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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2364/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv.to Francesco Mei che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede in Cassino, via Polledrera snc, e rappresentato e difeso dall'avv.to Maria A. Tuminelli, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione materia del contendere
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso depositato il 30.8.2024 ha chiesto Parte_1 nei confronti dell' la condanna al pagamento dei ratei di prestazione CP_1
(assegno ordinario ex l. 222/1984) con decorrenza dalla data della revoca,
1 da intendersi riconosciuti a seguito di procedimento di accertamento tecnico preventivo, successivamente alla omologa dell'accertamento in cui gli è stato riconosciuto il requisito sanitario, e comunque non versati nonostante la notifica del decreto di omologa, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio, sostenendo di aver provveduto CP_1 all'accoglimento della domanda proposta e al pagamento della prestazione e dei relativi arretrati, chiedendo dunque la dichiarazione della cessata materia del contendere, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione.
All'esito dell'udienza di discussione, ove la parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento e le parti hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, la causa è stata dunque decisa con la presente pronuncia.
In considerazione dell'intervenuto e pacifico riconoscimento del diritto azionato da parte dell' e del soddisfacimento dell'interesse alla base del CP_1 ricorso, deve considerarsi venuta meno ogni pretesa del ricorrente e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In considerazione poi del fatto che il riconoscimento di quanto richiesto è avvenuto in data successiva all'introduzione del presente giudizio, con provvedimento del 11.2.2025, e che il ricorrente aveva già notificato il decreto di omologa il 25.3.2024 e che non emergono elementi tali da giustificare il ritardo nell'adempimento, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell' in virtù della soccombenza virtuale, liquidate CP_1 come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna la parte resistente in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore
2 della parte ricorrente, che si liquidano in € 900,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 12/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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