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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2956/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2956/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Mauro Pontini e Stefano Donno, entrambi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giada Pugnetti del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 13 febbraio 2025, ha precisato le conclusioni chiedendo: ““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare, definitivamente confermare la separazione personale tra i coniugi SI.ri
[...]
e , ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito Parte_1 Controparte_1 al marito per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio di cui agli artt. 143, 146, 147 del c.c. per i motivi dedotti nel ricorso introduttivo;
in via principale: disporre l'affido super esclusivo del figlio minore (ovvero, in via subordinata, l'affidamento esclusivo), SI. Per_1
[...] alla madre, SI.ra , con facoltà di quest'ultima di poter assumere
[...] Parte_1 tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione del minore, senza il preventivo accordo del padre, per tutti motivi meglio indicati al punto 2 del ricorso introduttivo;
disporre che il figlio minore, SI. , rimanga collocato ed abbia la Persona_1 residenza abituale, anche anagrafica, presso la madre, SI.ra nella Parte_1 casa sita in AN (PR), Via Bozzani n. 3; disporre a carico del SI. CP_1
l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della SI.ra
[...] [...]
un assegno a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore, Parte_1 dell'importo pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, a partire dalla data della domanda, o nella minor o maggior entità che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.01.2024 oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%; assegnare la casa coniugale (sita in AN, PR, Via Bozzani n. 3), nonché le relative pertinenze…alla moglie, SI.ra , perché Parte_1 continui ad abitarla, insieme al figlio minore, così come arredata;
in ogni caso , confermando la statuizione provvisoria per cui l'assegno unico e universale per il figlio sia corrisposto integralmente alla ricorrente, SI.ra , in quanto genitore affidatario del Parte_1 figlio minorenne, SI. . Con vittoria di spese e competenze professionali”. Persona_1
Parte resistente ha precisato le conclusioni nelle note scritte depositate il 13 febbraio 2025 chiedendo: “vista l'alta conflittualità fra i coniugi, disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocazione privilegiata e residenza presso la stessa;
respingere la domanda di addebito della ricorrente in quanto priva di fondamento in fatto e diritto;
tenuto conto che il SI. versa integralmente la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare CP_1
[... in comproprietà delle parti, disporre a carico dello stesso l'obbligo di versare alla SI.ra
€ 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, o Parte_1 quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in esito all'istruttoria; disporre l'intervento del Servizio Sociale competente, sia per un sostegno alla genitorialità, sia per organizzare il calendario di frequentazione del minore con il padre;
disporre l'obbligo del SI. di contribuire al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio. Con vittoria CP_1 di spese e compensi professionali”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 agosto 2023 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con (in Marocco) il 3 dicembre 2007 e che dalla loro unione Controparte_1
è nato (in data 28 maggio 2009) il figlio . Per_1
Affermava che il rapporto coniugale, da sempre contraddistinto per le prevaricazioni e per le mancanze del marito, era entrato definitivamente in crisi dall'anno 2022, tempo a decorrere dal quale , oltre ad avere allacciato una relazione extraconiugale con Controparte_1 una donna connazionale, si era adoperato in reiterate aggressioni fisiche e verbali che non avevano risparmiato nemmeno il figlio minorenne e che avevano fondato l'applicazione, nei
2 confronti dell'uomo, di una misura cautelare prescrittiva nel procedimento penale celebrato a suo carico.
Soggiungeva che il coniuge aveva violato le prescrizioni impostegli e che, dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, non aveva contribuito in alcun modo al sostentamento familiare.
Dando conto, inoltre, del vissuto traumatico patito da e fornendo indicazioni sulle Per_1 proprie risorse economiche, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal marito, addebitarsi a quest'ultimo la responsabilità della separazione, disporsi l'affidamento c.d.
“super-esclusivo” e la collocazione del figlio presso sé medesima, assegnarsi in proprio favore la casa familiare e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo di Euro 400,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio depositando ritualmente comparsa il 31 ottobre Controparte_1
2023.
Formulando, a propria volta, domanda di separazione e negando gli addebiti ascrittigli dalla moglie, concludeva nei termini di cui in epigrafe.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza celebrata il 5 dicembre 2023 il convenuto escludeva volontà di conciliazione e si doleva, in particolare, per la recisione del legame con il figlio minorenne.
Assunto l'ascolto dello stesso il 10 gennaio 2024, con ordinanza depositata il Persona_1 seguente 15 gennaio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti in tema di affidamento (super-esclusivo alla madre), collocazione (materna) e mantenimento (così compresa l'attribuzione dell'assegno unico universale per i figli) del minore, nonché di assegnazione della casa familiare (alla stessa ricorrente), ed era conferito ampio incarico di monitoraggio e supporto ai competenti Servizi Sociali cui era demandato il compito di verificare i presupposti per l'attuazione di un calendario di incontri tra figlio e padre.
Il 24 gennaio 2024 era pubblicata la sentenza non definitiva (n. 155/2024) dichiarativa della separazione dei coniugi.
Depositati dalle parti i documenti richiesti, erano quindi acquisite agli atti le relazioni (del 31 luglio 2024 e del 28 febbraio 2025) pervenute dai Servizi Sociali.
Senza ulteriori incombenti istruttori, disattese le relative istanze, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Indi, all'udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Dichiarata la separazione dei coniugi con la suddetta sentenza non definitiva (n. 155/2024) del 24 gennaio 2024, va anzitutto presa in disamina la domanda, formulata da parte ricorrente, intesa ad addebitare al coniuge la responsabilità della separazione.
3 Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale ai comportamenti maltrattanti tenuti dal marito con particolare intensità dall'anno 2022 e fino al culmine del 6 dicembre 2023.
Secondo la ricostruzione sostenuta dalla stessa , invero, il convenuto Parte_1
l'avrebbe più volte aggredita, anche fisicamente, l'avrebbe offesa in varie occasioni e l'avrebbe minacciata in modo grave, tanto da imporre un clima di prevaricazione domestica e da infondere nei familiari un forte senso di paura e rassegnazione.
Gli episodi più significativi di violenza avrebbero avuto luogo nell'ottobre 2022, allorquando il padre avrebbe percosso con particolare vigore il figlio , colpevole di non avere Per_1 raggiunto la scuola, e, appunto, il 6 gennaio 2023, quando l'odierno convenuto avrebbe malmenato e minacciato la moglie a mano armata per avere quest'ultima scoperto che egli aveva fatto rientro dal Marocco il 30 dicembre precedente e non, invece, nei giorni 1 o 2 gennaio.
Tanto premesso, la domanda in oggetto è fondata.
In primo luogo, conviene rimarcare che è stato condannato in primo e Controparte_1 secondo grado (alla pena di anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione) per il reato di lesioni personali aggravate (consistite nell'avere cagionato alla persona offesa uno stato di malattia refertato come “contusioni e distrazione cervicale in esiti di aggressione” e giudicato guaribile in giorni 10) commesse in danno della moglie il giorno 6 gennaio 2023.
Per quanto non si abbia notizia dell'irrevocabilità di tale condanna, alla quale, pertanto, non può conferirsi l'efficacia di cui all'art. 654 c.p.p., è pur vero che la stessa può ben fornire elementi di convincimento e supportare il presente giudizio (cfr., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 10055 del 27 aprile 2010), specie perché resa all'esito di rito abbreviato e, pertanto, sulla base di risultanze probatorie in certa misura disponibili anche in questa sede processuale.
Come confermato dalla Corte di Appello di Bologna nella sentenza n. 5664/24, Parte_1
ha sempre fornito una versione coerente dei fatti, a far inizio dalla genuina e
[...] spontanea denuncia del 7 gennaio 2023.
Anche in quella sede genetica, così come nel presente procedimento, la donna aveva dato conto che il violento litigio con il marito aveva avuto causa nell'avere ella scoperto che l'uomo era rientrato dal Marocco il 30 dicembre precedente, anziché, come a lei falsamente sostenuto, nella data dell'1 gennaio.
4 Anche in tale sede aveva spiegato che la menzogna del marito era stata Parte_1 finalizzata a tenere nascosta la sua infedele frequentazione extraconiugale.
E, come valorizzato dalla Corte territoriale, è alquanto spiegabile che la stessa denunciante si fosse determinata a rivelare per la prima volta le violenze domestiche subite, sia per la gravità dei fatti, sia per il timore avvertito anche nel figlio il quale, rimasto vittima di Per_1 un'aggressione violenta del padre poco tempo prima, si era imbattuto in lei mentre si stava precipitosamente allontanando dalla casa coniugale in quel 6 gennaio 2023.
D'altra parte, non è emersa ragione alcuna in grado di inficiare l'affidabilità dell'odierna ricorrente, né il marito è stato in grado di fornire un'alternativa Controparte_1 versione dei fatti tale da poter spiegare le lesioni oggettivamente refertate dal Pronto Soccorso di ZA (ove si era recata il 12 gennaio 2023, dando conto Parte_1 dell'aggressione subita dal marito la settimana precedente) laddove erano state diagnosticate le lesioni personali testualmente descritte nel capo d'imputazione.
La stessa certificazione del medico curante rilasciata lo stesso 12 gennaio 2023 (seguita da quella del 23 gennaio) riporta i segni di graffio al collo, nonché i sintomi di agitazione, paura e ansia della paziente che aveva fatto descrizione delle violenze subite per opera del marito, così compresa la minaccia con l'uso di un coltello, in termini ancora una volta conformi alle dichiarazioni rese nelle ulteriori sedi.
Ad ulteriore riscontro del quadro così ricostruito valgono, ancora, le relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali si evince il senso di paura nel marito vissuto dalla ricorrente specie dopo la cessazione della misura cautelare disposta nel corso del procedimento penale e il forte distacco di verso il padre, colpevole di condotte maltrattanti e violente sia nei propri Per_1 confronti che in pregiudizio della di lui madre (in senso analogo il minore si è espresso anche durante l'ascolto all'udienza del 10 gennaio 2024).
Tenuto conto dei superiori elementi, univoci e convergenti, e considerato che anche un solo episodio violento – che peraltro, nel caso di specie, ha segnato la definitiva cessazione della convivenza familiare – può costituire motivo di addebito (cfr. tra le altre, Cass., sez. 6, ord. n. 7388 del 22 marzo 2017), può dirsi allora adeguatamente dimostrata la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (in particolare, del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) e la correlazione causale tra una siffatta violazione e l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto.
Con riguardo, poi, alle determinazioni in materia di affidamento, collocazione e visite genitoriali da riservare al minorenne , le circostanze sopravvenute nel corso del Persona_1 presente procedimento hanno confermato la congruità dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con l'ordinanza del 10-15 gennaio 2024.
In detta sede, invero, era stato disposto l'affidamento super-esclusivo e la collocazione del minore presso la madre (con l'eventuale regolamentazione delle visite paterne demandate ai Servizi Sociali) sulla base delle seguenti considerazioni: “…in relazione ad sentito Per_1
5 nella stessa data del 10 gennaio 2024, è emerso che egli attualmente vive con la madre presso l'abitazione familiare sita in AN (PR), via Bozzani n. 3, frequenta la terza media e, almeno per ora, non svolge ulteriori attività ricreative organizzate.
Da circa un anno la ricorrente rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento e i suoi rapporti con il figlio quattordicenne sono buoni, così come affermato personalmente dallo stesso interessato.
Il padre non è invece nelle condizioni giuridiche e materiali per occuparsi Controparte_1 della cura, dell'educazione, dell'istruzione e delle ulteriori esigenze di crescita del minore poiché gravato, fin dal 7 febbraio 2023, della misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlio in quanto gravemente indiziato in ordine a ipotesi di maltrattamenti in pregiudizio dei familiari e lesioni personali pluriaggravate, nonché condannato in primo grado, in relazione ai soli fatti maltrattanti realizzati in danno della moglie e alle lesioni personali, alla pena di anni due giorni venti di reclusione.
Nel corso dell'ultimo anno circa gli incontri personali tra e il figlio, Controparte_1 rimessi alla disciplina dei Servizi Sociali dal 9 novembre 2023 in poi, sono stati soltanto due (il primo in maggio e il secondo prima di Natale).
E' lo stesso minorenne, tuttavia, ad avere dichiarato di non avere intenzione di vedere il padre e nemmeno di sentirlo per telefono poiché dimostratosi in passato violento anche nei confronti della madre . Parte_1
Poiché, per converso, non sono emersi elementi per poter eventualmente dubitare che quest'ultima sia adeguata al ruolo genitoriale, l'attuale recisione – per disposizione dell'Autorità giudiziaria e per volontà del minore – dei rapporti tra figlio e padre impone
[... l'affidamento “super-esclusivo” di (nato il [...]) alla madre Persona_1
presso la quale egli deve rimanere collocato…”. Parte_1
Sebbene il padre non si trovi più sottoposto a misure cautelari a seguito Controparte_1 della pronuncia di secondo grado emessa nel processo penale, l'assenza di rapporti con il figlio si è protratta fino ai giorni odierni per volere dello stesso minorenne.
Si legge nell'ultima relazione dei Servizi che frequenta con soddisfazione l'Ente di Per_1
Formazione Enac di ZA, continua a fruire nel corso dei pomeriggi del servizio di ludoteca comunale di AN, ha amici con i quali ama giocare a calcio nel tempo libero.
Le sue condizioni sono di generale benessere e il suo inserimento scolastico è stato alquanto positivo.
Egli, tuttavia, ha mostrato una forte rabbia e una ferma indisposizione al perdono del padre che ha reiteratamente dichiarato di non voler vedere né sentire con telefonate o videochiamate.
La madre , a propria volta, ha saputo assicurargli ogni cura necessaria, Parte_1 approntandogli un congruo domicilio, seguendolo nell'esperienza scolastica e nella
6 frequentazione della ludoteca, cercando anche di promuovere e favorire i suoi incontri con il padre.
E' lei che continua ad essere la figura genitoriale di riferimento dal punto di vista affettivo ed educativo.
, pur essendosi dimostrato collaborativo nei confronti dei Servizi Sociali Controparte_1
e anche desideroso di ripristinare i rapporti con , ha dovuto prendere atto del rifiuto del Per_1 minore evidenziando nondimeno un atteggiamento ondivago, per un verso dichiarando di comprendere la rabbia del figlio, per altro verso negando ogni propria responsabilità di carattere familiare e addebitando alla madre e agli zii materni un efficace intervento di alienazione parentale.
Tenuto conto di tali circostanze emerse nel corso del procedimento, vanno inevitabilmente confermate le condizioni riguardanti l'affidamento super-esclusivo e la collocazione di presso la madre . Persona_1 Parte_1
Con riguardo alle visite paterne, va disposto che, in caso di volontà del figlio e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
Alla ricorrente va poi inevitabilmente attribuito il godimento della casa familiare sita in AN (PR), via Bozzani n. 3.
Con riferimento, ancora, alla disciplina delle contribuzioni economiche intese al
[... mantenimento della prole, si è rilevato con l'ordinanza del 10-15 gennaio 2024 che “
svolge attività di badante o collaboratrice familiare, ha percepito redditi Parte_1 netti da lavoro pari ad Euro 8.911,58 per l'anno 2020 e ad Euro 8.911,49 per l'anno 2021 e, tra gli anni 2022 e 2023, ha goduto di una retribuzione mensile oscillante tra Euro 800,00 ed Euro 1.100,00, per quanto risultante anche dagli estratti del suo conto corrente bancario depositati in atti (attestante modeste liquidità).
Ella è titolare unitamente al coniuge di proprietà immobiliari in Marocco ed è comproprietaria dell'immobile con pertinenze destinato a casa familiare, in relazione al cui acquisto il marito si è obbligato alla restituzione rateale di un mutuo per importi pari ad Euro 285,17 al mese.
Lo stesso , che svolge attività di pizzaiolo, ha documentato per l'anno Controparte_1
2021 redditi netti pari ad Euro 11.792,74 e, per l'anno 2022, redditi netti pari ad Euro 15.365,82 (Euro 1.280,48 al mese, sostanzialmente pari all'importo allegato di Euro 1.300,00).
Ancora, possiede liquidità davvero esigue e un'autovettura usata.
Egli, a fronte delle proprietà immobiliari cointestate, ha poi allegato di essere gravato non soltanto dalla restituzione rateale del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, ma anche di altro mutuo (per Euro 293,20 al mese) connesso alle titolarità in Marocco.
Per gli attuali costi locatizi (comprensivi di utenze) ha allegato in termini plausibili di versare mensilmente importi pari ad Euro 400,00.
7 Egli, ancora, per liberalità che non può limitare il dovere di assistenza materiale della prole, ha riferito di versare in favore della madre ammalata la somma mensile di circa Euro 200,00”.
Tenuto conto dei dati così compendiati in ordine alle disponibilità dei coniugi, delle plausibili esigenze di vita di con particolare riguardo alla sua età, della sua permanenza con la Per_1 madre in via esclusiva e del contributo monetario offerto dal padre per il godimento della casa familiare attribuita alla moglie, si era ritenuto congruo porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante il
[...] versamento dell'importo mensile pari ad Euro 80,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Gli elementi sopravvenuti hanno anzitutto comprovato che, per l'anno 2023, la ricorrente ha beneficiato di retribuzioni sostanzialmente omologhe a quelle precedenti, pari ad Euro 8.914,00 netti, oltre ad una anticipazione sul TFR per Euro 689,57.
Sono invece aumentati i redditi da lavoro del convenuto il cui CUD per l'anno 2023 attesta un valore complessivo di Euro 17.932,57 (Euro 1.494,38 al mese per dodici mensilità).
Tenuto conto della continua esposizione dell'uomo alle restituzioni rateali dei mutui immobiliari (quelle relative alla casa familiare senz'altro corrisposte regolarmente) e dei costi abitativi allegati ora nella misura di Euro 350,00 al mese, si ritiene congruo che, ferme le determinazioni adottate nel corso del procedimento, dalla presente sentenza sia incrementa ad Euro 150,00 al mese la misura dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuzione economica per il mantenimento ordinario del figlio.
Ciò, ancora una volta, sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a , in quanto genitore affidatario del minore. Parte_1
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, infine, occorre dare conto di una soccombenza nettamente prevalente del convenuto che induce a una compensazione, nella misura di un terzo, delle spese processuali, con conseguente condanna dello stesso
[...]
alla rifusione, in favore di controparte, dei restanti due terzi, liquidati come in CP_1 dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) addebita la separazione a;
Controparte_1
2) affida il minorenne (nato il [...]) alla madre – Persona_1 Parte_1 presso cui deve rimanere collocato – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative
8 aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio;
3) attribuisce il godimento della casa familiare – sita in AN (PR), via Bozzani n. 3 – a affinché continui a vivervi con il figlio minorenne;
Parte_1
4) dispone che, in caso di volontà del figlio e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
5) ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento ad , Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 150,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
9 le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
10 - SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
11 6) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere corrisposto integralmente, nella misura del 100%, ad;
Parte_1
7) compensa nella misura di un terzo le spese processuali e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , dei restanti due terzi, liquidati in CP_1 Parte_1
Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (ASP Distretto di ZA).
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2956/2023 promossa da:
, nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Mauro Pontini e Stefano Donno, entrambi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Giada Pugnetti del Foro di Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, depositando note scritte il 13 febbraio 2025, ha precisato le conclusioni chiedendo: ““Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: in via preliminare, definitivamente confermare la separazione personale tra i coniugi SI.ri
[...]
e , ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito Parte_1 Controparte_1 al marito per violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio di cui agli artt. 143, 146, 147 del c.c. per i motivi dedotti nel ricorso introduttivo;
in via principale: disporre l'affido super esclusivo del figlio minore (ovvero, in via subordinata, l'affidamento esclusivo), SI. Per_1
[...] alla madre, SI.ra , con facoltà di quest'ultima di poter assumere
[...] Parte_1 tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione del minore, senza il preventivo accordo del padre, per tutti motivi meglio indicati al punto 2 del ricorso introduttivo;
disporre che il figlio minore, SI. , rimanga collocato ed abbia la Persona_1 residenza abituale, anche anagrafica, presso la madre, SI.ra nella Parte_1 casa sita in AN (PR), Via Bozzani n. 3; disporre a carico del SI. CP_1
l'obbligo di versare, entro il giorno 15 di ogni mese, a favore della SI.ra
[...] [...]
un assegno a titolo di contributo di mantenimento per il figlio minore, Parte_1 dell'importo pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00) mensili, a partire dalla data della domanda, o nella minor o maggior entità che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal 01.01.2024 oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'80%; assegnare la casa coniugale (sita in AN, PR, Via Bozzani n. 3), nonché le relative pertinenze…alla moglie, SI.ra , perché Parte_1 continui ad abitarla, insieme al figlio minore, così come arredata;
in ogni caso , confermando la statuizione provvisoria per cui l'assegno unico e universale per il figlio sia corrisposto integralmente alla ricorrente, SI.ra , in quanto genitore affidatario del Parte_1 figlio minorenne, SI. . Con vittoria di spese e competenze professionali”. Persona_1
Parte resistente ha precisato le conclusioni nelle note scritte depositate il 13 febbraio 2025 chiedendo: “vista l'alta conflittualità fra i coniugi, disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocazione privilegiata e residenza presso la stessa;
respingere la domanda di addebito della ricorrente in quanto priva di fondamento in fatto e diritto;
tenuto conto che il SI. versa integralmente la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare CP_1
[... in comproprietà delle parti, disporre a carico dello stesso l'obbligo di versare alla SI.ra
€ 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, o Parte_1 quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in esito all'istruttoria; disporre l'intervento del Servizio Sociale competente, sia per un sostegno alla genitorialità, sia per organizzare il calendario di frequentazione del minore con il padre;
disporre l'obbligo del SI. di contribuire al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio. Con vittoria CP_1 di spese e compensi professionali”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 agosto 2023 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con (in Marocco) il 3 dicembre 2007 e che dalla loro unione Controparte_1
è nato (in data 28 maggio 2009) il figlio . Per_1
Affermava che il rapporto coniugale, da sempre contraddistinto per le prevaricazioni e per le mancanze del marito, era entrato definitivamente in crisi dall'anno 2022, tempo a decorrere dal quale , oltre ad avere allacciato una relazione extraconiugale con Controparte_1 una donna connazionale, si era adoperato in reiterate aggressioni fisiche e verbali che non avevano risparmiato nemmeno il figlio minorenne e che avevano fondato l'applicazione, nei
2 confronti dell'uomo, di una misura cautelare prescrittiva nel procedimento penale celebrato a suo carico.
Soggiungeva che il coniuge aveva violato le prescrizioni impostegli e che, dal momento dell'allontanamento dalla casa familiare, non aveva contribuito in alcun modo al sostentamento familiare.
Dando conto, inoltre, del vissuto traumatico patito da e fornendo indicazioni sulle Per_1 proprie risorse economiche, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal marito, addebitarsi a quest'ultimo la responsabilità della separazione, disporsi l'affidamento c.d.
“super-esclusivo” e la collocazione del figlio presso sé medesima, assegnarsi in proprio favore la casa familiare e porsi a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo di Euro 400,00, oltre al pagamento dell'80% delle spese straordinarie.
si costituiva in giudizio depositando ritualmente comparsa il 31 ottobre Controparte_1
2023.
Formulando, a propria volta, domanda di separazione e negando gli addebiti ascrittigli dalla moglie, concludeva nei termini di cui in epigrafe.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza celebrata il 5 dicembre 2023 il convenuto escludeva volontà di conciliazione e si doleva, in particolare, per la recisione del legame con il figlio minorenne.
Assunto l'ascolto dello stesso il 10 gennaio 2024, con ordinanza depositata il Persona_1 seguente 15 gennaio 2024 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti in tema di affidamento (super-esclusivo alla madre), collocazione (materna) e mantenimento (così compresa l'attribuzione dell'assegno unico universale per i figli) del minore, nonché di assegnazione della casa familiare (alla stessa ricorrente), ed era conferito ampio incarico di monitoraggio e supporto ai competenti Servizi Sociali cui era demandato il compito di verificare i presupposti per l'attuazione di un calendario di incontri tra figlio e padre.
Il 24 gennaio 2024 era pubblicata la sentenza non definitiva (n. 155/2024) dichiarativa della separazione dei coniugi.
Depositati dalle parti i documenti richiesti, erano quindi acquisite agli atti le relazioni (del 31 luglio 2024 e del 28 febbraio 2025) pervenute dai Servizi Sociali.
Senza ulteriori incombenti istruttori, disattese le relative istanze, le parti depositavano note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Indi, all'udienza del 15 aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Dichiarata la separazione dei coniugi con la suddetta sentenza non definitiva (n. 155/2024) del 24 gennaio 2024, va anzitutto presa in disamina la domanda, formulata da parte ricorrente, intesa ad addebitare al coniuge la responsabilità della separazione.
3 Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, la ricorrente ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale ai comportamenti maltrattanti tenuti dal marito con particolare intensità dall'anno 2022 e fino al culmine del 6 dicembre 2023.
Secondo la ricostruzione sostenuta dalla stessa , invero, il convenuto Parte_1
l'avrebbe più volte aggredita, anche fisicamente, l'avrebbe offesa in varie occasioni e l'avrebbe minacciata in modo grave, tanto da imporre un clima di prevaricazione domestica e da infondere nei familiari un forte senso di paura e rassegnazione.
Gli episodi più significativi di violenza avrebbero avuto luogo nell'ottobre 2022, allorquando il padre avrebbe percosso con particolare vigore il figlio , colpevole di non avere Per_1 raggiunto la scuola, e, appunto, il 6 gennaio 2023, quando l'odierno convenuto avrebbe malmenato e minacciato la moglie a mano armata per avere quest'ultima scoperto che egli aveva fatto rientro dal Marocco il 30 dicembre precedente e non, invece, nei giorni 1 o 2 gennaio.
Tanto premesso, la domanda in oggetto è fondata.
In primo luogo, conviene rimarcare che è stato condannato in primo e Controparte_1 secondo grado (alla pena di anni uno mesi quattro giorni venti di reclusione) per il reato di lesioni personali aggravate (consistite nell'avere cagionato alla persona offesa uno stato di malattia refertato come “contusioni e distrazione cervicale in esiti di aggressione” e giudicato guaribile in giorni 10) commesse in danno della moglie il giorno 6 gennaio 2023.
Per quanto non si abbia notizia dell'irrevocabilità di tale condanna, alla quale, pertanto, non può conferirsi l'efficacia di cui all'art. 654 c.p.p., è pur vero che la stessa può ben fornire elementi di convincimento e supportare il presente giudizio (cfr., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 10055 del 27 aprile 2010), specie perché resa all'esito di rito abbreviato e, pertanto, sulla base di risultanze probatorie in certa misura disponibili anche in questa sede processuale.
Come confermato dalla Corte di Appello di Bologna nella sentenza n. 5664/24, Parte_1
ha sempre fornito una versione coerente dei fatti, a far inizio dalla genuina e
[...] spontanea denuncia del 7 gennaio 2023.
Anche in quella sede genetica, così come nel presente procedimento, la donna aveva dato conto che il violento litigio con il marito aveva avuto causa nell'avere ella scoperto che l'uomo era rientrato dal Marocco il 30 dicembre precedente, anziché, come a lei falsamente sostenuto, nella data dell'1 gennaio.
4 Anche in tale sede aveva spiegato che la menzogna del marito era stata Parte_1 finalizzata a tenere nascosta la sua infedele frequentazione extraconiugale.
E, come valorizzato dalla Corte territoriale, è alquanto spiegabile che la stessa denunciante si fosse determinata a rivelare per la prima volta le violenze domestiche subite, sia per la gravità dei fatti, sia per il timore avvertito anche nel figlio il quale, rimasto vittima di Per_1 un'aggressione violenta del padre poco tempo prima, si era imbattuto in lei mentre si stava precipitosamente allontanando dalla casa coniugale in quel 6 gennaio 2023.
D'altra parte, non è emersa ragione alcuna in grado di inficiare l'affidabilità dell'odierna ricorrente, né il marito è stato in grado di fornire un'alternativa Controparte_1 versione dei fatti tale da poter spiegare le lesioni oggettivamente refertate dal Pronto Soccorso di ZA (ove si era recata il 12 gennaio 2023, dando conto Parte_1 dell'aggressione subita dal marito la settimana precedente) laddove erano state diagnosticate le lesioni personali testualmente descritte nel capo d'imputazione.
La stessa certificazione del medico curante rilasciata lo stesso 12 gennaio 2023 (seguita da quella del 23 gennaio) riporta i segni di graffio al collo, nonché i sintomi di agitazione, paura e ansia della paziente che aveva fatto descrizione delle violenze subite per opera del marito, così compresa la minaccia con l'uso di un coltello, in termini ancora una volta conformi alle dichiarazioni rese nelle ulteriori sedi.
Ad ulteriore riscontro del quadro così ricostruito valgono, ancora, le relazioni dei Servizi Sociali, dalle quali si evince il senso di paura nel marito vissuto dalla ricorrente specie dopo la cessazione della misura cautelare disposta nel corso del procedimento penale e il forte distacco di verso il padre, colpevole di condotte maltrattanti e violente sia nei propri Per_1 confronti che in pregiudizio della di lui madre (in senso analogo il minore si è espresso anche durante l'ascolto all'udienza del 10 gennaio 2024).
Tenuto conto dei superiori elementi, univoci e convergenti, e considerato che anche un solo episodio violento – che peraltro, nel caso di specie, ha segnato la definitiva cessazione della convivenza familiare – può costituire motivo di addebito (cfr. tra le altre, Cass., sez. 6, ord. n. 7388 del 22 marzo 2017), può dirsi allora adeguatamente dimostrata la grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (in particolare, del dovere minimo di assistenza morale di cui all'art. 143 comma 2 c.c.) e la correlazione causale tra una siffatta violazione e l'intollerabilità della convivenza coniugale.
La separazione personale dei coniugi va pertanto addebitata all'odierno convenuto.
Con riguardo, poi, alle determinazioni in materia di affidamento, collocazione e visite genitoriali da riservare al minorenne , le circostanze sopravvenute nel corso del Persona_1 presente procedimento hanno confermato la congruità dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati con l'ordinanza del 10-15 gennaio 2024.
In detta sede, invero, era stato disposto l'affidamento super-esclusivo e la collocazione del minore presso la madre (con l'eventuale regolamentazione delle visite paterne demandate ai Servizi Sociali) sulla base delle seguenti considerazioni: “…in relazione ad sentito Per_1
5 nella stessa data del 10 gennaio 2024, è emerso che egli attualmente vive con la madre presso l'abitazione familiare sita in AN (PR), via Bozzani n. 3, frequenta la terza media e, almeno per ora, non svolge ulteriori attività ricreative organizzate.
Da circa un anno la ricorrente rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento e i suoi rapporti con il figlio quattordicenne sono buoni, così come affermato personalmente dallo stesso interessato.
Il padre non è invece nelle condizioni giuridiche e materiali per occuparsi Controparte_1 della cura, dell'educazione, dell'istruzione e delle ulteriori esigenze di crescita del minore poiché gravato, fin dal 7 febbraio 2023, della misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlio in quanto gravemente indiziato in ordine a ipotesi di maltrattamenti in pregiudizio dei familiari e lesioni personali pluriaggravate, nonché condannato in primo grado, in relazione ai soli fatti maltrattanti realizzati in danno della moglie e alle lesioni personali, alla pena di anni due giorni venti di reclusione.
Nel corso dell'ultimo anno circa gli incontri personali tra e il figlio, Controparte_1 rimessi alla disciplina dei Servizi Sociali dal 9 novembre 2023 in poi, sono stati soltanto due (il primo in maggio e il secondo prima di Natale).
E' lo stesso minorenne, tuttavia, ad avere dichiarato di non avere intenzione di vedere il padre e nemmeno di sentirlo per telefono poiché dimostratosi in passato violento anche nei confronti della madre . Parte_1
Poiché, per converso, non sono emersi elementi per poter eventualmente dubitare che quest'ultima sia adeguata al ruolo genitoriale, l'attuale recisione – per disposizione dell'Autorità giudiziaria e per volontà del minore – dei rapporti tra figlio e padre impone
[... l'affidamento “super-esclusivo” di (nato il [...]) alla madre Persona_1
presso la quale egli deve rimanere collocato…”. Parte_1
Sebbene il padre non si trovi più sottoposto a misure cautelari a seguito Controparte_1 della pronuncia di secondo grado emessa nel processo penale, l'assenza di rapporti con il figlio si è protratta fino ai giorni odierni per volere dello stesso minorenne.
Si legge nell'ultima relazione dei Servizi che frequenta con soddisfazione l'Ente di Per_1
Formazione Enac di ZA, continua a fruire nel corso dei pomeriggi del servizio di ludoteca comunale di AN, ha amici con i quali ama giocare a calcio nel tempo libero.
Le sue condizioni sono di generale benessere e il suo inserimento scolastico è stato alquanto positivo.
Egli, tuttavia, ha mostrato una forte rabbia e una ferma indisposizione al perdono del padre che ha reiteratamente dichiarato di non voler vedere né sentire con telefonate o videochiamate.
La madre , a propria volta, ha saputo assicurargli ogni cura necessaria, Parte_1 approntandogli un congruo domicilio, seguendolo nell'esperienza scolastica e nella
6 frequentazione della ludoteca, cercando anche di promuovere e favorire i suoi incontri con il padre.
E' lei che continua ad essere la figura genitoriale di riferimento dal punto di vista affettivo ed educativo.
, pur essendosi dimostrato collaborativo nei confronti dei Servizi Sociali Controparte_1
e anche desideroso di ripristinare i rapporti con , ha dovuto prendere atto del rifiuto del Per_1 minore evidenziando nondimeno un atteggiamento ondivago, per un verso dichiarando di comprendere la rabbia del figlio, per altro verso negando ogni propria responsabilità di carattere familiare e addebitando alla madre e agli zii materni un efficace intervento di alienazione parentale.
Tenuto conto di tali circostanze emerse nel corso del procedimento, vanno inevitabilmente confermate le condizioni riguardanti l'affidamento super-esclusivo e la collocazione di presso la madre . Persona_1 Parte_1
Con riguardo alle visite paterne, va disposto che, in caso di volontà del figlio e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni.
Alla ricorrente va poi inevitabilmente attribuito il godimento della casa familiare sita in AN (PR), via Bozzani n. 3.
Con riferimento, ancora, alla disciplina delle contribuzioni economiche intese al
[... mantenimento della prole, si è rilevato con l'ordinanza del 10-15 gennaio 2024 che “
svolge attività di badante o collaboratrice familiare, ha percepito redditi Parte_1 netti da lavoro pari ad Euro 8.911,58 per l'anno 2020 e ad Euro 8.911,49 per l'anno 2021 e, tra gli anni 2022 e 2023, ha goduto di una retribuzione mensile oscillante tra Euro 800,00 ed Euro 1.100,00, per quanto risultante anche dagli estratti del suo conto corrente bancario depositati in atti (attestante modeste liquidità).
Ella è titolare unitamente al coniuge di proprietà immobiliari in Marocco ed è comproprietaria dell'immobile con pertinenze destinato a casa familiare, in relazione al cui acquisto il marito si è obbligato alla restituzione rateale di un mutuo per importi pari ad Euro 285,17 al mese.
Lo stesso , che svolge attività di pizzaiolo, ha documentato per l'anno Controparte_1
2021 redditi netti pari ad Euro 11.792,74 e, per l'anno 2022, redditi netti pari ad Euro 15.365,82 (Euro 1.280,48 al mese, sostanzialmente pari all'importo allegato di Euro 1.300,00).
Ancora, possiede liquidità davvero esigue e un'autovettura usata.
Egli, a fronte delle proprietà immobiliari cointestate, ha poi allegato di essere gravato non soltanto dalla restituzione rateale del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, ma anche di altro mutuo (per Euro 293,20 al mese) connesso alle titolarità in Marocco.
Per gli attuali costi locatizi (comprensivi di utenze) ha allegato in termini plausibili di versare mensilmente importi pari ad Euro 400,00.
7 Egli, ancora, per liberalità che non può limitare il dovere di assistenza materiale della prole, ha riferito di versare in favore della madre ammalata la somma mensile di circa Euro 200,00”.
Tenuto conto dei dati così compendiati in ordine alle disponibilità dei coniugi, delle plausibili esigenze di vita di con particolare riguardo alla sua età, della sua permanenza con la Per_1 madre in via esclusiva e del contributo monetario offerto dal padre per il godimento della casa familiare attribuita alla moglie, si era ritenuto congruo porre a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio mediante il
[...] versamento dell'importo mensile pari ad Euro 80,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Gli elementi sopravvenuti hanno anzitutto comprovato che, per l'anno 2023, la ricorrente ha beneficiato di retribuzioni sostanzialmente omologhe a quelle precedenti, pari ad Euro 8.914,00 netti, oltre ad una anticipazione sul TFR per Euro 689,57.
Sono invece aumentati i redditi da lavoro del convenuto il cui CUD per l'anno 2023 attesta un valore complessivo di Euro 17.932,57 (Euro 1.494,38 al mese per dodici mensilità).
Tenuto conto della continua esposizione dell'uomo alle restituzioni rateali dei mutui immobiliari (quelle relative alla casa familiare senz'altro corrisposte regolarmente) e dei costi abitativi allegati ora nella misura di Euro 350,00 al mese, si ritiene congruo che, ferme le determinazioni adottate nel corso del procedimento, dalla presente sentenza sia incrementa ad Euro 150,00 al mese la misura dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuzione economica per il mantenimento ordinario del figlio.
Ciò, ancora una volta, sul presupposto che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente a , in quanto genitore affidatario del minore. Parte_1
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, infine, occorre dare conto di una soccombenza nettamente prevalente del convenuto che induce a una compensazione, nella misura di un terzo, delle spese processuali, con conseguente condanna dello stesso
[...]
alla rifusione, in favore di controparte, dei restanti due terzi, liquidati come in CP_1 dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) addebita la separazione a;
Controparte_1
2) affida il minorenne (nato il [...]) alla madre – Persona_1 Parte_1 presso cui deve rimanere collocato – la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative
8 aventi ad oggetto tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio;
3) attribuisce il godimento della casa familiare – sita in AN (PR), via Bozzani n. 3 – a affinché continui a vivervi con il figlio minorenne;
Parte_1
4) dispone che, in caso di volontà del figlio e di disponibilità del genitore, siano i Servizi Sociali a disciplinare le loro frequentazioni;
5) ferme restando le determinazioni assunte nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento ad , Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 150,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
9 le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
10 - SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
11 6) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere corrisposto integralmente, nella misura del 100%, ad;
Parte_1
7) compensa nella misura di un terzo le spese processuali e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , dei restanti due terzi, liquidati in CP_1 Parte_1
Euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi ai competenti Servizi Sociali (ASP Distretto di ZA).
Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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