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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 425/2022 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 425 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
[...] CodiceFiscale_1
Bruzzese del Foro di Palmi), e il , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Mario P.IVA_1
Perugini del Foro di Macerata).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 428/2022 dell'8 aprile 2022, il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda proposta da volta a ottenere il risarcimento dei danni per lesioni Pt_1 personali, asseritamente riportate a seguito d'una caduta sulla via pubblica: ciò, ritenendo insussistenti sia la prova della concreta dinamica dell'evento sia quella d'una situazione di pericolosità occulta del luogo.
2.1. Con un unico motivo di gravame l'appellante deduce come il Tribunale abbia errato nella valutazione delle prove, e nell'applicazione dei principi in tema di responsabilità da cose in custodia, sostenendo come a) la responsabilità del debba essere affermata ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. (ma senza richiedere all'attrice la prova dell'insidia o dell'imprevedibilità del pericolo, e b) la prova del caso fortuito gravi sull'ente (sottolineando aggiuntivamente la presenza – agli atti – della documentazione concernente la buca, e la sconnessione stradale).
3. Il ha contestato le argomentazioni dell'appellante, sostenendo la correttezza della CP_1 sentenza di primo grado, ribadendo come l'onere della prova gravi sull'attrice, e deducendo non sia stata dimostrata né la dinamica dell'evento né il nesso causale (tra la caduta e le condizioni della strada), né la sussistenza d'una situazione di pericolosità occulta.
4. All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. La circostanza – incontestata e condivisibile – della riconducibilità della fattispecie a un'ipotesi d'eventuale danno da cosa in custodia (dell'Amministrazione pubblica) non equivale a istituire un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della possibile responsabilità (risarcitoria) del custode: fra cui – innanzitutto – il nesso causale fra condotta (attiva od omissiva) di negligente conservazione e manutenzione (del bene asseritamente pregiudizievole) e il sinistro occorso al denunciante.
7. Nella vicenda, la prospettazione attorea e il narrato dei testi escussi (in prima cura) non sono stati in grado di chiarire l'andamento dei fatti, né d'offrire al giudice elementi suscettibili di lumeggiare il nesso causale fra l'insidia denunciata e il danno lamentato.
8. L'occorso – a ben vedere – aveva luogo mezzogiorno, quindi in fascia oraria ampiamente illuminata.
8.1. I testi (quali operatori della Polizia locale) hanno – bensì – confermato il dissesto del tratto di marciapiede (interessato dall'incedere dell'appellante), e della sede stradale (come documentato nei rispettivi verbali e nel materiale fotografico da loro redatto), ma le dichiarazioni rispettive hanno precisato la visibilità e l'estensione della sconnessione, senza
2 fornire elementi utili a chiarire la dinamica dell'incidente, né a integrare la prova del nesso causale tra le condizioni del luogo e la caduta.
9. Dalle deposizioni dei testi – dunque – risulta come a) in orario diurno, e caratterizzato da illuminazione sufficiente, l'appellante si sia imbattuta in una sconnessione del piano viario, b) quest'ultima fosse visibile, e c) la stessa risultasse estesa.
10. Non appare – quindi – raggiunta la prova dell'imprevedibilità dell'insidia stradale, mentre la percepibilità della disconnessione, la sua ampiezza e la collocazione temporale
(pienamente diurna) del sinistro controverso depongono – piuttosto – nel senso dell'evitabilità
– da parte del pedone – del sedime accidentato (e conseguentemente per la prevenibilità della stessa caduta).
11. Quanto sopra, anche in considerazione della circostanza per la quale – come evincibile dal materiale fotografico allegato al fascicolo processuale – l'abrasione del manto stradale (in cui l'appellante si sarebbe inavvertitamente imbattuta, nel tentativo d'evitare la disconnessione del marciapiede da lei percorso fino a quel momento) risulta non soltanto circoscritta e aggirabile, ma anche situata a un'apprezzabile distanza dal marciapiede stesso,
e tendente verso il centro del tratto stradale: Scrugli – pertanto – si sarebbe impropriamente portata all'interno della sede viaria (abrasa), allontanandosi dal marciapiede (asseritamente impercorribile) più estesamente e lungamente di quanto specificamente necessario, al fine circoscritto d'evitare l'alterazione del piano di calpestio del marciapiede medesimo, in tal modo recidendo il nesso eziologico fra l'insidia denunciata (quale causa del danno alla persona) e la caduta lamentata in questa sede.
12. Per tutto quanto appena illustrato – in conclusione – l'appello va respinto.
13. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dall'effettiva presenza d'insidie stradali
(incontestate dal convenuto), e dalla loro potenziale e astratta idoneità a cagionare un pregiudizio all'utenza, suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, per il presente grado d'appello.
14. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
3 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del rappresentante legale Parte_1 Controparte_1
pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello,
e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 425 del Reg. Gen. dell'anno 2022, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
[...] CodiceFiscale_1
Bruzzese del Foro di Palmi), e il , in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore (C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Mario P.IVA_1
Perugini del Foro di Macerata).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con sentenza n. 428/2022 dell'8 aprile 2022, il Tribunale di Palmi ha rigettato la domanda proposta da volta a ottenere il risarcimento dei danni per lesioni Pt_1 personali, asseritamente riportate a seguito d'una caduta sulla via pubblica: ciò, ritenendo insussistenti sia la prova della concreta dinamica dell'evento sia quella d'una situazione di pericolosità occulta del luogo.
2.1. Con un unico motivo di gravame l'appellante deduce come il Tribunale abbia errato nella valutazione delle prove, e nell'applicazione dei principi in tema di responsabilità da cose in custodia, sostenendo come a) la responsabilità del debba essere affermata ai sensi CP_1 dell'art. 2051 c.c. (ma senza richiedere all'attrice la prova dell'insidia o dell'imprevedibilità del pericolo, e b) la prova del caso fortuito gravi sull'ente (sottolineando aggiuntivamente la presenza – agli atti – della documentazione concernente la buca, e la sconnessione stradale).
3. Il ha contestato le argomentazioni dell'appellante, sostenendo la correttezza della CP_1 sentenza di primo grado, ribadendo come l'onere della prova gravi sull'attrice, e deducendo non sia stata dimostrata né la dinamica dell'evento né il nesso causale (tra la caduta e le condizioni della strada), né la sussistenza d'una situazione di pericolosità occulta.
4. All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. La circostanza – incontestata e condivisibile – della riconducibilità della fattispecie a un'ipotesi d'eventuale danno da cosa in custodia (dell'Amministrazione pubblica) non equivale a istituire un'inversione dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della possibile responsabilità (risarcitoria) del custode: fra cui – innanzitutto – il nesso causale fra condotta (attiva od omissiva) di negligente conservazione e manutenzione (del bene asseritamente pregiudizievole) e il sinistro occorso al denunciante.
7. Nella vicenda, la prospettazione attorea e il narrato dei testi escussi (in prima cura) non sono stati in grado di chiarire l'andamento dei fatti, né d'offrire al giudice elementi suscettibili di lumeggiare il nesso causale fra l'insidia denunciata e il danno lamentato.
8. L'occorso – a ben vedere – aveva luogo mezzogiorno, quindi in fascia oraria ampiamente illuminata.
8.1. I testi (quali operatori della Polizia locale) hanno – bensì – confermato il dissesto del tratto di marciapiede (interessato dall'incedere dell'appellante), e della sede stradale (come documentato nei rispettivi verbali e nel materiale fotografico da loro redatto), ma le dichiarazioni rispettive hanno precisato la visibilità e l'estensione della sconnessione, senza
2 fornire elementi utili a chiarire la dinamica dell'incidente, né a integrare la prova del nesso causale tra le condizioni del luogo e la caduta.
9. Dalle deposizioni dei testi – dunque – risulta come a) in orario diurno, e caratterizzato da illuminazione sufficiente, l'appellante si sia imbattuta in una sconnessione del piano viario, b) quest'ultima fosse visibile, e c) la stessa risultasse estesa.
10. Non appare – quindi – raggiunta la prova dell'imprevedibilità dell'insidia stradale, mentre la percepibilità della disconnessione, la sua ampiezza e la collocazione temporale
(pienamente diurna) del sinistro controverso depongono – piuttosto – nel senso dell'evitabilità
– da parte del pedone – del sedime accidentato (e conseguentemente per la prevenibilità della stessa caduta).
11. Quanto sopra, anche in considerazione della circostanza per la quale – come evincibile dal materiale fotografico allegato al fascicolo processuale – l'abrasione del manto stradale (in cui l'appellante si sarebbe inavvertitamente imbattuta, nel tentativo d'evitare la disconnessione del marciapiede da lei percorso fino a quel momento) risulta non soltanto circoscritta e aggirabile, ma anche situata a un'apprezzabile distanza dal marciapiede stesso,
e tendente verso il centro del tratto stradale: Scrugli – pertanto – si sarebbe impropriamente portata all'interno della sede viaria (abrasa), allontanandosi dal marciapiede (asseritamente impercorribile) più estesamente e lungamente di quanto specificamente necessario, al fine circoscritto d'evitare l'alterazione del piano di calpestio del marciapiede medesimo, in tal modo recidendo il nesso eziologico fra l'insidia denunciata (quale causa del danno alla persona) e la caduta lamentata in questa sede.
12. Per tutto quanto appena illustrato – in conclusione – l'appello va respinto.
13. La peculiarità della vicenda, caratterizzata dall'effettiva presenza d'insidie stradali
(incontestate dal convenuto), e dalla loro potenziale e astratta idoneità a cagionare un pregiudizio all'utenza, suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, per il presente grado d'appello.
14. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni relative all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
3 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del rappresentante legale Parte_1 Controparte_1
pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello,
e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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