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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/12/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1484/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RI.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
Oggi 03/12/2025 ad ore 11.00 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
ES NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. TO RI per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, previa ammissione dei mezzi istruttori meglio visti e ritenuti: 1) In via pregiudiziale sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale inaudita altera parte con il decreto di fissazione di udienza o come meglio ritenuto, anche in via provvisoria e fino alla fissanda udienza di discussione sul punto, ovvero, in subordine, previa comparizione delle parti avanti a sé in apposita udienza anticipata per la discussione sulla sola istanza di sospensione, per cui si richiede con ossequio l'utilizzo delle modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c.; 2) Nel merito, in via principale revocare il decreto ingiuntivo n° 391 del 06.10.2025 opposto, poiché nullo e/o illegittimo e/o infondato e/o come meglio, ed accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito scaduto, liquido, esigibile, né tantomeno fondato su prova scritta del Sig. nei confronti conchiudente della Controparte_1
Società LA Trasporti S.r.l. 3) Il tutto con vittoria di competenze professionali, oltre oneri di legge, comprese spese generali e di eventuali CTU e CTP
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea ES NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1484/2025 promossa da:
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RI
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in via monitoria per chiedere il pagamento del tfr Controparte_1 maturato durante il suo rapporto di lavoro con la società per un Parte_1 ammontare di euro 5.584, producendo a proprio favore il cud contenente la somma indicata
(cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n° 391/2025 del 06 ottobre 2025 si è opposta la società datrice di lavoro;
nel giudizio di opposizione il lavoratore ricorrente è rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che la società
[...] ha documentato le seguenti circostanze: Parte_1
- che il ricorrente era stato assunto dalla impresa individuale denominata IN
GI” con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 19 giugno 2017 e scadenza al 18 giugno 2018, con mansioni di autista ed inquadramento al livello 3S del CCNL autotrasporto, Merci e Logistica (cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 01 giugno 2021 le parti avevano stabilito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406
e ss. c.c., la cessione del contratto di lavoro – nel frattempo trasformato a tempo indeterminato - dalla impresa individuale IN GI” alla Società LA
Trasporti S.r.l. (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- che nel mese di giugno del 2020 LA GI, datore di lavoro cedente, aveva corrisposto al resistente un acconto sul tfr pari alla somma lorda di euro 3.636, alla quale corrisponde il netto di euro 2.800 (cfr. docc. nn. 5 e 6 fascicolo parte ricorrente);
- che successivamente, in data 30 maggio 2022, il lavoratore aveva richiesto alla datrice di lavoro un ulteriore acconto sul tfr per €. 1.500,00 netti (cfr. doc. 7fascicolo parte ricorrente), pari ad €. 1.948,00 lordi, corrisposti come indicato nel cedolino paga di maggio 2022 (cfr. doc. 8 e 9 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 27 maggio 2025 il rapporto di lavoro è cessato per le dimissioni volontarie del resistente (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte resistente);
- che in tale occasione sono state corrisposte le ulteriori competenze di fine rapporto (cfr. doc.
n. 11 fascicolo parte ricorrente);
- che il totale degli anticipi di tfr corrisposti coincide con la somma indicata nel cud del resistente ed azionato in via monitoria.
Parte ricorrente ha, quindi, dimostrato di aver già pagato il proprio debito producendo le buste paga e gli estratti conto bancari relativi ai pagamenti eseguiti.
Il resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio in ordine alle eccezioni di senso contrario a quelle allegate e provate dal ricorrente. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 391/2025 del 06 ottobre 2025;
2. AN la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per anticipazioni ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea ES NA
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RI.
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
Oggi 03/12/2025 ad ore 11.00 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
ES NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. TO RI per parte resistente nessuno compare
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, previa ammissione dei mezzi istruttori meglio visti e ritenuti: 1) In via pregiudiziale sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale inaudita altera parte con il decreto di fissazione di udienza o come meglio ritenuto, anche in via provvisoria e fino alla fissanda udienza di discussione sul punto, ovvero, in subordine, previa comparizione delle parti avanti a sé in apposita udienza anticipata per la discussione sulla sola istanza di sospensione, per cui si richiede con ossequio l'utilizzo delle modalità di cui all'art. 127 bis c.p.c.; 2) Nel merito, in via principale revocare il decreto ingiuntivo n° 391 del 06.10.2025 opposto, poiché nullo e/o illegittimo e/o infondato e/o come meglio, ed accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun credito scaduto, liquido, esigibile, né tantomeno fondato su prova scritta del Sig. nei confronti conchiudente della Controparte_1
Società LA Trasporti S.r.l. 3) Il tutto con vittoria di competenze professionali, oltre oneri di legge, comprese spese generali e di eventuali CTU e CTP
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea ES NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1484/2025 promossa da:
.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TO RI
PARTE RICORRENTE
E
c.f. ) contumace. Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha agito in via monitoria per chiedere il pagamento del tfr Controparte_1 maturato durante il suo rapporto di lavoro con la società per un Parte_1 ammontare di euro 5.584, producendo a proprio favore il cud contenente la somma indicata
(cfr. doc. n. 2 fascicolo monitorio).
1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n° 391/2025 del 06 ottobre 2025 si è opposta la società datrice di lavoro;
nel giudizio di opposizione il lavoratore ricorrente è rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che la società
[...] ha documentato le seguenti circostanze: Parte_1
- che il ricorrente era stato assunto dalla impresa individuale denominata IN
GI” con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal 19 giugno 2017 e scadenza al 18 giugno 2018, con mansioni di autista ed inquadramento al livello 3S del CCNL autotrasporto, Merci e Logistica (cfr. doc. 2 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 01 giugno 2021 le parti avevano stabilito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406
e ss. c.c., la cessione del contratto di lavoro – nel frattempo trasformato a tempo indeterminato - dalla impresa individuale IN GI” alla Società LA
Trasporti S.r.l. (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente);
- che nel mese di giugno del 2020 LA GI, datore di lavoro cedente, aveva corrisposto al resistente un acconto sul tfr pari alla somma lorda di euro 3.636, alla quale corrisponde il netto di euro 2.800 (cfr. docc. nn. 5 e 6 fascicolo parte ricorrente);
- che successivamente, in data 30 maggio 2022, il lavoratore aveva richiesto alla datrice di lavoro un ulteriore acconto sul tfr per €. 1.500,00 netti (cfr. doc. 7fascicolo parte ricorrente), pari ad €. 1.948,00 lordi, corrisposti come indicato nel cedolino paga di maggio 2022 (cfr. doc. 8 e 9 fascicolo parte ricorrente);
- che in data 27 maggio 2025 il rapporto di lavoro è cessato per le dimissioni volontarie del resistente (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte resistente);
- che in tale occasione sono state corrisposte le ulteriori competenze di fine rapporto (cfr. doc.
n. 11 fascicolo parte ricorrente);
- che il totale degli anticipi di tfr corrisposti coincide con la somma indicata nel cud del resistente ed azionato in via monitoria.
Parte ricorrente ha, quindi, dimostrato di aver già pagato il proprio debito producendo le buste paga e gli estratti conto bancari relativi ai pagamenti eseguiti.
Il resistente omettendo di costituirsi in giudizio ha rinunciato ad assolvere al proprio onere probatorio in ordine alle eccezioni di senso contrario a quelle allegate e provate dal ricorrente. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 391/2025 del 06 ottobre 2025;
2. AN la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per anticipazioni ed in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea ES NA