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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1275/2024 R.G. promossa da
) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), assistiti e difesi Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MONICA MOGNATO, con studio in Via Piazza
Ferretto n. 84, Mestre Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario CLAUDIA BOBBO, con
C, Mestre Venezia Parte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 24 gennaio 2024, n. 227
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito, in principalità riformare integralmente la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di
Venezia, respingendo la domanda di condanna originariamente proposta in via monitoria da , per l'effetto revocando il decreto CP ingiuntivo opposto e mandando esenti gli odierni appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, per tutti i motivi di cui agli atti e documenti di primo grado ed all'atto di appello datato 24.7.2024; Nel merito, in via subordinata riformare parzialmente la sentenza n.
297/2024 del Tribunale di Venezia, accertando l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti asseritamente vantati da dal CP
2009 al 2013, riducendo corrispondentemente la pretesa creditoria di parte convenuta opposta e, per l'effetto, revocarsi in parte qua il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. In via istruttoria, - ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello datato
24.7.2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito, in principalità riformare integralmente la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di
Venezia, respingendo la domanda di condanna originariamente proposta in via monitoria da , per l'effetto revocando il decreto CP ingiuntivo opposto e mandando esenti gli odierni appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, per tutti i motivi di cui agli atti e documenti di primo grado ed all'atto di appello datato 24.7.2024; Nel merito, in via subordinata riformare parzialmente la sentenza n.
297/2024 del Tribunale di Venezia, accertando l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti asseritamente vantati da dal CP
2009 al 2013, riducendo corrispondentemente la pretesa creditoria di parte convenuta opposta e, per l'effetto, revocarsi in parte qua il pag. 2/12 decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. In via istruttoria, - ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello datato
24.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 227/2024 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
(d'ora in poi e dal suo socio accomandatario
[...] T_ illimitatamente responsabile nei confronti di Parte_1 CP
(d'ora in poi ) per le prestazioni di servizi oggetto della
[...] CP fattura 31 gennaio 2019 n.
1. La fattura di euro 10.508,52 concerne compensi per attività (elaborazione cedolini paga, conteggi TFR, conguagli fiscali, modelli CUD, modelli 770, prospetti contabili e invii telematici dei dati previdenziali), svolta nel periodo maggio 2009 – agosto 2018.
1.1 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., ritenendo applicabile l'ordinaria prescrizione decennale. Con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di “lavoro autonomo” è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico e non già
pag. 3/12 dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.
1.2 L'attività di era stata dimostrata documentalmente. CP
Gli opponenti, sui quali gravava il relativo onere probatorio, non avevano dimostrato l'esistenza dell'allegato accordo, secondo cui le prestazioni svolte da non avrebbero dovuto essere CP remunerate in denaro, dato il contestuale incarico alla società T_ di procacciare clienti alla società opposta. Le deposizioni testimoniali erano risultate generiche e contradditorie.
2. e chiedono che, in riforma della sentenza, T_ Parte_1 sia revocato il decreto ingiuntivo o, in subordine, che sia accertata la prescrizione per i crediti maturati dalla controparte sino al 2013. Gli appellanti lamentano:
2.1 la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione perché fin dall'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. avevano sempre eccepito che per i servizi periodici resi annualmente da non era stato pattuito un CP corrispettivo monetario. Gravava sul “professionista” la prova dell'esatto importo del corrispettivo pattuito. L'appellata aveva chiesto e ottenuto di essere remunerata, per l'appunto, mediante la segnalazione di CP presso la clientela di;
[...] T_
2.2 l'errata valutazione delle prove perché la deposizione di
[...]
aveva confermato la ricostruzione dei fatti degli Testimone_1 opponenti, ossia l'esistenza di un accordo per la “sponsorizzazione” di presso la clientela di . Essendo da quattro anni in CP T_
pag. 4/12 pensione, la teste non aveva interesse a favorire il suo ex datore di lavoro. Alla prova testimoniale si aggiunge la “prova documentale”, costituita dal fatto che la richiesta di pagamento di un compenso era stata avanzata da solamente nell'imminenza della messa in CP liquidazione della società creditrice. Le testimonianze a prova contraria non erano state in grado di confutare la corretta ricostruzione dei fatti. I testi e erano inattendibili. Il Testimone_2 Tes_3 primo è socio di e quindi ha un interesse all'esito della lite CP
(incrementare la liquidità da distribuire ai soci). Non è verosimile che fosse all'oscuro che fosse una cliente di e che T_ CP eventuali accordi sulle modalità di remunerazione dell'attività fossero stati raggiunti, a sua insaputa, da ex dipendenti. Il teste è figlio Tes_3 di una socia di e quindi sussistono “elementi oggettivi” che CP lo rendono inattendibile. Non è poi credibile che egli possa essere a conoscenza dei fatti di causa per la comunanza di spazi professionali con il Non essendovi un rapporto di collaborazione, non si Tes_2 vede in che modo e a quale titolo il teste potesse venire a conoscenza di accordi commerciali tra e la clientela;
CP
2.3 l'omessa ammissione di prove rilevanti perché con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., per dimostrare l'attività di procacciamento d'affari, gli appellanti avevano formulato appositi capitoli di prova indicando come testimoni soggetti che erano divenuti clienti di a seguito di segnalazione e sponsorizzazione di PC CP data. I nomi erano stati confermati dalla teste . Era stata TE anche chiesta l'esibizione delle scritture contabili obbligatorie dal 2009 al 2018 per verificare le fatture emesse nei confronti dei soggetti segnalati;
pag. 5/12 2.4 l'erronea qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra CP
e perché il giudice ha fatto riferimento a un contratto di
[...] T_ prestazione d'opera professionale. La natura di società di capitali di e lo svolgimento di attività “ordinistica”, ossia propria CP dell'ordine professionale dei consulenti del lavoro, avrebbero dovuto condurre a riconoscere che fra le parti era stato concluso un contratto di appalto di servizi. Per l'art. 1677 c.c. se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative e periodiche di servizi si osservano in quanto compatibili le norme sul contratto di somministrazione, tra cui la norma in materia di prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4) c.c. relativa al corrispettivo per ciascuna prestazione periodica resa su base annuale.
Anche riconducendo il rapporto al contratto di lavoro autonomo, ci si troverebbe innanzi a un contratto a esecuzione periodica perché CP svolgeva una certa prestazione e ogni anno avrebbe quindi
[...] maturato un certo corrispettivo.
3. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado CP
e richiesto, rispetto al quarto motivo di appello, la condanna della controparte per responsabilità aggravata. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, ha ribattuto:
- che non un solo documento era stato prodotto per dimostrare il preteso accordo sul procacciamento della clientela e TE
aveva ammesso che la circostanza riportata le era stata
[...] riferita dal legale rappresentante della società opponente;
- che gli appellanti non riassumono in maniera completa la deposizione della . La teste aveva reso dichiarazioni TE contraddittorie e dimostrato di non essere a conoscenza diretta delle circostanze riferite;
pag. 6/12 - che era stata costituita nel mese di aprile 2009 quindi CP ben tre mesi dopo la data indicata dagli appellanti nel primo capitolo di prova come momento in cui sarebbe stato raggiunto l'accordo per il procacciamento d'affari;
- che gli appellanti hanno modificato la causa petendi rispetto al giudizio di primo grado. Mentre nel corso di quel giudizio e nel primo motivo di appello hanno dato al rapporto la connotazione del contratto d'opera intellettuale, con l'ultimo motivo qualificano il rapporto come appalto di servizi. L'art. 2948 c.c. si riferisce a crediti derivanti da rapporti di lavoro dipendente, crediti d'imposta e a quanto indicato specificatamente nella disposizione. Il fatto che si occupasse CP
d'incombenze fiscali periodiche non può far estendere il carattere periodico degli oneri fiscali anche al compenso spettante alla società.
4. Il primo motivo di appello sull'onere della prova e il principio di non contestazione non è fondato. La circostanza che la prestazione di fosse stata provata documentalmente non è CP contestato in sede di gravame. Gli opponenti non avevano contestato in maniera specifica la quantificazione del compenso richiesto ma dedotto che, in luogo del (consueto) corrispettivo monetario, si era T_ impegnata a procacciare affari per . non aveva CP T_ dedotto che fosse stato pattuito un compenso minore di quello preteso, che il compenso richiesto non fosse congruo rispetto al contenuto della prestazione o che le parti avessero concluso un contratto a titolo gratuito. Mancando la prova dello specifico patto allegato, il giudice ha correttamente riconosciuto il compenso fatturato dalla società di servizi.
5. Il secondo motivo di appello sulla valutazione delle prove non è fondato. Il motivo si fonda principalmente sulla testimonianza pag. 7/12 dell'ex dipendente . Il “ritardo” con cui Testimone_1 CP richiese il pagamento delle prestazioni potrebbe costituire al più un
[...] riscontro esterno, qualora non fosse rinvenibile una plausibile giustificazione del comportamento della società creditrice.
5.1 La testimonianza di è sostanzialmente Testimone_1 priva di valore probatorio perché la teste ha riconosciuto che di riferire informazioni apprese dal legale rappresentante della società opponente
(v. verbale ud. 18.1.23, pag. 2: “ADR mi era stato riferito questo accordo da parte del dott. ”) e quindi si tratta di testimonianza T_ indiretta sulle dichiarazioni di una parte del processo (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 569 del 2015 e Cass., sez. 1, sent. n. 8358 del 2007 sui c.d. testimoni de relato actoris). La deposizione è anche inattendibile perché la teste ha fatto risalire l'accordo a non dopo il 1993 (v. verbale ud.
18.1.23, pag. 3: “E' vero, c'era un accordo verbale in questo senso. Io ero dipendente dal 1993, mi pare. Ho difficoltà a ricordare le date, dopo la mia gravidanza e un intervento chirurgico, ma io ritengo che questo Contr accordo fosse già in essere. L'accordo consisteva nell'indirizzare a i nostri clienti di che avevano bisogno di avere consulenza e T_ assistenza in materia di paghe”), mentre la società creditrice fu costituita nell'aprile 2009 (v. testimonianza di Testimone_2 resa all'udienza 18.1.2023 e visura camerale della società,
[...] doc. 17 conv.). Non è nemmeno chiaro cosa le fu raccontato da T_
e quanto sia frutto di autonome deduzioni della sulla
[...] TE base delle informazioni ricevute e quindi si risolva in un inammissibile giudizio di un teste (v. verbale ud. 18.1.23, pag. 1: “Da quello che ricordo era sottinteso che passando noi questi clienti non si doveva pagare la consulenza e tenuta della contabilità mia”).
pag. 8/12 5.2 Il commercialista ha riferito che Testimone_2 nel 2009 la società subentrò nella gestione delle paghe prima affidata allo “ ” e che le prestazioni non vennero fatturate per anni Parte_2 perché chi amministrava la società non si era reso conto che le due dipendenti assunte dello “ ” stavano gestendo anche questa Parte_2 posizione. Nessuno dei testi escussi nel presente processo può considerarsi un terzo sicuramente disinteressato, avendo o avendo avuto tutti stretti rapporti con le due società o i loro soci. Specie se si considera che gli attori opponenti non avevano provato l'esistenza dell'accordo dedotto, la spiegazione fornita dal commercialista sul ritardo nella fatturazione può essere considerata plausibile. Dato
l'importo fatturato (il compenso annuale oscilla fra euro 700,00 ed euro
900,00, al netto dell'iva), non era certo uno dei principali T_ clienti.
6. Il terzo motivo di appello sulla mancata ammissione dei mezzi di prova è manifestamente infondato. Non essendo provato un accordo per il pagamento delle prestazioni tramite attività promozionale i dedotti capitoli di prova non ammessi (peraltro nemmeno precisati nel motivo di appello) erano irrilevanti ai fini del decidere. Deve precisarsi che negli atti destinati alle allegazioni gli opponenti erano rimasti generici e non avevano indicato quali clienti avrebbero procacciato alla società di servizi. Nel rito civile ordinario un fatto, ancora prima che provato, deve essere tempestivamente allegato. Non è sufficiente che i nominativi dei clienti fossero stati “confermati” dalla teste TE
. La richiesta di esibizione “dei libri e delle scritture contabili
[...] obbligatorie” dal 2009 al 2018 della controparte era inammissibile ex art
210 c.p.c. per la sua genericità e irrilevante ai fini del decidere. L'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con pag. 9/12 esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 13072 del 2003 e Cass., sez. L, sent. n. 10043 del 2004). Il fatto da provare era uno specifico patto tra e e non il corrispettivo pagato da alcuni clienti di CP T_
. CP
7. Nemmeno il quarto motivo di appello sulla prescrizione può essere accolto. La giurisprudenza non esclude che prestazioni di contenuto professionale o intellettuale possano essere svolte da una società di capitali (cfr. Cass., sez. 2, ord. n. 26264 con riferimento all'attività di tenuta della contabilità e di redazioni delle dichiarazioni fiscali affidata a una s.r.l.). La qualità del professionista (persona giuridica) non è dirimente per qualificare il negozio come appalto di servizi. La qualificazione del rapporto come contratto d'opera professionale (qualificazione richiamata dalla difesa degli attori a pag. 3
e 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) o contratto di appalto di servizi (qualificazione richiamata dalla difesa degli appellanti nel motivo di appello) è peraltro irrilevante ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione. L'art. 2948 n. 4 c.c. riguarda
“gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La prescrizione quinquennale ivi prevista si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato (Cass., sez. 1, ord. n. 28060 del 2023, Cass., sez. L, sent. n. 6877 del 2015 e Cass., sez. 1, sent. n. 22276 del 2016).
pag. 10/12 Prestazioni di natura intellettuale svolte da una società di servizi relative alla gestione del rapporto di lavoro di una dipendente della committente non sono riconducibili in detta categoria. Il carattere periodico di adempimenti fiscali e previdenziali non incide sulla qualificazione del compenso, nel senso che non lo rende un corrispettivo che deve pagarsi periodicamente. Rimane applicabile la prescrizione ordinaria decennale, prevista dall'art. 2946 c.c..
8. La nuova qualificazione (appalto di servizi) al rapporto contrattuale attribuita dagli appellanti non è sufficiente per giustificare una loro condanna per responsabilità aggravata. Il mancato accoglimento di una domanda accessoria, come quella relativa alla condanna per responsabilità aggravata, non incide peraltro sulla complessiva soccombenza (cfr. Cass., sez. 2, ord. n. 18036 del 2022).
Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, seguono la soccombenza di e . Considerando T_ Parte_1 le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00
+ euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro
26.000,00).
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_1
pag. 11/12 confronti di avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Venezia 24 gennaio 2024 n. 227/2024, respinta ogni ulteriore richiesta, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna Controparte_2 T_
al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) sono Controparte_2 Parte_1 obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115 del 2002.
Venezia, 22/5/2025
il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1275/2024 R.G. promossa da
) e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), assistiti e difesi Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario MONICA MOGNATO, con studio in Via Piazza
Ferretto n. 84, Mestre Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 assistita e difesa dall'Avvocato domiciliatario CLAUDIA BOBBO, con
C, Mestre Venezia Parte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 24 gennaio 2024, n. 227
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: nel merito, in principalità riformare integralmente la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di
Venezia, respingendo la domanda di condanna originariamente proposta in via monitoria da , per l'effetto revocando il decreto CP ingiuntivo opposto e mandando esenti gli odierni appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, per tutti i motivi di cui agli atti e documenti di primo grado ed all'atto di appello datato 24.7.2024; Nel merito, in via subordinata riformare parzialmente la sentenza n.
297/2024 del Tribunale di Venezia, accertando l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti asseritamente vantati da dal CP
2009 al 2013, riducendo corrispondentemente la pretesa creditoria di parte convenuta opposta e, per l'effetto, revocarsi in parte qua il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. In via istruttoria, - ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello datato
24.7.2024
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: nel merito, in principalità riformare integralmente la sentenza n. 297/2024 del Tribunale di
Venezia, respingendo la domanda di condanna originariamente proposta in via monitoria da , per l'effetto revocando il decreto CP ingiuntivo opposto e mandando esenti gli odierni appellanti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, per tutti i motivi di cui agli atti e documenti di primo grado ed all'atto di appello datato 24.7.2024; Nel merito, in via subordinata riformare parzialmente la sentenza n.
297/2024 del Tribunale di Venezia, accertando l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. dei crediti asseritamente vantati da dal CP
2009 al 2013, riducendo corrispondentemente la pretesa creditoria di parte convenuta opposta e, per l'effetto, revocarsi in parte qua il pag. 2/12 decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato con i D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio. In via istruttoria, - ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva dell'atto di appello datato
24.7.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 227/2024 il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
(d'ora in poi e dal suo socio accomandatario
[...] T_ illimitatamente responsabile nei confronti di Parte_1 CP
(d'ora in poi ) per le prestazioni di servizi oggetto della
[...] CP fattura 31 gennaio 2019 n.
1. La fattura di euro 10.508,52 concerne compensi per attività (elaborazione cedolini paga, conteggi TFR, conguagli fiscali, modelli CUD, modelli 770, prospetti contabili e invii telematici dei dati previdenziali), svolta nel periodo maggio 2009 – agosto 2018.
1.1 Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., ritenendo applicabile l'ordinaria prescrizione decennale. Con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di “lavoro autonomo” è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta, sicché il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico e non già
pag. 3/12 dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione.
1.2 L'attività di era stata dimostrata documentalmente. CP
Gli opponenti, sui quali gravava il relativo onere probatorio, non avevano dimostrato l'esistenza dell'allegato accordo, secondo cui le prestazioni svolte da non avrebbero dovuto essere CP remunerate in denaro, dato il contestuale incarico alla società T_ di procacciare clienti alla società opposta. Le deposizioni testimoniali erano risultate generiche e contradditorie.
2. e chiedono che, in riforma della sentenza, T_ Parte_1 sia revocato il decreto ingiuntivo o, in subordine, che sia accertata la prescrizione per i crediti maturati dalla controparte sino al 2013. Gli appellanti lamentano:
2.1 la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione perché fin dall'atto di citazione ex art. 645 c.p.c. avevano sempre eccepito che per i servizi periodici resi annualmente da non era stato pattuito un CP corrispettivo monetario. Gravava sul “professionista” la prova dell'esatto importo del corrispettivo pattuito. L'appellata aveva chiesto e ottenuto di essere remunerata, per l'appunto, mediante la segnalazione di CP presso la clientela di;
[...] T_
2.2 l'errata valutazione delle prove perché la deposizione di
[...]
aveva confermato la ricostruzione dei fatti degli Testimone_1 opponenti, ossia l'esistenza di un accordo per la “sponsorizzazione” di presso la clientela di . Essendo da quattro anni in CP T_
pag. 4/12 pensione, la teste non aveva interesse a favorire il suo ex datore di lavoro. Alla prova testimoniale si aggiunge la “prova documentale”, costituita dal fatto che la richiesta di pagamento di un compenso era stata avanzata da solamente nell'imminenza della messa in CP liquidazione della società creditrice. Le testimonianze a prova contraria non erano state in grado di confutare la corretta ricostruzione dei fatti. I testi e erano inattendibili. Il Testimone_2 Tes_3 primo è socio di e quindi ha un interesse all'esito della lite CP
(incrementare la liquidità da distribuire ai soci). Non è verosimile che fosse all'oscuro che fosse una cliente di e che T_ CP eventuali accordi sulle modalità di remunerazione dell'attività fossero stati raggiunti, a sua insaputa, da ex dipendenti. Il teste è figlio Tes_3 di una socia di e quindi sussistono “elementi oggettivi” che CP lo rendono inattendibile. Non è poi credibile che egli possa essere a conoscenza dei fatti di causa per la comunanza di spazi professionali con il Non essendovi un rapporto di collaborazione, non si Tes_2 vede in che modo e a quale titolo il teste potesse venire a conoscenza di accordi commerciali tra e la clientela;
CP
2.3 l'omessa ammissione di prove rilevanti perché con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., per dimostrare l'attività di procacciamento d'affari, gli appellanti avevano formulato appositi capitoli di prova indicando come testimoni soggetti che erano divenuti clienti di a seguito di segnalazione e sponsorizzazione di PC CP data. I nomi erano stati confermati dalla teste . Era stata TE anche chiesta l'esibizione delle scritture contabili obbligatorie dal 2009 al 2018 per verificare le fatture emesse nei confronti dei soggetti segnalati;
pag. 5/12 2.4 l'erronea qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra CP
e perché il giudice ha fatto riferimento a un contratto di
[...] T_ prestazione d'opera professionale. La natura di società di capitali di e lo svolgimento di attività “ordinistica”, ossia propria CP dell'ordine professionale dei consulenti del lavoro, avrebbero dovuto condurre a riconoscere che fra le parti era stato concluso un contratto di appalto di servizi. Per l'art. 1677 c.c. se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative e periodiche di servizi si osservano in quanto compatibili le norme sul contratto di somministrazione, tra cui la norma in materia di prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4) c.c. relativa al corrispettivo per ciascuna prestazione periodica resa su base annuale.
Anche riconducendo il rapporto al contratto di lavoro autonomo, ci si troverebbe innanzi a un contratto a esecuzione periodica perché CP svolgeva una certa prestazione e ogni anno avrebbe quindi
[...] maturato un certo corrispettivo.
3. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado CP
e richiesto, rispetto al quarto motivo di appello, la condanna della controparte per responsabilità aggravata. Oltre a richiamare le argomentazioni del Tribunale, ha ribattuto:
- che non un solo documento era stato prodotto per dimostrare il preteso accordo sul procacciamento della clientela e TE
aveva ammesso che la circostanza riportata le era stata
[...] riferita dal legale rappresentante della società opponente;
- che gli appellanti non riassumono in maniera completa la deposizione della . La teste aveva reso dichiarazioni TE contraddittorie e dimostrato di non essere a conoscenza diretta delle circostanze riferite;
pag. 6/12 - che era stata costituita nel mese di aprile 2009 quindi CP ben tre mesi dopo la data indicata dagli appellanti nel primo capitolo di prova come momento in cui sarebbe stato raggiunto l'accordo per il procacciamento d'affari;
- che gli appellanti hanno modificato la causa petendi rispetto al giudizio di primo grado. Mentre nel corso di quel giudizio e nel primo motivo di appello hanno dato al rapporto la connotazione del contratto d'opera intellettuale, con l'ultimo motivo qualificano il rapporto come appalto di servizi. L'art. 2948 c.c. si riferisce a crediti derivanti da rapporti di lavoro dipendente, crediti d'imposta e a quanto indicato specificatamente nella disposizione. Il fatto che si occupasse CP
d'incombenze fiscali periodiche non può far estendere il carattere periodico degli oneri fiscali anche al compenso spettante alla società.
4. Il primo motivo di appello sull'onere della prova e il principio di non contestazione non è fondato. La circostanza che la prestazione di fosse stata provata documentalmente non è CP contestato in sede di gravame. Gli opponenti non avevano contestato in maniera specifica la quantificazione del compenso richiesto ma dedotto che, in luogo del (consueto) corrispettivo monetario, si era T_ impegnata a procacciare affari per . non aveva CP T_ dedotto che fosse stato pattuito un compenso minore di quello preteso, che il compenso richiesto non fosse congruo rispetto al contenuto della prestazione o che le parti avessero concluso un contratto a titolo gratuito. Mancando la prova dello specifico patto allegato, il giudice ha correttamente riconosciuto il compenso fatturato dalla società di servizi.
5. Il secondo motivo di appello sulla valutazione delle prove non è fondato. Il motivo si fonda principalmente sulla testimonianza pag. 7/12 dell'ex dipendente . Il “ritardo” con cui Testimone_1 CP richiese il pagamento delle prestazioni potrebbe costituire al più un
[...] riscontro esterno, qualora non fosse rinvenibile una plausibile giustificazione del comportamento della società creditrice.
5.1 La testimonianza di è sostanzialmente Testimone_1 priva di valore probatorio perché la teste ha riconosciuto che di riferire informazioni apprese dal legale rappresentante della società opponente
(v. verbale ud. 18.1.23, pag. 2: “ADR mi era stato riferito questo accordo da parte del dott. ”) e quindi si tratta di testimonianza T_ indiretta sulle dichiarazioni di una parte del processo (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 569 del 2015 e Cass., sez. 1, sent. n. 8358 del 2007 sui c.d. testimoni de relato actoris). La deposizione è anche inattendibile perché la teste ha fatto risalire l'accordo a non dopo il 1993 (v. verbale ud.
18.1.23, pag. 3: “E' vero, c'era un accordo verbale in questo senso. Io ero dipendente dal 1993, mi pare. Ho difficoltà a ricordare le date, dopo la mia gravidanza e un intervento chirurgico, ma io ritengo che questo Contr accordo fosse già in essere. L'accordo consisteva nell'indirizzare a i nostri clienti di che avevano bisogno di avere consulenza e T_ assistenza in materia di paghe”), mentre la società creditrice fu costituita nell'aprile 2009 (v. testimonianza di Testimone_2 resa all'udienza 18.1.2023 e visura camerale della società,
[...] doc. 17 conv.). Non è nemmeno chiaro cosa le fu raccontato da T_
e quanto sia frutto di autonome deduzioni della sulla
[...] TE base delle informazioni ricevute e quindi si risolva in un inammissibile giudizio di un teste (v. verbale ud. 18.1.23, pag. 1: “Da quello che ricordo era sottinteso che passando noi questi clienti non si doveva pagare la consulenza e tenuta della contabilità mia”).
pag. 8/12 5.2 Il commercialista ha riferito che Testimone_2 nel 2009 la società subentrò nella gestione delle paghe prima affidata allo “ ” e che le prestazioni non vennero fatturate per anni Parte_2 perché chi amministrava la società non si era reso conto che le due dipendenti assunte dello “ ” stavano gestendo anche questa Parte_2 posizione. Nessuno dei testi escussi nel presente processo può considerarsi un terzo sicuramente disinteressato, avendo o avendo avuto tutti stretti rapporti con le due società o i loro soci. Specie se si considera che gli attori opponenti non avevano provato l'esistenza dell'accordo dedotto, la spiegazione fornita dal commercialista sul ritardo nella fatturazione può essere considerata plausibile. Dato
l'importo fatturato (il compenso annuale oscilla fra euro 700,00 ed euro
900,00, al netto dell'iva), non era certo uno dei principali T_ clienti.
6. Il terzo motivo di appello sulla mancata ammissione dei mezzi di prova è manifestamente infondato. Non essendo provato un accordo per il pagamento delle prestazioni tramite attività promozionale i dedotti capitoli di prova non ammessi (peraltro nemmeno precisati nel motivo di appello) erano irrilevanti ai fini del decidere. Deve precisarsi che negli atti destinati alle allegazioni gli opponenti erano rimasti generici e non avevano indicato quali clienti avrebbero procacciato alla società di servizi. Nel rito civile ordinario un fatto, ancora prima che provato, deve essere tempestivamente allegato. Non è sufficiente che i nominativi dei clienti fossero stati “confermati” dalla teste TE
. La richiesta di esibizione “dei libri e delle scritture contabili
[...] obbligatorie” dal 2009 al 2018 della controparte era inammissibile ex art
210 c.p.c. per la sua genericità e irrilevante ai fini del decidere. L'ordine di esibizione può essere impartito ad una delle parti del processo con pag. 9/12 esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti specificamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 13072 del 2003 e Cass., sez. L, sent. n. 10043 del 2004). Il fatto da provare era uno specifico patto tra e e non il corrispettivo pagato da alcuni clienti di CP T_
. CP
7. Nemmeno il quarto motivo di appello sulla prescrizione può essere accolto. La giurisprudenza non esclude che prestazioni di contenuto professionale o intellettuale possano essere svolte da una società di capitali (cfr. Cass., sez. 2, ord. n. 26264 con riferimento all'attività di tenuta della contabilità e di redazioni delle dichiarazioni fiscali affidata a una s.r.l.). La qualità del professionista (persona giuridica) non è dirimente per qualificare il negozio come appalto di servizi. La qualificazione del rapporto come contratto d'opera professionale (qualificazione richiamata dalla difesa degli attori a pag. 3
e 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) o contratto di appalto di servizi (qualificazione richiamata dalla difesa degli appellanti nel motivo di appello) è peraltro irrilevante ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione. L'art. 2948 n. 4 c.c. riguarda
“gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La prescrizione quinquennale ivi prevista si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato (Cass., sez. 1, ord. n. 28060 del 2023, Cass., sez. L, sent. n. 6877 del 2015 e Cass., sez. 1, sent. n. 22276 del 2016).
pag. 10/12 Prestazioni di natura intellettuale svolte da una società di servizi relative alla gestione del rapporto di lavoro di una dipendente della committente non sono riconducibili in detta categoria. Il carattere periodico di adempimenti fiscali e previdenziali non incide sulla qualificazione del compenso, nel senso che non lo rende un corrispettivo che deve pagarsi periodicamente. Rimane applicabile la prescrizione ordinaria decennale, prevista dall'art. 2946 c.c..
8. La nuova qualificazione (appalto di servizi) al rapporto contrattuale attribuita dagli appellanti non è sufficiente per giustificare una loro condanna per responsabilità aggravata. Il mancato accoglimento di una domanda accessoria, come quella relativa alla condanna per responsabilità aggravata, non incide peraltro sulla complessiva soccombenza (cfr. Cass., sez. 2, ord. n. 18036 del 2022).
Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n.
55, seguono la soccombenza di e . Considerando T_ Parte_1 le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00
+ euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro
26.000,00).
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_1
pag. 11/12 confronti di avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Venezia 24 gennaio 2024 n. 227/2024, respinta ogni ulteriore richiesta, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna Controparte_2 T_
al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate
[...] nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) sono Controparte_2 Parte_1 obbligati a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115 del 2002.
Venezia, 22/5/2025
il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
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