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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8074/2017 pendente tra:
(nato il [...]), C.F._1 Parte_1 Parte_2
(nato il [...]), (cognome
[...] Parte_3 da sposata nata il [...]), in proprio e nella qualità di eredi di Per_1 Per_2
(nato il [...]0) e di (nata il [...]), con il
[...] Parte_4 patrocinio dell'Avv. Manganiello Giuseppe (C.F. ) C.F._2
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Del Parte_5 P.IVA_1
Vacchio Agostino (C.F. ); C.F._3
CONVENUTA
DI (nato il [...]) e (nata il [...]), con il CP_1 CP_2 patrocinio dell'Avv. Scotti Luigi (C.F. e dell'Avv. Napolitano Antonio C.F._4
(C.F. ); C.F._5
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Di Controparte_3 C.F._6
Palma Aniello (C.F. ); C.F._7
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Morte
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato a , e Parte_6 CP_2 Parte_5
l'attore agiva in giudizio, in proprio e quale procuratore speciale dei
[...] Persona_2
figli , SK e Persona_3 Parte_2 Parte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti iure proprio e iure hereditatis alla morte della rispettiva moglie e madre, Per_4
[...]
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice esponeva quanto segue:
• in data 31.10.2016, alle ore 18.10 circa, in Nola, dopo essersi immessa Persona_4
insieme al marito, , su Via Boscofangone, all'altezza dell'azienda agricola Persona_2
“La Maggiora” Coop., alla guida della sua bicicletta, veniva tamponata dal veicolo Suzuki
Swift tg. DP139KS, che sopraggiungeva ad elevata velocità nello stesso senso di marcia;
• al momento del sinistro, il veicolo danneggiante, di proprietà di era condotto da CP_2
ed assicurato per la RCA con Parte_6 Parte_5
• in seguito al violento impatto, veniva catapultata, unitamente alla sua Persona_4
bicicletta, circa 11 metri più avanti rispetto al punto di collisione e, dopo aver urtato un palo telefonico, cadeva in un fondo limitrofo alla strada;
• successivamente all'accaduto, il conducente del veicolo danneggiante proseguiva la sua corsa, senza prestare soccorso;
• intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Nola, nonché il personale del 118 che constatava l'avvenuto decesso di Persona_4
• in data 02.11.2016, si costituiva presso i Carabinieri di Nola, Parte_6
riconoscendo di essere l'autore dell'investimento;
• per la morte di il conducente del veicolo danneggiante, Persona_4 Parte_6
, veniva sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 589-bis e 589-ter
[...]
c.p., conclusosi con sentenza di patteggiamento n. 116/2017.
2 Conseguentemente, gli attori agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della morte della rispettiva moglie e madre.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.03.2018, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo quanto segue: Parte_5
• concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro per cui è causa, per violazione degli artt. 68 e 182 del Codice della strada;
• erroneità della quantificazione del quantum debeatur effettuata dalla controparte, essendo congruo l'importo di € 157.000,00 offerto dalla compagnia assicuratrice per il complessivo ristoro dei danni lamentati.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
1.3 – Con comparsa depositata in data 15.03.2018, si costituivano in giudizio i convenuti
[...]
e eccependo un concorso di colpa della vittima nella determinazione Parte_6 CP_2
del sinistro per cui è causa, con conseguente riduzione proporzionale del danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; chiedevano, pertanto, di rigettare la domanda attorea e di essere manlevati dalla in caso di condanna, in virtù della polizza Parte_5
assicurativa stipulata.
1.4 – Con comparsa di intervento volontario depositata in data 22.02.2018, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., sorella di Controparte_3 Persona_4
chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso della propria congiunta.
1.5 – All'esito della prima udienza, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti. Acquisite tali prove, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.6 – Nelle more del giudizio, in data 16.03.2022, decedeva l'attore, . Con Persona_2
comparsa di costituzione depositata in data 13.10.2022, , Persona_3 [...]
e , in proprio e in qualità di eredi legittimi del Parte_2 Parte_3
padre, , si costituivano in giudizio ai fini della prosecuzione del medesimo, ai Persona_2
sensi dell'art. 300 comma 2 c.p.c..
1.7 – Con provvedimento del 10.12.2024, il Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
3 replica.
2 – In via preliminare, è necessario dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale formulata da e con cui gli stessi hanno chiesto, in caso Parte_6 CP_2
di accoglimento della domanda attorea, di condannare la a tenerli Parte_5
indenni dalle conseguenze pregiudizievoli dell'obbligazione risarcitoria.
2.1 – Invero, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto che intenda formulare domande riconvenzionali o chiamare in causa terzi, è tenuto a svolgere tali attività, a pena di decadenza, all'interno della comparsa di costituzione, che deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
2.2 – Nel caso di specie, la comparsa di costituzione è stata depositata in data 15.03.2018, contestualmente alla prima udienza, come si evince dal verbale della stessa;
in tale data, il termine decadenziale previsto dalle citate disposizioni normative era già spirato, per cui era preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della compagnia assicuratrice.
Essa, conseguentemente, è inammissibile.
3 – Ancora in via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata da parte interventrice.
3.1 – Tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
3.2 – Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, e la Controparte_3 [...]
hanno dichiarato di aver transatto la lite, sia con riferimento alla domanda Parte_5
formulata dalla parte, sia con riguardo alle spese di lite, come confermato dal documento allegato dall'interventrice alle note depositate in data 04.02.2021.
Ne consegue che, essendo venuta meno la ragione di contrasto tra le parti, è necessario dichiarare
4 la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento formulata da e alla regolamentazione delle spese del presente giudizio sostenute dalla Controparte_3
medesima.
4 – Per quanto attiene, invece, alla domanda formulata dagli odierni attori, la stessa risulta parzialmente fondata, essendo provato che il decesso di è stato cagionato dal Persona_4
sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione.
4.1 – Invero, è pacifico che la vittima sia rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in data 31.10.2016, in Nola, alla Via Boscofangone, nei pressi dell'azienda agricola “La Maggiora”
Coop., mentre era a bordo della sua bicicletta.
Tale circostanza, non contestata neppure dai convenuti costituiti, è confermata dalla documentazione in atti.
In primo luogo, infatti, è stato depositato da parte attrice il verbale di sopralluogo effettuato dai
Carabinieri di Nola a seguito di decesso per sinistro stradale, dal quale si desume che i militari, giunti sul luogo del sinistro, si avvedevano della presenza di una bicicletta danneggiata presente sul ciglio stradale destro e di un palo della rete di comunicazione telefonica spezzato alla base ed inclinato;
a poca distanza dal suddetto palo, rinvenivano, in un fondo agricolo adiacente alla strada, il corpo di una donna in posizione supina, identificata in infine, Persona_4
davano atto dell'assenza di segni di frenata sul tratto stradale interessato (cfr. allegato 11.12 all'atto di citazione).
In secondo luogo, è stato depositato (cfr. allegato 11.11 all'atto di citazione) il verbale di sommarie informazioni rese da , marito della vittima e presente al momento Persona_2
del sinistro, il quale riferiva che, mentre lui e sua moglie uscivano a bordo delle rispettive biciclette dalla sede della ditta “La Maggiora”, dove entrambi lavoravano, la moglie veniva investita da un'autovettura che, proveniente dallo stesso senso di marcia, la scaraventava nella campagna adiacente la strada, dal lato opposto alla ditta;
ricordava che, in seguito al sinistro,
l'autovettura danneggiante si allontanava senza fermarsi;
infine, precisava che al momento dell'impatto, la moglie, che lo precedeva nella marcia, aveva già attraversato la strada.
In terzo luogo, risulta versato in atti il verbale di spontanee dichiarazioni rese da Parte_6
, il quale, costituitosi spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Nola in data
[...]
02.11.2016, riferiva che il giorno del sinistro si trovava in via Boscofangone, alla guida della
5 propria autovettura, in quanto era appena uscito dal locale “Glitter”, dove si era recato per motivi di lavoro;
ammetteva che, dopo aver percorso qualche centinaio di metri, aveva avvertito improvvisamente di aver urtato qualcosa con la parte anteriore destra dell'auto; rammentava che si era fermato senza scendere dal veicolo e, guardando indietro, aveva notato un'altra auto ferma e la sagoma di una persona robusta che “sembrava si stesse alzando dalla sede stradale”; infine, riferiva che, avendo assistito a questa scena e pensando che si potesse trattare di un tentativo di rapina, si era allontanato velocemente dal luogo del sinistro, per poi avvedersi dei danni riportati dalla propria autovettura soltanto dopo aver fatto ritorno alla propria abitazione.
4.2 – D'altra parte, la dinamica dell'incidente, così come riferita dal teste oculare e dallo stesso danneggiante , trova riscontro nei rilievi fotografici versati in atti, nonché Parte_6
nella relazione tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale aperto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, depositata da parte attrice in allegato all'atto di citazione, da cui si evince che il veicolo condotto da percorreva la strada a velocità non Parte_6
consentita.
In particolare, dalla relazione tecnica in atti emerge che l'impatto è avvenuto tra l'autovettura e la ruota posteriore della bicicletta, la quale aveva appena raggiunto il lato destro della carreggiata;
peraltro, come chiarito dal CTU, i segni di impatto presenti sul lato anteriore destro del veicolo danneggiante sono compatibili con l'investimento di una persona.
4.3 – In sintesi, dunque, alla luce del rapporto redatto dai Carabinieri di Nola, del verbale di sommarie informazioni rese dal teste oculare, del verbale di spontanee dichiarazioni rese dal danneggiante, della relazione stilata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, risulta provata la dinamica dell'incidente prospettata da parte attrice all'interno dell'atto di citazione;
del resto, le prove raccolte in un procedimento penale, anche se ottenute senza rispettare le regole previste per garantire il contraddittorio, possono essere considerate valide come prove atipiche nel processo civile (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, n. 23299).
4.4 – D'altra parte, la ricostruzione del sinistro per cui è causa è confermata anche dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale Penale di Nola nei confronti dell'imputato . In effetti, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. Parte_6
444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato
6 avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17807; Cassazione civile sez. lav.,
18/12/2017, n. 30328).
5 – Benché risulti provata la dinamica del sinistro, le parti controvertono in merito all'individuazione della responsabilità dell'impatto, che, secondo parte convenuta, sarebbe in parte addebitabile ad un concorso di colpa della vittima, la quale avrebbe tenuto una condotta contraria alle disposizioni del Codice della Strada.
5.1 – Invero, non si può negare che il guidatore del veicolo danneggiante tenesse una velocità non consentita dalla segnaletica stradale presente su luogo del sinistro, così come evidenziato dal
Consulente tecnico del PM.
In effetti, con specifico riferimento alla velocità di percorrenza dell'autovettura, la relazione peritale ha evidenziato che, dall'analisi del video di sorveglianza acquisito, è emerso che “alle ore
18:09:42 non è visibile nel filmato l'illuminazione dei proiettori anabbaglianti;
alle ore 18:09:43
è visibile nel filmato l'illuminazione dei proiettori anabbaglianti;
alle ore 18:09:44 l'autovettura ha investito la donna. Dato che l'illuminazione di un proiettore è di circa 25 m e dalle immagini risulta che il veicolo li percorre in circa 1 s”, ne consegue che l'autovettura procedeva ad una velocità di circa 90 km/h, mentre la segnaletica stradale presente nel punto in cui è avvenuto il sinistro imponeva una velocità massima di 50km/h. Pertanto, “la bicicletta diventava visibile al veicolo […] circa 1 s prima dell'impatto e il conducente non riusciva ad evitare l'impatto”.
La condotta del danneggiante, dunque, è certamente colposa, poiché si pone in contrasto con gli artt. 141 e 142 del Codice della Strada;
tali violazioni sono causalmente rilevanti nella determinazione del sinistro, atteso che, se avesse tenuto una condotta di guida rispettosa dei limiti di velocità previsti e adeguata alle condizioni della strada, il conducente della vettura avrebbe disposto di un maggiore intervallo di tempo per arrestare la propria marcia o cambiare la direzione della stessa, evitando l'impatto con la bicicletta.
7 5.2 – Tuttavia, siffatta considerazione non consente di attribuire l'esclusiva responsabilità dell'incidente in esame al conducente dell'autovettura, essendo emerso che anche la vittima ha tenuto una condotta colposa.
In particolare, deve rilevarsi che l'impatto non è imputabile a un imprudente attraversamento della carreggiata, da parte della ciclista;
esso, infatti, si è verificato quando l'attraversamento era stato già completato. Tale circostanza è stata accertata dal consulente nominato dal Pubblico
Ministero, il quale ha osservato che lo scontro è avvenuto tra l'autovettura e la ruota posteriore della bicicletta, che aveva appena raggiunto il lato destro della carreggiata, a circa 30 centimetri dal lato destro. La conducente del velocipede, dunque, teneva strettamente la destra della carreggiata, in ossequio all'art. 143 del Codice della Strada.
Ciononostante, i convenuti hanno rilevato che, al momento del sinistro, la vittima non indossava il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, come prescritto dall'art. 182 del Codice della Strada, e che la bicicletta a bordo della quale viaggiava non era munita dei dispositivi di segnalazione visiva imposti dall'art. 68 del Codice della Strada.
Tali circostanze non sono state specificamente contestate da parte attrice e, quindi, devono essere considerate sussistenti, operando, in favore dei convenuti, la relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 c.p.c.; d'altra parte, la veridicità di tali circostanze non è contraddetta dagli ulteriori elementi istruttori raccolti.
Difatti, dal verbale redatto dagli operatori del pronto soccorso intervenuti sul luogo del sinistro
(allegato 11.9 dell'atto di citazione), si evince che la vittima indossava “felpa di colore rosso- verde, pantaloni marroni e calzini neri”; ciò conferma, quindi, che non indossava i dispositivi retroriflettenti prescritti dal Codice della Strada.
Inoltre, dai rilievi fotografici inseriti all'interno della relazione redatta dal consulente nominato dal Pubblico Ministero, non si evince che la bicicletta condotta dalla vittima fosse munita di dispositivi di segnalazione visiva.
Sotto il profilo eziologico, la violazione delle citate prescrizioni legislative ha contribuito a determinare il danno, atteso che l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva avrebbe accresciuto la visibilità della ciclista, consentendo al conducente dell'automobile di accorgersi della sua presenza a una maggiore distanza e, quindi, di disporre di un più ampio intervallo temporale per effettuare una manovra finalizzata a evitare l'impatto.
8 5.3 – Alla luce delle considerazioni di cui ai paragrafi precedenti, la condotta dei conducenti coinvolti nello scontro deve considerarsi completamente ricostruita. Non può essere applicata, pertanto, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., che ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/09/2015, n. 18631).
5.4 – Nel caso di specie, essendo stata dimostrata la responsabilità dell'automobilista nella determinazione dell'evento dannoso, il risarcimento deve essere posto carico del proprietario del veicolo e del suo conducente, ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., oltre che della compagnia assicuratrice, evocata in giudizio dai danneggiati, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 209/2005.
5.5 – Inoltre, poiché è stato accertato un concorso colposo della vittima nella determinazione del danno, il risarcimento deve essere ridotto ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
Sul punto, si osserva che, nell'ambito della responsabilità civile, la valutazione del concorso di colpa del danneggiato assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento dovuto. Tale valutazione deve essere condotta con rigore logico e giuridico, non potendosi ricorrere a criteri equitativi o approssimativi. La colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve essere intesa come violazione della norma di diligenza, indipendentemente dalla sua natura giuridica o psicologica. La gravità della colpa va rapportata alla misura della diligenza violata e, in caso di impossibile dimostrazione delle diverse entità degli apporti causali, si applica la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2055, ultimo comma, c.c.. Il giudice, nel determinare la riduzione del risarcimento, deve valutare l'entità della colpa e l'efficienza causale della negligenza del danneggiato nella produzione del danno, fornendo una motivazione adeguata che illustri i criteri adottati. La sentenza che ometta tali accertamenti o che adotti criteri non conformi ai principi sopra esposti è censurabile per mancanza di motivazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n. 258).
Nel caso di specie, la condotta della vittima si è discostata in maniera significativa dalle regole cautelari poste dal Codice della Strada, in quanto è emerso che la stessa non ha adottato alcun accorgimento per accrescere la propria visibilità, benché stesse circolando, di sera, in una strada scarsamente illuminata. Non essendo possibile stabilire l'esatta misura dell'incidenza causale di tale comportamento e della condotta colposa del danneggiante, ai fini della determinazione dell'evento mortale, è necessario applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 9 2055, ultimo comma, c.c., come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Per questo motivo, il risarcimento del danno deve essere ridotto nella misura della metà.
6 – A questo punto, occorre procedere all'individuazione e alla quantificazione dei danni risarcibili.
6.1 – Invero, parte attrice ha chiesto il risarcimento iure proprio del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale con la defunta, Persona_4
Sul punto, deve essere evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26185).
È stato precisato, altresì, che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza
- da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n. 5769). Nel caso di specie, gli attori appartengono allo stesso nucleo familiare della defunta Per_4
che ne era moglie o madre;
pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche
[...]
delineate, deve presumersi la sussistenza del danno in questione, non essendo stata fornita prova contraria dalle controparti.
6.2 – Il pregiudizio in parola deve essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e, al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione a livello nazionale, è necessario utilizzare come parametro di riferimento la Tabella integrata a punti elaborata dall'Osservatorio
10 sulla Giustizia Civile del Tribunale Milano, così come aggiornata nel 2024 (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n. 37009).
Inoltre, ai fini della liquidazione del danno patito dal marito della vittima, , Persona_2
bisogna tener conto della premorienza del medesimo, atteso che egli è deceduto nel corso del presente giudizio. In effetti, la Corte di Cassazione, con riferimento alla diversa ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza, ha chiarito che quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa. Ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno, se la persona offesa è deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 18/01/2016, n. 679). In altri termini, è stato chiarito che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, n. 30461).
Tali considerazioni possono essere estese anche il danno da perdita del rapporto parentale, il quale include (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n. 25351; Cassazione civile sez. III,
14/02/2023, n. 4571; Cassazione civile sez. III, 17/05/2024, n. 13786), da un lato, il danno morale, ossia la sofferenza interiore derivante dalla perdita di un congiunto, che si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 12060);
11 dall'altro lato, tuttavia, esso comprende il danno esistenziale, vale a dire lo sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che viene solitamente liquidato alla luce dell'aspettativa di vita media della vittima secondaria, al fine di quantificare la prevedibile protrazione del danno da sconvolgimento dell'esistenza.
Nel caso in cui la vittima secondaria sia deceduta prima della liquidazione del danno, allora, non si può tener conto della durata prevedibile della componente esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale, ma occorre far riferimento alla sua durata effettiva, pari all'arco temporale intercorrente tra il decesso della vittima primaria e quello della vittima secondaria.
Ai fini della liquidazione di tale pregiudizio, si deve constatare che la durata della vita della vittima secondaria viene preso in considerazione dalle Tabelle di Milano esclusivamente con riferimento ai punti attribuiti in virtù dell'età della stessa, atteso che gli altri punti sono del tutto autonomi dall'aspettativa di vita della vittima secondaria. Per questo motivo, questo Tribunale ritiene necessario procedere alla liquidazione del danno patito da , ai sensi Persona_2
dell'art. 1226 c.c., prendendo come punto di riferimento le citate Tabelle, applicando il valore minimo previsto dalle stesse per l'età della vittima secondaria, considerato che la durata effettiva della vita della stessa, dopo il decesso della vittima primaria, è pari a circa cinque anni e quattro mesi;
i punti relativi alla altre voci, invece, vengono conservati immutati, dal momento che essi prescindono dalla durata della vita della vittima secondaria;
ciò è coerente, del resto, con l'inclusione, all'interno del danno da perdita del rapporto parentale, della voce del danno morale, che è si produce istantaneamente ed è autonomo dal fattore temporale.
6.3 – Alla luce delle precedenti considerazioni, a , marito della vittima, Persona_2
devono essere attribuiti 67 punti, così calcolati:
• 18 punti per l'età della vittima primaria (56 anni);
• 4 punti per età della vittima secondaria (valore minimo previsto dalla Tabella);
• 16 punti per la convivenza, risultante dal certificato dello stato di famiglia prodotto da parte attrice, attestante la composizione del nucleo familiare dell'attore al momento del sinistro, con residenza in Nola, alla via Nazionale delle Puglie, 29;
• 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti del danneggiato, ossia i figli, a prescindere dalla convivenza con gli stessi;
12 • 20 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, potendosi presumere l'intensità del rapporto affettivo dalle precedenti circostanze (convivenza e appartenenza al nucleo familiare), oltre che dalla condivisione dell'attività lavorativa.
Considerato che il valore del punto ammonta a € 3.911,00, all'attore spetta il risarcimento pari ad
€ 262.037,00 (risultante dal prodotto tra € 3.911,00 e 67 punti).
A , figlia della vittima, invece, devono essere riconosciuti 82 punti: Parte_3
• 18 punti per l'età della vittima primaria (56 anni);
• 24 punti per età della vittima secondaria (24 anni);
• 16 punti per la convivenza, risultante dal certificato dello stato di famiglia prodotto da parte attrice, attestante l'appartenenza di alla famiglia di Parte_3 Per_2
, residente in [...];
[...]
• 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti della danneggiata, ossia i due fratelli ed il padre,
a prescindere dalla convivenza con gli stessi;
• 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, potendosi presumere l'intensità del rapporto affettivo dalle precedenti circostanze (convivenza e appartenenza al nucleo familiare).
Considerato che il valore del punto ammonta a € 3.911,00, all'attrice citata spetta il risarcimento pari a € 320.702,00 (risultante dal prodotto tra € 3.911,00 e 82 punti).
A e , figli della vittima, devono Persona_3 Parte_2
essere attribuiti 59 punti ciascuno, così calcolati:
• 18 punti per l'età della vittima primaria (56 anni);
• 22 punti per età delle vittime secondarie (rispettivamente 38 anni e 32 anni);
• nessun punto per la convivenza, atteso che dal certificato dello stato di famiglia in atti gli stessi non risultano conviventi con la vittima;
• 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti del danneggiato, ossia i due fratelli ed il padre, a prescindere dalla convivenza;
• 10 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, desumibile soltanto dalla tipo di legame familiare e dalle
13 testimonianze raccolte nel corso del presente giudizio, da cui si evince che la vittima era solito tornare in Ucraina a Natale e ad agosto.
Considerato che il valore del punto ammonta a € 3.911,00, a ciascuno degli attori citati spetta il risarcimento pari a € 230.749,00 (risultante dal prodotto tra € 3.911,00 e 59 punti).
6.4 – In sintesi, dunque, il danno patito dagli attori ammonta rispettivamente a € 262.037,00 per
, € 320.702,00 per , € 230.749,00 per Persona_2 Parte_3 [...]
, € 230.749,00 per . Persona_3 Parte_2
Considerato il riconoscimento corresponsabilità della vittima nella determinazione del sinistro, nella misura del 50%, gli attori hanno diritto al risarcimento pari alla metà dei suddetti importi, ossia € 131.018,50 in favore di , € 160.351,00 in favore di Persona_2 Parte_3
€ 115.374,50 in favore di , € 115.374,50 in favore di
[...] Persona_3
. Parte_2
Dalle somme così ottenute occorre, infine, detrarre gli importi già liquidati a ciascuno degli attori dalla convenuta compagnia assicuratrice, che ammontano a € 57.000,00 in favore di Per_2
, € 57.000,00 in favore di € 23.000,00 in favore di
[...] Parte_3
, € 23.000,00 in favore di . Persona_3 Parte_2
6.5 – In conclusione, dunque, sulla base dei conteggi effettuati, agli attori dovranno essere definitivamente liquidati:
• € 74.018,50 in favore degli eredi di;
Persona_2
• € 103.351,00 in favore di;
Parte_3
• € 92.374,50 in favore di;
Persona_3
• € 92.374,50 in favore di . Parte_2
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
14 n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
7 – Le ulteriori voci di danno indicate all'interno dell'atto di citazione e non richiamate all'interno della comparsa conclusionale, invece, non possono essere liquidate in favore degli attori, poiché non risulta dimostrata la sussistenza di tali pregiudizi.
7.1 – In primo luogo, deve essere esclusa la risarcibilità di danni iure hereditatis, atteso che la vittima del sinistro in analisi è deceduta sul colpo, a seguito dello scontro, per cui non si configurano né un danno biologico terminale, poiché non si è verificato alcun periodo di agonia, né un danno morale catastrofale, giacché il decesso è avvento immediatamente e, pertanto, la vittima non ha avuto la possibilità di accorgersi dell'exitus imminente.
Invero, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.
7923).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che sia intercorso un intervallo di tempo tra l'impatto tra i veicoli e il decesso, essendo emerso che l'exitus è avvento immediatamente. Pertanto, nessuna di tali voci di danno può essere risarcita.
15 7.2 – Allo stesso modo, non risulta provato il danno biologico asseritamente patito iure proprio da . Persona_2
In effetti, la perizia giurata prodotta da parte attrice, pur dando atto di “una condizione di disturbo da lutto persistente e complicato”, da cui scaturisce un “malessere fisico e psicologico” del soggetto esaminato, non attesta la sussistenza di periodi di invalidità temporanea, né dà atto di una percentuale di invalidità permanente del paziente. Da tale relazione, dunque, emergono la sofferenza interiore del marito della vittima primaria e lo sconvolgimento della sua esistenza, che non integrano un autonomo danno biologico, ma devono ritenersi assorbiti all'interno del danno da perdita del rapporto parentale, già liquidato.
Anche con riferimento a tale profilo, dunque, la domanda deve essere rigettata.
7.3 – Infine, deve essere esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale asseritamente patito dai figli della vittima, per la perdita dei contributi economici corrisposti dalla madre in loro favore.
In effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità, è risarcibile il danno patrimoniale sofferto dal figlio, benché maggiorenne ed economicamente indipendente, per effetto del decesso del genitore dovuto al fatto illecito altrui, quale minore reddito connesso al venir meno di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, del quale il figlio stesso beneficiava (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, n. 1524; Cassazione civile sez. III, 11/05/2012, n. 7272).
Nel caso in esame, non è stato dimostrato che la madre contribuisse stabilmente alle esigenze economiche dei figli: i testi escussi, infatti, pur avendo affermato che la vittima inviava ai figli generi alimentari e danaro, non hanno precisato la consistenza e la periodicità di tali provviste, sicché non può considerarsi provato che i figli godessero di un supporto economico durevole, consistente e non meramente occasionale.
Del resto, la corresponsione di aiuti economici ai figli, da parte della defunta, è contraddetta dai
CUD versati in atti, da cui emerge che il reddito netto percepito dalla stessa era assai esiguo: ciò induce a ritenere che esso venisse utilizzato per far fronte alle esigenze quotidiane della lavoratrice, escludendo che la stessa riuscisse anche a sostenere economicamente i suoi familiari.
Anche tale voce di danno, pertanto, deve essere esclusa.
8 – Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014,
16 come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30%, in virtù del valore della lite, più prossimo al minimo che al massimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 568,16 per spese vive, includendo le spese di iscrizione a ruolo e quelle di notificazione;
oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
8.1 – Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare le spese di lite nei rapporti tra e da un lato, e la Parte_6 CP_2
compagnia assicuratrice, dall'altro lato, atteso che non sono state svolte specifiche attività difensive con riguardo alla formulata domanda riconvenzionale trasversale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda formulata da e nei Parte_6 CP_2
confronti della Parte_5
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata da parte interventrice, anche con riferimento alle spese del presente giudizio;
- accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna
, e in solido, al pagamento di € Parte_6 CP_2 Parte_5
74.018,50 in favore degli eredi di , € 103.351,00 in favore di Persona_2 [...]
€ 92.374,50 in favore di , € 92.374,50 in Parte_3 Persona_3
favore di;
sulle somme de quibus decorrono interessi Parte_2
compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (31.10.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e da un lato, e Parte_6 CP_2
dall'altro lato;
Parte_5
- condanna , e in solido, alla Parte_6 CP_2 Parte_5
refusione, in favore del procuratore antistatario di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 15.719,90 per compensi professionali e € 568,16 per spese vive,
17 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8074/2017 pendente tra:
(nato il [...]), C.F._1 Parte_1 Parte_2
(nato il [...]), (cognome
[...] Parte_3 da sposata nata il [...]), in proprio e nella qualità di eredi di Per_1 Per_2
(nato il [...]0) e di (nata il [...]), con il
[...] Parte_4 patrocinio dell'Avv. Manganiello Giuseppe (C.F. ) C.F._2
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Del Parte_5 P.IVA_1
Vacchio Agostino (C.F. ); C.F._3
CONVENUTA
DI (nato il [...]) e (nata il [...]), con il CP_1 CP_2 patrocinio dell'Avv. Scotti Luigi (C.F. e dell'Avv. Napolitano Antonio C.F._4
(C.F. ); C.F._5
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Di Controparte_3 C.F._6
Palma Aniello (C.F. ); C.F._7
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: Morte
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato a , e Parte_6 CP_2 Parte_5
l'attore agiva in giudizio, in proprio e quale procuratore speciale dei
[...] Persona_2
figli , SK e Persona_3 Parte_2 Parte_3
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...]
conseguenti iure proprio e iure hereditatis alla morte della rispettiva moglie e madre, Per_4
[...]
1.1 – In particolare, all'interno dell'atto di citazione parte attrice esponeva quanto segue:
• in data 31.10.2016, alle ore 18.10 circa, in Nola, dopo essersi immessa Persona_4
insieme al marito, , su Via Boscofangone, all'altezza dell'azienda agricola Persona_2
“La Maggiora” Coop., alla guida della sua bicicletta, veniva tamponata dal veicolo Suzuki
Swift tg. DP139KS, che sopraggiungeva ad elevata velocità nello stesso senso di marcia;
• al momento del sinistro, il veicolo danneggiante, di proprietà di era condotto da CP_2
ed assicurato per la RCA con Parte_6 Parte_5
• in seguito al violento impatto, veniva catapultata, unitamente alla sua Persona_4
bicicletta, circa 11 metri più avanti rispetto al punto di collisione e, dopo aver urtato un palo telefonico, cadeva in un fondo limitrofo alla strada;
• successivamente all'accaduto, il conducente del veicolo danneggiante proseguiva la sua corsa, senza prestare soccorso;
• intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Nola, nonché il personale del 118 che constatava l'avvenuto decesso di Persona_4
• in data 02.11.2016, si costituiva presso i Carabinieri di Nola, Parte_6
riconoscendo di essere l'autore dell'investimento;
• per la morte di il conducente del veicolo danneggiante, Persona_4 Parte_6
, veniva sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 589-bis e 589-ter
[...]
c.p., conclusosi con sentenza di patteggiamento n. 116/2017.
2 Conseguentemente, gli attori agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della morte della rispettiva moglie e madre.
1.2 – Con comparsa depositata in data 14.03.2018, si costituiva in giudizio la convenuta eccependo quanto segue: Parte_5
• concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro per cui è causa, per violazione degli artt. 68 e 182 del Codice della strada;
• erroneità della quantificazione del quantum debeatur effettuata dalla controparte, essendo congruo l'importo di € 157.000,00 offerto dalla compagnia assicuratrice per il complessivo ristoro dei danni lamentati.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
1.3 – Con comparsa depositata in data 15.03.2018, si costituivano in giudizio i convenuti
[...]
e eccependo un concorso di colpa della vittima nella determinazione Parte_6 CP_2
del sinistro per cui è causa, con conseguente riduzione proporzionale del danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; chiedevano, pertanto, di rigettare la domanda attorea e di essere manlevati dalla in caso di condanna, in virtù della polizza Parte_5
assicurativa stipulata.
1.4 – Con comparsa di intervento volontario depositata in data 22.02.2018, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., sorella di Controparte_3 Persona_4
chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del decesso della propria congiunta.
1.5 – All'esito della prima udienza, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
a seguito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti. Acquisite tali prove, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.6 – Nelle more del giudizio, in data 16.03.2022, decedeva l'attore, . Con Persona_2
comparsa di costituzione depositata in data 13.10.2022, , Persona_3 [...]
e , in proprio e in qualità di eredi legittimi del Parte_2 Parte_3
padre, , si costituivano in giudizio ai fini della prosecuzione del medesimo, ai Persona_2
sensi dell'art. 300 comma 2 c.p.c..
1.7 – Con provvedimento del 10.12.2024, il Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di
3 replica.
2 – In via preliminare, è necessario dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale trasversale formulata da e con cui gli stessi hanno chiesto, in caso Parte_6 CP_2
di accoglimento della domanda attorea, di condannare la a tenerli Parte_5
indenni dalle conseguenze pregiudizievoli dell'obbligazione risarcitoria.
2.1 – Invero, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., il convenuto che intenda formulare domande riconvenzionali o chiamare in causa terzi, è tenuto a svolgere tali attività, a pena di decadenza, all'interno della comparsa di costituzione, che deve essere depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
2.2 – Nel caso di specie, la comparsa di costituzione è stata depositata in data 15.03.2018, contestualmente alla prima udienza, come si evince dal verbale della stessa;
in tale data, il termine decadenziale previsto dalle citate disposizioni normative era già spirato, per cui era preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della compagnia assicuratrice.
Essa, conseguentemente, è inammissibile.
3 – Ancora in via preliminare, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata da parte interventrice.
3.1 – Tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
3.2 – Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, e la Controparte_3 [...]
hanno dichiarato di aver transatto la lite, sia con riferimento alla domanda Parte_5
formulata dalla parte, sia con riguardo alle spese di lite, come confermato dal documento allegato dall'interventrice alle note depositate in data 04.02.2021.
Ne consegue che, essendo venuta meno la ragione di contrasto tra le parti, è necessario dichiarare
4 la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di risarcimento formulata da e alla regolamentazione delle spese del presente giudizio sostenute dalla Controparte_3
medesima.
4 – Per quanto attiene, invece, alla domanda formulata dagli odierni attori, la stessa risulta parzialmente fondata, essendo provato che il decesso di è stato cagionato dal Persona_4
sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione.
4.1 – Invero, è pacifico che la vittima sia rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto in data 31.10.2016, in Nola, alla Via Boscofangone, nei pressi dell'azienda agricola “La Maggiora”
Coop., mentre era a bordo della sua bicicletta.
Tale circostanza, non contestata neppure dai convenuti costituiti, è confermata dalla documentazione in atti.
In primo luogo, infatti, è stato depositato da parte attrice il verbale di sopralluogo effettuato dai
Carabinieri di Nola a seguito di decesso per sinistro stradale, dal quale si desume che i militari, giunti sul luogo del sinistro, si avvedevano della presenza di una bicicletta danneggiata presente sul ciglio stradale destro e di un palo della rete di comunicazione telefonica spezzato alla base ed inclinato;
a poca distanza dal suddetto palo, rinvenivano, in un fondo agricolo adiacente alla strada, il corpo di una donna in posizione supina, identificata in infine, Persona_4
davano atto dell'assenza di segni di frenata sul tratto stradale interessato (cfr. allegato 11.12 all'atto di citazione).
In secondo luogo, è stato depositato (cfr. allegato 11.11 all'atto di citazione) il verbale di sommarie informazioni rese da , marito della vittima e presente al momento Persona_2
del sinistro, il quale riferiva che, mentre lui e sua moglie uscivano a bordo delle rispettive biciclette dalla sede della ditta “La Maggiora”, dove entrambi lavoravano, la moglie veniva investita da un'autovettura che, proveniente dallo stesso senso di marcia, la scaraventava nella campagna adiacente la strada, dal lato opposto alla ditta;
ricordava che, in seguito al sinistro,
l'autovettura danneggiante si allontanava senza fermarsi;
infine, precisava che al momento dell'impatto, la moglie, che lo precedeva nella marcia, aveva già attraversato la strada.
In terzo luogo, risulta versato in atti il verbale di spontanee dichiarazioni rese da Parte_6
, il quale, costituitosi spontaneamente presso la Stazione dei Carabinieri di Nola in data
[...]
02.11.2016, riferiva che il giorno del sinistro si trovava in via Boscofangone, alla guida della
5 propria autovettura, in quanto era appena uscito dal locale “Glitter”, dove si era recato per motivi di lavoro;
ammetteva che, dopo aver percorso qualche centinaio di metri, aveva avvertito improvvisamente di aver urtato qualcosa con la parte anteriore destra dell'auto; rammentava che si era fermato senza scendere dal veicolo e, guardando indietro, aveva notato un'altra auto ferma e la sagoma di una persona robusta che “sembrava si stesse alzando dalla sede stradale”; infine, riferiva che, avendo assistito a questa scena e pensando che si potesse trattare di un tentativo di rapina, si era allontanato velocemente dal luogo del sinistro, per poi avvedersi dei danni riportati dalla propria autovettura soltanto dopo aver fatto ritorno alla propria abitazione.
4.2 – D'altra parte, la dinamica dell'incidente, così come riferita dal teste oculare e dallo stesso danneggiante , trova riscontro nei rilievi fotografici versati in atti, nonché Parte_6
nella relazione tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale aperto dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Nola, depositata da parte attrice in allegato all'atto di citazione, da cui si evince che il veicolo condotto da percorreva la strada a velocità non Parte_6
consentita.
In particolare, dalla relazione tecnica in atti emerge che l'impatto è avvenuto tra l'autovettura e la ruota posteriore della bicicletta, la quale aveva appena raggiunto il lato destro della carreggiata;
peraltro, come chiarito dal CTU, i segni di impatto presenti sul lato anteriore destro del veicolo danneggiante sono compatibili con l'investimento di una persona.
4.3 – In sintesi, dunque, alla luce del rapporto redatto dai Carabinieri di Nola, del verbale di sommarie informazioni rese dal teste oculare, del verbale di spontanee dichiarazioni rese dal danneggiante, della relazione stilata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, risulta provata la dinamica dell'incidente prospettata da parte attrice all'interno dell'atto di citazione;
del resto, le prove raccolte in un procedimento penale, anche se ottenute senza rispettare le regole previste per garantire il contraddittorio, possono essere considerate valide come prove atipiche nel processo civile (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/08/2024, n. 23299).
4.4 – D'altra parte, la ricostruzione del sinistro per cui è causa è confermata anche dalla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., emessa dal Tribunale Penale di Nola nei confronti dell'imputato . In effetti, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. Parte_6
444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato
6 avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;
detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità e accetta una determinata condanna, chiedendone o consentendone l'applicazione, il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17807; Cassazione civile sez. lav.,
18/12/2017, n. 30328).
5 – Benché risulti provata la dinamica del sinistro, le parti controvertono in merito all'individuazione della responsabilità dell'impatto, che, secondo parte convenuta, sarebbe in parte addebitabile ad un concorso di colpa della vittima, la quale avrebbe tenuto una condotta contraria alle disposizioni del Codice della Strada.
5.1 – Invero, non si può negare che il guidatore del veicolo danneggiante tenesse una velocità non consentita dalla segnaletica stradale presente su luogo del sinistro, così come evidenziato dal
Consulente tecnico del PM.
In effetti, con specifico riferimento alla velocità di percorrenza dell'autovettura, la relazione peritale ha evidenziato che, dall'analisi del video di sorveglianza acquisito, è emerso che “alle ore
18:09:42 non è visibile nel filmato l'illuminazione dei proiettori anabbaglianti;
alle ore 18:09:43
è visibile nel filmato l'illuminazione dei proiettori anabbaglianti;
alle ore 18:09:44 l'autovettura ha investito la donna. Dato che l'illuminazione di un proiettore è di circa 25 m e dalle immagini risulta che il veicolo li percorre in circa 1 s”, ne consegue che l'autovettura procedeva ad una velocità di circa 90 km/h, mentre la segnaletica stradale presente nel punto in cui è avvenuto il sinistro imponeva una velocità massima di 50km/h. Pertanto, “la bicicletta diventava visibile al veicolo […] circa 1 s prima dell'impatto e il conducente non riusciva ad evitare l'impatto”.
La condotta del danneggiante, dunque, è certamente colposa, poiché si pone in contrasto con gli artt. 141 e 142 del Codice della Strada;
tali violazioni sono causalmente rilevanti nella determinazione del sinistro, atteso che, se avesse tenuto una condotta di guida rispettosa dei limiti di velocità previsti e adeguata alle condizioni della strada, il conducente della vettura avrebbe disposto di un maggiore intervallo di tempo per arrestare la propria marcia o cambiare la direzione della stessa, evitando l'impatto con la bicicletta.
7 5.2 – Tuttavia, siffatta considerazione non consente di attribuire l'esclusiva responsabilità dell'incidente in esame al conducente dell'autovettura, essendo emerso che anche la vittima ha tenuto una condotta colposa.
In particolare, deve rilevarsi che l'impatto non è imputabile a un imprudente attraversamento della carreggiata, da parte della ciclista;
esso, infatti, si è verificato quando l'attraversamento era stato già completato. Tale circostanza è stata accertata dal consulente nominato dal Pubblico
Ministero, il quale ha osservato che lo scontro è avvenuto tra l'autovettura e la ruota posteriore della bicicletta, che aveva appena raggiunto il lato destro della carreggiata, a circa 30 centimetri dal lato destro. La conducente del velocipede, dunque, teneva strettamente la destra della carreggiata, in ossequio all'art. 143 del Codice della Strada.
Ciononostante, i convenuti hanno rilevato che, al momento del sinistro, la vittima non indossava il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, come prescritto dall'art. 182 del Codice della Strada, e che la bicicletta a bordo della quale viaggiava non era munita dei dispositivi di segnalazione visiva imposti dall'art. 68 del Codice della Strada.
Tali circostanze non sono state specificamente contestate da parte attrice e, quindi, devono essere considerate sussistenti, operando, in favore dei convenuti, la relevatio ab onere probandi di cui all'art. 115 c.p.c.; d'altra parte, la veridicità di tali circostanze non è contraddetta dagli ulteriori elementi istruttori raccolti.
Difatti, dal verbale redatto dagli operatori del pronto soccorso intervenuti sul luogo del sinistro
(allegato 11.9 dell'atto di citazione), si evince che la vittima indossava “felpa di colore rosso- verde, pantaloni marroni e calzini neri”; ciò conferma, quindi, che non indossava i dispositivi retroriflettenti prescritti dal Codice della Strada.
Inoltre, dai rilievi fotografici inseriti all'interno della relazione redatta dal consulente nominato dal Pubblico Ministero, non si evince che la bicicletta condotta dalla vittima fosse munita di dispositivi di segnalazione visiva.
Sotto il profilo eziologico, la violazione delle citate prescrizioni legislative ha contribuito a determinare il danno, atteso che l'utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva avrebbe accresciuto la visibilità della ciclista, consentendo al conducente dell'automobile di accorgersi della sua presenza a una maggiore distanza e, quindi, di disporre di un più ampio intervallo temporale per effettuare una manovra finalizzata a evitare l'impatto.
8 5.3 – Alla luce delle considerazioni di cui ai paragrafi precedenti, la condotta dei conducenti coinvolti nello scontro deve considerarsi completamente ricostruita. Non può essere applicata, pertanto, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., che ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/09/2015, n. 18631).
5.4 – Nel caso di specie, essendo stata dimostrata la responsabilità dell'automobilista nella determinazione dell'evento dannoso, il risarcimento deve essere posto carico del proprietario del veicolo e del suo conducente, ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., oltre che della compagnia assicuratrice, evocata in giudizio dai danneggiati, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 209/2005.
5.5 – Inoltre, poiché è stato accertato un concorso colposo della vittima nella determinazione del danno, il risarcimento deve essere ridotto ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..
Sul punto, si osserva che, nell'ambito della responsabilità civile, la valutazione del concorso di colpa del danneggiato assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento dovuto. Tale valutazione deve essere condotta con rigore logico e giuridico, non potendosi ricorrere a criteri equitativi o approssimativi. La colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., deve essere intesa come violazione della norma di diligenza, indipendentemente dalla sua natura giuridica o psicologica. La gravità della colpa va rapportata alla misura della diligenza violata e, in caso di impossibile dimostrazione delle diverse entità degli apporti causali, si applica la presunzione di pari concorso di colpa prevista dall'art. 2055, ultimo comma, c.c.. Il giudice, nel determinare la riduzione del risarcimento, deve valutare l'entità della colpa e l'efficienza causale della negligenza del danneggiato nella produzione del danno, fornendo una motivazione adeguata che illustri i criteri adottati. La sentenza che ometta tali accertamenti o che adotti criteri non conformi ai principi sopra esposti è censurabile per mancanza di motivazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n. 258).
Nel caso di specie, la condotta della vittima si è discostata in maniera significativa dalle regole cautelari poste dal Codice della Strada, in quanto è emerso che la stessa non ha adottato alcun accorgimento per accrescere la propria visibilità, benché stesse circolando, di sera, in una strada scarsamente illuminata. Non essendo possibile stabilire l'esatta misura dell'incidenza causale di tale comportamento e della condotta colposa del danneggiante, ai fini della determinazione dell'evento mortale, è necessario applicare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 9 2055, ultimo comma, c.c., come chiarito dalla citata giurisprudenza di legittimità.
Per questo motivo, il risarcimento del danno deve essere ridotto nella misura della metà.
6 – A questo punto, occorre procedere all'individuazione e alla quantificazione dei danni risarcibili.
6.1 – Invero, parte attrice ha chiesto il risarcimento iure proprio del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale con la defunta, Persona_4
Sul punto, deve essere evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n. 26185).
È stato precisato, altresì, che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza
- da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, n. 5769). Nel caso di specie, gli attori appartengono allo stesso nucleo familiare della defunta Per_4
che ne era moglie o madre;
pertanto, alla luce delle coordinate ermeneutiche
[...]
delineate, deve presumersi la sussistenza del danno in questione, non essendo stata fornita prova contraria dalle controparti.
6.2 – Il pregiudizio in parola deve essere liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e, al fine di garantire l'uniformità dei criteri di liquidazione a livello nazionale, è necessario utilizzare come parametro di riferimento la Tabella integrata a punti elaborata dall'Osservatorio
10 sulla Giustizia Civile del Tribunale Milano, così come aggiornata nel 2024 (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/12/2022, n. 37009).
Inoltre, ai fini della liquidazione del danno patito dal marito della vittima, , Persona_2
bisogna tener conto della premorienza del medesimo, atteso che egli è deceduto nel corso del presente giudizio. In effetti, la Corte di Cassazione, con riferimento alla diversa ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza, ha chiarito che quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa. Ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno, se la persona offesa è deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 18/01/2016, n. 679). In altri termini, è stato chiarito che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/11/2024, n. 30461).
Tali considerazioni possono essere estese anche il danno da perdita del rapporto parentale, il quale include (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/12/2015, n. 25351; Cassazione civile sez. III,
14/02/2023, n. 4571; Cassazione civile sez. III, 17/05/2024, n. 13786), da un lato, il danno morale, ossia la sofferenza interiore derivante dalla perdita di un congiunto, che si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 12060);
11 dall'altro lato, tuttavia, esso comprende il danno esistenziale, vale a dire lo sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che viene solitamente liquidato alla luce dell'aspettativa di vita media della vittima secondaria, al fine di quantificare la prevedibile protrazione del danno da sconvolgimento dell'esistenza.
Nel caso in cui la vittima secondaria sia deceduta prima della liquidazione del danno, allora, non si può tener conto della durata prevedibile della componente esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale, ma occorre far riferimento alla sua durata effettiva, pari all'arco temporale intercorrente tra il decesso della vittima primaria e quello della vittima secondaria.
Ai fini della liquidazione di tale pregiudizio, si deve constatare che la durata della vita della vittima secondaria viene preso in considerazione dalle Tabelle di Milano esclusivamente con riferimento ai punti attribuiti in virtù dell'età della stessa, atteso che gli altri punti sono del tutto autonomi dall'aspettativa di vita della vittima secondaria. Per questo motivo, questo Tribunale ritiene necessario procedere alla liquidazione del danno patito da , ai sensi Persona_2
dell'art. 1226 c.c., prendendo come punto di riferimento le citate Tabelle, applicando il valore minimo previsto dalle stesse per l'età della vittima secondaria, considerato che la durata effettiva della vita della stessa, dopo il decesso della vittima primaria, è pari a circa cinque anni e quattro mesi;
i punti relativi alla altre voci, invece, vengono conservati immutati, dal momento che essi prescindono dalla durata della vita della vittima secondaria;
ciò è coerente, del resto, con l'inclusione, all'interno del danno da perdita del rapporto parentale, della voce del danno morale, che è si produce istantaneamente ed è autonomo dal fattore temporale.
6.3 – Alla luce delle precedenti considerazioni, a , marito della vittima, Persona_2
devono essere attribuiti 67 punti, così calcolati:
• 18 punti per l'età della vittima primaria (56 anni);
• 4 punti per età della vittima secondaria (valore minimo previsto dalla Tabella);
• 16 punti per la convivenza, risultante dal certificato dello stato di famiglia prodotto da parte attrice, attestante la composizione del nucleo familiare dell'attore al momento del sinistro, con residenza in Nola, alla via Nazionale delle Puglie, 29;
• 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti del danneggiato, ossia i figli, a prescindere dalla convivenza con gli stessi;
12 • 20 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, potendosi presumere l'intensità del rapporto affettivo dalle precedenti circostanze (convivenza e appartenenza al nucleo familiare), oltre che dalla condivisione dell'attività lavorativa.
Considerato che il valore del punto ammonta a € 3.911,00, all'attore spetta il risarcimento pari ad
€ 262.037,00 (risultante dal prodotto tra € 3.911,00 e 67 punti).
A , figlia della vittima, invece, devono essere riconosciuti 82 punti: Parte_3
• 18 punti per l'età della vittima primaria (56 anni);
• 24 punti per età della vittima secondaria (24 anni);
• 16 punti per la convivenza, risultante dal certificato dello stato di famiglia prodotto da parte attrice, attestante l'appartenenza di alla famiglia di Parte_3 Per_2
, residente in [...];
[...]
• 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti della danneggiata, ossia i due fratelli ed il padre,
a prescindere dalla convivenza con gli stessi;
• 15 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, potendosi presumere l'intensità del rapporto affettivo dalle precedenti circostanze (convivenza e appartenenza al nucleo familiare).
Considerato che il valore del punto ammonta a € 3.911,00, all'attrice citata spetta il risarcimento pari a € 320.702,00 (risultante dal prodotto tra € 3.911,00 e 82 punti).
A e , figli della vittima, devono Persona_3 Parte_2
essere attribuiti 59 punti ciascuno, così calcolati:
• 18 punti per l'età della vittima primaria (56 anni);
• 22 punti per età delle vittime secondarie (rispettivamente 38 anni e 32 anni);
• nessun punto per la convivenza, atteso che dal certificato dello stato di famiglia in atti gli stessi non risultano conviventi con la vittima;
• 9 punti per la sopravvivenza di tre congiunti del danneggiato, ossia i due fratelli ed il padre, a prescindere dalla convivenza;
• 10 punti per qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, desumibile soltanto dalla tipo di legame familiare e dalle
13 testimonianze raccolte nel corso del presente giudizio, da cui si evince che la vittima era solito tornare in Ucraina a Natale e ad agosto.
Considerato che il valore del punto ammonta a € 3.911,00, a ciascuno degli attori citati spetta il risarcimento pari a € 230.749,00 (risultante dal prodotto tra € 3.911,00 e 59 punti).
6.4 – In sintesi, dunque, il danno patito dagli attori ammonta rispettivamente a € 262.037,00 per
, € 320.702,00 per , € 230.749,00 per Persona_2 Parte_3 [...]
, € 230.749,00 per . Persona_3 Parte_2
Considerato il riconoscimento corresponsabilità della vittima nella determinazione del sinistro, nella misura del 50%, gli attori hanno diritto al risarcimento pari alla metà dei suddetti importi, ossia € 131.018,50 in favore di , € 160.351,00 in favore di Persona_2 Parte_3
€ 115.374,50 in favore di , € 115.374,50 in favore di
[...] Persona_3
. Parte_2
Dalle somme così ottenute occorre, infine, detrarre gli importi già liquidati a ciascuno degli attori dalla convenuta compagnia assicuratrice, che ammontano a € 57.000,00 in favore di Per_2
, € 57.000,00 in favore di € 23.000,00 in favore di
[...] Parte_3
, € 23.000,00 in favore di . Persona_3 Parte_2
6.5 – In conclusione, dunque, sulla base dei conteggi effettuati, agli attori dovranno essere definitivamente liquidati:
• € 74.018,50 in favore degli eredi di;
Persona_2
• € 103.351,00 in favore di;
Parte_3
• € 92.374,50 in favore di;
Persona_3
• € 92.374,50 in favore di . Parte_2
Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
14 n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
7 – Le ulteriori voci di danno indicate all'interno dell'atto di citazione e non richiamate all'interno della comparsa conclusionale, invece, non possono essere liquidate in favore degli attori, poiché non risulta dimostrata la sussistenza di tali pregiudizi.
7.1 – In primo luogo, deve essere esclusa la risarcibilità di danni iure hereditatis, atteso che la vittima del sinistro in analisi è deceduta sul colpo, a seguito dello scontro, per cui non si configurano né un danno biologico terminale, poiché non si è verificato alcun periodo di agonia, né un danno morale catastrofale, giacché il decesso è avvento immediatamente e, pertanto, la vittima non ha avuto la possibilità di accorgersi dell'exitus imminente.
Invero, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/03/2024, n.
7923).
Nel caso di specie, non è stato dimostrato che sia intercorso un intervallo di tempo tra l'impatto tra i veicoli e il decesso, essendo emerso che l'exitus è avvento immediatamente. Pertanto, nessuna di tali voci di danno può essere risarcita.
15 7.2 – Allo stesso modo, non risulta provato il danno biologico asseritamente patito iure proprio da . Persona_2
In effetti, la perizia giurata prodotta da parte attrice, pur dando atto di “una condizione di disturbo da lutto persistente e complicato”, da cui scaturisce un “malessere fisico e psicologico” del soggetto esaminato, non attesta la sussistenza di periodi di invalidità temporanea, né dà atto di una percentuale di invalidità permanente del paziente. Da tale relazione, dunque, emergono la sofferenza interiore del marito della vittima primaria e lo sconvolgimento della sua esistenza, che non integrano un autonomo danno biologico, ma devono ritenersi assorbiti all'interno del danno da perdita del rapporto parentale, già liquidato.
Anche con riferimento a tale profilo, dunque, la domanda deve essere rigettata.
7.3 – Infine, deve essere esclusa la risarcibilità del danno patrimoniale asseritamente patito dai figli della vittima, per la perdita dei contributi economici corrisposti dalla madre in loro favore.
In effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità, è risarcibile il danno patrimoniale sofferto dal figlio, benché maggiorenne ed economicamente indipendente, per effetto del decesso del genitore dovuto al fatto illecito altrui, quale minore reddito connesso al venir meno di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, del quale il figlio stesso beneficiava (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, n. 1524; Cassazione civile sez. III, 11/05/2012, n. 7272).
Nel caso in esame, non è stato dimostrato che la madre contribuisse stabilmente alle esigenze economiche dei figli: i testi escussi, infatti, pur avendo affermato che la vittima inviava ai figli generi alimentari e danaro, non hanno precisato la consistenza e la periodicità di tali provviste, sicché non può considerarsi provato che i figli godessero di un supporto economico durevole, consistente e non meramente occasionale.
Del resto, la corresponsione di aiuti economici ai figli, da parte della defunta, è contraddetta dai
CUD versati in atti, da cui emerge che il reddito netto percepito dalla stessa era assai esiguo: ciò induce a ritenere che esso venisse utilizzato per far fronte alle esigenze quotidiane della lavoratrice, escludendo che la stessa riuscisse anche a sostenere economicamente i suoi familiari.
Anche tale voce di danno, pertanto, deve essere esclusa.
8 – Le spese di lite nei rapporti tra gli attori e i convenuti seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico dei convenuti, in solido, in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia VI del D.M. 55/2014,
16 come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 30%, in virtù del valore della lite, più prossimo al minimo che al massimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 568,16 per spese vive, includendo le spese di iscrizione a ruolo e quelle di notificazione;
oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
8.1 – Si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per compensare le spese di lite nei rapporti tra e da un lato, e la Parte_6 CP_2
compagnia assicuratrice, dall'altro lato, atteso che non sono state svolte specifiche attività difensive con riguardo alla formulata domanda riconvenzionale trasversale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda formulata da e nei Parte_6 CP_2
confronti della Parte_5
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda formulata da parte interventrice, anche con riferimento alle spese del presente giudizio;
- accoglie per quanto di ragione la domanda formulata da parte attrice e, per l'effetto, condanna
, e in solido, al pagamento di € Parte_6 CP_2 Parte_5
74.018,50 in favore degli eredi di , € 103.351,00 in favore di Persona_2 [...]
€ 92.374,50 in favore di , € 92.374,50 in Parte_3 Persona_3
favore di;
sulle somme de quibus decorrono interessi Parte_2
compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (31.10.2016) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra e da un lato, e Parte_6 CP_2
dall'altro lato;
Parte_5
- condanna , e in solido, alla Parte_6 CP_2 Parte_5
refusione, in favore del procuratore antistatario di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 15.719,90 per compensi professionali e € 568,16 per spese vive,
17 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 31/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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