Articolo 3 della Legge 23 giugno 1938, n. 1110
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14 agosto 1938
Art. 3.

Il commissario straordinario, nell'amministrazione della Villa, dovra' conseguire i seguenti scopi:

1) assicurare la manutenzione ordinaria della Villa, monumento nazionale, con i doveri inerenti, conservandone rigorosamente le dotazioni e le caratteristiche che ne fanno una mirabile opera d'arte;

2) mantenere in special modo al parco tutta la desiderata floridezza rinnovandone, secondo le necessita', gli impianti in sostituzione dei settecenteschi che vengono a deperire, con facolta' di concedere in esso il terreno coltivabile e le serre per allevamento e di permettere il commercio di piante ornamentali e da fiori e di fiori recisi in ricambio di prestazioni di opere e di speciali contribuzioni;

3) sviluppare tutte quelle altre iniziative che, in armonia alla manutenzione della Villa, possano meglio farla conoscere agli italiani e agli stranieri e ricondurla all'antico splendore.
Entrata in vigore il 14 agosto 1938