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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonella Natale elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ognissanti 13 Fermo;
a partire dal 22.11.2024 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Ciconte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via XXV Aprile Fermo;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ) cessionaria dei crediti di e Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 [...]
(C.F. ) quale procuratrice speciale di in persona del CP_4 P.IVA_2 Controparte_2
legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avv.ti Elisa Gaboardi e Roberto
Calabresi ed elettivamente domiciliate presso i difensori;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da memoria conclusionale “Nel merito in via principale
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque l'illegittimità della cessione del credito di cui al mutuo per cui è causa con conseguente nullità o comunque illegittimità dell'atto di precetto notificato, atto di pignoramento immobiliare e di ogni altro atto successivo e conseguente, ovvero dell'intera procedura di esecuzione;
pagina 1 di 15 2) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 474, comma
2, n. 3 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato inidoneo a valere come titolo esecutivo, in contrasto con gli obblighi previsti per legge, con ogni effetto di legge;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della “ per avere Controparte_5 concesso alla sig.ra un credito di durata di 300 mensilità con rate mensili maggiori di CP_1
1/3 del reddito prodotto dallo stesso con conseguente nullità o comunque illegittimità del contratto di mutuo stipulato il 6 giugno 2006 avanti al notaio di Porto Sant'Elpidio, con ogni Persona_1 conseguenza di legge;
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità, annullabilità ovvero l'inefficacia, anche parziale, del contratto di mutuo stipulato il 06 giugno 2006 avanti al notaio di Porto Sant'Elpidio e Persona_1 conseguentemente la sua risoluzione per le gravi violazioni di legge commessi dalla società mutuante a danno del consumatore con ogni conseguenza di legge;
CP_1
5) Accertare e dichiarare, di conseguenza che nessun interesse è dovuto in relazione al contratto di mutuo per cui è causa e che la somma di € 39.128,98, o quella diversa somma maggiore o minore provata in corso di causa, deve essere imputata a quota capitale.
6) Con vittoria di spese e compensi professionali”. per le parti convenute e come da note conclusive: Controparte_2 Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e per l'effetto respingere tutte le domande avanzate dall'attrice opponente in quanto improcedibili, inammissibili ed in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione notificato il 05.03.2024 la sig.ra conveniva in Controparte_1 giudizio la e proponendo opposizione all'esecuzione Controparte_2 Controparte_4
immobiliare n. 203/16 al fine di sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque l'illegittimità della cessione del credito di cui al mutuo per cui è causa con conseguente nullità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento immobiliare e di ogni altro atto successivo;
la nullità del contratto di mutuo fondiario;
la responsabilità precontrattuale della CP_5 con conseguente nullità del contratto di mutuo stipulato il 06.06.2006; che nessun
[...]
pagina 2 di 15 interesse è dovuto in relazione al contratto di mutuo e che la somma di € 39.128,98 deve essere imputata a quota capitale.
Per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che:
• nel corso dell'anno 2006 la sig.ra unitamente alla figlia CP_1 Persona_2 erano in cerca di un appartamento da condurre in locazione;
[...]
• le attrici prendevano contatti con l'Impresa Edile che stava costruendo in Porto
Sant'Elpidio un condominio con appartamenti di varia metratura e il personale di tale ditta costruttrice proponeva alla sig.ra l'acquisto di un appartamento;
CP_1
• nella circostanza veniva fatto presente che madre e figlia avevano entrate mensili limitate (circa € 800,00- 1.000,00) e che non avevano altri familiari che potessero fornire idonea garanzia;
• nonostante ciò, le due donne venivano messe in contatto con un consulente finanziario che proponeva loro di accendere un mutuo per la somma necessaria all'acquisto di un piccolo appartamento, specificando che la rata mensile del mutuo sarebbe stata equivalente a un canone di locazione per lo stesso immobile;
• in data 07.06.2006 innanzi al Notaio dott. la “ ” Persona_1 Controparte_5
accordava all'attrice e a sua figlia un mutuo fondiario pari ad € 110.000,00 assistito da garanzia ipotecaria, rep. n. 207712 Racc. n. 25371;
• l'I.S.C. per il suddetto contratto di mutuo era pari al 4,57130% annuo e la parte mutuataria accettava le condizioni contrattuali, consapevole della circostanza che il tasso applicato, variabile, potesse variare in modo a lei sfavorevole;
• la rata mensile a carico della sig.ra era pari a non meno di € 608,00 mensili;
CP_1
• l'attrice versava regolarmente l'accordata rata mensile fino al mese di aprile 2012, per un totale di non meno di € 39.128,98,
• nel mese di aprile 2012, a causa della crisi economica, perdeva il lavoro e insieme alla figlia facevano ritorno in Colombia per cercare un'occupazione;
• stante l'inadempimento, agiva esecutivamente nei confronti dell'attrice Controparte_6
in forza del predetto mutuo fondiario;
• all'attrice veniva notificato l'atto di precetto e a ciò conseguiva l'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare;
pagina 3 di 15 • con atto di opposizione all'esecuzione depositato nel fascicolo n. 203/2016 CP_7
l'attrice avanzava istanza di sospensione della procedura allegando una serie di eccezioni nonché l'irregolarità della concessione del mutuo;
• con decreto del 05.01.2024 il giudice dell'opposizione rigettava l'istanza di sospensione e concedeva a parte attrice termine di 60 giorni per incardinare la causa di merito;
• eccepiva l'illegittimità o comunque la nullità o annullabilità del contratto di mutuo sottoscritto a Porto Sant'Elpidio in data 07.06.2006 avanti al notaio dott. Persona_1 per i seguenti motivi:
-mancanza della prova della cessione del credito e della titolarità del diritto di credito in capo a cessionaria di per mezzo della procuratrice Controparte_2 Controparte_6
speciale Controparte_4
- in presenza di credito cartolarizzato ex art. 130/1999 l'attività di recupero del credito può essere svolta solo da società vigilata, cioè iscritta all'Albo ex art. 106 TUB;
- i soggetti non iscritti non sono legittimati ad attività di recupero del credito e la relativa delega è nulla in violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 2 e 3 130/1999;
- le procure rilasciate alle diverse cessionarie del credito non contengono riferimenti all'iscrizione di queste ultime nell'Albo ex art. 106 TUB, e quindi la mandataria non è legittimata al recupero di un credito cartolarizzato;
-l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di cessione in violazione dell'art. 1346 c.c. per mancanza di identificazione del credito asseritamente ceduto;
- la mancanza di prova circa la circostanza che il rapporto oggetto del presente giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto dell'originaria prima cessione;
- l'inesistenza del contratto di cessione e/o nullità dello stesso per mancata stipula della necessaria forma scritta ad substantiam stante il fatto che la cessionaria non ha prodotto il contratto di cessione, l'estratto notarile dei crediti ceduti né l'elenco dei crediti ceduti;
- la nullità assoluta del contratto di mutuo fondiario del 07.06.2006 per violazione dell'art. 474 comma 2 n.
3. C.p.c., trattandosi di mutuo condizionato inidoneo a valere come titolo esecutivo per mancata contestuale erogazione della somma di denaro al momento della stipula dell'atto, nemmeno in termini di disponibilità giuridica, e pagina 4 di 15 mancanza della prova dell'atto successivo di erogazione avente i medesimi requisiti di forma del contratto di mutuo;
-la genericità della quantificazione della somma precettata che non permette di verificare la dovuta rimodulazione nel calcolo del dovuto stante la stipula del contratto a condizioni variabili e conseguente invalidità della clausola del contratto che prevede un tasso minimo garantito;
-la sussistenza della responsabilità precontrattuale e contrattuale della “ CP_5
e/o concorso colposo del creditore ex art. 1227 cc. 124 e 124 bis T.U.B. per
[...] aver concesso il prestito oggetto del contratto di mutuo senza un'adeguata istruttoria e aver quindi posto la sig.ra in una condizione di “sovraindebitamento” violando CP_1
il dovere di correttezza e diligenza dell'attività del professionista bancario: le condizioni reddituali dell'odierna attrice non erano in grado di offrire un'adeguata garanzia e il valore dell'immobile da acquistare non era sufficiente a coprire il mutuo concesso.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande avanzate, l'attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio la avversando le opposte pretese ed esponendo a Controparte_2
proprio favore che:
• le domande avanzate da parte attrice nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono inammissibili in quanto nuove e diverse rispetto a quelle avanzate con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 13.11.2023, trattandosi di una struttura necessariamente e inderogabilmente bifasica;
• stante la mancanza di interesse e legittimazione dell'attrice a contestare la validità della cessione del credito non era necessaria alcuna notifica della cessione del credito, essendo sufficiente, ai fini della conoscenza dell'identità del nuovo creditore, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
• circa la cessione da a il relativo avviso pubblicato Controparte_6 Controparte_8
sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 15.10.2019 – Parte Seconda indicava esaustivamente i pagina 5 di 15 criteri di identificazione dei crediti e veniva altresì indicata la pagina web di CP_6
sulla quale poter verificare la lista contenente l'elenco dei crediti ceduti, i dati
[...]
identificativi degli stessi e la conferma dell'avvenuta cessione;
• lo stesso dicasi per le due cessioni successive Controparte_8 Controparte_3
e e parte convenuta opposta depositava Controparte_3 Controparte_2
dichiarazione della cedente;
• nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione la , quale società c.d. special CP_2
purpose vehicle (SPV) costituita allo scopo di emettere titoli sul mercato finanziario non
è tenuta all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B., a differenza dei soggetti incaricati alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, ossia il c.d. servicer la cui attività è riservata a banche e intermediari finanziari ex art. 106
T.U.B. sottoposti al controllo della Banca d'Italia;
• come si legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 152 del 23 dicembre 2021 la ha conferito incarico a Banca Finanziaria CP_2
Internazionale S.p.A. (Master Service)- iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B.- per la riscossione dei crediti ceduti e al loro incasso;
a sua volta il si può avvalere di Pt_1
delegati ai fini del compimento, sotto il proprio controllo, di attività di natura operativa e infatti la Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. delegava la Bayview Italia
106 S.p.A. – anch'essa iscritta all'Albo ex art. 106 T.U.B. - quale sub servicer al recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti ceduti;
• in relazione alla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario del 07.06.2006
l'erogazione delle somme è stata contestuale e ne è prova la quietanza rilasciata in sede di mutuo;
• mancanza di prova a sostegno dell'eccezione avanzata dalla parte attrice circa la genericità della somma precettata stante la presenza della clausola Floor;
• inammissibilità dell'eccezione relativa alla sussistenza della responsabilità precontrattuale e contrattuale della “ e/o concorso colposo Controparte_5
del creditore ex art. 1227 c.c. – 124 e 124 bis T.U.B. in quanto del tutto nuova e mai proposta prima dalla attrice opponente, stante il fatto che la struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione determina che tutti i motivi di contestazione pagina 6 di 15 debbano passare al preventivo vaglio sommario del Giudice dell'Esecuzione a pena di inammissibilità;
• la sig.ra ha regolarmente pagato i ratei del mutuo fino al mese di aprile CP_1
2012 e ha smesso di onorare i propri debiti a causa della crisi economica che aveva colpito non solo l' ; CP_4
• la richiesta istruttoria di espletamento di CTU tecnica contabile ed estimativa è inammissibile in quanto volta a supplire una carenza probatoria di controparte circa l'asserito superamento dei tassi soglia
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, la convenuta concludeva come sopra riportato.
Con decreto ex art. 171 bis il Giudice fissava per la comparizione delle parti, ai fini della conciliazione, l'udienza del 19.09.2024 rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 19.09.2024, parte attrice si riportava alle istanze in atti anche istruttorie ed insisteva nella richiesta di sospensione ricorrendone i gravi motivi;
la parte convenuta si opponeva alla richiesta di sospensione, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo inammissibile l'istanza di CTU contabile.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta il 19.09.2024, rilevato che sull'istanza di sospensione ha già provveduto il G.E. con ordinanza del 05.01.2024 e che in capo al giudice del merito dell'opposizione non sono previsti poteri di revisione dei presupposti per l'emissione di provvedimenti sospensivi, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termini sino a 10 giorni prima dell'udienza per memorie conclusive.
In data 22.11.2024, a seguito del decesso dell'Avv. Natale, il nuovo difensore di parte attrice si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione.
All'udienza del 13.03.2025 le parti si riportavano alle memorie conclusionali e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
pagina 7 di 15 1.Circa il difetto di legittimazione attiva di vanno preliminarmente esplicati i CP_2
principi enunciati da ultimo dalla Suprema Corte di legittimità:
" Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
pagina 8 di 15 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità». (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, confermata da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n .5478).
Dunque, nell'ipotesi come quella in esame, in cui viene contestato non solo l'inclusione del credito nell'ambito della cessione, ma l'esistenza della cessione stessa, la prova della cessione deve essere fornita da parte del cessionario. A ben vedere sotto il profilo probatorio la Corte conferma i precedenti giurisprudenziali che non ritengono necessaria alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem del contratto di cessione, risultando il contratto soggetto alle sole prescrizioni formali dettate dalla legge in materia di cartolarizzazione dei crediti (cfr. tra gli altri Tribunale Civitavecchia, 20/11/2019,
n.1640Tribunale Ravenna sez. I, 04/02/2021, n.101), potendosi desumere l'esistenza della cessione in base a indizi gravi precisi e concordanti, tra cui anche -sebbene non solo- l'avviso di cessione.
Facendo applicazione di tali principi, sussistono elementi che fanno effettivamente presumere l'esistenza dei tre contratti di cessione.
Ed invero sono presenti in atti oltre alla pubblicazione degli avvisi di cessione nella Gazzetta ufficiale (Gazzetta Ufficiale 15.10.2019, 8.04.2021 e 23.12.2021 sono state depositate in atti da pagina 9 di 15 le dichiarazioni delle ( Prima spv srl e che CP_2 Pt_2 CP_6 CP_3
fanno riferimento esplicito ai contratti di cessione di cui ai tre avvisi ed in particolare al contratto stipulato in data 11.10.2019 tra e -., al contratto Controparte_6 CP_8 stipulato in data 30.03.2021 tra , e il contratto stipulato in data Controparte_9
16.12.2021, tra e CP_3 CP_2
Le dichiarazioni delle cedenti, il possesso da parte della ultima cessionaria del titolo esecutivo
(mutuo fondiario azionato in sede di esecuzione), in uno con la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sono indizi gravi precisi e concordanti dell'esistenza dei contratti di cessione.
Risulta inoltre provata adeguatamente l'inclusione del credito della sig.ra CP_10
all'interno della tre cessioni.
Nel caso di specie, l'avviso in Gazzetta ufficiale del 15.10.2015 indica specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti da in particolare: il periodo temporale di CP_6
rifermento, nonché le tipologie di “sofferenza” del debito, i tipi di rapporti fonti dei crediti:
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”),
“ criteri la cui sussistenza non è stata mai contestate dall'opponente.
Ancora l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 08.04.2021 indica specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti in particolare: il rifermento ai crediti ceduti CP_8
da a nonché le tipologie di garanzie che assistono il debito tutti i CP_6 CP_8 crediti che alla data di cessione soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri: “(1) crediti la cui cessione a favore di e' stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_8 della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 121 del 15 ottobre 2019; (2) crediti che alla data del 31 gennaio 2021 erano di titolarita' di (3) crediti nei confronti dei soggetti il cui Controparte_8 indebitamento nei confronti di e' garantito, in tutto o in parte, da ipoteca volontaria Controparte_8
o legale, di primo grado formale o sostanziale”.
Infine l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 23.12.2021 indica che gli stessi crediti sono stati ceduti poi da a CP_3 CP_2
pagina 10 di 15 Indice del fatto che il credito di rientri nel perimetro delle tre cessioni in uno CP_11
con la specificità dei criteri pubblicati è costituito inoltre dalle dichiarazioni delle cedenti specificatamente riferite al credito di e Persona_2 [...] derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto pubblico a CP_1
firma del Notaio Dott. , in data 07/06/2006, Rep. n. 207712, Racc. n. 25371, in Persona_1
forza del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno in data
13/06/2006, ai nn. 6111/1357.
2.Quanto al difetto di legittimazione per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 t.u.b. si rileva che la Suprema Corte (Cass 7243-2024) ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. tali elementi sono sufficienti per ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo a
[...]
e la sua legittimazione attiva. CP_2
3. Quanto all'eccepita inidoneità del contratto a valere come titolo esecutivo, parte opponente rappresenta che al momento della conclusione del contratto di mutuo fondiario in data
07.06.2006 e contestualmente ad esso, non vi è stata alcuna messa a disposizione né materiale né giuridica dell'importo finanziato in favore della odierna opponente.
Anche tale motivo è infondato;
è principio pacifico nelle giurisprudenza che il mutuo è un contratto reale, per cui esso, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, si perfeziona con la consegna della res; tuttavia la consegna non va intesa solo in senso materiale e fisico, rivelandosi al contrario sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della res (ossia del denaro o di altra cosa fungibile) da parte del mutuatario, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili: “ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilita' giuridica, che pagina 11 di 15 sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilita' in favore del mutuatario, cosi' da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo “(Cass. 28.06.2011, n. 14270; Cass. 3.01.2011, n. 14; Cass. 28.08.2004,
n. 17211; Cass. 5.07.2001, n. 9074, Cass. 27/8/2015, n. 17194).
Nel caso di specie la disponibilità giuridica della somma è sorta in capo al mutuatario nel momento in cui ha dato quietanza di ricevimento della somma all'interno del contratto stesso ed infatti nel contratto così le parti all'art. 2 hanno precisato che “la parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla la somma di € 100.000,00 (centomila), rilasciandone ampia quietanza con il CP_5 presente atto”.
Quanto al valore della quietanza si rileva che la quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'art. 2732 cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 19888/14, nonché in termini Cass. n. 26325/08 e n.
4196/14).
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente Sentenza n. 5968 del 06 marzo
2025, ha confermato l'orientamento secondo cui: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. (Cassazione civile sez. un., 06/03/2025,
n.5968)
Si precisa che nel caso di specie la quietanza rilasciata si riferisce alla “somma sopra indicata” e tale riferimento da intendersi alla somma di € 110.000,00. Di nessun rilievo sono le modalità alternative che parte opponente afferma essere possibili in virtù dell'allegato B. Ed invero ciò che rileva è la contestualità dell'erogazione (messa a disposizione del denaro) e non lo strumento (consegna materiale, operazione contabile, assegno…).
Nel caso di specie sussiste anche l'assunzione da parte del mutuatario di una obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituire la soma erogata ove si legge “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di euro 110.000(centodiecimila) entro 25 (venticinque) anni dalla decorrenza del piano di ammortamento…” e viene anche indicato il preciso giorno da cui decorre il piano di ammortamento “dal dì 8 (otto giugno 2006 (duemilasei) decorrerà il piano di
pagina 12 di 15 ammortamento. sino a tale data la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi in preammortamento”.
4. Quanto al motivo di opposizione relativo all'invalidità della clausola floor si rileva che parte opponente ha specificato in sede di prima memoria 183 comma 6 c.p.c. che l'invalidità della clausola deriverebbe dalla non meritevolezza della causa.
Sennonchè è pacifico in giurisprudenza che la pattuizione di una clausola floor è pienamente lecita e rispecchia interessi meritevoli di tutela.
La funzione precipua della clausola è quella di evitare una, ben possibile, eventuale diseconomia per il mutuante, che ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente, la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio- lungo periodo, che renderebbero l'operazione antieconomica per l'operatore professionale bancario.
È evidente che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia.
In altri termini la clausola floor funge da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo.
Dunque nel contratto di mutuo, la clausola “floor” costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione;
la relativa pattuizione è finalizzata esclusivamente a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi (cfr. Tribunale Roma sez.
IV, 24/02/2023, n.315, Tribunale Rimini sez. I, 06/11/2020, n.721, Tribunale Pordenone,
24/04/2020, n.222, Corte appello Roma Sez. spec. Impresa, 19/10/2022).
Ed ancora si è affermato che l'apposizione di un limite minimo (floor) di tasso di interesse non trasforma il contratto di mutuo in un contratto aleatorio, cossicchè non sorge alcuna necessità di controbilanciare il tasso “floor” con un adeguato tasso “cap” il quale può anche non essere previsto (cfr. Tribunale Rimini sez. I, 08/10/2021Trib. Ferrara 16 dicembre 2015 n.
1131, Trib. Trento 6 luglio 2017, Trib. Venezia 27 febbraio 2019 n. 393 e Trib. Pordenone 24 aprile 2020 n. 222) e, se previsto, costituisce esso stesso una configurazione della modalità di esecuzione dell'obbligazione essenziale di pagamento del contratto di mutuo che non deve pagina 13 di 15 essere sottoposta al vaglio di reciprocità dell'alea, necessario invece in caso di contratto aleatorio.
Non può neppure ravvisarsi la vessatorietà della clausola che prevede un tasso minimo contrattuale (“floor”): sul punto va ricordato che ai sensi dell'art 35 comma 2 del codice del consumo “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
5. Quanto alla genericità della somma precettata, tale motivo di opposizione va rigettato in quanto parte opponente ha indicato il titolo (mutuo) e le condizioni ivi pattuite, infine la somma dovuta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Cass., n. 890618/03/2022; Cass. n. 4008 del 19/02/2013; Cass. n. 11281 del
16/11/1993).
6. Estremamente generico è il riferimento effettuato alla “recente pronuncia Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, Rv. 669588 –01, sull'eliminazione degli interessi relativi al periodo di violazione della normativa antitrust accertata dalla Commissione Europea” non avendo parte opponente adeguatamente motivato la propria eccezione e allegato come tale pronuncia inciderebbe sul calcolo delle rate nel caso concreto.
7. Infine va dichiarato inammissibile il motivo di opposizione relativo alla “responsabilità precontrattuale della “ ” per avere concesso alla sig.ra un credito Controparte_5 CP_1 di durata di 300 mensilità con rate mensili maggiori di 1/3 del reddito prodotto dallo stesso con conseguente nullità o comunque illegittimità del contratto di mutuo stipulato il 6 giugno 2006 avanti al notaio di Porto Sant'Elpidio, con ogni conseguenza di legge” trattandosi di motivo Persona_1
non proposto in sede di ricorso ex art 615 c.p.c.
Sarebbe altrimenti violato il principio di necessaria bifasicità delle opposizioni all'esecuzione.
L'atto introduttivo della fase di merito di una opposizione esecutiva deve infatti contenere motivi coincidenti con quelli veicolati dal ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al
G.E., tale atto essendo destinato a cristallizzare causa petendi e petitum del giudizio (in questo pagina 14 di 15 senso tra le altre Corte di cassazione, Sezione 3 Civile, con l'ordinanza del 4 gennaio 2023, n.
153).
8. Quanto alla richiesta di CTU “per la verifica in tema di ammortamento, anatocismo e soprattutto di conformità TAEG/ISC rispetto a quello dichiarato, prevedendo in caso di difformità il conteggio del piano di ammortamento al tasso 117 comma 7 TUB a conferma che un TEAG/TEG difforme determina violazione art. 117 comma 4/7 TUB” si rileva che la stessa risulta meramente esplorativa nulla avendo allegato parte attrice al fine di corroborare le richieste di CTU.
Parte opponente non ha supportato le proprie asserzioni tramite riferimenti specifici al caso concreto, nè tramite allegazione di perizia di parte che consentisse un preliminare vaglio delle eccezioni.
Dunque non si è dato corso alla richiesta CTU in quanto meramente esplorativa, non essendo consentito al Giudice di ovviare in tal modo alle carenze probatorie e assertive delle parti.
Per tali motivi l'opposizione è infondata e va rigettata.
9. Quanto alle spese di lite le stesse vanno poste a carico dell'opponente in virtù del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del
2014 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi ridotti della metà per la fase istruttoria svoltasi in via documentale.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 287/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione e le domande attoree;
• CONDANNA (C.F. ) al Controparte_1 C.F._1
pagamento in favore di a titolo di refusione delle spese di lite la CP_2
somma di € 5.634,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA.
Fermo. 30.05.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 287/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Antonella Natale elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Ognissanti 13 Fermo;
a partire dal 22.11.2024 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Ciconte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via XXV Aprile Fermo;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. ) cessionaria dei crediti di e Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 [...]
(C.F. ) quale procuratrice speciale di in persona del CP_4 P.IVA_2 Controparte_2
legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa disgiuntamente dagli avv.ti Elisa Gaboardi e Roberto
Calabresi ed elettivamente domiciliate presso i difensori;
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.03.2025 le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da memoria conclusionale “Nel merito in via principale
1) Accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque l'illegittimità della cessione del credito di cui al mutuo per cui è causa con conseguente nullità o comunque illegittimità dell'atto di precetto notificato, atto di pignoramento immobiliare e di ogni altro atto successivo e conseguente, ovvero dell'intera procedura di esecuzione;
pagina 1 di 15 2) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione dell'art. 474, comma
2, n. 3 c.p.c., trattandosi di mutuo condizionato inidoneo a valere come titolo esecutivo, in contrasto con gli obblighi previsti per legge, con ogni effetto di legge;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale della “ per avere Controparte_5 concesso alla sig.ra un credito di durata di 300 mensilità con rate mensili maggiori di CP_1
1/3 del reddito prodotto dallo stesso con conseguente nullità o comunque illegittimità del contratto di mutuo stipulato il 6 giugno 2006 avanti al notaio di Porto Sant'Elpidio, con ogni Persona_1 conseguenza di legge;
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità, annullabilità ovvero l'inefficacia, anche parziale, del contratto di mutuo stipulato il 06 giugno 2006 avanti al notaio di Porto Sant'Elpidio e Persona_1 conseguentemente la sua risoluzione per le gravi violazioni di legge commessi dalla società mutuante a danno del consumatore con ogni conseguenza di legge;
CP_1
5) Accertare e dichiarare, di conseguenza che nessun interesse è dovuto in relazione al contratto di mutuo per cui è causa e che la somma di € 39.128,98, o quella diversa somma maggiore o minore provata in corso di causa, deve essere imputata a quota capitale.
6) Con vittoria di spese e compensi professionali”. per le parti convenute e come da note conclusive: Controparte_2 Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e per l'effetto respingere tutte le domande avanzate dall'attrice opponente in quanto improcedibili, inammissibili ed in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto citazione notificato il 05.03.2024 la sig.ra conveniva in Controparte_1 giudizio la e proponendo opposizione all'esecuzione Controparte_2 Controparte_4
immobiliare n. 203/16 al fine di sentir dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque l'illegittimità della cessione del credito di cui al mutuo per cui è causa con conseguente nullità dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento immobiliare e di ogni altro atto successivo;
la nullità del contratto di mutuo fondiario;
la responsabilità precontrattuale della CP_5 con conseguente nullità del contratto di mutuo stipulato il 06.06.2006; che nessun
[...]
pagina 2 di 15 interesse è dovuto in relazione al contratto di mutuo e che la somma di € 39.128,98 deve essere imputata a quota capitale.
Per quanto d'interesse, in sintesi esponeva che:
• nel corso dell'anno 2006 la sig.ra unitamente alla figlia CP_1 Persona_2 erano in cerca di un appartamento da condurre in locazione;
[...]
• le attrici prendevano contatti con l'Impresa Edile che stava costruendo in Porto
Sant'Elpidio un condominio con appartamenti di varia metratura e il personale di tale ditta costruttrice proponeva alla sig.ra l'acquisto di un appartamento;
CP_1
• nella circostanza veniva fatto presente che madre e figlia avevano entrate mensili limitate (circa € 800,00- 1.000,00) e che non avevano altri familiari che potessero fornire idonea garanzia;
• nonostante ciò, le due donne venivano messe in contatto con un consulente finanziario che proponeva loro di accendere un mutuo per la somma necessaria all'acquisto di un piccolo appartamento, specificando che la rata mensile del mutuo sarebbe stata equivalente a un canone di locazione per lo stesso immobile;
• in data 07.06.2006 innanzi al Notaio dott. la “ ” Persona_1 Controparte_5
accordava all'attrice e a sua figlia un mutuo fondiario pari ad € 110.000,00 assistito da garanzia ipotecaria, rep. n. 207712 Racc. n. 25371;
• l'I.S.C. per il suddetto contratto di mutuo era pari al 4,57130% annuo e la parte mutuataria accettava le condizioni contrattuali, consapevole della circostanza che il tasso applicato, variabile, potesse variare in modo a lei sfavorevole;
• la rata mensile a carico della sig.ra era pari a non meno di € 608,00 mensili;
CP_1
• l'attrice versava regolarmente l'accordata rata mensile fino al mese di aprile 2012, per un totale di non meno di € 39.128,98,
• nel mese di aprile 2012, a causa della crisi economica, perdeva il lavoro e insieme alla figlia facevano ritorno in Colombia per cercare un'occupazione;
• stante l'inadempimento, agiva esecutivamente nei confronti dell'attrice Controparte_6
in forza del predetto mutuo fondiario;
• all'attrice veniva notificato l'atto di precetto e a ciò conseguiva l'iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare;
pagina 3 di 15 • con atto di opposizione all'esecuzione depositato nel fascicolo n. 203/2016 CP_7
l'attrice avanzava istanza di sospensione della procedura allegando una serie di eccezioni nonché l'irregolarità della concessione del mutuo;
• con decreto del 05.01.2024 il giudice dell'opposizione rigettava l'istanza di sospensione e concedeva a parte attrice termine di 60 giorni per incardinare la causa di merito;
• eccepiva l'illegittimità o comunque la nullità o annullabilità del contratto di mutuo sottoscritto a Porto Sant'Elpidio in data 07.06.2006 avanti al notaio dott. Persona_1 per i seguenti motivi:
-mancanza della prova della cessione del credito e della titolarità del diritto di credito in capo a cessionaria di per mezzo della procuratrice Controparte_2 Controparte_6
speciale Controparte_4
- in presenza di credito cartolarizzato ex art. 130/1999 l'attività di recupero del credito può essere svolta solo da società vigilata, cioè iscritta all'Albo ex art. 106 TUB;
- i soggetti non iscritti non sono legittimati ad attività di recupero del credito e la relativa delega è nulla in violazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 2 e 3 130/1999;
- le procure rilasciate alle diverse cessionarie del credito non contengono riferimenti all'iscrizione di queste ultime nell'Albo ex art. 106 TUB, e quindi la mandataria non è legittimata al recupero di un credito cartolarizzato;
-l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di cessione in violazione dell'art. 1346 c.c. per mancanza di identificazione del credito asseritamente ceduto;
- la mancanza di prova circa la circostanza che il rapporto oggetto del presente giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto dell'originaria prima cessione;
- l'inesistenza del contratto di cessione e/o nullità dello stesso per mancata stipula della necessaria forma scritta ad substantiam stante il fatto che la cessionaria non ha prodotto il contratto di cessione, l'estratto notarile dei crediti ceduti né l'elenco dei crediti ceduti;
- la nullità assoluta del contratto di mutuo fondiario del 07.06.2006 per violazione dell'art. 474 comma 2 n.
3. C.p.c., trattandosi di mutuo condizionato inidoneo a valere come titolo esecutivo per mancata contestuale erogazione della somma di denaro al momento della stipula dell'atto, nemmeno in termini di disponibilità giuridica, e pagina 4 di 15 mancanza della prova dell'atto successivo di erogazione avente i medesimi requisiti di forma del contratto di mutuo;
-la genericità della quantificazione della somma precettata che non permette di verificare la dovuta rimodulazione nel calcolo del dovuto stante la stipula del contratto a condizioni variabili e conseguente invalidità della clausola del contratto che prevede un tasso minimo garantito;
-la sussistenza della responsabilità precontrattuale e contrattuale della “ CP_5
e/o concorso colposo del creditore ex art. 1227 cc. 124 e 124 bis T.U.B. per
[...] aver concesso il prestito oggetto del contratto di mutuo senza un'adeguata istruttoria e aver quindi posto la sig.ra in una condizione di “sovraindebitamento” violando CP_1
il dovere di correttezza e diligenza dell'attività del professionista bancario: le condizioni reddituali dell'odierna attrice non erano in grado di offrire un'adeguata garanzia e il valore dell'immobile da acquistare non era sufficiente a coprire il mutuo concesso.
Tanto premesso in fatto, svolte le considerazioni in fatto e diritto circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande avanzate, l'attrice concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio la avversando le opposte pretese ed esponendo a Controparte_2
proprio favore che:
• le domande avanzate da parte attrice nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono inammissibili in quanto nuove e diverse rispetto a quelle avanzate con ricorso ex art. 615 c.p.c. del 13.11.2023, trattandosi di una struttura necessariamente e inderogabilmente bifasica;
• stante la mancanza di interesse e legittimazione dell'attrice a contestare la validità della cessione del credito non era necessaria alcuna notifica della cessione del credito, essendo sufficiente, ai fini della conoscenza dell'identità del nuovo creditore, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana;
• circa la cessione da a il relativo avviso pubblicato Controparte_6 Controparte_8
sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 15.10.2019 – Parte Seconda indicava esaustivamente i pagina 5 di 15 criteri di identificazione dei crediti e veniva altresì indicata la pagina web di CP_6
sulla quale poter verificare la lista contenente l'elenco dei crediti ceduti, i dati
[...]
identificativi degli stessi e la conferma dell'avvenuta cessione;
• lo stesso dicasi per le due cessioni successive Controparte_8 Controparte_3
e e parte convenuta opposta depositava Controparte_3 Controparte_2
dichiarazione della cedente;
• nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione la , quale società c.d. special CP_2
purpose vehicle (SPV) costituita allo scopo di emettere titoli sul mercato finanziario non
è tenuta all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B., a differenza dei soggetti incaricati alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, ossia il c.d. servicer la cui attività è riservata a banche e intermediari finanziari ex art. 106
T.U.B. sottoposti al controllo della Banca d'Italia;
• come si legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 152 del 23 dicembre 2021 la ha conferito incarico a Banca Finanziaria CP_2
Internazionale S.p.A. (Master Service)- iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B.- per la riscossione dei crediti ceduti e al loro incasso;
a sua volta il si può avvalere di Pt_1
delegati ai fini del compimento, sotto il proprio controllo, di attività di natura operativa e infatti la Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. delegava la Bayview Italia
106 S.p.A. – anch'essa iscritta all'Albo ex art. 106 T.U.B. - quale sub servicer al recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti ceduti;
• in relazione alla sottoscrizione del contratto di mutuo fondiario del 07.06.2006
l'erogazione delle somme è stata contestuale e ne è prova la quietanza rilasciata in sede di mutuo;
• mancanza di prova a sostegno dell'eccezione avanzata dalla parte attrice circa la genericità della somma precettata stante la presenza della clausola Floor;
• inammissibilità dell'eccezione relativa alla sussistenza della responsabilità precontrattuale e contrattuale della “ e/o concorso colposo Controparte_5
del creditore ex art. 1227 c.c. – 124 e 124 bis T.U.B. in quanto del tutto nuova e mai proposta prima dalla attrice opponente, stante il fatto che la struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecuzione determina che tutti i motivi di contestazione pagina 6 di 15 debbano passare al preventivo vaglio sommario del Giudice dell'Esecuzione a pena di inammissibilità;
• la sig.ra ha regolarmente pagato i ratei del mutuo fino al mese di aprile CP_1
2012 e ha smesso di onorare i propri debiti a causa della crisi economica che aveva colpito non solo l' ; CP_4
• la richiesta istruttoria di espletamento di CTU tecnica contabile ed estimativa è inammissibile in quanto volta a supplire una carenza probatoria di controparte circa l'asserito superamento dei tassi soglia
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, la convenuta concludeva come sopra riportato.
Con decreto ex art. 171 bis il Giudice fissava per la comparizione delle parti, ai fini della conciliazione, l'udienza del 19.09.2024 rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 19.09.2024, parte attrice si riportava alle istanze in atti anche istruttorie ed insisteva nella richiesta di sospensione ricorrendone i gravi motivi;
la parte convenuta si opponeva alla richiesta di sospensione, chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ritenendo inammissibile l'istanza di CTU contabile.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta il 19.09.2024, rilevato che sull'istanza di sospensione ha già provveduto il G.E. con ordinanza del 05.01.2024 e che in capo al giudice del merito dell'opposizione non sono previsti poteri di revisione dei presupposti per l'emissione di provvedimenti sospensivi, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termini sino a 10 giorni prima dell'udienza per memorie conclusive.
In data 22.11.2024, a seguito del decesso dell'Avv. Natale, il nuovo difensore di parte attrice si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione.
All'udienza del 13.03.2025 le parti si riportavano alle memorie conclusionali e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
pagina 7 di 15 1.Circa il difetto di legittimazione attiva di vanno preliminarmente esplicati i CP_2
principi enunciati da ultimo dalla Suprema Corte di legittimità:
" Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
pagina 8 di 15 05/04/2023, […]). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità». (cfr. Cass. n. 17944 del 2023, confermata da
Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, n .5478).
Dunque, nell'ipotesi come quella in esame, in cui viene contestato non solo l'inclusione del credito nell'ambito della cessione, ma l'esistenza della cessione stessa, la prova della cessione deve essere fornita da parte del cessionario. A ben vedere sotto il profilo probatorio la Corte conferma i precedenti giurisprudenziali che non ritengono necessaria alcuna forma particolare, né ad substantiam, né ad probationem del contratto di cessione, risultando il contratto soggetto alle sole prescrizioni formali dettate dalla legge in materia di cartolarizzazione dei crediti (cfr. tra gli altri Tribunale Civitavecchia, 20/11/2019,
n.1640Tribunale Ravenna sez. I, 04/02/2021, n.101), potendosi desumere l'esistenza della cessione in base a indizi gravi precisi e concordanti, tra cui anche -sebbene non solo- l'avviso di cessione.
Facendo applicazione di tali principi, sussistono elementi che fanno effettivamente presumere l'esistenza dei tre contratti di cessione.
Ed invero sono presenti in atti oltre alla pubblicazione degli avvisi di cessione nella Gazzetta ufficiale (Gazzetta Ufficiale 15.10.2019, 8.04.2021 e 23.12.2021 sono state depositate in atti da pagina 9 di 15 le dichiarazioni delle ( Prima spv srl e che CP_2 Pt_2 CP_6 CP_3
fanno riferimento esplicito ai contratti di cessione di cui ai tre avvisi ed in particolare al contratto stipulato in data 11.10.2019 tra e -., al contratto Controparte_6 CP_8 stipulato in data 30.03.2021 tra , e il contratto stipulato in data Controparte_9
16.12.2021, tra e CP_3 CP_2
Le dichiarazioni delle cedenti, il possesso da parte della ultima cessionaria del titolo esecutivo
(mutuo fondiario azionato in sede di esecuzione), in uno con la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sono indizi gravi precisi e concordanti dell'esistenza dei contratti di cessione.
Risulta inoltre provata adeguatamente l'inclusione del credito della sig.ra CP_10
all'interno della tre cessioni.
Nel caso di specie, l'avviso in Gazzetta ufficiale del 15.10.2015 indica specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti da in particolare: il periodo temporale di CP_6
rifermento, nonché le tipologie di “sofferenza” del debito, i tipi di rapporti fonti dei crediti:
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”),
“ criteri la cui sussistenza non è stata mai contestate dall'opponente.
Ancora l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 08.04.2021 indica specifici criteri di individuazione dei crediti ceduti in particolare: il rifermento ai crediti ceduti CP_8
da a nonché le tipologie di garanzie che assistono il debito tutti i CP_6 CP_8 crediti che alla data di cessione soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri: “(1) crediti la cui cessione a favore di e' stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Controparte_8 della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 121 del 15 ottobre 2019; (2) crediti che alla data del 31 gennaio 2021 erano di titolarita' di (3) crediti nei confronti dei soggetti il cui Controparte_8 indebitamento nei confronti di e' garantito, in tutto o in parte, da ipoteca volontaria Controparte_8
o legale, di primo grado formale o sostanziale”.
Infine l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 23.12.2021 indica che gli stessi crediti sono stati ceduti poi da a CP_3 CP_2
pagina 10 di 15 Indice del fatto che il credito di rientri nel perimetro delle tre cessioni in uno CP_11
con la specificità dei criteri pubblicati è costituito inoltre dalle dichiarazioni delle cedenti specificatamente riferite al credito di e Persona_2 [...] derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato con atto pubblico a CP_1
firma del Notaio Dott. , in data 07/06/2006, Rep. n. 207712, Racc. n. 25371, in Persona_1
forza del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno in data
13/06/2006, ai nn. 6111/1357.
2.Quanto al difetto di legittimazione per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 t.u.b. si rileva che la Suprema Corte (Cass 7243-2024) ha affermato che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.
e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. tali elementi sono sufficienti per ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo a
[...]
e la sua legittimazione attiva. CP_2
3. Quanto all'eccepita inidoneità del contratto a valere come titolo esecutivo, parte opponente rappresenta che al momento della conclusione del contratto di mutuo fondiario in data
07.06.2006 e contestualmente ad esso, non vi è stata alcuna messa a disposizione né materiale né giuridica dell'importo finanziato in favore della odierna opponente.
Anche tale motivo è infondato;
è principio pacifico nelle giurisprudenza che il mutuo è un contratto reale, per cui esso, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, si perfeziona con la consegna della res; tuttavia la consegna non va intesa solo in senso materiale e fisico, rivelandosi al contrario sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica della res (ossia del denaro o di altra cosa fungibile) da parte del mutuatario, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili: “ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilita' giuridica, che pagina 11 di 15 sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilita' in favore del mutuatario, cosi' da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo “(Cass. 28.06.2011, n. 14270; Cass. 3.01.2011, n. 14; Cass. 28.08.2004,
n. 17211; Cass. 5.07.2001, n. 9074, Cass. 27/8/2015, n. 17194).
Nel caso di specie la disponibilità giuridica della somma è sorta in capo al mutuatario nel momento in cui ha dato quietanza di ricevimento della somma all'interno del contratto stesso ed infatti nel contratto così le parti all'art. 2 hanno precisato che “la parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla la somma di € 100.000,00 (centomila), rilasciandone ampia quietanza con il CP_5 presente atto”.
Quanto al valore della quietanza si rileva che la quietanza fa piena prova dell'avvenuto pagamento, poiché dà luogo ad una confessione stragiudiziale, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria, salvo che dimostri l'errore o la violenza ai sensi dell'art. 2732 cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 19888/14, nonché in termini Cass. n. 26325/08 e n.
4196/14).
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la recente Sentenza n. 5968 del 06 marzo
2025, ha confermato l'orientamento secondo cui: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. (Cassazione civile sez. un., 06/03/2025,
n.5968)
Si precisa che nel caso di specie la quietanza rilasciata si riferisce alla “somma sopra indicata” e tale riferimento da intendersi alla somma di € 110.000,00. Di nessun rilievo sono le modalità alternative che parte opponente afferma essere possibili in virtù dell'allegato B. Ed invero ciò che rileva è la contestualità dell'erogazione (messa a disposizione del denaro) e non lo strumento (consegna materiale, operazione contabile, assegno…).
Nel caso di specie sussiste anche l'assunzione da parte del mutuatario di una obbligazione univoca, espressa ed incondizionata di restituire la soma erogata ove si legge “la parte mutuataria si obbliga a rimborsare detta somma di euro 110.000(centodiecimila) entro 25 (venticinque) anni dalla decorrenza del piano di ammortamento…” e viene anche indicato il preciso giorno da cui decorre il piano di ammortamento “dal dì 8 (otto giugno 2006 (duemilasei) decorrerà il piano di
pagina 12 di 15 ammortamento. sino a tale data la parte mutuataria farà luogo al pagamento degli interessi in preammortamento”.
4. Quanto al motivo di opposizione relativo all'invalidità della clausola floor si rileva che parte opponente ha specificato in sede di prima memoria 183 comma 6 c.p.c. che l'invalidità della clausola deriverebbe dalla non meritevolezza della causa.
Sennonchè è pacifico in giurisprudenza che la pattuizione di una clausola floor è pienamente lecita e rispecchia interessi meritevoli di tutela.
La funzione precipua della clausola è quella di evitare una, ben possibile, eventuale diseconomia per il mutuante, che ha già “acquistato” e messo a disposizione del cliente, la provvista in danaro, mettendola al riparo da fluttuazioni del mercato finanziario nel medio- lungo periodo, che renderebbero l'operazione antieconomica per l'operatore professionale bancario.
È evidente che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia.
In altri termini la clausola floor funge da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo.
Dunque nel contratto di mutuo, la clausola “floor” costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione;
la relativa pattuizione è finalizzata esclusivamente a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi (cfr. Tribunale Roma sez.
IV, 24/02/2023, n.315, Tribunale Rimini sez. I, 06/11/2020, n.721, Tribunale Pordenone,
24/04/2020, n.222, Corte appello Roma Sez. spec. Impresa, 19/10/2022).
Ed ancora si è affermato che l'apposizione di un limite minimo (floor) di tasso di interesse non trasforma il contratto di mutuo in un contratto aleatorio, cossicchè non sorge alcuna necessità di controbilanciare il tasso “floor” con un adeguato tasso “cap” il quale può anche non essere previsto (cfr. Tribunale Rimini sez. I, 08/10/2021Trib. Ferrara 16 dicembre 2015 n.
1131, Trib. Trento 6 luglio 2017, Trib. Venezia 27 febbraio 2019 n. 393 e Trib. Pordenone 24 aprile 2020 n. 222) e, se previsto, costituisce esso stesso una configurazione della modalità di esecuzione dell'obbligazione essenziale di pagamento del contratto di mutuo che non deve pagina 13 di 15 essere sottoposta al vaglio di reciprocità dell'alea, necessario invece in caso di contratto aleatorio.
Non può neppure ravvisarsi la vessatorietà della clausola che prevede un tasso minimo contrattuale (“floor”): sul punto va ricordato che ai sensi dell'art 35 comma 2 del codice del consumo “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
5. Quanto alla genericità della somma precettata, tale motivo di opposizione va rigettato in quanto parte opponente ha indicato il titolo (mutuo) e le condizioni ivi pattuite, infine la somma dovuta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (Cass., n. 890618/03/2022; Cass. n. 4008 del 19/02/2013; Cass. n. 11281 del
16/11/1993).
6. Estremamente generico è il riferimento effettuato alla “recente pronuncia Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, Rv. 669588 –01, sull'eliminazione degli interessi relativi al periodo di violazione della normativa antitrust accertata dalla Commissione Europea” non avendo parte opponente adeguatamente motivato la propria eccezione e allegato come tale pronuncia inciderebbe sul calcolo delle rate nel caso concreto.
7. Infine va dichiarato inammissibile il motivo di opposizione relativo alla “responsabilità precontrattuale della “ ” per avere concesso alla sig.ra un credito Controparte_5 CP_1 di durata di 300 mensilità con rate mensili maggiori di 1/3 del reddito prodotto dallo stesso con conseguente nullità o comunque illegittimità del contratto di mutuo stipulato il 6 giugno 2006 avanti al notaio di Porto Sant'Elpidio, con ogni conseguenza di legge” trattandosi di motivo Persona_1
non proposto in sede di ricorso ex art 615 c.p.c.
Sarebbe altrimenti violato il principio di necessaria bifasicità delle opposizioni all'esecuzione.
L'atto introduttivo della fase di merito di una opposizione esecutiva deve infatti contenere motivi coincidenti con quelli veicolati dal ricorso introduttivo della fase sommaria innanzi al
G.E., tale atto essendo destinato a cristallizzare causa petendi e petitum del giudizio (in questo pagina 14 di 15 senso tra le altre Corte di cassazione, Sezione 3 Civile, con l'ordinanza del 4 gennaio 2023, n.
153).
8. Quanto alla richiesta di CTU “per la verifica in tema di ammortamento, anatocismo e soprattutto di conformità TAEG/ISC rispetto a quello dichiarato, prevedendo in caso di difformità il conteggio del piano di ammortamento al tasso 117 comma 7 TUB a conferma che un TEAG/TEG difforme determina violazione art. 117 comma 4/7 TUB” si rileva che la stessa risulta meramente esplorativa nulla avendo allegato parte attrice al fine di corroborare le richieste di CTU.
Parte opponente non ha supportato le proprie asserzioni tramite riferimenti specifici al caso concreto, nè tramite allegazione di perizia di parte che consentisse un preliminare vaglio delle eccezioni.
Dunque non si è dato corso alla richiesta CTU in quanto meramente esplorativa, non essendo consentito al Giudice di ovviare in tal modo alle carenze probatorie e assertive delle parti.
Per tali motivi l'opposizione è infondata e va rigettata.
9. Quanto alle spese di lite le stesse vanno poste a carico dell'opponente in virtù del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 del
2014 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e minimi ridotti della metà per la fase istruttoria svoltasi in via documentale.
PQM
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 287/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• RIGETTA l'opposizione e le domande attoree;
• CONDANNA (C.F. ) al Controparte_1 C.F._1
pagamento in favore di a titolo di refusione delle spese di lite la CP_2
somma di € 5.634,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA.
Fermo. 30.05.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
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