CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente PERINI LORENZO, Relatore CALDARELLI LORENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 364/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A301512.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A301512.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A301512.2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01A301512-2023, relativo al periodo d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione: un maggior reddito di capitale derivante da presunta distribuzione di utili extracontabili della società Società_1 S.r.l., a ristretta base partecipativa, per euro 15.847,00; un maggior reddito di pensione pari a euro 13.803,00, sulla base di certificazione unica INPS. Il ricorrente deduceva la propria estraneità alla gestione della società, assumendo che le irregolarità fiscali sarebbero imputabili esclusivamente al figlio, amministratore di fatto della società, e negava di aver percepito gli utili extracontabili contestati. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare la declaratoria di definitività dell'accertamento relativo al reddito di pensione, non specificamente contestato, e nel merito il rigetto del ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla definitività del maggior reddito di pensione: il Collegio rileva che il ricorso è del tutto carente di specifiche censure in relazione al recupero a tassazione del maggior reddito di pensione pari a euro 13.803,00. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la mancata contestazione puntuale di una autonoma ripresa impositiva comporta l'acquiescenza del contribuente e la conseguente definitività della stessa. Pertanto, sul punto, l'atto impugnato deve ritenersi definitivo. Sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili: il ricorso è infondato. È pacifico in atti che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., relativo al maggior reddito d'impresa per l'anno 2016, è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In presenza di una società di capitali a ristretta base partecipativa, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale presunzione, di natura semplice, trova fondamento nella ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di reciproco controllo e solidarietà tra i soci, ed è superabile solo mediante prova contraria, gravante sul contribuente, dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili ovvero della loro mancata percezione. Nel caso di specie, il ricorrente, titolare del 95% del capitale sociale, si è limitato ad affermare la propria estraneità alla gestione della società e la mancata percezione degli utili, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio idoneo a superare la presunzione legale posta a fondamento dell'accertamento. La dedotta gestione di fatto da parte di altro soggetto non è circostanza idonea, di per sé, a escludere la presunzione di distribuzione degli utili, né a sollevare il socio dall'onere della prova contraria, che nel caso concreto è rimasta del tutto inespressa. Ne consegue la piena legittimità della ripresa a tassazione del reddito di capitale imputato al ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate complessivamente in € 1.489,00.
Così deciso in Brescia, 16/01/2026
Il Presidente il Relatore G. Caristi L. Perini
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARISTI GIACOMO, Presidente PERINI LORENZO, Relatore CALDARELLI LORENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 364/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A301512.2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A301512.2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01A301512.2023 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01A301512-2023, relativo al periodo d'imposta 2016, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione: un maggior reddito di capitale derivante da presunta distribuzione di utili extracontabili della società Società_1 S.r.l., a ristretta base partecipativa, per euro 15.847,00; un maggior reddito di pensione pari a euro 13.803,00, sulla base di certificazione unica INPS. Il ricorrente deduceva la propria estraneità alla gestione della società, assumendo che le irregolarità fiscali sarebbero imputabili esclusivamente al figlio, amministratore di fatto della società, e negava di aver percepito gli utili extracontabili contestati. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare la declaratoria di definitività dell'accertamento relativo al reddito di pensione, non specificamente contestato, e nel merito il rigetto del ricorso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di presunzione di distribuzione di utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla definitività del maggior reddito di pensione: il Collegio rileva che il ricorso è del tutto carente di specifiche censure in relazione al recupero a tassazione del maggior reddito di pensione pari a euro 13.803,00. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, la mancata contestazione puntuale di una autonoma ripresa impositiva comporta l'acquiescenza del contribuente e la conseguente definitività della stessa. Pertanto, sul punto, l'atto impugnato deve ritenersi definitivo. Sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili: il ricorso è infondato. È pacifico in atti che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Società_1 S.r.l., relativo al maggior reddito d'impresa per l'anno 2016, è divenuto definitivo per mancata impugnazione. In presenza di una società di capitali a ristretta base partecipativa, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui i maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale presunzione, di natura semplice, trova fondamento nella ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di reciproco controllo e solidarietà tra i soci, ed è superabile solo mediante prova contraria, gravante sul contribuente, dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili ovvero della loro mancata percezione. Nel caso di specie, il ricorrente, titolare del 95% del capitale sociale, si è limitato ad affermare la propria estraneità alla gestione della società e la mancata percezione degli utili, senza tuttavia fornire alcun elemento probatorio idoneo a superare la presunzione legale posta a fondamento dell'accertamento. La dedotta gestione di fatto da parte di altro soggetto non è circostanza idonea, di per sé, a escludere la presunzione di distribuzione degli utili, né a sollevare il socio dall'onere della prova contraria, che nel caso concreto è rimasta del tutto inespressa. Ne consegue la piena legittimità della ripresa a tassazione del reddito di capitale imputato al ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate complessivamente in € 1.489,00.
Così deciso in Brescia, 16/01/2026
Il Presidente il Relatore G. Caristi L. Perini