mediante il quale il controinteressato fa valere le proprie ragioni di opposizione;
la forma più adeguata per sollecitare tale accertamento è quella dell'opposizione agli atti esecutivi, per mezzo della quale si contesta la regolarità dell'atto processuale con cui il terzo ha spiegato il proprio intervento nel procedimento di espropriazione forzata. (Cassazione civile sez.
I - 26/01/1987, n. 714).
Tale opposizione, come noto, deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno in l'atto che si contesta è stato compiuto.
Nel caso di specie, l'atto di intervento è stato depositato in data 20/9/2005, così che l'eccezione del creditore procedente, controinteressato all'intervento, avrebbe dovuto essere proposta entro il 10/10/2005, mentre è stata proposta solo all'udienza del
12/10/2005.
Ne deriva la tardività dell'eccezione proposta dalla nel confronti del . Pt_1 CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico del
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
10 di 11 mentre sono poste a carico della Parte_1
nei confronti di . CP_2
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 9.000,00 (fase di studio: € 1.500,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase istruttoria: € 3.500,00; fase decisionale: € 2.500,00).
Nulla sulle spese nei confronti di Avv. creditore procedente nell'ambito Pt_2 Pt_2
del proc. n. 87/13 R.G.E. ex Rossano, non costituito nel giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1019/2013 ex Tribunale
Ordinario di Rossano, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA il a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in € 685,90 per esborsi, Parte_1
€ 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avvocati Francesco Lilli, Rosellina Naccarato, Valerio
Zimatore e Paola Procopio;
3. Condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite che si liquidano in € 9.000,00 per compenso CP_2
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv. Salvatore Grisolia e Raffaele Antonio Felicetti.
Così deciso in data 09/01/2025.
La Giudice.
Dott.ssa Simona Graziuso.
11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari Sezione civile in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1019/2013 R.Gen. ex Tribunale di Rossano, pendente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. Francesco Lilli,
Rosellina Naccarato, Valerio Zimatore e Paola Procopio
ATTORE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Amerigo Minnicelli
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta CP_2 CodiceFiscale_1
procura in atti, dagli Avv.ti Salvatore Grisolia e Raffaele Antonio Felicetti
CONVENUTI
Cui è riunita la causa n. 87/13 R.G.E. ex Rossano pendente
TRA
c.f.: ) rappresentato e difeso da se Parte_2 CodiceFiscale_2
stesso
c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Parte_2
CREDITORI PROCEDENTI
1 di 11 , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Controparte_1
Amerigo Minnicelli
DEBITORE ESECUTATO
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta CP_2 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Maria Concetta Guerra
INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di precetto del 21/3/2005, Parte_1 quale capogruppo dell ha intimato al Controparte_3 CP_1 di pagare la somma di € 248.413,88 oltre interessi dal 28 febbraio 2005 fino
[...] all'effettivo soddisfo, dovuta in forza della sentenza n. 390/04 del Tribunale di
Rossano; non avendo il adempiuto all'intimazione di pagamento, CP_1 [...]
ha effettuato un pignoramento presso il Parte_1
terzo Banca Nuova s.p.a., instaurando dinanzi al Tribunale di Rossano la procedura
315/05 N.R.G.E. ex Tribunale di Rossano.
Con atto depositato in data 20/9/2005 , già titolare della CP_2 CP_3
. che con la aveva costituito l' , è
[...] Pt_1 Controparte_3 intervenuto nella predetta procedura al fine partecipare all'esecuzione per la propria quota, pari al 50% dell'intera somma pignorata.
Il costituendosi in giudizio, ha proposto opposizione Controparte_1 all'esecuzione, deducendo:
- che il Tribunale di Rossano con sentenza n. 390/04 aveva dichiarato la risoluzione
Con del contratto stipulato tra il e la predetta con condanna di Controparte_1 quest'ultima a restituire le somme introitate a titolo di anticipazione per € 110.488,48;
Con
- che il era creditore nei confronti dell' di € 1.471,55, in forza Controparte_1
di sentenza del Pretore di Rossano del 20.7.1998.
Il procedimento è stata sospeso a seguito della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 390/04 Tribunale di Rossano (disposta con provvedimento del
12.10.2005 della Corte d'Appello di NZ) ed è stato successivamente riassunto su iniziativa di con ricorso depositato in data 27.7.2012, a seguito del CP_2
quale, fissata la comparizione delle parti, la Parte_1 Parte_1
costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione del e
[...] CP_2
2 di 11 la carenza di un credito del nei confronti della;
il ha, invece, CP_2 Pt_1 CP_1
Con eccepito l'avvenuto pagamento in favore dell di complessivi € 160.805,87.
Il G.e., con provvedimento del 17/4/2013, comunicato alle parti in data 23/4/2013, dopo aver sospeso provvisoriamente l'esecuzione, ha assegnato alle parti termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Il presente giudizio è stato, quindi, introdotto dalla Parte_1
con atto di citazione notificato alle controparti in data 17/6/2013 con il
[...]
quale il creditore procedente:
- ha contestato di aver ricevuto dal € 160.805,87, essendo state Controparte_1
le predette somme corrisposte dal in riferimento a titoli esecutivi diversi da CP_1 quello azionato mediante la procedura esecutiva n.315/05 (e in particolare € 44.025,86 più i.v.a. erano relativi alla sentenza n. 1/99 Tribunale di Rossano ed € 110.488,49 erano stati assegnati nell'ambito della procedura esecutiva n. 1590/97 in forza di decreto ingiuntivo n. 63/95);
- ha eccepito il difetto di legittimazione dell'intervenuto , in quanto non CP_2
in possesso di un utile titolo esecutivo, non avendo preso parte al giudizio conclusosi con la sentenza posta a base della procedura esecutiva e comunque non titolare di alcun credito nei confronti della Parte_1
ha, quindi rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia /'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare la carenza di un valido titolo esecutivo in capo al Sig. CP_2
;
[...]
- accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia ragione di credito da parte del Sig.
nei confronti dell'ATI e della CP_2 Parte_1
e, per l'effetto, rigettare l'istanza di assegnazione e/o di sostituzione proposta dal Sig.
nella procedura esecutiva n. 315/05; CP_2
- rigettare tutte le eccezioni e deduzioni proposte dal debitore esecutato e, per l'effetto dichiarare, dovuta alla l'intera somma Parte_1
sottoposta a pignoramento.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.”
costituendosi in giudizio, dopo aver eccepito l'inammissibilità per CP_2 tardività dell'opposizione proposta dalla , ha contestato quanto ex adverso Pt_1 dedotto e ha, quindi, chiesto al Tribunale che “fatte comunque salve le preliminari
3 di 11 eccezioni di cui alla memoria prodotta: rigetti l'odierna opposizione e assegni al sig.
nella qualità di titolare della Ire di Rubino Angelo la somma di € 191.446,63 CP_2 ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia” con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il costituendosi in giudizio, ha fatto rilevare la presenza nella Controparte_1 contabilità dell'ente di 4 mandati di pagamento per complessivi € 160.805,87 ( mandati n.1027 e n.1028 entrambi del 14/12/2000, in forza della Sentenza del Tribunale di
Rossano n. 846/96 per complessivi € 114.230,30 alla data del 14 dicembre dell'anno
2000; mandati n. 1026 e n. 1027 del 20/19/1999 per complessivi € 46.575,57) costituenti anticipazioni non scorporate dall'importo richiesto dal creditore procedente.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“insiste:
1) Nella necessità che il creditore ellettui la esatta dichiarazione del credito residuale;
2) In caso di contestazione chiede disporsi Consulenza Tecnica Contabile d'Ullicio;
3) Che non venga disposta alcuna assegnazione delle somme prima dei suddetti adempimenti preliminari.”
Al presente giudizio è stato riunito il giudizio n. 87/2013 r.g.e. introdotto dall'Avv.
[...]
e da quale capogruppo Pt_2 Parte_1 dell' , instaurato con atto di citazione notificato in Controparte_3 data 31/01/20213 a seguito del pignoramento per € 120.000,00 effettuato da questi nei confronti del presso il terzo Banca Nuova s.p.a., per il Controparte_1
soddisfacimento dei crediti di cui alla sentenza n. 390/04 del Tribunale di Rossano e alla sentenza n.266/2012 della Corte D'Appello di NZ (€ 360.218,26 oltre interessi dal 20 novembre 2012 in favore della Parte_1 ed € 4.944,66 in favore dell'Avv. ).
[...] Parte_2
Nel predetto procedimento è intervenuto il quale, dopo aver CP_2 rappresentato l'opportunità di disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione del procedimento n.31/05 r.g.e., ha chiesto l'assegnazione del 50 % delle somme dovute dal con vittoria di spese, da distrarsi in favore Controparte_1
del procuratore costituito.
Il costituendosi nel predetto giudizio ha contestato l'ammontare Controparte_1
del credito fatto valere, essendo il dovuto di gran lunga inferiore, per effetto delle
“anticipazioni effettuate dall'ente” oltre che l'esistenza di un credito del pari CP_1
4 di 11 ad € 1.711,25 giusto atto di precetto del 13/10/2005 e “di altre notevoli somme da accertare in virtù di domanda riconvenzionale per accertamento e condanna, attinente alla restituzione dell' indebito percepito in ragione di quanto dal creditore percepito per capitale, interessi e spese quale anticipazione del 10% sull'appalto poi dichiarato risolto con Sentenza che ne ha disposto la restituzione.”
Tanto premesso, il ha chiesto al Tribunale di: “... 2. Dichiarare Controparte_1
l'improcedibilità e nullità e quindi, con immediatezza, lo svincolo delle relative somme pignorate presso il terzo e di cui alla Procedura 87/2013, per tutti i Controparte_4
motivi dedotti nella narrativa che precede e in subordine, previa riunione della presente procedura 87/2013 a quella recante il N.315/2005 rinviata all'udienza del 5/12/2013, disporre CTU per l'accertamento del credito e solo all'esito, previo svincolo di tutte le somme pignorate in più rispetto a quelle del procedimento più vecchio, liquidare le somme dovute;
in via ancora più gradata, rilevato a tenore della CTP che il credito effettivo della procedente rispetto all'atto di precetto opposto non supera € 180.000,00
(anzi sarà inferiore) disporre all'esito della riunione dei procedimenti, la restrizione del pignoramento alle sole somme vincolate con la proceduta più vecchia N.315/2005;
3. Accertare con conseguente condanna che in base all'obbligo di restituzione di somme indebite stabilite con Sentenza definitiva che ha dato origine al precetto impugnato, il debitore Parte_1
deve restituire tutte le somme percepite per spese, interessi e capitale percepite in virtù dell'ottenuto pagamento del 10% dell'anticipazione relativa all'appalto dichiarato risolto (Cass. Civ. 23/01/95 n.722 ; SS.UU. 4/12/1992 n.12942 - principio non modificato);
4. Accertare con conseguente condanna che il opponente ha ricevuto per le CP_1
reiterate, indebite ed illegittime azioni esecutive promosse dal preteso creditore con
l'atto di precetto opposto del 22/11/2012 ed all'esito dell'istruzione probatoria e del giudizio, un gravissimo danno economico e finanziario che sarà quantificato ovvero stabilito in via equitativa. Riserve e salvezze.”
Esperita l'istruttoria mediante prova documentale, le parti hanno precisato le conclusioni mediante il deposito di note scritte, ex art.127-ter c.p.c, in sostituzione dell'udienza del 9/7/2024 e, all'esito, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 di 11 Il Tribunale osserva: è incontestato tra le parti che a seguito dell'introduzione del presente giudizio, il creditore procedente, Parte_1
con ricorso depositato in data 24/3/2014 abbia proposto al
[...] Parte_3 ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione del medesimo titolo esecutivo posto a fondamento delle procedure esecutive cui le opposizioni oggetto del giudizio si riferiscono e cioè la sentenza del Tribunale di Rossano n.390/04, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di NZ n.366/2012, passata in giudicato, con cui il è stato condannato a pagare in favore della Controparte_1 [...]
(quale capogruppo dell Parte_1 CP_3
) l'importo di € 205.247,80 oltre rivalutazione, interessi e spese legali.
[...]
È parimenti incontroverso che il TA , con sentenza n.1259/2018 del 21/6/2018 Pt_3
abbia accolto il predetto ricorso, ordinando all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 30 giorni nominando, per il caso di inerzia della predetta amministrazione, il Prefetto di Cosenza quale Commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
È, infine, pacifico che per effetto delle determinazioni n. 1 del 18.10.2018 e nn. 2 e 3 del 15/11/2018 il Commissario ad acta abbia liquidato e pagato in favore della
[...] la complessiva somma di € 208.526,89 di Parte_1
cui:
- € 205.247,80 quali somme liquidate dalla sentenza del Tribunale di Rossano
n.390/04
- € 36.819,26 a titolo di rivalutazione;
- € 60.496,83 quali interessi legali fino al 1/10/2004;
- € 36.494,36 quali interessi legali dal 01/10/2004 al 18/10/2018;
- € 24.559,06 quali spese legali liquidate in sentenza;
detraendo da tali importi € 56.228,44 per le anticipazioni da restituire, € 1.160,91 per un credito del ed € 97.701,07 per somme corrisposte alla ditta Controparte_1
per effetto di atto di precetto del 24/9/2016 (cfr. determinazioni del CP_2
Commissario ad acta, allegate alla memoria depositata in data 25/5/2021 da
[...]
. Parte_1
A fronte della predetta sopravvenienza, il ha chiesto la Controparte_1
dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre il creditore procedente ha sostenuto di essere titolare di un residuo credito nei confronti Pt_1
6 di 11 del pari ad € 133.969,62 oltre interessi dal 19.11.2018 al soddisfo Controparte_1 sulla base delle seguenti considerazioni: “il totale complessivo delle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Rossano è pari ad € 398.724,95 in tal modo calcolato:
- € 205.247,80 quale sorte capitale
- € 36.739,36 quale rivalutazione fino all'1.10.2004 (per come disposto in sentenza);
- € 60.480,60 quali interessi legali fino all'1.10.2004 (per come disposto in sentenza) per un totale di € 302.467,76 a cui aggiungere:
- € 71.698,13 quali interessi legali su € 302.467,76 dall'1.10.2004 al 19.11.2018 (data di liquidazione da parte del Commissario ad acta della parziale somma di €
208.526,89);
- € 24.559,06 quali spese legali liquidate da cui deve essere detratto l'importo di € 56.228,44 per le anticipazioni ricevute e
l'importo di € 208.526,89 corrisposto a seguito della liquidazione effettuata dal
Commissario ad acta, per un credito residuo di € 133.969,62 oltre interessi legali dal
19.11.2018 al soddisfo” (vedi comparsa conclusionale di
[...]
. Parte_1
Tanto premesso, Il Tribunale ritiene che, conformemente a quanto richiesto dal
, debitore esecutato, debba essere dichiarata la cessazione della Controparte_1
materia del contendere in ordine alle opposizioni alle esecuzioni dallo stesso proposte e oggetto del presente giudizio, atteso che, da un lato, per effetto delle predette determinazioni del Commissario ad acta, è stata data interamente esecuzione al titolo esecutivo azionato dal creditore procedente e, dall'altro, che in conseguenza della richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del debitore, odierno opponente, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso alla prosecuzione del processo rispetto alle predette opposizioni, aventi per oggetto il diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata.
Deve, peraltro, ritenersi preclusa, a seguito dell'adozione delle determinazioni di cui si
è detto da parte del Commissario ad acta, nominato per l'ottemperanza al giudicato, la verifica della spettanza al creditore procedente, “tenuto conto dell'indebito pagamento effettuato in favore della ditta nel 2016” in forza del medesimo titolo esecutivo CP_2
“delle somme pignorate nella procedura RG 315/05 e nella procedura RG 87/13 nel limite dell'importo pari ad € 133.969,62 oltre interessi legali dal 19.11.2018 al soddisfo”
7 di 11 (vedi comparsa conclusionale della ) e in favore del della somma di €. Pt_1 CP_2
191.446,63, trattandosi di domande implicanti la verifica della rispondenza tra gli atti del commissario e le indicazioni contenute nel provvedimento al quale questi ha dato esecuzione, spettante in via esclusiva e attraverso lo strumento del reclamo, solo al giudice dell'ottemperanza (Sez. 3, Sentenza n. 20105 del 18/09/2009).
Ciò posto in ordine alla cessazione della materia del contendere, le spese del presente giudizio devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale, effettuando una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa oggetto del giudizio basata su criteri di verosimiglianza (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 24714/2022).
A tal fine, il Tribunale che le opposizioni proposte dal siano Controparte_1
infondate.
Il ha dedotto a sostegno delle opposizioni di aver corrisposto a titolo di CP_1 anticipazioni al creditore procedente € 110.488,48 e che quest'ultimo, nell'atto di precetto aveva dedotto dal totale solo l'importo di € 56.228,64; ha, inoltre, eccepito in compensazione la somma di € 1.471,55, dovuta per effetto della sentenza del Pretore di Rossano del 20.7.1998; ha sostenuto, infine, l'avvenuto pagamento in favore del creditore, alla data del 14.12.2000, di complessivi € 160.805,87.
A fronte delle contestazioni del creditore, l'opponente non ha tuttavia, fornito prova convincente circa l'imputabilità del pagamento di € 110.488,48 al credito per cui è causa, non essendovi nei mandati di pagamento prodotti in giudizio, né nell'ulteriore documentazione allegata, riferimenti alle causali dei relativi pagamenti.
Il Tribunale ritiene a tal proposito condivisibile il seguente principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso (Cass. civ. Sez.
2 - , Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023, Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del
06/11/2017).
Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione, come nel caso di specie, di documenti, quali le distinte di pagamento, privi del riferimento alla causa del pagamento, così da
8 di 11 ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento degli stessi con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
Quanto all'avvenuto pagamento da parte del debitore esecutato di € 160.805,87, ritiene il Tribunale che, trattandosi di fatto verificatosi, per stessa ammissione dell'opponente, in epoca antecedente alla formazione del titolo giudiziale, questo avrebbe dovuto essere dedotto nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo, potendo essere la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo giudiziale, verificatisi successivamente alla sua formazione ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000).
Nel caso di specie, invece, il creditore ha dedotto di aver pagato complessivi €
160.805,87 alla data del 14/12/2000, data antecedente rispetto alla data di formazione del titolo giudiziale azionato (sentenza n. 390/04 del Tribunale di Rossano), così facendo valere fatti verificatisi antecedentemente alla sua formazione e, pertanto, inidonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alle somme dedotte in compensazione, asseritamente dovute per effetto della sentenza del Pretore di
Rossano del 20/7/1998, anch'essa antecedente alla formazione del titolo azionato, atteso che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore ( nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 28/08/1999).
Deve, infine, rilevarsi l'infondatezza delle deduzioni sottese all'opposizione all'esecuzione n. 87/13 R.G.E del tutto genericamente proposte, con le quali il ha contestato la quantificazione del credito fatto valere, per effetto delle CP_1
“anticipazioni effettuate dall'ente” nonché “di altre notevoli somme da accertare in virtù di domanda riconvenzionale per accertamento e condanna, attinente alla restituzione dell' indebito percepito in ragione di quanto dal creditore percepito per capitale, interessi e spese quale anticipazione del 10% sull'appalto poi dichiarato risolto con
Sentenza che ne ha disposto la restituzione” che, per l'indeterminatezza delle predette
9 di 11 deduzioni, peraltro contestate dal creditore procedente, non possono che essere disattese.
Passando all'esame delle eccezioni spiegate dalla nei confronti di Parte_1
, ritiene il Tribunale che le stesse non possano essere accolte, attesane CP_2
la tardività.
Al fine di un esatto inquadramento della questione occorre precisare che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 19 marzo 1964, n. 1235; Cass. Civ. 12 maggio
1962 n.978), la questione dell'ammissibilità dell'intervento, cioè della legittimazione a intervenire nel processo di esecuzione, può essere sollevata dai controinteressati con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
La contestazione, invero, incide non sul merito della pretesa fatta valere dall'intervenuto ma sulla regolarità della sua partecipazione al procedimento esecutivo e viene decisa dal giudice con una pronuncia limitata al provvedimento stesso, nel duplice senso della riproponibilità della domanda di intervento se maturino in seguito le condizioni della sua ammissibilità e, rispettivamente, della successiva autonoma proponibilità, in sede di distribuzione della somma ricavata, di ogni ulteriore questione inerente all'esistenza e all'ammontare del credito e ai diritti di prelazione dei creditori.
La sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'intervento nel processo esecutivo costituisce, quindi, lo specifico e limitato oggetto del giudizio mediante il quale il controinteressato fa valere le proprie ragioni di opposizione;
la forma più adeguata per sollecitare tale accertamento è quella dell'opposizione agli atti esecutivi, per mezzo della quale si contesta la regolarità dell'atto processuale con cui il terzo ha spiegato il proprio intervento nel procedimento di espropriazione forzata. (Cassazione civile sez.
I - 26/01/1987, n. 714).
Tale opposizione, come noto, deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno in l'atto che si contesta è stato compiuto.
Nel caso di specie, l'atto di intervento è stato depositato in data 20/9/2005, così che l'eccezione del creditore procedente, controinteressato all'intervento, avrebbe dovuto essere proposta entro il 10/10/2005, mentre è stata proposta solo all'udienza del
12/10/2005.
Ne deriva la tardività dell'eccezione proposta dalla nel confronti del . Pt_1 CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico del
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
10 di 11 mentre sono poste a carico della Parte_1
nei confronti di . CP_2
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M.
10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 9.000,00 (fase di studio: € 1.500,00; fase introduttiva: € 1.500,00; fase istruttoria: € 3.500,00; fase decisionale: € 2.500,00).
Nulla sulle spese nei confronti di Avv. creditore procedente nell'ambito Pt_2 Pt_2
del proc. n. 87/13 R.G.E. ex Rossano, non costituito nel giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1019/2013 ex Tribunale
Ordinario di Rossano, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. CONDANNA il a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in € 685,90 per esborsi, Parte_1
€ 9.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore degli Avvocati Francesco Lilli, Rosellina Naccarato, Valerio
Zimatore e Paola Procopio;
3. Condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite che si liquidano in € 9.000,00 per compenso CP_2
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv. Salvatore Grisolia e Raffaele Antonio Felicetti.
Così deciso in data 09/01/2025.
La Giudice.
Dott.ssa Simona Graziuso.
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